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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7749/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa AR AZ OR ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to LIDEO FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE contro
con l'Avv.to Francesco Controparte_1
SE e l'Avv.to Stefano Rovelli
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/06/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio per Controparte_1
l'accertamento del diritto a percepire € 4.785,44 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e la conseguente condanna del
[...]
al pagamento della suddetta Controparte_1 somma;
spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è tardivamente costituito in giudizio
[...] contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
docente precaria, da ultimo in servizio Parte_1 presso l'Istituto Comprensivo “S. Giuseppe Calasanzio” di
Milano in forza di contratto a termine, ha lavorato in favore del convenuto in forza di contratti a tempo determinato fin dall'as 2021/2022.
Parte ricorrente ha, quindi, esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio ha quindi richiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa CP_1 indennità sostitutiva.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56, L 24/12/2012
n. 228 che così dispongono:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
2 | 11 Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica
3 | 11 anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
*
La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti
L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.
Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che
(per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente
4 | 11 sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
*
Alla luce dei principi sopra richiamati, ne deriva che, per i docenti a termine (per quanto visto non obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni) resta fermo il principio della necessità della richiesta di fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.
In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma
8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie (con le ulteriori precisazioni di cui ai paragrafi successivi) il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
*
In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di Giustizia
Europea, secondo cui: L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
5 | 11 fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE,
C-684/16).
Si è, nel dettaglio, evidenziato che:
[…] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo –
6 | 11 in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo
2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente,
l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].
*
7 | 11 Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n. 16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
*
Pertanto, avendo riguardo al quadro (normativo e giurisprudenziale) richiamato ai paragrafi precedenti, è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1 convenuto, che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua
8 | 11 dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico (così Cass., n. ordinanza 28587 del
6/11/2024)
*
Alla luce di quanto detto, la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte, con la specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità, conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
*
Infine, i principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi
9 | 11 presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
Il ministero convenuto va quindi condannato al pagamento della somma complessiva di euro 4.785,44 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
***
Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti anzidetti
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024; per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della
[...] complessiva somma di euro 4.785,44 oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese
10 | 11 generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Milano, 19.11.2025
Il Giudice
AR AZ OR
11 | 11
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa AR AZ OR ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to LIDEO FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE contro
con l'Avv.to Francesco Controparte_1
SE e l'Avv.to Stefano Rovelli
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/06/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio per Controparte_1
l'accertamento del diritto a percepire € 4.785,44 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e la conseguente condanna del
[...]
al pagamento della suddetta Controparte_1 somma;
spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è tardivamente costituito in giudizio
[...] contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
docente precaria, da ultimo in servizio Parte_1 presso l'Istituto Comprensivo “S. Giuseppe Calasanzio” di
Milano in forza di contratto a termine, ha lavorato in favore del convenuto in forza di contratti a tempo determinato fin dall'as 2021/2022.
Parte ricorrente ha, quindi, esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore;
nel presente giudizio ha quindi richiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa CP_1 indennità sostitutiva.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56, L 24/12/2012
n. 228 che così dispongono:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
2 | 11 Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica
3 | 11 anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
*
La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti
L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.
Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che
(per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente
4 | 11 sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
*
Alla luce dei principi sopra richiamati, ne deriva che, per i docenti a termine (per quanto visto non obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni) resta fermo il principio della necessità della richiesta di fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.
In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma
8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie (con le ulteriori precisazioni di cui ai paragrafi successivi) il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
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In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di Giustizia
Europea, secondo cui: L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
5 | 11 fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE,
C-684/16).
Si è, nel dettaglio, evidenziato che:
[…] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo –
6 | 11 in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo
2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente,
l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].
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7 | 11 Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n. 16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
*
Pertanto, avendo riguardo al quadro (normativo e giurisprudenziale) richiamato ai paragrafi precedenti, è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1 convenuto, che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua
8 | 11 dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico (così Cass., n. ordinanza 28587 del
6/11/2024)
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Alla luce di quanto detto, la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte, con la specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità, conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
*
Infine, i principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi
9 | 11 presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
Il ministero convenuto va quindi condannato al pagamento della somma complessiva di euro 4.785,44 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
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Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti anzidetti
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024; per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della
[...] complessiva somma di euro 4.785,44 oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese
10 | 11 generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Milano, 19.11.2025
Il Giudice
AR AZ OR
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