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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 251/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in atti, dall'avv. Leonardo Scardigno, presso il cui studio in Molfetta alla via Piazza n. 62 è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Maniglio, presso il cui studio in Molfetta alla via
Sen. Palummo n. 18 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Controparte_2 dall'avv. Leonardo Scardigno, presso il cui studio in Molfetta alla via Piazza n. 62 è elettivamente domiciliato pagina 1 di 14 TERZO CHIAMATO
CP_3 [...]
Controparte_4
[...]
ALTRI TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 10 gennaio 2022, Parte_1
conveniva in giudizio , premettendo che: Controparte_1
- era figlio ed erede legittimo di , deceduto in Molfetta il 31 Persona_1
gennaio 2020;
- con contratto preliminare di compravendita immobiliare del 18 aprile 2006,
aveva promesso di acquistare da la piena Persona_1 Controparte_1 proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Molfetta alla Contrada S. Pancrazio o
Scorbeto, con entrostante fabbricato rurale, composto di quattro vani e suppenna, censiti in catasto al foglio 7, particelle 70,71,72,73;
- il prezzo dell'immobile promesso in vendita era stato concordemente determinato in
€ 300.000,00, di cui € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria corrisposta al momento della sottoscrizione del contratto preliminare € 290.000,00, pari al saldo del prezzo pattuito, da corrispondersi in rate mensili, con l'ultima rata di € 20.000,00 che sarebbe stata versata dal promissario acquirente alla stipula del contratto definitivo prevista entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione definitiva del Piano
Urbanistico del Comparto n. 24 e, comunque entro il 30 settembre 2008, ritenuto dalle parti termine essenziale;
- il promissario acquirente aveva corrisposto al promittente Persona_1 venditore, fino alla data del 4 maggio 2009, la somma complessiva di € 280.000,00, ed pagina 2 di 14 aveva partecipato personalmente, per conto di , all'assemblea del 9 Controparte_1
luglio 2008, nella quale erano state approvate le tabelle di costituzione e partecipazione al costituendo Consorzio Urbanistico del Comparto n. 24, comprensivo dell'immobile di cui è causa, nonché alle ulteriori assemblee del Consorzio finalizzate all'approvazione definitiva del Piano Urbanistico, avvenuta con delibera della Giunta del Comune di Molfetta n. 155 del 27 luglio 2020;
- nonostante l'approvazione definitiva del Piano Urbanistico e il pagamento delle rate di prezzo convenuto, non si era addivenuti alla stipula del contratto definitivo dell'immobile promesso in vendita;
- aveva formulato, nella qualità di erede di , un'offerta reale nei Persona_1
confronti del convenuto per il residuo prezzo pattuito, pari a € 20.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato l'inadempimento di CP_1
agli obblighi nascenti dal contratto preliminare del 18 aprile 2006 e, per
[...]
l'effetto, che fosse pronunciata una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., per il trasferimento, in suo favore, della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con contestuale versamento, in favore del convenuto, della somma di € 20.000,00, pari al saldo del prezzo pattuito, e con ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari di Trani di trascrivere la relativa sentenza.
In via subordinata e ferme le conclusioni testé rassegnate, chiedeva che CP_1
fosse condannato al pagamento della somma di € 20.000,00, pari al doppio
[...]
della caparra confirmatoria versata alla sottoscrizione del contratto preliminare, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6 maggio 2022, si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via preliminare, 1) il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva di per non aver fornito la prova della qualità Parte_1
di erede e della legittimazione ad agire per conto del de cuius ; e Persona_1
pagina 3 di 14 2) l'inefficacia del contratto preliminare di cui è causa per l'intervenuto decorso del termine essenziale stabilito per la stipula del contratto definitivo.
Nel merito, deduceva che:
- aveva posseduto il detto immobile in maniera continua, esclusiva ed ininterrotta, provvedendo alla sua gestione e manutenzione, senza che il de cuius Persona_1
avesse mai avanzato richieste in merito, se non con l'instaurazione del presente
[...]
giudizio;
- le asserite partecipazioni di alle assemblee del Consorzio, oltre Persona_1
a non costituire valido titolo per l'interruzione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto preliminare, risultavano prive di riscontro e tali da far emergere fondati dubbi sulla veridicità dei verbali, con riserva di proporre querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, depositata il
14 giugno 2022, eccepiva la tardività e l'inammissibilità delle Parte_1 eccezioni proposte da , posto che quest'ultimo si era costituito oltre il Controparte_1
termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Con memoria n. 1, depositata il 17 giugno 2022, evidenziava che, Controparte_1 oltre all'attore, erano chiamati all'eredità del de cuius anche il Persona_1
coniuge e i figli a Controparte_5 Controparte_2 Controparte_6
rendendosi pertanto necessaria l'integrazione del Controparte_4
contraddittorio nei loro confronti ex art. 102 c.p.c., in ragione della natura indivisibile del diritto di accettare l'eredità e del divieto di accettazione parziale.
Con memoria n. 2, depositata il 16 luglio 2022, deduceva che: Controparte_1
- con atto del 24 novembre 2020 a rogito del notaio aveva Per_2 Parte_1 accettato l'eredità del di lui padre con beneficio di inventario;
Persona_1
pagina 4 di 14 - nell'inventario dei beni ereditari, non era stato inserito il contratto preliminare di cui
è causa, sicché l'attore doveva ritenersi decaduto ai sensi dell'art. 494 c.c.;
- nei verbali di inventario dell'eredità del 30 aprile 2020 e del 16 ottobre 2020, l'attore aveva agito sia in proprio sia nella qualità di gestore di affari altrui della madre e dei germani e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_6
senza, tuttavia, fornire la prova dell'impossibilità degli Controparte_4
interessati di provvedere personalmente alla gestione dell'affare né della loro mancata opposizione all'ingerenza, con la conseguenza che l'atto doveva essere dichiarato nullo;
- la scadenza del termine essenziale previsto per il rogito aveva comportato la risoluzione di diritto del contratto preliminare;
- la mancata stipula del contratto definitivo era riconducibile al suo rifiuto di concludere un atto transattivo con gli eredi del de cuius , Persona_1
finalizzato a risolvere il preliminare e ad indicare un terzo quale acquirente dell'immobile.
Con ordinanza del 19 gennaio 2023, il Giudice, rilevato che non Parte_1 risultava essere l'unico erede di , ordinava l'integrazione del Persona_1
contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di . Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7 settembre 2023, si costituiva in giudizio il quale si associava alle richieste e alle Controparte_2
conclusioni già formulate negli scritti difensivi da Parte_1
Con note di trattazione scritta del 27 settembre 2023, evidenziava Controparte_1 che la notifica dell'atto introduttivo agli altri coeredi ( , Controparte_5 CP_6
e , effettuata secondo le modalità di cui all'art. 143
[...] Controparte_4
c.p.c., non rispettava i requisiti previsti dalla norma per considerarsi validamente eseguita: in particolare, per garantire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, non era sufficiente l'ignoranza, sia della parte richiedente che dell'Ufficiale
pagina 5 di 14 Giudiziario, circa la residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma era necessario che tale ignoranza non fosse sanabile attraverso indagini adeguate, che, nel caso di specie, avrebbero dovuto essere svolte con la dovuta diligenza.
Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti e formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte attrice.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24 aprile
2025, la cui trattazione veniva disposta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è fondata e deve, quindi, essere accolta. Parte_1
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_5
e che, pur regolarmente citate, non si Controparte_4 Controparte_4
sono costituite in giudizio.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto preliminare del 18 aprile 2006 formulata dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta: si tratta, Controparte_1
invero, di un'eccezione in senso stretto che deve essere sollevata in giudizio mediante la deduzione di tutti i fatti costitutivi nel termine che il convenuto deve rispettare, a pena di decadenza, per il tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Nella fattispecie in esame, con l'atto di citazione è stata fissata l'udienza del 9 maggio
2022 per la comparizione delle parti, mentre il convenuto ha formulato la detta eccezione con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 maggio 2022, quindi oltre il termine di cui agli artt. 166-167 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. 149/2022), con pagina 6 di 14 conseguente tardività e inammissibilità della stessa (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza del 9 marzo 2021: “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167
c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4, c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art.168 bis, co.5, c.p.c.”).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che la prova fornita dall'attore in ordine alla sua qualità di erede, unitamente all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi - dei quali soltanto si è costituito, aderendo Controparte_2
alla domanda attorea e sanando così l'asserito vizio di legittimazione collettiva dell'azione –, consente allo stesso di esercitare legittimamente l'azione ex art. 2932
c.c.
A tal riguardo, costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale, ove un contratto preliminare sia stato concluso dal de cuius e il diritto alla stipula del definitivo sia entrato nel patrimonio ereditario, tale diritto si trasmette pro quota a ciascun coerede e deve essere esercitato congiuntamente da tutti, salvo che il giudice disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi non costituiti.
Segnatamente, in caso di azione di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre proposta da alcuni coeredi del promissario acquirente, è necessaria l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi, in quanto contitolari del diritto derivante dal preliminare;
tuttavia, la mancata costituzione in giudizio di taluni di essi non comporta la nullità del processo, purché risultino regolarmente citati (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 21609/2017).
Nel caso di specie il contraddittorio è stato regolarmente integrato, essendo stati tutti i coeredi evocati in giudizio, sicché la circostanza che alcuni di essi siano rimasti contumaci non inficia la validità del processo, né comporta alcuna nullità, trattandosi pagina 7 di 14 di contumacia volontaria a fronte di regolare vocatio in ius, che denota il loro disinteresse al conseguimento della comproprietà dell'immobile.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
In tema di contratto preliminare di vendita di un immobile, la sentenza di esecuzione in forma specifica, resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., deve riprodurre, in luogo del contratto definitivo non concluso, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti, quale contenuto del contratto preliminare, e deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali delle stesse, quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare medesimo.
Infatti, l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica richiede, come presupposti indefettibili ex lege, 1) l'esistenza del contratto preliminare, 2)
l'adempimento di colui che propone la domanda e l'inadempimento da parte del convenuto e 3) l'obbligo di concludere il contratto definitivo.
A tal riguardo, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova fissati dalle Sezioni Unite, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. Sent. n. 826/2015, Cass Civ. Sent. n. 15677 /2009; Cass,
Civ. Sent. n. 1743/2007; Cass. Civ. Sent. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la parte attrice ha dimostrato in giudizio il titolo fondante la propria pretesa, producendo il contratto preliminare di compravendita del 18 aprile 2006, nonché ha allegato l'inadempimento della parte convenuta, rispetto all'obbligazione posta a suo carico, di trasferire l'appezzamento di terreno di cui è causa, mediante la stipula del contratto definitivo.
pagina 8 di 14 Di contro, ha dedotto che il termine ultimo per la stipula del Controparte_1
contratto definitivo di vendita, concordato tra le parti nel preliminare del 18 aprile
2006 (v. pag. 2 del contratto preliminare di compravendita allegato all'atto introduttivo: “entro trenta giorni dall'approvazione definitiva del Piano Urbanistico del Comparto n. 24 e, comunque entro il termine del 30 settembre 2008”), debba ritenersi termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., con la conseguenza che il contratto deve intendersi risolto.
Orbene, come già evidenziato nell'ordinanza del 5 ottobre 2023, la giurisprudenza di legittimità è orientata nell'affermare che “la previsione di un termine essenziale per
l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sent. n. 16880/2013) ed ancora “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti
e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre” (o similari) – che costituisce una mera locuzione di stile – quando, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, non risulti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (cfr. Cass. n. 14426/2016;
Cass. n. 21838/2010).
La valutazione dell'essenzialità, pertanto, deve essere svolta avendo riguardo, da un lato, alle espressioni utilizzate dalle parti nel contratto (Cass. n. 10751/1996; n.
8233/1997; n. 2491/1999), dall'altro, alla natura e all'oggetto del contratto al fine di pagina 9 di 14 accertare se il decorso inutile del termine comporti la perdita di utilità del vincolo contrattuale (Cass. n. 2347/1995).
Nella fattispecie in esame, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova circa la perdita dell'utilità che la stessa intendeva conseguire alla data della stipula del contratto definitivo, né l'essenzialità del termine può desumersi dalla natura o dall'oggetto della medesima.
Segnatamente, l'adempimento dell'obbligazione del contratto preliminare non poteva, in ogni caso, essere esigibile da parte di , padre dell'attore, alla Persona_1
data del 30 settembre 2008, posto che la stipula del rogito era subordinata all'approvazione del Piano Urbanistico del Comparto n. 24, avvenuta soltanto in data
27 luglio 2020, a seguito di numerose assemblee del Consorzio urbanistico alle quali quest'ultimo aveva partecipato personalmente, per conto del promittente venditore
(v. doc. 5, 8, 9, 11 allegati all'atto introduttivo). Controparte_1
È quindi evidente che, sebbene lo scopo perseguito dagli accordi (e le correlate utilità) sia stato conseguito dall'attore con ritardo rispetto al programma contrattuale, non può in alcun modo desumersi una volontà di non procedere alla stipula del rogito: anzi,
(e per esso i suoi eredi) ha manifestato un perdurante interesse al Persona_1
trasferimento dell'immobile oggetto della presente controversia, partecipando attivamente alla vita assembleare del Consorzio, che ha condotto alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico, seppur dopo il termine pattiziamente stabilito dalle parti per la stipula del contratto definitivo.
Ne consegue che, nel caso di specie, deve escludersi il carattere essenziale del termine e, quindi, l'effetto risolutorio ipso iure tipico dei rimedi stragiudiziali.
Pertanto, la scadenza del suddetto termine non preclude al promissario acquirente di chiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, atteso che la parte convenuta è rimasta inadempiente all'obbligo di stipula del definitivo, senza addurre valide motivazioni.
pagina 10 di 14 L'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, postula, inoltre, che l'attore esegua la sua prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge, salvo che la prestazione non sia ancora esigibile.
Orbene, la parte attrice ha documentalmente provato l'adempimento della sua prestazione, ovvero il pagamento della somma di € 280.000,00, pari all'importo delle rate convenute nel preliminare di cui è causa, come risulta inequivocabilmente dalle quietanze sottoscritte dal convenuto sul medesimo contratto (v. pagg.
4-10 del cennato preliminare) ed ha, altresì, avanzato formale offerta di pagamento della somma residua di € 20.000,00 per l'acquisto del cennato immobile.
Sussiste, altresì, la regolarità urbanistica e catastale del bene (ossia la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile oggetto del contratto e la rappresentazione catastale del medesimo), richiesta a pena di nullità dalla legge (art. 29, comma 1-bis, l.
n. 52/1985 e art. 46 D.P.R. 380/2001) per la stipula inter vivos di atti di trasferimento di determinati diritti reali, tra cui la proprietà, così come è dato evincere dalla dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Settore Urbanistica- Ambiente del Comune di
Molfetta, ing. (v. all. alle note di trattazione scritta del 15 aprile 2025) Per_3
Sul punto, deve rammentarsi che in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio degli estremi della concessione edilizia e del certificato di destinazione urbanistica che costituiscono requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della legge n. 47/1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale;
la relativa mancanza è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità se la soluzione della questione non richiede indagini non compiute nei precedenti gravi del giudizio e siano pagina 11 di 14 acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto da cui desumersi, atteso l'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio e le peculiarità della sentenza ex art. 2932
c.c. (si confronti, tra le tante, Cass. civ. Sez. II Sent., n. 21721/2019, secondo cui “in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio”).
Alla luce delle superiori considerazioni, in presenza di un'offerta della controprestazione e in assenza di cause ostative al trasferimento, può ritenersi perfezionato il diritto alla stipula del contratto definitivo di compravendita del cespite immobiliare di cui è causa. Il trasferimento della proprietà dovrà, tuttavia, essere subordinato al versamento del residuo prezzo ancora dovuto, pari a € 20.000,00, avuto riguardo ai pagamenti già documentati in atti.
A tal riguardo, questo Tribunale ritiene di aderire alla tesi della giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo la quale, la mancanza di alcuni tra i successori a titolo universale della parte contraente, non è ostativa rispetto all'emissione della pronunzia costitutiva ex art. 2932 c.c. in favore dei coeredi che abbiano concretamente agito in giudizio (cfr. Cass. Ordinanza n. 21609/2017 “Nel caso di decesso di un promissario acquirente, qualora una pluralità di eredi subentri nel diritto a ottenere il trasferimento del bene in adempimento del preliminare concluso dal “de cuius” e solo alcuni di essi agiscano “ex” art. 2932 c.c., non avendo gli altri manifestato interesse all'acquisto, è possibile disporre il trasferimento coattivo della proprietà del bene in favore degli attori, poiché la “parte negoziale”, quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie
pagina 12 di 14 mutazioni interne” e, per l'analoga ipotesi, riferita alla situazione dell'originaria pluralità della parte promissaria acquirente, v. Cass. n. 6480/1997).
Conseguentemente, va disposto il trasferimento, in favore di Parte_1
e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4 CP_4
(nella qualità di eredi di ) della piena proprietà del
[...] Persona_1
seguente immobile: appezzamento di terreno sito alla contrada S. Pancrazio o
Scorbeto, della estensione misurata di ettari uno, are ventitre e centiare ottantasette, con entrostante fabbricato rurale, composto di quattro vani e suppenna a piano terra, confinante con strada vicinale, particelle 88, 89, 202, 86 e 87, il tutto censito, quanto al fabbricato, al N.C.E.U. del Comune di Molfetta, come segue: Foglio 7, mappale 71 e
72, Contrada Scorbeto;
e quanto al terreno, al N.C.T. dello stesso Comune, come segue: Foglio 7, mappale 70, 72 e 73.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Controparte_1
liquidate in favore dell'avv. Leonardo Scardigno, dichiaratosi anticipatario, in €
1.241,00 per spese borsuali e in € 20.333,50 per compensi (applicati i valori medi dello scaglione relativo al valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 ex D.M.
n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 per le prime tre fasi, con dimidiazione della fase istruttoria in ragione del deposito delle sole memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e i valori massimi per la fase decisionale in ragione del rifiuto della proposta conciliativa da parte del convenuto), oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 251/2022 promosso da nei confronti di , con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 10 gennaio 2022, con la chiamata in causa di , Controparte_5
ogni altra Controparte_2 Controparte_4 Controparte_4
istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 1) in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., dispone il trasferimento, da in favore di , Controparte_1 Parte_1 CP_5
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_4
(nella qualità di eredi di ), della piena proprietà del Persona_1
seguente immobile: appezzamento di terreno sito alla contrada S. Pancrazio o
Scorbeto, della estensione misurata di ettari uno, are ventitre e centiare ottantasette, con entrostante fabbricato rurale, composto di quattro vani e suppenna a piano terra, confinante con strada vicinale, particelle 88, 89, 202,
86 e 87, il tutto censito, quanto al fabbricato, al N.C.E.U. del Comune di
Molfetta, come segue: Foglio 7, mappale 71 e 72, Contrada Scorbeto;
e quanto al terreno, al N.C.T. dello stesso Comune, come segue: Foglio 7, mappale 70,
72 e 73;
2) subordina il suddetto trasferimento al versamento, da parte di Parte_1
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_4
in favore di della somma di € Controparte_4 Controparte_1
20.000,00, a titolo di saldo del prezzo pattuito;
3) dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la Conservatoria dei RRII competente per territorio;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'avv. Controparte_1
Leonardo Scardigno, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 1.241,00 per spese borsuali e in € 20.333,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 6 maggio 2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 14 di 14