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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel.
Dr. Claudia Cottini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.1390/2023 RG avente a oggetto APPELLO promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], e , nata a [...] il 8 Parte_2 gennaio 1944 (C.F. ), e residente in ED, Corso Ara di Giove n.384, CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 227, presso lo studio degli avvocati Gaetano Granozzi (C.F. ) e ( ) CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4 che li rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti.
Appellanti
CONTRO
:
nata a [...] il [...] e res. a Bologna, via Salvatore Allende 10 Controparte_1
(c.f. ), nata a [...] il [...] e res. a C.F._5 Controparte_2
Bologna in via Roncaglio 8/3 (c.f. ), rappr. e difese per procura in atti dagli C.F._6 avv.ti Maria Cristina De Geronimo (c.f. ) e Giuseppe De Geronimo ( c.f. C.F._7
). CodiceFiscale_8
Appellate
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 3444 del 2 agosto 2023 il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 653/2019 R.G., in accoglimento delle domande di parte attrice, ha: a) dichiarato la simulazione relativa dell'atto di compravendita in notar del 20 Persona_1 dicembre 2013, con cui ha venduto alla moglie il proprio Parte_1 Parte_2 immobile sito in ED (identificato al Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 235) e annesso terreno (in catasto Terreni identificato al figlio 20, particella 707), in quanto dissimulante un atto di donazione;
b) dichiarato, altresì, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
e l'atto di donazione del 20 dicembre 2013; c) condannato CP_1 Controparte_2 [...]
e , in solido tra loro, alla refusione in favore di e Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 29.193,00, per compensi, Controparte_2 oltre rimborso per spese generali al 15% Iva e CPA come per legge, ed € 786,00 per spese vive;
d) posto definitivamente a carico dei convenuti e le spese Parte_1 Parte_2 di CTU, come già liquidate in atti.
Avverso il predetto provvedimento proponevano ricorso e Parte_1 Parte_2 formulando sette motivi di appello:
[...]
I. Il primo motivo di appello si fonda sull'affermata simulazione relativa all'atto dispositivo e sull'errata valutazione delle prove del pagamento del prezzo. Con tale motivo la parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice afferma che “la vendita dissimuli una donazione e che l'intesa simulatoria tra gli odierni appellanti risulti comprovata da concordanti elementi indiziari” per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e violazione degli artt. 2729 c.c. e 2712 c.c.. A sostegno della predetta censura , argomenta che nel caso di specie non esiste alcun elemento, nemmeno indiziario e presuntivo, dal quale poter desumere che il abbia Parte_1 voluto donare l'immobile alla Al contrario l'intero contesto e tutte le circostanze in cui Pt_2
l'atto si è realizzato comprovano che l'intenzione dei contraenti era realmente quella di vendere, in quanto, l'unico interesse del era quello di ottenere una liquidità di denaro Parte_1 necessaria per consentirgli di onorare il pagamento dei propri debiti, accertati giudizialmente in favore della sig.ra madre delle odierne appellate;
mentre l'interesse della Persona_2 signora era quello di aiutare il coniuge senza disperdere il denaro risparmiato negli anni Pt_2 investendolo nell'acquisto della casa coniugale che un giorno avrebbe lasciato ai suoi due figli, nati dal matrimonio con il . Quanto alla censura sulla omessa valutazione delle prove, Parte_1 parte appellante ritiene che alla luce delle incontestate allegazioni e prove documentali, quali ad esempio la prova per testi, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere e dichiarare pienamente comprovato il pagamento del prezzo.
II. Con il secondo motivo di appello, fondato sulla affermata esistenza della ragione di credito, gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado per violazione e/o errata applicazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il Giudice, muovendo dalla affermata natura gratuita dell'atto, ha motivato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e in particolare, per quanto concerne il presupposto oggettivo, ne ha affermato la sussistenza per il sol fatto di essere il destinatario di una pretesa risarcitoria per danno da abbandono Parte_1 genitoriale non ancora accertata giudizialmente né sull'an né sul quantum. Sul punto chiedono dichiararsi la radicale improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione revocatoria a tutela di un credito che ritengono sia del tutto incerto nella sua esistenza in quanto non dedotto né provato e del quale risulta prescritta ogni possibilità di ristoro. III. Il terzo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui risulta affermato che il credito di parte attrice è anteriore rispetto all'atto per cui è causa. Sul punto deducono che trattandosi di “credito litigioso” e non di “credito eventuale” il credito vantato dalle CO , essendo incerto anche nella sua attuale esistenza, assumerà rilevanza nel mondo giuridico solo subordinatamente al suo accertamento giudiziale non potendo ravvisarsi alcuna consapevolezza o cognizione della sua esistenza in capo agli odierni appellanti che prescinda da un siffatto accertamento. Con tale motivo chiedono quindi di statuire che l'atto dispositivo del quale si è chiesto disporsi la revoca è stato posto in essere ben prima che un'astratta pretesa risarcitoria potesse ritenersi giuridicamente esistente o quantomeno conoscibile da parte del potenziale eventuale obbligato.
IV. Mediante il quarto motivo asseriscono che il primo Giudice abbia errato nel ritenere sussistente l'eventus damni, quale ulteriore requisito oggettivo della promossa azione ex art. 2901, fondando il proprio convincimento sulla circostanza che il debitore oltre ad aver determinato una modifica peggiorativa del proprio patrimonio abbia, altresì, pregiudicato le possibilità satisfattorie delle attrici tenuto conto dell'entità della ragione di credito tutelanda.
V. In linea di continuità con il quarto motivo sopra richiamato, con il quinto censurano la affermata sussistenza della scientia damni. Quanto a tale presupposto soggettivo con riguardo alla posizione del debitore, argomentano che non vi è nel processo prova alcuna, nemmeno di tipo presuntivo, considerato che l'unica finalità per cui il ha posto in essere l'atto dispositivo era: Parte_1 estinguere obbligazioni preesistenti verso le medesime parti che lamentano la finalità fraudolenta dell'atto.
VI. Il sesto motivo di appello si fonda sulla omessa considerazione del requisito del consilium fraudis riferito al terzo acquirente. Ritengono che il giudice di primo grado non abbia considerato l'inesistenza del requisito del consilium fraudis in capo alla Signora e per l'effetto Pt_2 chiedono ritenere non accoglibile l'azione revocatoria in difetto di qualsivoglia accertamento circa la compartecipazione della sopra richiamata acquirente al disegno fraudolento del debitore ed accertare che nessuna intenzione fraudolenta possa essere stata sottesa alla volontà della la quale come già evidenziato nel primo motivo di appello, ha perseguito l'unica finalità Pt_2 di consentire al marito di adempiere le sue obbligazioni senza pregiudicare il proprio patrimonio personale, anche a tutela dei figli nati dal loro matrimonio.
VII. Con il settimo nonché ultimo motivo di appello chiedono anche la riforma del capo di sentenza contenente la condanna alla spese di lite e la conseguente applicazione del principio di soccombenza.
In ultimo, parte appellante ha presentato istanza ex artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 18 dicembre 2023 si costituivano in giudizio le appellate sig.re e le quali, contestavano tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello e conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Quanto al primo motivo di appello avanzato dai sig.ri e le odierne appellate lo Parte_1 Pt_2 contestano in toto ritenendolo infondato nella misura in cui, contrariamente a quanto affermato da controparte, emergono plurimi elementi indiziari sulla base dei quali è stato possibile affermare che la vendita della villetta da parte del in favore della moglie dissimula una donazione. Parte_1
Anche il secondo motivo di appello viene ritenuto infondato essendo ormai pacifico nella giurisprudenza della Cassazione che “l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito” e che con specifico riferimento al “credito litigioso” è stato da ultimo chiarito che “ anche il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento di dette azioni, onde a tal fine è sufficiente come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene”. Per tali motivi, anche il terzo motivo di appello con cui si lamenta la “anteriorità del credito” lo ritengono infondato.
Parimenti contestati dalle appellanti sono i rilievi contenuti nel quarto motivo di appello nella misura in cui asseriscono che vi sia stato un evidente pregiudizio delle loro ragioni creditorie ove si consideri che l'immobile è stato stimato dal CTU in £247.893,20 e venduto per appena €100.000,00.
Per tutto quanto sopra esposto ritengono infondato anche il quinto ed il sesto motivo di appello.
Anche la settima ed ultima censura viene ritenuta infondata.
Quanto alla richiesta di inibitoria, parte appellata ne contesta la fondatezza e conseguente ammissibilità.
Instauratosi il contradditorio, all'udienza del 13 ottobre 2025 la Corte – acquisite note conclusionali
– poneva la causa in decisione.
***
Tanto espresso in punto di fatto, osserva la Corte come il gravame meriti ampio rigetto in relazione a tutti i motivi di appello dedotti.
I . Quanto al primo motivo, osserva la Corte che sussistono molti elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti per pronunciare la simulazione relativa dell'atto di compravendita in notar Persona_1
del 20 dicembre 2013, con cui ha venduto alla moglie
[...] Parte_1 Parte_2 il proprio immobile sito in ED (identificato al Catasto Fabbricati al foglio 20, particella
[...]
235) e annesso terreno (in catasto Terreni identificato al figlio 20, particella 707), in quanto dissimulante un atto di donazione.
E, invero, premesso che la prova della simulazione da parte dei terzi è ammessa senza limiti ex art 1417 c.c. (e quindi anche per presunzioni) osserva la Corte come il primo giudice abbia fatto buon governo di tale principio.
Si elencano infatti le seguenti presunzioni che abilitano certamente a ritenere che la compravendita contratta tra i due coniugi dissimulasse una donazione:
1) L'elemento formale: l'atto è stato stipulato in presenza di due testimoni (ossia con elementi formali tipici della donazione e non della compravendita).
2) L'elemento soggettivo: l'atto di vendita è stato stipulato tra coniugi. 3) Il prezzo: il corrispettivo, indicato in €.100.000,00, è stato (apparentemente) pagato solo per poco più della metà, mentre per il residuo importo di €.49.330,68 il venditore ha rinunciato all'iscrizione dell'ipoteca legale.
4) La discrasia tra il prezzo simulatamente pagato e il valore reale dell'immobile: l' importo di
€ 100.000,00 è infatti di gran lunga inferiore rispetto al valore della villetta al momento del trasferimento, accertato in € 247.893,20 dal CTU nominato dal Tribunale (la consulenza - da ritenere congruamente motivata e priva di vizi logici - non si espone infatti a censure, considerato peraltro che il CTU ha tenuto conto delle osservazioni delle parti, sicchè non si rinviene l'esigenza di riconvocarlo).
5) Le condizioni economiche della acquirente: è emerso con chiarezza che le condizioni economiche della a differenza di quelle del marito, erano e sono assai modeste di Pt_2 talchè sussistono ragioni grave e logiche per ritenere che l'importo di € 100.000,00 (pari al prezzo dell'immobile) sia stato in realtà pagato con risorse del marito.
Emerge infatti dagli atti che tra il 1961 ed il 1984 ha stipulato ben dieci atti di Parte_1 compravendita e due atti di divisione (doc. 10 della parte odiernamente appellata e doc. 29-37 di controparte). Pertanto al momento della stipula dell'atto di vendita, come accertato dal CTU, il aveva un patrimonio immobiliare del valore complessivo, includendo la villetta di Parte_1
ED, di € 800.359,87 (552.466,67 + 247.893,20). Mentre invece la (cfr: si veda Pt_2 comunicazione dell'INPS doc. 19 di parte odiernamente appellante nonché accrediti mensili contenuti nel libretto postale: doc. 13 di parte odiernamente appellante ) è titolare solo di una modesta pensione di circa € 400,00 mensili.
Peraltro anche a voler ritenere che l'attività lavorativa della sia iniziata quando la stessa Pt_2 aveva 15 anni (e che quindi la stessa abbia avuto un lungo lasso di tempo da quell'epoca per risparmiare), così come dedotto dagli appellanti, è altresì emerso che essa non costituì una esperienza lunga, dato che la figlia , dopo avere confermato che la madre ha lavorato Persona_3 inizialmente presso una cartoleria, poi presso la Rinascente e infine presso il supermercato Sagea, ha aggiunto: “il predetto lavoro è cessato a causa delle dimissioni di mia madre, intervenute per ragioni familiari intorno al 1971, su richiesta di mio padre” (ossia quando la madre aveva solo 27 anni, essendo nata nel 1944, elemento che peraltro trova ampio riscontro nell'importo minimo della pensione da lei goduta, ossia – come detto – E. 400,00).
Nè si può ritenere che la stessa abbia accumulato il prezzo avendo ricevuto periodicamente regalie della madre, dato che quest'ultima è deceduta nel 2003 e quindi dieci anni prima dell'atto dispositivo (peraltro i testi escussi sono molto generic sugli importi di dette regalie). E nemmeno si può tacere che il libretto postale prodotto dalla stessa (al fine di dimostrare la provenienza del denaro) presenta evidenti incongruenze (doc. 13).
Infatti la prima pagina mostra un saldo finale al 2.5.2012 di € 16.639,39, mentre la seconda pagina, alla data del 25.11.2013, ossia un anno e mezzo dopo (e in data di pochi giorni precedente la compravendita), riporta un saldo di € 39.079,22.
E' infatti difficile sostenere che tale incremento da 16.639,39 (2.5.2012) a 39.079,22 (1.1.2012) sia frutto dell'accantonamento della modesta pensione di E. 400,00 della Pt_2 Vero è che per l'importo di €.36.862,86, accreditato sul libretto postale il 6.11.2015, è stata prodotta la documentazione dalla quale emerge che esso proviene dal rimborso di buoni postali intestati alla medesima. Pt_2
Ma anche in tal caso, stante la sostanziale impossidenza della stessa, è legittimo dubitare che la somma dei buoni fruttiferi provenisse solo dalle sue entrate.
Né il dato formale (ossia che il libretto e i buoni postali siano intestati alla costituisce Pt_2 una “presunzione legale” della titolarità in capo alla stessa delle somme, atteso che, come è noto, la mera titolarità formale di per sé sola non è circostanza dirimente, dovendosi verificare altresì la oggettiva provenienza del denaro.
E nemmeno si può esitare la richiesta dell'appellante di esibizione a poste Italiane dell'originale del libretto.
E invero, tale richiesta, svolta anche in prime cure (allorchè le ordierne appellate avevano rilevato le evidenti incongruenze risultanti dalle fotocopie del prodotto libretto e ne avevano disconosciuto la conformità all'originale), è mal formulata poiché i coniugi avrebbero subito dovuto produrre l'originale e non limitarsi – anche in primo grado – a domandare l'esibizione.
Infatti “L'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2010, n. 13878).
Il principio sopra accennato appare alla Corte assolutamente condivisibile in quanto l'esibizione può supplire all'onere probatorio solo qualora la parte istante dia idonea dimostrazione di non essere riuscita ad acquisire diversamente il documento (del quale chiede la esibizione), prova nella specie non fornita.
II e III. Del pari infondato è il secondo motivo di gravame (che per il suo tenore può essere trattato unitamente al terzo). Con tali doglianze infatti gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente la
“ragione di credito” che costituisce uno dei requisiti dell'azione revocatoria.
Anche tale assunto però è infondato, atteso che in tema di azione revocatoria va accolta una nozione di credito estesa anche alle sole aspettative del creditore, non occorrendo che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare ma essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge, che prevede tale forma di tutela anche per crediti soggetti a condizione.
Tale interpretazione assai estesa è coerente con la ratio ispiratrice dell'azione revocatoria, la quale non persegue finalità restitutorie mirando invece a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore a beneficio di tutti i creditori ed anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359/2009).
Pertanto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 20002/2008; Cass. n. 1813/2008; Cass. n. 3981/2003).
Nella specie l'aspettativa del credito delle appellate è fondata (atteso che, come sotto si dirà, la paternità del è stata riconosciuta dopo un lungo iter giudiziale) di talchè non pare dubbio Parte_1 che la loro posizione meriti tutela, essendo tale aspettativa certamente sorta prima della instaurazione della lite.
In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (così, Cass. Civ. 05/09/2019 n. 22161).
Nella specie l'aspettativa delle attrici (una domanda di risarcimento del danno da abbandono del genitore, odierno appellante) è insorta prima del data di stipula dell'atto di compravendita (20.12.2013 ) come peraltro rilevato dal primo giudice.
E, infatti, tale domanda nasce e ha le sue premesse nel lunghissimo contenzioso nato tra le odierne appellate e avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale della sua paternità (che Parte_1 costituisce l'antecedente logico-giuridico per l'affermazione del diritto al risarcimento del danno da abbandono genitoriale).
In relazione a tale contenzioso deve dirsi infatti che con citazione del 4.2.1977, Persona_2 madre delle odierne appellate, assumendo di essere stata fidanzata col e di avere con lui Parte_1 concepito due bambine, nate il 12 gennaio 1966 e il 15 agosto 1967, chiedeva la dichiarazione giudiziale della paternità.
Il giudizio di primo grado si concludeva con una sentenza di accoglimento e l'appello promosso dal veniva respinto. Il ricorso per cassazione veniva invece accolto con sentenza del Parte_1
20.2.1988 che disponeva il rinvio alla Corte d'Appello di Catania.
Tuttavia né né le figlie e frattanto divenute maggiorenni, Persona_2 CP_1 CP_2 hanno riassunto la causa dinnanzi al giudice di rinvio, pertanto, l'intero processo si è estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.
Tuttavia dopo circa ventidue anni, le hanno promosso un nuovo giudizio volto al CP_2 riconoscimento della paternità e alla condanna al rimborso delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento di esse figlie sino al ventiseiesimo anno di età (ossia fino al raggiungimento della indipendenza economica).
Con sentenza del 10.6.2013 il Tribunale di Catania ha quindi dichiarato la paternità naturale del condannandolo al pagamento di € 19.000,00 in favore della signora Parte_1 Persona_2
a titolo di rimborso delle spese di mantenimento sostenute. In accoglimento poi dell'appello promosso con atto del 15.7.2013, il predetto importo veniva aumentato dalla Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 16.11.2014, in € 60.000,00.
IV. Anche il quarto motivo di gravame è infondato. Con tale doglianza gli appellanti lamentano infatti la violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sussista il requisito dell'eventus damni che costituisce uno dei requisiti dell'azione revocatoria.
In particolare, la parte appellante sostiene che l'atto di vendita non soggetto a revoca:
1)perché sarebbe stato stipulato per adempiere ad un debito scaduto (verrebbe quindi in rilievo l'art. 2901, comma terzo, c.c.)
2)in quanto e che il residuo patrimonio immobiliare sarebbe sufficiente a garantire il credito delle appellate.
Quanto al punto sub 1) il ha dedotto di avere posto in essere la compravendita per pagare Parte_1
a madre delle appellate, le somme dalla stessa precettate sulla scorta della Persona_2 sentenza del 10.6.2013 del Tribunale di Catania non potendo rinvenire aliunde alter risorse economiche. Tuttavia tale assunto è infondato in quanto – come ha chiarito di recente la giurisprudenza di legittimità (cfr: Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16842 del 23 giugno 2025)
- l'esimente prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c. richiede la prova della sussistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra l'atto dispositivo e la soddisfazione di quel determinato credito, della qualità del debito come scaduto e che l'atto dispositivo sia il solo mezzo per pagare il creditore, dimostrazione nella specie non fornita e nemmeno allegata dalla parte appellante (e in contrasto peraltro con il notevole valore del patrimonio immobiliare di cui l'appellante è titolare).
Quanto al punto sub 2) non vi è alcuna prova che il patrimonio residuo dell'appellante sia idoneo a tutelare le ragioni di credito delle appellate poiché allo stato – dovendosi quantificare anche solo per mera ipotesi l'ammontare del danno dalle stesse subito – non può che ritenersi che, considerato il tempo assai risalente dell'abbandono genitoriale, detto credito ben possa essere quantificato (dato che le appellate sono due) in misura molto elevata (pari con tutta probabilità all'ammontare del patrimonio residuo del debitore) considerata la sorte capitale, la rivalutazione e gli interessi.
Inoltre qualsivoglia variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore costituisce già un pregiudizio (cfr: CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III – 6 maggio 1998, n° 4578 ) e nella specie è avvenuto proprio questo.
Infatti sia che si ritenga l'atto come donazione sia che (anche se così non è) lo si intenda come compravendita, si è verificata una mutazione qualitativa. Nel primo caso perché il bene è fuoriuscito dal patrimonio del debitore a titolo gratuito e quindi senza alcun corrispettivo, nel secondo caso perché comunque il prezzo della presunta compravendita è di molto inferiore al valore del cespite (simulatamente) venduto.
V e VI. Anche il quinto motivo di gravame (da valutare unitamente al sesto) con cui la parte appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia ritenuto sussistente il “consilium fraudis” è poi da rigettare.
Nella specie poiché si verte in ipotesi di atto a titolo gratuito (una donazione) successivo al sorgere della aspettativa del credito, è sufficiente che il creditore dimostri la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 12/12/2012, n. 22878). Tanto è a dirsi anche a prescindere dalla puntuale contezza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che possa assumere rilevanza l'eventuale effettiva intenzione del debitore di ledere la generica garanzia patrimoniale del creditore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/6/2015, n. 13343; Cass. civ., Sez. III, 17/1/2007, n. 966; Cass. civ., Sez. I, 26/2/2002, n. 2792).
Nel caso in esame, tuttavia, per il rapporto coniugale fra i convenuti, deve presumersi che detti ultimi fossero consapevoli del fatto che l'atto da essi compiuto era suscettibile di arrecare un depotenziamento alle ragioni del creditore.
VII.Passando al settimo motivo di gravame, anch'esso è infondato. Con tale doglianza infatti le parti appellanti si dolgono della condanna alle spese di lite e alla quantificazione di esse.
La condanna alle spese è tuttavia stata disposta dal primo giudice correttamente in virtù del principio della soccombenza e – per ciò che afferisce alla quantificazione - in relazione allo scaglione di valore della causa per come determinato in domanda, ossia per una domanda di valore superiore ad
€.520.000,009 pari al valore del credito a tutela del quale era stata proposta l'azione revocatoria ( in tal senso, Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697).
In conclusione data la totale soccombenza degli appellanti, le spese di questo grado di lite vanno poste a loro carico e si liquidano da dispositivo ( valore medio dei parametri di cui al D.M. 147/2022, fase introduttiva, di studio, decisionale in relazione allo scaglione di valore della causa per come determinato in domanda, ossia superiore ad €.520.000,00).
La Corte dà inoltre atto che sussistono altresì i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
PQM
Rigetta l'appello formulato da e e Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza impugnata, condannando l'appellante alle spese di questo grado di lite nei confronti di e che liquida in E. 18.511,00 Controparte_1 Controparte_2 per compensi professionali oltre rimborso forfettario iva e cpa.
La Corte dà atto che sussistono altresì i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato, secondo quanto disposto dall'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte in data 16 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'