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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3149 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione iscritto in data 21.10.24, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Parisi, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di opposizione
Opponente
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Pasquale Miranda, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
itava in giudizio l'opposta Parte_2 Controparte_1 con atto di citazione iscritto in data 21.10.24 e regolarmente
[...] notificato, per far accertare e dichiarare nullo e/o revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo
n. 658/2024 per € 15.738,00, reso dal Tribunale di Benevento in data 02.08.24 e regolarmente notificato, essendo lo stesso fondato su presupposti di fatto e di diritto inesistenti in ragione della contestazione non prestata e del prezzo erroneamente calcolato;
inoltre, venivano formulate eccezioni sulla carenza di procura e di relata di notificazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta Controparte_1 che contestava tutto l'avverso dedotto ed, in particolare,
[...] chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed insisteva per l'integrale conferma di quest'ultimo; produceva ampia documentazione dell'utilizzo delle macchine oggetto di noleggio, deduceva ed asseverava la malafede della controparte ed indicava il superamento delle irregolarità della notificazione ex art. 156 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Successivamente, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, la causa veniva ritenuta di natura documentale ed era rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 06.11.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da giurisprudenza granitica, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un ordinario giudizio di cognizione ed il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 7-7-93 n.
7448), ma involge anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-92 n. 12278). Data l'inversione formale dei ruoli, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'opposto dovrà fondare le ragioni del proprio credito e l'opponente dovrà dimostrare i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del diritto dell'opposto.
2 Prima di venire al merito della questione, è indispensabile precisare un paio di concetti che sono fondamentali ai fini del contendere. In primo luogo, in ossequio al valore probatorio delle fatture, non si può non riportare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (ex plurimis Cass. 28/06/2010
n° 15383; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462). In secondo luogo, il contratto di noleggio intercorso tra le parti è chiaramente di natura verbale e/o per facta concludentia ed occorre chiarire il regime probatorio dello stesso. Tale contratto è a forma libera: esso, infatti, può essere validamente stipulato anche oralmente, sul punto è pacifica anche la stessa giurisprudenza. Dal momento che il contratto è di natura verbale o meramente esecutiva, non vi sono dubbi circa l'ammissibilità della prova testimoniale per provare il contratto: come stabiliscono gli “non integra violazione del Parte_3 primo comma dell'art. 2721 cod. civ. l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo
- ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, contratto di mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela).” (Cass. 07 giugno 2013 n. 14457). Tale prova, seppure ammissibile non è necessaria.
Alla luce di tanto, la domanda dell'opponente deve ritenersi infondata.
Invero, solo qualora il rapporto contrattuale non sia controverso la fattura può costituire valido elemento di prova per quanto riguarda la prestazione eseguita, in particolare nell'eventualità in cui il debitore abbia accettato senza opporre contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto;
in ogni altro caso, riveste comunque valore di indizio ai sensi di quanto previsto dalla Cassazione n. 11736 del 2018. Nel caso specifico, tuttavia, l'opposta non ha in alcun modo dimostrato di aver mai contestato la fattura oggetto del decreto ingiuntivo prima dello stesso, né di aver operato precedenti contestazioni alla pretesa di la Controparte_1
3 mancata assunzione della pur richiesta prova testimoniale da parte di quest'ultima è spiegata nella semplice constatazione dell'assenza di una specifica contestazione delle prove già esibite e dei fatti alla base degli stessi. Invero, parte opponente, dopo la comparsa di costituzione e risposta, non ha depositato alcun atto che potesse considerarsi un valido disconoscimento dei report satellitari, delle conversazioni whatsapp, delle foto e dei video, oltre alla denunzia querela in atti – neppure ha circostanziato o richiesto l'assunzione di prova testimoniale di segno avverso a quella dell'opposta, né in via diretta, né in via contraria. In effetti, a parte un mero e generico disconoscimento dell'an
e del quantum, non vi è alcun elemento concreto che possa andare ad inficiare la ricostruzione dell'opposta ed, alla convinzione di questo Giudicante si somma il fatto che neppure il piano rateale stabilito tra le parti a seguito della provvisoria esecuzione del d.i., portato a conoscenza nelle ultime note di trattazione scritta, è stato rispettato da parte della enza alcuna legittima motivazione. Parte_1
Non essendovi una contestazione specifica degli importi dedotti da parte opposta nel corso di tutte le difese operate dall'opponente, essi possono ritenersi provati alla luce dell'art. 115 c.p.c. D'altronde, con riferimento a tutte le deduzioni dell'opposta, può ritenersi valido il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n,
29680-23: “A fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ.” Alla luce della natura verbale e/o meramente per facta concludentia del contratto, appare verosimile la ricostruzione dell'opposta in ragione delle prove fornite, per cui si dovrà confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Devono ritenersi superate, alla luce della regolare costituzione di parte opponente, le eccezioni afferenti alle presunte mancanze della notificazione del decreto monitorio ex art. 156 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il d.i. 658/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo ad ogni effetto di legge;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di Controparte_1 quantificate in € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € 1.701,
00 per fase decisionale, complessivamente stabilito nell'importo di € 3.397,00, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'Avv. Pasquale Miranda.
Benevento, lì 01 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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