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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13172/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. BETTOCCHI FRANCESCA C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LUNGORENO 7 40046 ALTO RENO TERME presso il difensore avv. BETTOCCHI FRANCESCA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM, intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate il 28.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Bologna, il 13 settembre 2015, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 495 parte 1 – anno 2015; dall'unione è nata la figlia il 31 Maggio 2018. Per_1
Sussistono i presupposti di legge per pronunciare la separazione, avendo le parti confermato all'udienza del 3.4.2025 di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...], Parte_1 il 15 Ottobre 1992 e nato a [...], il [...], unitisi in matrimonio in Parte_2
Bologna, il 13 settembre 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto
N. 495 parte 1 – anno 2015;
pagina 1 di 2 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del presente dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e per l'effetto la sig.ra trasferirà la propria Parte_1 residenza in Marzabotto (BO), via Belvedere 73 mentre il sig. trasferirà la propria Parte_2 residenza in Bologna, via Marco Emilio Lepido 218/2;
2. la piccola è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse per la bambina relative all'istruzione, educazione e salute della minore sono assunte di comune accordo dai genitori;
3. il padre, sig. potrà fare visita alla figlia compatibilmente con gli impegni Pt_2 Per_1 scolastici e ricreativi della stessa e previo accordo con la madre;
ciò avverrà sia durante il periodo scolastico, sia durante le ferie estive che dovranno essere necessariamente concordate entro il 31/5 di ogni anno, nonché durante le festività di Natale e Pasqua, e così indicativamente un giorno infra settimanale (mercoledì) dalla fine dell'orario scolastico sino all'entrata a scuola del giorno successivo per il genitore non collocatario (sig. ; la piccola trascorrerà un weekend (dal venerdì Pt_2 Per_1 dall'orario di uscita da scuola sino al lunedì all'orario di ingresso preso l'istituto scolastico prescelto) alternato presso il genitore non collocatario. Il sig. inoltre, potrà tenere con sè la figlia minore Pt_2 un weekend alternato e un pomeriggio la settimana, accompagnando e riprendendo la piccola Per_1 dalle attività extrascolastiche, quali il corso di inglese che si tiene il martedì dalle ore 17.40 alle ore
18.40 ed il nuoto nel giorno del giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30, per quanto riguarda la sig.ra la stessa accompegnerà e andrà a riprendere la figlia minore a scuola, in ogni caso Pt_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti. Nel caso in cui i genitori non possano occuparsi, a causa di impegni di lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni consecutivi della piccola nel periodo di propria spettanza ciascun genitore dovrà farsi carico delle spese di Per_1 babysitteraggio, salvo diversi accordi presi tra i gli stessi.
Ogni impegno imprevisto del genitore collocatario dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro genitore per iscritto (anche a mezzo whatsapp) almeno con 3 giorni di anticipo;
4. è posto in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia, Pt_2 versando sul conto corrente della madre, entro il 15 di ogni mese, l'importo mensile di 800,00 euro, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, e spese per l'ordinaria cura della persona);
5. si dispone che le spese straordinarie, come identificate dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno sostenute al 100% da parte del sig. Pt_2
6. si prende atto che la sig.ra si è intestata la proprietà dell'autoveicolo tg GD547NP. CP_1
7. si prende atto che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli e che dichiarano di avere già regolato ogni e qualsivoglia questione economica fra gli stessi pendente e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
8. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13172/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. BETTOCCHI FRANCESCA C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA LUNGORENO 7 40046 ALTO RENO TERME presso il difensore avv. BETTOCCHI FRANCESCA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM, intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate il 28.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Bologna, il 13 settembre 2015, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 495 parte 1 – anno 2015; dall'unione è nata la figlia il 31 Maggio 2018. Per_1
Sussistono i presupposti di legge per pronunciare la separazione, avendo le parti confermato all'udienza del 3.4.2025 di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...], Parte_1 il 15 Ottobre 1992 e nato a [...], il [...], unitisi in matrimonio in Parte_2
Bologna, il 13 settembre 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto
N. 495 parte 1 – anno 2015;
pagina 1 di 2 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del presente dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e per l'effetto la sig.ra trasferirà la propria Parte_1 residenza in Marzabotto (BO), via Belvedere 73 mentre il sig. trasferirà la propria Parte_2 residenza in Bologna, via Marco Emilio Lepido 218/2;
2. la piccola è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse per la bambina relative all'istruzione, educazione e salute della minore sono assunte di comune accordo dai genitori;
3. il padre, sig. potrà fare visita alla figlia compatibilmente con gli impegni Pt_2 Per_1 scolastici e ricreativi della stessa e previo accordo con la madre;
ciò avverrà sia durante il periodo scolastico, sia durante le ferie estive che dovranno essere necessariamente concordate entro il 31/5 di ogni anno, nonché durante le festività di Natale e Pasqua, e così indicativamente un giorno infra settimanale (mercoledì) dalla fine dell'orario scolastico sino all'entrata a scuola del giorno successivo per il genitore non collocatario (sig. ; la piccola trascorrerà un weekend (dal venerdì Pt_2 Per_1 dall'orario di uscita da scuola sino al lunedì all'orario di ingresso preso l'istituto scolastico prescelto) alternato presso il genitore non collocatario. Il sig. inoltre, potrà tenere con sè la figlia minore Pt_2 un weekend alternato e un pomeriggio la settimana, accompagnando e riprendendo la piccola Per_1 dalle attività extrascolastiche, quali il corso di inglese che si tiene il martedì dalle ore 17.40 alle ore
18.40 ed il nuoto nel giorno del giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30, per quanto riguarda la sig.ra la stessa accompegnerà e andrà a riprendere la figlia minore a scuola, in ogni caso Pt_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti. Nel caso in cui i genitori non possano occuparsi, a causa di impegni di lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni consecutivi della piccola nel periodo di propria spettanza ciascun genitore dovrà farsi carico delle spese di Per_1 babysitteraggio, salvo diversi accordi presi tra i gli stessi.
Ogni impegno imprevisto del genitore collocatario dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro genitore per iscritto (anche a mezzo whatsapp) almeno con 3 giorni di anticipo;
4. è posto in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia, Pt_2 versando sul conto corrente della madre, entro il 15 di ogni mese, l'importo mensile di 800,00 euro, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, e spese per l'ordinaria cura della persona);
5. si dispone che le spese straordinarie, come identificate dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno sostenute al 100% da parte del sig. Pt_2
6. si prende atto che la sig.ra si è intestata la proprietà dell'autoveicolo tg GD547NP. CP_1
7. si prende atto che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli e che dichiarano di avere già regolato ogni e qualsivoglia questione economica fra gli stessi pendente e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
8. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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