Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2026, proposto da IA SC, IN OE e NO BO, rappresentati e difesi dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) degli esiti delle prove scritte svolte il 21.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicati il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive;
2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
3) delle prove stesse nelle parti in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione delle prove scritte di parte ricorrente; c) le graduatorie di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; g) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato dei ricorrenti; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al riesame e rettifica in melius dei punteggi delle prove scritte del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarati idonei nonché ammessi al successivo step procedurale;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- i ricorrenti hanno partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonei, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta inferiore alla soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21;
- in questa sede, i candidati contestano la legittimità della valutazione ricevuta riguardo a due comuni quesiti (seppur individuati con diversa numerazione), sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
- il primo quesito è il seguente: " Se l’Area 51 è stata più volte associata agli Alieni, è soprattutto per via del programma militare sugli aerei U-2 iniziato in questo luogo nel 1955. Questi velivoli –impiegati dagli USA in missioni di ricognizione durante la Guerra Fredda –erano invisibili ai radar e capaci di volare così in alto da essere irraggiungibili dalla contraerea: potevano raggiungere i 18 mila metri di altitudine, una quota più alta di quella di qualunque altro aereo. All'epoca, gli aerei di linea arrivavano a 6 km di quota: nessuno pensava che si potesse volare tanto in alto. Inoltre gli U-2 apparivano «luccicanti» per un curioso effetto ottico. Alla quota a cui volavano, il Sole non era ancora tramontato: risultavano quindi illuminati, mentre i piloti che viaggiavano a quote inferiori si trovavano già al buio". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale? ”;
- il secondo quesito è il seguente: “ Uno studio pubblicato l’estate scorsa sull’International Journal of Astrobiology ha indagato il fenomeno dello spiaggiamento delle balene, frequente in tutto il mondo come, ad esempio, sulle coste del Mare del Nord. All'inizio del 2016, 29 balene si abbandonarono su queste coste. Secondo i ricercatori questi animali potrebbero esser stati disorientati dalle variazioni dei campi magnetici, provocate dalle tempeste solari. Questo fenomeno potrebbe aver interferito con la capacità dei cetacei di orientarsi, costringendoli a deviare il proprio percorso e facendole finire 'intrappolate' sulle coste europee. Questa teoria era stata costruita grazie ai dati raccolti durante le autopsie eseguite sulle balene morte nel Mare del Nord, perla maggior parte esemplari giovani e in salute". Una sola delle seguenti affermazioni coerente con il significato del brano precedente. Quale? ”;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio;
- può decidersi direttamente nel merito, prescindendo dai profili di inammissibilità del ricorso collettivo di cui all’avviso in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., stante l’infondatezza del ricorso;
- in proposito, il giudizio può essere definito con sentenza a norma dell’art. 74 c.p.a., con richiamo sintetico ai precedenti di questa Sezione, avendo questa già statuito in entrambi i casi la correttezza della risposta indicata dalla commissione, diversa da quella fornita dai candidati nel caso di specie (cfr. sent. n. 22471/25);
- conseguentemente, il ricorso collettivo va respinto in quanto infondato, con spese da porre a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | RI IC |
IL SEGRETARIO