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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 150/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 150 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 Parte_2 avv.ti Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, Piazza San Giovanni Decollato n. 13, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente
E
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
- convenuta contumace
Oggetto: appalto
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi, per il CONDOMINIO ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Terni, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto, nel merito: accertare e dichiarare la piena responsabilità della convenuta ex art. 1667 cc e ss. per i danni causati all'immobile de quo, CP_2 per i fatti e le causali esposte in narrativa;
per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni così come quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo dall'Ing. e quantificati Persona_1 nella misura di euro 206.111,94 al netto di Iva e degli oneri previdenziali relativi alle spese tecniche, o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal momento della domanda all'effettivo saldo, oltre a spese di CTU e CTP per il giudizio di ATP;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di accertamento tecnico preventivo e di merito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 30/01/2025, il
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna di quest'ultima – ai sensi degli artt. 1667 ss. c.c. – al
[...] risarcimento dei danni cagionati mediante la non corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato in data 10/06/2020. Tali danni venivano quantificati in €
206.111,94 oltre IVA ed oneri previdenziali relativi alle spese tecniche, in recepimento delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 727/2024.
La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'esito della prima udienza del 08/04/2025, nella quale veniva inoltre disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del summenzionato procedimento di accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 29/04/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. Giova preliminarmente evidenziare che i difensori del hanno prodotto Parte_1 all'udienza di discussione una copia cartacea della delibera dell'assemblea condominiale del
22/01/2025 con la quale è stato autorizzato l'esperimento dell'azione oggetto del presente giudizio (autorizzazione che, peraltro, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza, non era necessaria: v. Cass. 10380/2024, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Latina 14 ottobre 2022 e App. Milano 2 marzo 2022).
2. Ciò premesso, nel merito la domanda proposta dal CONDOMINIO ricorrente è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
3. Come noto, in caso di vizi o difformità dell'opera, il committente può chiedere, in via alternativa ex art. 1668 c.c., la risoluzione, la riduzione del prezzo o l'eliminazione di tali vizi o difformità a spese dell'appaltatore mediante la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma necessaria (v. ex multis Cass. 4161/2015 e Cass. 15563/2014, nonché Cass.
19103/2012, secondo cui il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, rimedio alternativo rispetto alle tutele della riduzione del prezzo e della risoluzione, consiste normalmente nel ristoro delle spese che l'appaltante ha sopportato o deve sopportare per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori).
4. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 727/2024, con motivazioni coerenti, adeguate ed esaustive, ha confermato che i vizi lamentati dal sono riconducibili alla non Parte_1 corretta esecuzione dei lavori da parte della ed ha quantificato i costi per CP_1
l'eliminazione di tali vizi e il ripristino dei danni nel complessivo importo di € 206.111,94 (di cui € 178.027,17 per eliminazione dei vizi dell'opera, € 9.347,32 per ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni di acque meteoriche derivate da tali vizi, ed € 18.737,45 per spese tecniche) oltre IVA ed oneri previdenziali relativi alle spese tecniche.
5. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021,
Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass.
25862/2011), laddove nel caso di specie la parte ricorrente ha integralmente recepito le conclusioni raggiunte dal c.t.u., mentre la è rimasta contumace sia nel CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia nel presente giudizio di merito.
6. Con specifico riferimento al ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni, deve farsi applicazione del consolidato principio in base al quale il committente, quando agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. per il risarcimento dei danni derivati dai vizi o dalle difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria (v. Cass. 21269/09, nonché, da ultimo, Cass. 7267/2023), prova che, evidentemente, non è stata fornita nel caso di specie dall'appaltatore, rimasto contumace.
7. Va tuttavia al contempo rilevato che l'amministratore di condominio non può proporre, in difetto di mandato rappresentativo del singolo condomino, l'azione risarcitoria per i danni subiti nell'unità immobiliare di sua proprietà. Egli è infatti senz'altro legittimato ad agire a tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà in un contesto nel quale i pregiudizi derivino da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese, ma tale legittimazione non può estendersi anche alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva (v. in tal senso Cass. 3846/2020 e Cass.
22656/2010). Ne consegue che nella quantificazione del risarcimento da liquidarsi in questa sede in favore del ricorrente non può tenersi conto dell'importo di € 5.199,54 Parte_1
(€ 4.726,86 oltre al 10% per spese tecniche) che, come confermato anche dai difensori di parte ricorrente in base al computo metrico in atti, si riferisce a danni verificatisi all'interno dei garage di proprietà dei singoli condomini.
8. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la deve essere CP_1 condannata al pagamento in favore del CONDOMINIO ricorrente della somma di €
200.912,40 oltre IVA e oneri previdenziali relativi alle spese tecniche (sull'inclusione dell'IVA, v. Cass. 15267/2023; id. Cass. 5120/2023 e Cass. 21739/2019, nonché, con specifico riferimento ai danni da errata esecuzione di appalto, App. Salerno 7 settembre 2020
e Trib. Pisa 4 agosto 2020), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale (30/01/2025) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito anche contrattuale, v. ex multis Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
9. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo:
v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012
e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione al minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione nel presente giudizio (consistita unicamente nell'udienza di prima comparizione).
10. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – integralmente a carico della convenuta (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015,
Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
11. Non può invece riconoscersi al ricorrente la spesa asseritamente Parte_1 sostenuta per la propria consulenza tecnica di parte, poiché il documento denominato “fattura ing. risulta essere in realtà un atto di transazione tra parti estranee al presente Per_2 giudizio, e non è stato prodotto nessun altro documento idoneo a provare il fatto che il si sia effettivamente obbligato a sostenere tale spesa nella misura suindicata Parte_1
(v. Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – più rigoroso – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti della ogni altra difesa, eccezione ed
[...] CP_1 istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex artt. 1667 ss. c.c. della convenuta per i vizi e difetti di cui in motivazione, condanna la l pagamento in favore del CP_1
della somma di Parte_1
€ 200.912,40 oltre IVA e oneri previdenziali relativi alle spese tecniche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo;
b) condanna la alla rifusione in favore del CP_1 [...]
delle spese processuali, che liquida: Parte_1
1) in € 3.827,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, ed € 1.701,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 286,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta, nonché in € 786,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il presente giudizio di merito;
c) pone integralmente a carico della le spese della c.t.u. espletata nel CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, nella misura liquidata con decreto emesso all'esito di tale procedimento.
Terni, 16/05/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 150 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 Parte_2 avv.ti Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, Piazza San Giovanni Decollato n. 13, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente
E
C.F. ) CP_1 P.IVA_2
- convenuta contumace
Oggetto: appalto
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi, per il CONDOMINIO ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Terni, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto, nel merito: accertare e dichiarare la piena responsabilità della convenuta ex art. 1667 cc e ss. per i danni causati all'immobile de quo, CP_2 per i fatti e le causali esposte in narrativa;
per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni così come quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo dall'Ing. e quantificati Persona_1 nella misura di euro 206.111,94 al netto di Iva e degli oneri previdenziali relativi alle spese tecniche, o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal momento della domanda all'effettivo saldo, oltre a spese di CTU e CTP per il giudizio di ATP;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di accertamento tecnico preventivo e di merito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 30/01/2025, il
[...]
conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna di quest'ultima – ai sensi degli artt. 1667 ss. c.c. – al
[...] risarcimento dei danni cagionati mediante la non corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato in data 10/06/2020. Tali danni venivano quantificati in €
206.111,94 oltre IVA ed oneri previdenziali relativi alle spese tecniche, in recepimento delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 727/2024.
La convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'esito della prima udienza del 08/04/2025, nella quale veniva inoltre disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del summenzionato procedimento di accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 29/04/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. Giova preliminarmente evidenziare che i difensori del hanno prodotto Parte_1 all'udienza di discussione una copia cartacea della delibera dell'assemblea condominiale del
22/01/2025 con la quale è stato autorizzato l'esperimento dell'azione oggetto del presente giudizio (autorizzazione che, peraltro, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza, non era necessaria: v. Cass. 10380/2024, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Latina 14 ottobre 2022 e App. Milano 2 marzo 2022).
2. Ciò premesso, nel merito la domanda proposta dal CONDOMINIO ricorrente è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
3. Come noto, in caso di vizi o difformità dell'opera, il committente può chiedere, in via alternativa ex art. 1668 c.c., la risoluzione, la riduzione del prezzo o l'eliminazione di tali vizi o difformità a spese dell'appaltatore mediante la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma necessaria (v. ex multis Cass. 4161/2015 e Cass. 15563/2014, nonché Cass.
19103/2012, secondo cui il risarcimento del danno in caso di vizi dell'opera appaltata, rimedio alternativo rispetto alle tutele della riduzione del prezzo e della risoluzione, consiste normalmente nel ristoro delle spese che l'appaltante ha sopportato o deve sopportare per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori).
4. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 727/2024, con motivazioni coerenti, adeguate ed esaustive, ha confermato che i vizi lamentati dal sono riconducibili alla non Parte_1 corretta esecuzione dei lavori da parte della ed ha quantificato i costi per CP_1
l'eliminazione di tali vizi e il ripristino dei danni nel complessivo importo di € 206.111,94 (di cui € 178.027,17 per eliminazione dei vizi dell'opera, € 9.347,32 per ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni di acque meteoriche derivate da tali vizi, ed € 18.737,45 per spese tecniche) oltre IVA ed oneri previdenziali relativi alle spese tecniche.
5. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021,
Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass.
25862/2011), laddove nel caso di specie la parte ricorrente ha integralmente recepito le conclusioni raggiunte dal c.t.u., mentre la è rimasta contumace sia nel CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia nel presente giudizio di merito.
6. Con specifico riferimento al ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni, deve farsi applicazione del consolidato principio in base al quale il committente, quando agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. per il risarcimento dei danni derivati dai vizi o dalle difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria (v. Cass. 21269/09, nonché, da ultimo, Cass. 7267/2023), prova che, evidentemente, non è stata fornita nel caso di specie dall'appaltatore, rimasto contumace.
7. Va tuttavia al contempo rilevato che l'amministratore di condominio non può proporre, in difetto di mandato rappresentativo del singolo condomino, l'azione risarcitoria per i danni subiti nell'unità immobiliare di sua proprietà. Egli è infatti senz'altro legittimato ad agire a tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà in un contesto nel quale i pregiudizi derivino da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese, ma tale legittimazione non può estendersi anche alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva (v. in tal senso Cass. 3846/2020 e Cass.
22656/2010). Ne consegue che nella quantificazione del risarcimento da liquidarsi in questa sede in favore del ricorrente non può tenersi conto dell'importo di € 5.199,54 Parte_1
(€ 4.726,86 oltre al 10% per spese tecniche) che, come confermato anche dai difensori di parte ricorrente in base al computo metrico in atti, si riferisce a danni verificatisi all'interno dei garage di proprietà dei singoli condomini.
8. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la deve essere CP_1 condannata al pagamento in favore del CONDOMINIO ricorrente della somma di €
200.912,40 oltre IVA e oneri previdenziali relativi alle spese tecniche (sull'inclusione dell'IVA, v. Cass. 15267/2023; id. Cass. 5120/2023 e Cass. 21739/2019, nonché, con specifico riferimento ai danni da errata esecuzione di appalto, App. Salerno 7 settembre 2020
e Trib. Pisa 4 agosto 2020), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale (30/01/2025) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito anche contrattuale, v. ex multis Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo.
9. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo:
v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012
e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione al minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione nel presente giudizio (consistita unicamente nell'udienza di prima comparizione).
10. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – integralmente a carico della convenuta (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015,
Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
11. Non può invece riconoscersi al ricorrente la spesa asseritamente Parte_1 sostenuta per la propria consulenza tecnica di parte, poiché il documento denominato “fattura ing. risulta essere in realtà un atto di transazione tra parti estranee al presente Per_2 giudizio, e non è stato prodotto nessun altro documento idoneo a provare il fatto che il si sia effettivamente obbligato a sostenere tale spesa nella misura suindicata Parte_1
(v. Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – più rigoroso – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti della ogni altra difesa, eccezione ed
[...] CP_1 istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex artt. 1667 ss. c.c. della convenuta per i vizi e difetti di cui in motivazione, condanna la l pagamento in favore del CP_1
della somma di Parte_1
€ 200.912,40 oltre IVA e oneri previdenziali relativi alle spese tecniche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo;
b) condanna la alla rifusione in favore del CP_1 [...]
delle spese processuali, che liquida: Parte_1
1) in € 3.827,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, ed € 1.701,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 286,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta, nonché in € 786,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il presente giudizio di merito;
c) pone integralmente a carico della le spese della c.t.u. espletata nel CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, nella misura liquidata con decreto emesso all'esito di tale procedimento.
Terni, 16/05/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)