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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2024, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in funzione di Giudice di Secondo Grado, in persona del Dott. Alessandro
Emanuele Lenoci, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
In grado d'appello nella causa civile iscritta al N. 1726 dell'anno 2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, promosso da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Laforgia e P. Caso, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. P. Caso, sito in Foggia
APPELLANTE contro e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti M. Celozzi e G. Salerno, presso il cui studio legale, sito in Casalvecchio di Puglia, eleggono domicilio
APPELLATI
***************
Il Tribunale, con ordinanza del 4.1.2024 – preso atto che, con decreto del 19.12.2023, era stata disposta la sostituzione dell'udienza del 4.1.2024 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle
1 parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della
DECISIONE
e – premesso di aver concluso un contratto di Controparte_1 Controparte_2
somministrazione di energia elettrica con e di aver subito un Parte_1
danno da interruzione della fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra il
25.05.2011 ed il 23.06.2011 – convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lucera
(ex Giudice di Pace di Castelnuovo della Daunia) la predetta società, affinché, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori e dagli stessi quantificato nella complessiva somma di € 3.907,93.
Si costituiva in giudizio la quale – eccepito preliminarmente il Parte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato il contratto di somministrazione de quo concluso, in realtà, con – e ritenuto, nel merito, che il Controparte_3
disservizio lamentato dagli attori fosse stato determinato da una causa di forza maggiore, consistita nel furto di cavi ad opera di ignoti, che aveva danneggiato la rete di distribuzione e che, comunque, il ripristino della fornitura fosse avvenuto in tempi congrui;
eccepita, inoltre, la genericità della pretesa risarcitoria, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata nell'an e nel quantum.
Autorizzata, su richiesta degli attori, la chiamata in causa di Controparte_3
quest'ultima non si costituiva.
Istruita la causa con prove orali e documentali, con la sentenza impugnata n. 327/2015, pubblicata il 28.07.2015, il Giudice di Pace di Lucera, ritenuto che tra gli attori e la convenuta vi fosse un rapporto di somministrazione e che la convenuta medesima fosse stata inadempiente, accoglieva la domanda attorea, condannando la “soc. CP_4
[...] ” al pagamento della somma di € 3.907,93 in favore degli a titolo di
[...] CP_1
risarcimento del danno.
Col proposto gravame, l'odierna appellante, ha lamentato Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che il furto di cavi ad opera di ignoti non integrasse un caso di forza maggiore idoneo ad escludere la responsabilità della debitrice, anche considerando che la stessa avesse, nel corso del giudizio, provato di aver preso tutte le precauzioni possibili, di concerto anche con le Forze dell'ordine, per prevenire il dilagante fenomeno del furto di rame ai danni della rete elettrica;
indi, censurando la sentenza appellata anche per aver il Giudice di prime cure ritenuto che la società non avesse provato di essersi adoperata con la diligenza richiesta dal caso di specie ripristinando tempestivamente la fornitura di elettricità e contestando, altresì, la quantificazione del danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale allegato dalla controparte, ha concluso, per l'integrale riforma della sentenza appellata ed il conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli attori in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio e i quali – eccepita, in Controparte_1 Controparte_2
via preliminare, l'inammissibilità dell'appello spiegato da per Parte_2
violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché la manifesta infondatezza della medesima impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. – ritenuto, nel merito, corretto il ragionamento seguito dal primo giudice, hanno chiesto il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.1.2024.
Indi, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale, con ordinanza del 4.1.2024, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
Viene, dunque, innanzitutto in rilievo l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati.
L'eccezione è infondata e viene rigettata.
Deve, invero, a tal proposito condividersi l'orientamento prevalente dei giudici di legittimità, secondo cui “l'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 5/05/2017, n. 10916); indirizzo, questo, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno precisato che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
4 Stante, dunque, la natura di giudizio a critica libera del procedimento di appello e preso atto che, nel caso de quo, l'appellante, dopo aver pedissequamente riprodotto i passi della sentenza censurati, nell'esporre, motivatamente, le sue ragioni di dissenso nei confronti della pronuncia emessa dal primo giudice – con particolare riguardo alle parti della sentenza in seno alle quali il
Giudice di Pace ha ritenuto non provato il caso fortuito del furto dei cavi elettici da parte di terzi soggetti ed il corretto adempimento degli obblighi incombenti sulla medesima appellante ed ha viceversa ritenuto provato l'an ed il quantum del danno lamentato dagli attori in primo grado – ha in modo inequivoco manifestato la sua intenzione di modificare la pronuncia impugnata, escludendo la sua responsabilità per l'inadempimento contestato, così adeguatamente assolvendo all'onere assertivo sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello è fondato e viene accolto.
In disparte, invero, ogni considerazione circa il dedotto inadempimento di
[...]
e la sussistenza del caso fortuito allegato dall'appellante, gli Parte_1 CP_1
non hanno adeguatamente dimostrato – pur essendone onerati, trattandosi di fatti costitutivi la loro pretesa risarcitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c. – l'an ed il quantum del danno dagli stessi asseritamente patito.
Quanto, in particolare, al lamentato danno patrimoniale, dagli atti di causa non è
compiutamente emerso che gli appellati abbiano sopportato la spesa di € 2.907,93 per l'alimentazione a gasolio del generatore dagli stessi posseduto.
I testi escussi in primo grado, , e Testimone_1 Testimone_2 Controparte_5
sebbene, infatti, abbiano affermato di sapere che gli nell'arco temporale oggetto CP_1
della dedotta interruzione della erogazione dell'energia elettrica, si siano serviti di un generatore di energia alimentato a gasolio, nulla hanno riferito circa l'effettivo utilizzo, da parte degli appellati, del gasolio da questi ultimi asseritamente acquistato da R_
, non avendo detti testimoni affermato di aver eventualmente assistito al
[...]
caricamento del generatore in parola con il gasolio oggetto della dedotta compravendita.
5 Né rileva che , anch'egli sentito come testimone, abbia dichiarato che gli Persona_1
abbiano acquistato da lui il gasolio di cui alle fatture nn. 47 e 55 del 2011 CP_1
prodotte dagli attori in primo grado e che questi ultimi abbiano finalizzato l'acquisto all'alimentazione del generatore di cui gli stessi sono in possesso.
In disparte, invero, la considerazione che quanto in parte qua dichiarato dal non ha R_
trovato adeguato riscontro nella documentazione prodotta dagli – ovvero nelle CP_1
fatture nn. 47 e 55 innanzi citate – atteso che le stesse risultano intestate al solo CP_1
e non anche ad e che in seno ad esse si fa riferimento ad
[...] Controparte_2
acquisti di gasolio “per uso autotrazione”, ovvero per l'alimentazione di mezzi di trasporto e/o di trazione e non già per l'alimentazione di un generatore di elettricità, il medesimo testimone non ha dichiarato di aver assistito all'effettivo riempimento del generatore con il gasolio oggetto di tale compravendita.
Di talché, non vi è prova che gli appellati abbiano effettivamente alimentato il generatore di corrente oggetto di causa con il gasolio acquistato da al prezzo complessivo di € R_
2.907,93, come dagli stessi allegato nei propri scritti difensivi.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dagli appellati, se ne deve predicare la radicale infondatezza, per genericità della relativa azione, non avendo, a ben vedere, gli GN specificato il tipo di lesioni dagli stessi subite e le conseguenze di natura areddituale derivate loro dall'altrui condotta, così impendo ogni accertamento circa l'an e l'entità e gravità del pregiudizio arrecato alla sfera non patrimoniale – sub specie di danno morale, ovvero assistenziale e/o biologico – degli asseriti danneggiati.
Non va, infatti, dimenticato che chi agisce a titolo di risarcimento del danno è tenuto ad adeguatamente comprovare e, prima ancora, a compiutamente allegare i fatti sottesi alla propria pretesa, dovendo, in particolare, lo stesso specificare, in uno alla condotta ritenuta lesiva ed al nesso di causalità tra questa ed il danno-evento, l'ubi consistam del danno-
6 conseguenza, ovvero le voci di danno subite ed i parametri da utilizzare per quantificare il pregiudizio.
In particolare, come precisato dai giudici di legittimità, la parte che agisca in giudizio a titolo di risarcimento del danno “non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento;
nè ha l'onere di quantificarlo al centesimo” (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
30/06/2015, n. 13328), ma ha “invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa
è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato” (Cass. Civ.,
Sez. III, 30/06/2015, n. 13328, cit.), pena l'infondatezza dell'azione stessa (Trib. Bari,
21/10/2015).
L'appello è pertanto infondato e viene accolto. Di talché, la sentenza di primo grado impugnata deve essere riformata, con il rigetto della domanda proposta dagli nei CP_1
confronti di Parte_1
Alla riforma della sentenza di primo grado appellata consegue, di necessità, la modifica della stessa anche in punto di spese legali;
di talché, e Controparte_1 CP_2
devono essere condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali
[...]
sostenute da davanti al Giudice di Pace. Parte_1
Essendo, inoltre, incontestato tra le parti, che l'appellante, in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, abbia corrisposto in favore degli appellati la somma di € 3.907,93,
a titolo di risarcimento del danno, come liquidato dal primo giudice, ed Controparte_1
devono essere condannati, in solido, alla restituzione, in favore di Controparte_2 [...]
della predetta somma di € 3.907,93, oltre interessi legali, a decorrere Parte_1
dalla proposizione dell'appello fino al soddisfo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice di Secondo Grado,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza, non notificata, n. 327/2015, pubblicata dal Giudice di Pace di Lucera (ex Giudice di Pace di Castelnuovo della Daunia) il
28.07.2015, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta la domanda articolata da e nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di Parte_1
2. condanna e al pagamento, in solido, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali da quest'ultima sostenute nel giudizio Parte_1
di primo grado, che liquida in € 671,00 per onorario, oltre rimb.forf., iva e cpa, come per legge;
3. condanna e al pagamento, in solido, in favore Controparte_1 Controparte_2
di della somma di € 3.907,93, a titolo di ripetizione di Parte_1
indebito, oltre interessi legali, a decorrere dalla proposizione dell'appello fino al soddisfo;
4. condanna e , in solido, al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali sostenute da nel presente grado di giudizio, che Parte_1
liquida in € 189,40, per esborsi ed in € 852,00, per onorario, oltre rimb.forf., iva e cpa come per legge.
Foggia, 14.05.2024
Il Giudice
Dott. Alessandro Emanuele Lenoci
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