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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2961/2021
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” dell'11/09/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono conto della discussione orale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e
281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2961/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n. 156/2021 del Giudice di Pace di Cervinara” e promossa
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
KERAMBRUN JEAN JACQUES, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 CP_5
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(C.F. ), Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
(C.F. , (C.F. ), C.F._8 CP_9 C.F._9
(C.F. )), Controparte_10 C.F._10 Controparte_11
(C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_2 C.F._12
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._13 Parte_4
), (C.F. ), C.F._14 Controparte_12 C.F._15
(C.F. ), (C.F. CP_13 C.F._16 Controparte_14
), (C.F. , C.F._17 CP_15 C.F._18 CP_16
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._19 CP_17
), (C.F. ), C.F._20 Parte_5 C.F._21
2 (C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._22 Parte_7
), (C.F. ), C.F._23 Parte_8 C.F._24 Pt_9
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._25 Parte_10
), rappresentati e difesi dall'Avv. BONGI GABRIELLA, in virtù di C.F._12
procura in atti;
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass.
17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 156/2021 del Giudice di Pace di Cervinara, con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 109/2020; 122/2020; 134/2020;
129/2020;
121/2020;130/2020;128/2020;126/2020;127/2020;152/2020;123/2020;124/2020;125/2020;12
0/2020;111/2020;115/2020;119/2020;118/2020;117/2020;131/2020;132/2020;133/2020;136/2
020;113/20 20;116/2020;114/2020;112/2020;110/2020, con i quali all'appellante era stata ingiunta la consegna delle copie dei contratti afferenti alle rispettive utenze telefoniche degli appellati.
L'appellante deduceva quali motivi di appello l'erroneità dell'impugnata sentenza circa:
1. l'omesso tentativo di conciliazione;
2. l'incompetenza per valore essendo la causa di valore indeterminabile;
3 3. la carenza di prova in ordine alla legittimazione ad agire in giudizio e all'interesse a ricorrere giudizialmente degli ingiungenti.
Per tali motivi l'appellante chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione ritualmente e tempestivamente depositata si costituivano gli appellati che chiedevano in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'appello essendo la controversia vertente su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (art. 113, comma 2, c.p.c.), non soggetta, pertanto, al giudizio di equità, ma a quello di diritto, come tale sottratta all'applicazione dell'art. 339, commi 2 e 3, cpc.
Inoltre, l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata con articolazione delle ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare ed ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal g.d.p.
e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Non può non richiamarsi il pronunciamento della Cassazione a sezioni unite, sentenza 2017,
n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
4 Il motivo di appello proposto dall'appellante circa l'incompetenza per valore del giudice di pace va rigettato, atteso che la causa può considerarsi di valore indeterminabile laddove si discorra di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere dedotta in termini pecuniari;
fattispecie che non ricorre nel caso in esame, dal momento che si verte in una materia, come quella di telefonia mobile, che è per sua natura di modico valore.
Del pari va rigettato il motivo di appello relativo all'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione in quanto, pur essendo il settore delle telecomunicazioni soggetto all'obbligo di conciliazione in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 11, della legge 249/1997 e dal Regolamento AGCOM, l'improcedibilità della domanda andava rilevata in prima udienza e, in quella sede, il giudice avrebbe dovuto concedere termine per l'assolvimento della condizione;
termine che non può essere dato in appello non essendo stata la questione di procedibilità sollevata tempestivamente (Cass.,
Ordinanza n. 205 del 4.01.2024: “…La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l'eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020, Rv.
659412 - 01). Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.”).
Passando al merito, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Va, innanzitutto, osservato che il contratto di telefonia è un contratto a forma libera e i ricorrenti non hanno allegato le modalità di conclusione del contratto, atteso che, se fosse stato concluso per iscritto, avrebbero dovuto dedurre o che la copia del documento non era mai stata consegnata o che non era più nella loro disponibilità indicandone i motivi;
mentre, ove il contratto fosse stato concluso con modalità telefonica o in altro modo, gli opposti, previa allegazione della circostanza, avrebbero avuto diritto a tenere copia della registrazione.
5 Peraltro, né il codice del consumo (D.lgs. 2005, n. 206) né il codice della privacy contengono una norma che preveda il diritto sostanziale dell'utente ad ottenere copia del contratto, come ad es. previsto nel Testo Unico Bancario (art. 119 comma 4 d. lgs. 1993, n. 385).
In ogni caso e, in virtù del principio della cd. ragione più liquida ed assorbente che consente al Giudice di decidere la causa sulla base della ragione di più agevole soluzione senza procedere così all'esame di tutti i punti controversi, merita particolare considerazione il motivo di impugnazione relativo alla carenza di interesse ad agire in capo agli appellati.
A tal proposito va osservato che l'interesse ad agire posto dall'art. 100 c.p.c. a fondamento della proposizione della domanda deve essere concreto ed attuale, non potendo lo stesso sostanziarsi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale.
In particolare, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, quindi, il raggiungimento di un'effettiva utilità mediante il ricorso alla macchina giudiziaria.
Ne discende quindi che “il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili futuri effetti pregiudizievoli per l'attore, laddove le questioni di interpretazione di norme non sono prospettabili sempre, ma soltanto se strumentali alla pronuncia su una domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione di un risultato utile e concreto per la parte che agisce in giudizio” (cfr. Cass. 2057/2019).
Applicando nel caso di specie questo principio di diritto, si rileva che nella fattispecie in esame non emerge quell'interesse ad agire, rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rispetto alla domanda formulata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per ottenere l'emissione dell'ingiunzione nei confronti della a consegnare il contratto di Parte_1
telefonia stipulato tra la predetta società e gli appellati - originari ricorrenti in monitorio.
Difatti, non risulta fornita in primo grado (né nella fase monitoria, né nel giudizio di opposizione) l'allegazione e la prova di specifici disservizi - segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali o in qualsiasi altra diversa sede giudiziale – né di alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi, rimasti oggetto di mera generica lamentazione, per giustificare la richiesta di consegna del contratto, asseritamente da esibire in fantomatici procedimenti giudiziali o stragiudiziali, da intraprendere a causa di ancor più fantomatici disservizi. Come richiesto dall'art. 100 c.p.c., gli intestatari delle utenze telefoniche avrebbero dovuto invece specificare natura, tempo ed entità dei sopportati disservizi, per provare un concreto ed attuale interesse ad agire.
6 In definitiva, l'appello va accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Le distraende spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo (più giudizi ordinari di cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo proposti davanti al giudice di pace e successivamente riuniti ed un giudizio di appello davanti al tribunale, I scaglione di valore, fasi di studio, introduttiva, di trattazione, senza assunzione di prove costituende e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 156/2021 pronunciata dal
Giudice di Pace di Cervinara (AV) in data 30.04.2021, accoglie le opposizioni proposte dall'attuale appellante avverso i decreti ingiuntivi n. 109/2020;122/2020;134/2020;
129/2020;121/2020;130/2020;128/2020;126/2020;127/2020;152/2020;123/2020;124/2020;12
5/2020;120/2020;111/2020;115/2020;119/2020;118/2020;117/2020;131/2020;132/2020;133/2
020;136/2020;113/2020;116/2020;114/2020;112/2020;110/2020 e, per l'effetto, li revoca;
2) condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 559,00 per esborsi e in euro 2.600,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in euro 91,50 per esborsi ed euro 660,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
KERAMBRUN JEAN JACQUES.
Avellino, 11.9.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
7
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2961/2021
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” dell'11/09/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note scritte depositate, le quali tengono conto della discussione orale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e
281 sexies c.p.c., pronunzia la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2961/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n. 156/2021 del Giudice di Pace di Cervinara” e promossa
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
KERAMBRUN JEAN JACQUES, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 CP_5
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(C.F. ), Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
(C.F. , (C.F. ), C.F._8 CP_9 C.F._9
(C.F. )), Controparte_10 C.F._10 Controparte_11
(C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_2 C.F._12
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._13 Parte_4
), (C.F. ), C.F._14 Controparte_12 C.F._15
(C.F. ), (C.F. CP_13 C.F._16 Controparte_14
), (C.F. , C.F._17 CP_15 C.F._18 CP_16
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._19 CP_17
), (C.F. ), C.F._20 Parte_5 C.F._21
2 (C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._22 Parte_7
), (C.F. ), C.F._23 Parte_8 C.F._24 Pt_9
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._25 Parte_10
), rappresentati e difesi dall'Avv. BONGI GABRIELLA, in virtù di C.F._12
procura in atti;
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass.
17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 156/2021 del Giudice di Pace di Cervinara, con la quale veniva rigettata l'opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 109/2020; 122/2020; 134/2020;
129/2020;
121/2020;130/2020;128/2020;126/2020;127/2020;152/2020;123/2020;124/2020;125/2020;12
0/2020;111/2020;115/2020;119/2020;118/2020;117/2020;131/2020;132/2020;133/2020;136/2
020;113/20 20;116/2020;114/2020;112/2020;110/2020, con i quali all'appellante era stata ingiunta la consegna delle copie dei contratti afferenti alle rispettive utenze telefoniche degli appellati.
L'appellante deduceva quali motivi di appello l'erroneità dell'impugnata sentenza circa:
1. l'omesso tentativo di conciliazione;
2. l'incompetenza per valore essendo la causa di valore indeterminabile;
3 3. la carenza di prova in ordine alla legittimazione ad agire in giudizio e all'interesse a ricorrere giudizialmente degli ingiungenti.
Per tali motivi l'appellante chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione ritualmente e tempestivamente depositata si costituivano gli appellati che chiedevano in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'appello essendo la controversia vertente su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (art. 113, comma 2, c.p.c.), non soggetta, pertanto, al giudizio di equità, ma a quello di diritto, come tale sottratta all'applicazione dell'art. 339, commi 2 e 3, cpc.
Inoltre, l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata con articolazione delle ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile al giudizio in esame, dispone che l'appello deve essere motivato e la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Orbene, l'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare ed ha indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal g.d.p.
e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
Non può non richiamarsi il pronunciamento della Cassazione a sezioni unite, sentenza 2017,
n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
4 Il motivo di appello proposto dall'appellante circa l'incompetenza per valore del giudice di pace va rigettato, atteso che la causa può considerarsi di valore indeterminabile laddove si discorra di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere dedotta in termini pecuniari;
fattispecie che non ricorre nel caso in esame, dal momento che si verte in una materia, come quella di telefonia mobile, che è per sua natura di modico valore.
Del pari va rigettato il motivo di appello relativo all'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione in quanto, pur essendo il settore delle telecomunicazioni soggetto all'obbligo di conciliazione in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 11, della legge 249/1997 e dal Regolamento AGCOM, l'improcedibilità della domanda andava rilevata in prima udienza e, in quella sede, il giudice avrebbe dovuto concedere termine per l'assolvimento della condizione;
termine che non può essere dato in appello non essendo stata la questione di procedibilità sollevata tempestivamente (Cass.,
Ordinanza n. 205 del 4.01.2024: “…La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l'eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020, Rv.
659412 - 01). Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.”).
Passando al merito, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Va, innanzitutto, osservato che il contratto di telefonia è un contratto a forma libera e i ricorrenti non hanno allegato le modalità di conclusione del contratto, atteso che, se fosse stato concluso per iscritto, avrebbero dovuto dedurre o che la copia del documento non era mai stata consegnata o che non era più nella loro disponibilità indicandone i motivi;
mentre, ove il contratto fosse stato concluso con modalità telefonica o in altro modo, gli opposti, previa allegazione della circostanza, avrebbero avuto diritto a tenere copia della registrazione.
5 Peraltro, né il codice del consumo (D.lgs. 2005, n. 206) né il codice della privacy contengono una norma che preveda il diritto sostanziale dell'utente ad ottenere copia del contratto, come ad es. previsto nel Testo Unico Bancario (art. 119 comma 4 d. lgs. 1993, n. 385).
In ogni caso e, in virtù del principio della cd. ragione più liquida ed assorbente che consente al Giudice di decidere la causa sulla base della ragione di più agevole soluzione senza procedere così all'esame di tutti i punti controversi, merita particolare considerazione il motivo di impugnazione relativo alla carenza di interesse ad agire in capo agli appellati.
A tal proposito va osservato che l'interesse ad agire posto dall'art. 100 c.p.c. a fondamento della proposizione della domanda deve essere concreto ed attuale, non potendo lo stesso sostanziarsi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale.
In particolare, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, quindi, il raggiungimento di un'effettiva utilità mediante il ricorso alla macchina giudiziaria.
Ne discende quindi che “il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili futuri effetti pregiudizievoli per l'attore, laddove le questioni di interpretazione di norme non sono prospettabili sempre, ma soltanto se strumentali alla pronuncia su una domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione di un risultato utile e concreto per la parte che agisce in giudizio” (cfr. Cass. 2057/2019).
Applicando nel caso di specie questo principio di diritto, si rileva che nella fattispecie in esame non emerge quell'interesse ad agire, rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rispetto alla domanda formulata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per ottenere l'emissione dell'ingiunzione nei confronti della a consegnare il contratto di Parte_1
telefonia stipulato tra la predetta società e gli appellati - originari ricorrenti in monitorio.
Difatti, non risulta fornita in primo grado (né nella fase monitoria, né nel giudizio di opposizione) l'allegazione e la prova di specifici disservizi - segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali o in qualsiasi altra diversa sede giudiziale – né di alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi, rimasti oggetto di mera generica lamentazione, per giustificare la richiesta di consegna del contratto, asseritamente da esibire in fantomatici procedimenti giudiziali o stragiudiziali, da intraprendere a causa di ancor più fantomatici disservizi. Come richiesto dall'art. 100 c.p.c., gli intestatari delle utenze telefoniche avrebbero dovuto invece specificare natura, tempo ed entità dei sopportati disservizi, per provare un concreto ed attuale interesse ad agire.
6 In definitiva, l'appello va accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Le distraende spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo (più giudizi ordinari di cognizione di opposizione a decreto ingiuntivo proposti davanti al giudice di pace e successivamente riuniti ed un giudizio di appello davanti al tribunale, I scaglione di valore, fasi di studio, introduttiva, di trattazione, senza assunzione di prove costituende e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 156/2021 pronunciata dal
Giudice di Pace di Cervinara (AV) in data 30.04.2021, accoglie le opposizioni proposte dall'attuale appellante avverso i decreti ingiuntivi n. 109/2020;122/2020;134/2020;
129/2020;121/2020;130/2020;128/2020;126/2020;127/2020;152/2020;123/2020;124/2020;12
5/2020;120/2020;111/2020;115/2020;119/2020;118/2020;117/2020;131/2020;132/2020;133/2
020;136/2020;113/2020;116/2020;114/2020;112/2020;110/2020 e, per l'effetto, li revoca;
2) condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 559,00 per esborsi e in euro 2.600,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in euro 91,50 per esborsi ed euro 660,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
KERAMBRUN JEAN JACQUES.
Avellino, 11.9.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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