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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 8112/2018, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. , deceduto), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ) e (c.f. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 con il patrocinio degli Avv.ti POMARI ROBERTA e Parte_6
ATTORI contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli Avv.ti SALVINI FEDERICO e PROFETA GIUSEPPE CONVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 22.5.18, , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio il Parte_3 Parte_4
per sentire accogliere le conclusioni più avanti trascritte. Controparte_1
Il 14.6.18, gli attori hanno depositato ricorso cautelare ex art. 23 c.c. Si è così aperto un sub- procedimento, nel quale il convenuto si è costituito il 19.7.18, chiedendo il rigetto della domanda. Con atto datato 18.7.18 sono altresì volontariamente intervenuti CP_2 Controparte_3 [...]
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e – quali ulteriori consorziati – CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 aderendo alle tesi del convenuto. Le parti sono comparse alle udienze del 19.7.18, del 2.8.18 e dell'8.8.18. Con ordinanza del 9.8.18 la domanda cautelare è stata respinta, rimettendo la liquidazione delle spese all'esito del procedimento.
Nel giudizio di merito, il convenuto si è costituito il 24.12.18, insistendo per il rigetto della domanda.
Le parti sono comparse all'udienza del 17.1.19. Il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Le parti sono comparse all'udienza del 31.10.19. Il 20.9.20 e sono Pt_5 Parte_6 subentrati quali eredi di (deceduto il 31.7.20) e il 18.10.20 hanno depositato un Parte_4 ricorso per la riassunzione del giudizio eventualmente ritenuto interrotto. Con ordinanza del 3.11.20 il
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giudice ha confermato la prosecuzione del processo.
Le parti hanno depositato note scritte il 15 e 16.2.20. Con ordinanza del 25.3.21 il giudice ha rigettato le prove orali articolate dagli attori, siccome irrilevanti e/o documentali.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22. Le parti sono comparse all'udienza del 10.10.23. Il giudice ha fissato la precisazione delle conclusioni, che si è tenuta in trattazione scritta il 5.11.24. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nei termini assegnati del 28.12.24 e del 17.1.25.
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunte:
− Nel 1977, a seguito di un'opera di urbanizzazione realizzata da Alpiaz S.p.A., veniva costituito il avente natura di associazione non riconosciuta e come scopo Controparte_1
«la gestione di alcuni servizi necessari od utili al migliore godimento delle proprietà dei consorziati, nonché di promuovere attività ed iniziative idonee a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio» (art. 4 dello Statuto del 2010, doc. 1 att.); in particolare, il si sarebbe occupato dello CP_1 sgombero della neve, della manutenzione delle strade e delle fognature, degli impianti idrico ed elettrico, della cura del verde, della vigilanza, dello smaltimento dei rifiuti, della gestione degli impianti sportivi, della promozione di attività ricreative etc. (ibidem); la partecipazione al veniva inserita come clausola nei rogiti di acquisto degli immobili del comprensorio;
CP_1
− Con sentenza n. 3543/92 rep., più volte citata dalle parti, questo Tribunale svolgeva varie considerazioni sulla natura e le funzioni svolte all'epoca dal (doc. 3 conv.); CP_1
− Dall'inizio degli anni 2010, anche a seguito di cambiamenti nella guida del , gli odierni CP_1 attori e altri consorziati assumevano innumerevoli iniziative giudiziarie per contestare, sotto vari profili, la legittimità dell'associazione; si richiama, in particolare, la sentenza di questo Tribunale n. 60/17 (dott. Andrea Tinelli), che aveva rigettato la domanda di accertamento dello scioglimento del , per motivi in parte sovrapponibili a quelli dedotti in questa sede CP_1
(doc. 2 att.); la pronuncia veniva confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 859/21 (doc. A conv.);
− Oggetto di questa causa è nuovamente l'accertamento dello scioglimento del , in CP_1 applicazione dell'art. 1 dello Statuto, per avere il assunto la gestione, in Parte_7 primis, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per la decisione è imprescindibile ricostruire il momento in cui ciò sarebbe accaduto;
− Il 23.2.18, si teneva una riunione tra la Giunta Comunale e i rappresentanti del;
CP_1
− Il 3.3.18 e poi il 17.3.18, i rappresentanti del convocavano due conferenze stampa, in CP_1 cui rappresentavano quanto riferito dal e le conseguenze sull'associazione; Pt_7
− Il 27.3.18, il Prefetto di Brescia scriveva ai Sindaci di Pian Camuno e nonché al Pt_7
Presidente del , per invitarli «ad attivare, ciascuno per quanto di competenza, ogni utile CP_1 iniziativa diretta ad espletare le procedure necessarie per regolarizzare l'esercizio dei servizi pubblici che vengono erogati in località riconducendone la titolarità della gestione ai soggetti competenti in base alla CP_1 legge. In considerazione, peraltro, della complessità della situazione che si è venuta a creare nel corso degli anni, che non consente l'immediata conclusione dei procedimenti, si invitano i soggetti stessi a provvedervi entro il 31 dicembre 2018» (doc. 3 att.);
− Il 28.3.18, il Consiglio di Amministrazione del convocava per il 18.8.18 un'assemblea CP_1
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straordinaria per la modifica dello Statuto (circostanza non contestata);
− Il 29.3.18, il approvava la delibera n. 1, recante modifiche al “Regolamento Parte_7 per gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della raccolta differenziata e degli altri servizi di igiene ambientale” (nonché le conseguenti delibere nn. 2, 3 e 4), prevedendo in particolare l'abrogazione dell'art. 7 co. 3 del Regolamento, ai sensi della quale: «Per la convenzione vigente, la porzione di territorio individuata nella località turistica di è da considerare esclusa dalla zona di raccolta del CP_1
Comune […] in quanto provvede in proprio allo smaltimento dei Rifiuti Urbani»; si legge inoltre «considerato che è volontà dell'Amministrazione comunale estendere il servizio comunale di gestione del ciclo dei rifiuti all'area territoriale di estensione necessaria per dare attuazione all'attuale sistema CP_1 normativo del ciclo integrato di gestione dei rifiuti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni […] delibera […] di dare atto che le modifiche introdotte sono quelle strettamente necessarie all'estensione del servizio nell'area di e che si provvederà con successivo atto agli ulteriori adeguamenti» (doc. 4 att.); CP_1
− Il 31.3.18 si teneva una riunione consultiva del per discutere anche dell'applicazione CP_1 della TARI (doc. 8 att.);
− Il 4.4.18, scriveva al una “diffida alla messa in liquidazione” (doc. Parte_4 CP_1
5 att.) e una “diffida a cessare di occuparvi dei servizi pubblici” (doc. 12 att.); il 10.4.18 seguiva un'ulteriore “diffida a seguire e controllare la contabilità del ” (doc. 13 att.) CP_1
− Il 12.4.18, il aggiudicava a una ditta esterna il servizio di analisi di impianto Parte_7 tariffario TARI, supporto necessario per la creazione delle centinaia di nuove utenze e la predisposizione delle bollette (doc. 10 att.; l'oggetto sembra simile a quello della sintetica determina del 27.3.18, doc. 9 att.);
− Il 18.4.18, il Presidente del Consorzio scriveva al Prefetto di Brescia per lamentare la ricezione delle numerose diffide e denunce da parte di (doc. 11 att.); Parte_4
− Il 24.4.18, veniva pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di la suddetta delibera n. 1 Pt_7 del 29.3.18 (doc. 4 att., ultima pagina);
− Il 16.5.18, il avvisava i cittadini, tramite manifesti, che l'amministrazione Parte_7 aveva «esteso l'applicazione della tassa rifiuti (Tari) anche al territorio della località turistica di
con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Pertanto […] le abitazioni e le attività ubicate in CP_1 saranno assoggettate alla tassa rifiuti e, indicativamente a fine estate, verranno recapitate agli CP_1 interessati le relative bollette e gli “F24” necessari per il pagamento» (doc. 17 att.);
− Il 26.5.18, si svolgeva una riunione del C.d.A. del , cui prendeva parte anche la CP_1 rappresentante del Parte_7
− Il 29.5.18, il Prefetto di Brescia sollecitava l'adempimento della precedente nota (doc. A att.);
− Il 30.6.18, si svolgeva un'altra riunione del C.d.A. del , sempre con la partecipazione CP_1 della rappresentante del in queste due riunioni veniva tra l'altro approvata Parte_7 all'unanimità la bozza di Statuto da sottoporre all'Assemblea;
− Il 12.7.18, veniva affisso un secondo avviso pubblico, con cui il «così come comunicato Pt_7 direttamente ai rappresentanti del già in data 23/02/18 e ai cittadini per mezzo di Controparte_1 locandine la cui pubblicazione è presente sul sito del con protocollo 4467 del 16.5.18, Parte_7
INFORMA tutti gli utenti TARI della località turistica di che, con decorrenza dal 1° gennaio CP_1
2018, ha esteso su tale territorio il servizio di gestione dei rifiuti e l'applicazione della relativa tassa
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demandandone l'esecuzione a Pertanto dall'1.01.18 il servizio di raccolta, gestione e Controparte_12 smaltimento dei rifiuti fa capo al e non più al Il pagamento di Parte_7 Controparte_1 tale servizio dovrà quindi essere eseguito dagli utenti Tari di per l'anno 2018 al Comune di CP_1
(doc. C sub-proc. caut.); Pt_7
− Il 18.7.18, in risposta a una comunicazione del 12.7.18, l'Avv. Giuseppe Profeta per conto del scriveva al per contestare l'avvenuta comunicazione in data CP_1 Parte_7
23.2.18 e per rappresentare che la raccolta dei rifiuti veniva eseguita ancora da CP_12 in forza di contratto con il risalente al 2002 (doc. versato nel sub-proc. caut.);
[...] CP_1
− Il 23.7.18, rappresentante del Comune di nel C.d.A. del Testimone_1 Pt_7
, presentava le proprie dimissioni (notizia di stampa doc. L caut.); CP_1 CP_13
− Il 3.8.18, l'Avv. Paola Pennacchio per conto del inviava due PEC all'Avv. Parte_7
Giuseppe Profeta per ricontrare la mail del 18.7.18, segnalando che: il era a
CP_1 conoscenza della revoca del servizio fin dalla riunione del 23.2.18; Controparte_12 avrebbe esercitato il recesso dal contratto con il;
dal 29.3.18 la società non avrebbe
CP_1 più emesso fatture al ma al il avrebbe avviato l'invio delle relative
CP_1 Pt_7 Pt_7 bollette;
il non avrebbe più potuto svolgere il servizio di gestione rifiuti (docc. D ed
CP_1
E att., allegati alla seconda memoria istruttoria);
− L'8.8.18, il Presidente del compariva all'udienza del sub-procedimento cautelare, CP_1 dichiarando «che allo stato il non ha effettuato alcuna comunicazione ufficiale dell'avocazione a sé del Pt_7 servizio. Fa presente che la sindaca del a febbraio 2018 aveva comunicato l'intenzione del Parte_7 affinché il continuasse nella sua attività e ci sta anche chiedendo un percorso di riconoscimento Pt_7 CP_1 dell'Ente in modo da essere titolati a firmare delle convenzioni per la gestione di alcuni cespiti che di fatto il gestisce da 40 anni» (verbale d'udienza); CP_1
− Il 18.8.18, l'assemblea straordinaria del approvava il nuovo Statuto (doc. A conv., CP_1 allegato alla comparsa di costituzione);
− Il 14.9.18, il Comune di e stipulavano il “Contratto di servizio Pt_7 Controparte_12 integrativo per le prestazioni relative ai servizi di igiene ambientale in località ; CP_1 vi si legge che: «Sino a tutto il 31 marzo 2018 Valle Camonica Servizi S.r.l. ha provveduto ad effettuare i servizi in argomento emettendo le relative fatture ad altri soggetti […] Il presente contratto integrativo [di quello stipulato nel 2014 per il restante territorio del n.d.r.] regolamenta le prestazioni, i Pt_7 corrispettivi, fatturazioni e pagamenti per i servizi eseguiti dalla società dal 1° aprile 2018» (doc. H att., allegato alla seconda memoria istruttoria);
− L'11.12.18, il stipulavano una scrittura privata che, Controparte_14 richiamato il contratto del 14.9.18 con il Comune ridimensionava il servizio di Parte_7 gestione di rifiuti alla sola porzione di comprensorio ricadente nell'altro Comune CP_15
(doc. 11 conv., allegato alla seconda memoria istruttoria);
[...]
− Il 17.12.18, il Prefetto di Brescia scriveva ai due Sindaci, richiamando le proprie note del 27.3.18 e del 29.5.18, per invitarli a «fornire aggiornate notizie sulle iniziative assunte entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2018» (doc. U att., allegato alla seconda memoria istruttoria);
− Il 24.1.19, il Presidente del comunicava che il dal 14.9.18 aveva CP_1 Pt_7 formalmente incaricato Valle Camonica Servizi per la gestione dei rifiuti, con il conseguente alleggerimento del bilancio consortile (doc. J att., allegato alla seconda memoria istruttoria);
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− Nel corso del 2019, il acquisiva a sé anche la gestione del sistema idrico e Parte_7 vari cespiti immobiliari del comprensorio (non si entra nel dettaglio per le ragioni esposte di seguito);
− Il 16.12.20, il Viceprefetto di Brescia scriveva ai Sindaci, al e al “Comitato per CP_1
Montecampione” per «riscontrare che tra i vari servizi pubblici di competenza comunale solo alcuni e, in misura differente, sono stati riassunti da codesti Comuni;
si rinnova l'invito a ottemperare con ogni cortese urgenza ai prescritti adempimenti di legge. Codesti Enti […] vorranno altresì fornire allo scrivente Ufficio ogni utile elemento di aggiornamento circa lo stato attuale della proceduta di riassunzione dei servizi» (doc. 20 att., depositato il 15.2.21);
− Nel 2021/2022, il approvava una nuova versione dello Statuto (arg. dal documento CP_1 seguente);
− Con il decreto n. 881 del 15.3.22, la Regione Lombardia riconosceva la personalità giuridica del
, iscrivendolo nel relativo registro;
nel decreto si legge che: «Le attività declinate all'art. 5 CP_1 dello statuto non sono sovrapponibili ai servizi pubblici erogati dall'ente locale, per la loro natura e per lo spazio materiale del loro esercizio in quanto l' ha per scopo “(...) la gestione di servizi necessari o utili al CP_16 miglior godimento dei beni immobili dei Consorziati, nonché la promozione di attività e iniziative idonee a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio (...)”. A conferma della non sovrapponibilità suddetta, lo statuto – nella sua ultima formulazione – statuisce che “Per il conseguimento delle finalità statutarie il può anche erogare, nell'ambito del perimetro consortile e nell'intorno, servizi affidatigli da Enti CP_1 pubblici e da società di diritto pubblico”, previsione che ha già trovato la sua parziale attuazione in occasione dell'affidamento di alcuni servizi» (deposito conv. del 9.10.23).
3. Le conclusioni degli attori (come da foglio di p.c. del 28.10.24) sono state:
«- in via principale: - Accertare e dichiarare che si è verificata la dedotta causa di scioglimento di diritto del
[...]
per effetto della revoca al della delega tacita relativa alla raccolta e smaltimento rifiuti e CP_1 CP_1 spazzatura delle strade e per l'effetto dichiarare l'avvenuto scioglimento di diritto del convenuto Controparte_1 alla data del 23 febbraio 2018 (data della comunicazione della revoca) o a quella del 29 marzo 2018 (data della delibera TARI) o a quella del 24 aprile 2018 (data della pubblicazione della delibera sull'albo pretorio) o a quella diversa ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare che si è verificata la ulteriore causa di scioglimento di diritto del
per effetto delle revoche al delle deleghe tacite relative al ciclo integrato dell'acqua Controparte_1 CP_1
(acqua potabile, sistema fognario e depuratore) e per l'effetto dichiarare l'avvenuto scioglimento di diritto del convenuto alla data del 19 giugno 2019 (data della comunicazione della revoca) o a quella del 28 marzo Controparte_1
2019 (data della delibera) o a quella del 10 aprile 2019 (data della pubblicazione della delibera sull'albo pretorio) o a quella diversa ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare che si è verificata la dedotta causa di scioglimento di diritto del
per effetto della revoca al della delega tacita relativa alla intera gestione della Controparte_1 CP_1 superficie del paese quale contenente piazze, strade marciapiedi, relativi sottoservizi sottostanti, parchi CP_1 verdi e attrezzati, parcheggi (coperti e scoperti) bacheche, panchine, staccionate e quant'altro e per l'effetto dichiarare l'avvenuto scioglimento di diritto del convenuto alla data della loro formale acquisizione al Controparte_1 demanio comunale del 19 giugno 2019 o a quella diversa ritenuta di giustizia;
- in subordine: - accertare e dichiarare che l'associazione è sciolta per nullità della causa in quanto la stessa è CP_1 contra legem riguardando la gestione di servizi pubblici anche essenziali e riguardanti l'incolumità e salute pubblica senza che la stessa associazione ne abbia alcun titolo e/o legittimazione alcuna;
CP_1
- in ulteriore subordine: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto associativo per intervenuta mancanza della sua
“causa” e/o della sua funzione economico sociale;
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- accertato e dichiarato quanto ai punti di cui sopra circa la illegalità ab origine o sopravvenuta dello scopo sociale dell'associazione convenuta, accertato ad abundantiam che il ha acquisito oltre alla gestione dei servizi Parte_7 pubblici di raccolta e smaltimento rifiuti e spazzatura delle strade e quello del ciclo integrato dell'acqua anche la gestione di tutti gli altri servizi pubblici con la acquisizione al demanio con rogito notarile concluso con il di tutti i Parte_8 cespiti derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, accertato e dichiarato che il Parte_9 ha dichiarato che deve acquisire la parte che gli compete di tutti i servizi pubblici a accertato
[...] CP_1 dichiarato e ritenuto che il convenuto non ha più possibilità di attuare il proprio scopo sociale, dichiarare ex art. CP_1
27 c.c. impossibile da realizzare lo scopo sociale dell'associazione convenuta e Controparte_1 conseguentemente dichiarare la sua estinzione.
- in ogni caso: - Dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullare, previa ogni opportuna declaratoria e comunque per i motivi esposti, la delibera approvata dal nel CdA del 28 marzo 2018 che ha disposto la Controparte_1 convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci alla data del 18 agosto 2018 e/o dichiararla inefficace;
- dichiarare in ogni caso nulla e/o inesistente e/o annullare l'assemblea straordinaria in quanto convocata illegittimamente per il 18 agosto 2018 quando il era già sciolto di diritto, - e annullare e/o dichiarare inefficaci tutti gli atti dispositivi CP_1 compiuti dal convenuto a far tempo dalla data del suo scioglimento. - Ordinare al presidente Controparte_1 del e comunque al presidente in carica del medesimo la Controparte_17 CP_1 convocazione del CdA per la messa in liquidazione del ai sensi dell'art. 1 ultimo comma dello Controparte_1
Statuto, con emissione nei suoi confronti dei provvedimenti di giustizia con contestuale sua condanna ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma di euro 10.000,00 o di quella ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell'ordine medesimo.
- Dichiarare in ogni caso la malafede nel comportamento processuale del convenuto anche ex Controparte_1 art. 88 cpc e di conseguenza condannarlo al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella somma ritenuta di giustizia. - In via istruttoria [omissis]».
Le conclusioni del convenuto (come da foglio di p.c. del 30.10.24) sono state:
«In via pregiudiziale, ordinare agli attori di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli associati del
[...]
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legitimatio ad causam degli attori per far luogo ad CP_1 impugnazione delle deliberazioni del Cda del nel merito, rigettare tutte le domande proposte Controparte_1 dagli attori, poiché inammissibili o comunque infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
ove ritenuto necessario, ordinare l'intervento in giudizio dei e di ai sensi dell'art. 107 cpc. Controparte_18 Pt_7
In via istruttoria [omissis]».
4.
4.1. In via preliminare, si osserva che: – non trova applicazione l'art. 50-bis n. 1 c.p.c., con rinvio all'art. 70 n. 1 c.p.c. e 23 c.c. (sull'intervento del Pubblico Ministero nelle cause che egli stesso potrebbe proporre), sia perché non è stata impugnata in questa sede una delibera dell'assemblea del 18.8.18 (ma contestata la sua esistenza, a causa del ritenuto scioglimento del ) sia perché la giurisprudenza CP_1 ha comunque escluso la legittimazione del P.M. con riguardo alle associazioni non riconosciute, com'era all'epoca la convenuta (cfr. Cass. n. 2983/19 e n. 1148/04); – non trova applicazione neppure il previgente art. 50-bis n. 5 c.p.c. (sull'impugnazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, i.e. quella del 28.3.18), poiché la norma si riferisce ai consorzi in senso stretto ex artt. 2602 e ss. c.c. e non alle associazioni non riconosciute, come già ritenuto al § 3 della richiamata sentenza n. 60/17 (non appellata sul punto). Si procede quindi in composizione monocratica.
4.2. Non sussiste litisconsorzio necessario con le centinaia di consorziati: la causa è diretta contro il in quanto tale, rappresentato dal Presidente;
gli altri partecipanti avrebbero potuto semmai CP_1 intervenire volontariamente, come hanno fatto nella sola fase cautelare.
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Nemmeno va integrato il contraddittorio verso i Comuni: quello di Pian Camuno, perché è del tutto estraneo alle vicende dedotte in questo giudizio;
quello di perché, per quanto potesse fornire Pt_7 chiarimenti sull'organizzazione dei servizi pubblici, l'oggetto del procedimento riguarda solo gli effetti sull'associazione di quelle decisioni amministrative (quindi non vi è litisconsorzio necessario).
4.3. La causa può essere decisa sulla base dei documenti, trattandosi di questioni da risolvere in diritto.
Il nucleo centrale della controversia riguarda l'applicazione della causa di scioglimento del CP_1 indicata nell'art. 1 dello Statuto adottato nel 2010, che recita: «Il svolge, sulla parte pubblica di detto CP_1 comprensorio, alcune attività che sono proprie della competenza delle amministrazioni comunali, cioè quelle di cui al successivo art. 4 fino a quando i Comuni non gli revocheranno la delega anche tacita a svolgerle e ciò sul presupposto che è loro la proprietà di tutti i cespiti pubblici derivanti dalle convenzioni di cui al successivo art.
1-bis […] Quando anche uno solo dei due Comuni dovesse unilateralmente revocare, anche parzialmente, tale delega il è immediatamente CP_1 sciolto di diritto alla data della revoca. Al ricevimento della relativa comunicazione il Presidente in carica convocherà il Consiglio con un unico ordine del giorno: inizio della procedura di liquidazione».
Gli attori sostengono che occorra distinguere due momenti: la revoca della delega, che comporta l'immediato scioglimento del a quella data;
la “relativa comunicazione”, che ha il solo fine di CP_1 avviare la procedura di liquidazione.
La sentenza n. 60/17 ha posto invero l'accento sul secondo profilo, affermando che la comunicazione «ha una duplice funzione, di certificazione e di garanzia: esplicita ed attesta la volontà del di avocare a sé la Pt_7 gestione dei servizi e, di conseguenza, consente agli organi del di dar corso alla procedura di scioglimento, avendo CP_1 la certezza che i consorziati non resteranno sprovvisti delle prestazioni assunte, per il futuro, dall'ente pubblico» (§ 4.2).
Le parti si sono quindi dilungate sull'atto da individuare come “comunicazione”. Ha seguito questa scia anche l'ordinanza cautelare del 9.8.18, nella parte in cui sostiene che «una siffatta formale comunicazione non risulta allo stato essere stata ricevuta dal non avendo i ricorrenti fornito la prova di tale circostanza e non CP_1 potendo ritenersi equipollenti altre forme di comunicazione/conoscenza (quali la pubblicazione della delibera comunale nell'Albo Pretorio, l'affissione di avvisi da parte del o l'invio tramite pec degli avvisi stessi come effettuato dal Pt_7
» (p. 5). Parte_7
4.3.1. Questo giudice condivide la sentenza quanto alla necessità che la revoca sia chiara, per non lasciare margini all'incertezza, e l'ordinanza sul fatto che una comunicazione formale non sia mai stata prodotta in giudizio. Ritiene tuttavia che l'indagine sulla “comunicazione” rischi di portare fuori strada.
È piuttosto evidente, infatti, che il Presidente del “sapesse” della revoca fin dalla riunione in CP_1 del 23.2.18 e quindi dalle conferenze stampa del marzo 2018 (anche se è corretta Pt_7
l'osservazione della sentenza n. 60/17 sul fatto che quelle esternazioni non possano rappresentare confessioni stragiudiziali, siccome attengono all'interpretazione giudica della causa di scioglimento, cfr.
§ 4.2). La circostanza è confermata dalle iniziative assunte dal stesso per rimediare alla CP_1 situazione: la decisione del 28.3.18 di convocare l'assemblea straordinaria;
la riunione del 31.3.18 sul tema dell'introduzione della TARI;
la lettera al Prefetto del 18.4.18 per dolersi delle diffide ricevute da l'assemblea straordinaria del 18.8.18 per modificare lo Statuto;
il contratto Parte_4 dell'11.12.18 con per il solo territorio di Pian Camuno etc. Controparte_12
Tutte queste iniziative appaiono incompatibili con uno stato di ignoranza della revoca.
Quando, all'udienza dell'8.8.18, il Presidente del ha dichiarato che nessuna «comunicazione CP_1 ufficiale dell'avocazione del servizio» era ancora giunta non stava mentendo (perché in effetti nessuna comunicazione esplicita dal Comune al è mai stata prodotta), ma stava dando CP_1 un'interpretazione molto restrittiva del concetto, legittimamente a favore della propria parte. In questo
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senso restrittivo, dunque, non sono dirimenti nemmeno le PEC inviate dall'avvocato del a Pt_7 quello del il 3.8.18, in quanto si limitano a richiamare la pregressa conoscenza della revoca. CP_1
4.3.2. La ricerca di questa “comunicazione” rischia tuttavia di portare fuori strada perché il punto non è determinare se il “sapesse”: occorre piuttosto chiedersi che cosa sapesse. CP_1
In quest'ottica, l'art. 1 dello Statuto si dimostra una norma assai imprecisa.
Intanto – sebbene non sia oggetto di questo giudizio – va segnalata una perplessità sul fatto che il dovesse immediatamente sciogliersi anche in caso di revoca parziale, ossia di uno solo dei CP_1 servizi svolti (così, a rigore, se ad es. il avesse avocato la cura del verde pubblico, Pt_7 sarebbe rimasta senza acqua potabile). CP_1
Soprattutto – per quanto invece interessa ai presenti fini – non è per niente chiaro, ed anzi pare quasi un ossimoro, che cosa si dovesse intendere con “revoca della delega tacita”.
La sentenza n. 60/17 ha condivisibilmente statuito sul punto che: «Fra il [in quel Parte_9 caso, n.d.r.] ed il non esiste un rapporto contrattuale di mandato […] Al contrario, lo statuto del CP_1 CP_1 evidenzia, in modo esplicito, che le attività sono svolte “senza vincolo od obbligo alcuno”, “in proprio, a proprie spese ed in piena ed esclusiva autonomia” e dunque “su base volontaria” (art. 4). La locuzione “delega tacita”, menzionata dallo statuto, pertanto, denota un comportamento omissivo, di non ingerenza, del il quale, ormai da molti anni, ha Pt_7 scelto di non erogare i servizi (oggettivamente) pubblici prestati, su base volontaria ed in sua vece, dal La CP_1 revoca di tale delega non può che consistere nell'introduzione, da parte del di una situazione di segno opposto a Pt_7 quella contemplata dallo statuto, ossia nella decisione dell'ente pubblico di assumere su di sé la responsabilità dell'erogazione dei servizi prestati dal (§ 4.1). CP_1
Per individuare la causa di scioglimento del , allora, non bisogna adottare una prospettiva CP_1 formalistica, ma sostanziale. Dopotutto, il penultimo periodo dell'art. 1 sopra riportato è piuttosto esplicito sul fatto che lo scioglimento avvenga immediatamente di diritto “alla data della revoca”.
Il problema è che la revoca – ossia l'assunzione del servizio da parte del – non è un atto singolo, Pt_7 ma un procedimento amministrativo complesso.
4.3.3. Occorre dunque chiedersi in quale punto di tale procedimento possa dirsi che il avesse Pt_7 effettivamente realizzato l'avocazione del servizio di gestione dei rifiuti.
Ritiene il giudice che il momento rilevante non possa essere: – la riunione del 23.2.18, in cui il Comune manifestava solo la volontà di procedere con l'internalizzazione; – la lettera del Prefetto del 27.3.18, perché proveniente da una diversa autorità amministrativa e peraltro consistente più che altro in un'esortazione a provvedere;
– la delibera comunale del 29.3.18, perché si limitava a dare avvio al procedimento di estensione del servizio all'area di – l'aggiudicazione il 12.4.18 del CP_1 servizio di studio delle utenze e delle bollette, siccome atto ancora prodromico allo svolgimento effettivo;
– gli avvisi ai cittadini del 16.5.18 e del 12.7.18, riguardanti la futura emanazione delle bollette TARI;
– le PEC dell'avvocato del del 3.8.18, perché si limitavano a ribadire la posizione Pt_7 dell'amministrazione ancora con riguardo alla riunione di febbraio.
L'ordinanza cautelare, d'altronde, ha condivisibilmente sostenuto la carenza di periculum in mora «non avendo ancora il concretamente assunto il servizio di raccolta, gestione e smaltimento rifiuti» (al Parte_7
9.8.18), sicché il pregiudizio «si configurerebbe semmai nei confronti degli associati che si troverebbero privati di servizi di particolare rilevanza» (p. 6).
È inoltre circostanza non contestata che, nello stesso periodo in cui emetteva questi Pt_7 provvedimenti, il suo rappresentante partecipava alle riunioni del C.d.A. del del 26.5.18 e del CP_1
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30.6.18, non per chiederne lo scioglimento, ma per votare la bozza del nuovo Statuto. Il ha Pt_7 tenuto quindi un comportamento poco univoco, rimettendo di fatto lo scioglimento all'interpretazione dei suoi provvedimenti (da cui la diversità di vedute che ha dato adito alla causa).
4.3.4. Il momento da considerare – ossia il momento in cui il ha effettivamente Parte_7 assunto e iniziato la gestione del servizio di gestione dei rifiuti – va individuato nell'atto conclusivo dell'iter procedimentale, ossia nel contratto stipulato con il 14.9.18. In fondo, gli Controparte_12 atti precedenti sono soltanto prodromi di questa decisione: per ipotesi, a prescindere dal possesso dei requisiti necessari, il avrebbe potuto avocare il servizio e poi affidarlo di nuovo al . Pt_7 CP_1
Il contratto premette che, fino al 31.3.18, aveva fatturato le proprie prestazioni Controparte_12
a terzi soggetti (i.e. al ) e regolamenta quelle a partire dal 1.4.18. Tuttavia, è evidente come tale CP_1 clausola non possa retrodatare lo scioglimento del , trattandosi di pattuizione intercorsa tra il CP_1
e l'impresa. Anzi, sebbene le fatture da aprile in poi siano state poste a carico del è Pt_7 Pt_7 da ritenere che la raccolta dei rifiuti in quei mesi sia stata fatta in forza del precedente contratto tra la società e il . CP_1
L'impossibilità di retrodatare lo scioglimento vale anche per gli atti del (ad es. gli avvisi del Pt_7
16.5.18 e del 12.7.18), nella parte in cui indicano l'assunzione del servizio dall'1.1.18, pare a scopo principalmente fiscale (per la TARI). Dopotutto, a quella data non era ancora stato emanato neanche il primo atto formale della procedura, ossia le delibere del 29.3.18.
4.4. Individuato così nel 14.9.18 il momento della “revoca della delega tacita”, ne consegue che:
(i) nella riunione del 28.3.18, il C.d.A. del ben potesse convocare l'assemblea; questa CP_1 considerazione di merito rende superfluo esaminare la legittimazione a impugnare la delibera, non essendo gli attori membri del direttivo;
(ii) l'assemblea del 18.8.18 si è tenuta quando il non si era sciolto e quindi ha CP_1 legittimamente approvato il nuovo Statuto, almeno sotto questo profilo;
gli altri potranno essere esaminati nel procedimento n.r.g. 14983/18, che da un controllo di Cancelleria risulta tuttora sospeso;
(iii) le acquisizioni del servizio idrico e dei beni immobili, intervenute nel 2019, sono irrilevanti in questa sede, perché non sono state indicate nel nuovo Statuto analoghe cause di scioglimento.
4.5. Le altre censure mosse dagli attori possono essere passate rapidamente in rassegna.
4.5.1. Non si può sostenere che il avesse una causa nulla (contra legem), siccome deputato a CP_1 svolgere servizi pubblici. Si è visto, infatti, come i Comuni per lungo tempo non abbiano erogato quelle prestazioni, sicché si pone semmai un problema di inerzia dell'Amministrazione e/o di individuazione del soggetto abilitato a offrirle. Le parti, tuttavia, non hanno nemmeno indicato le norme di diritto pubblico che sarebbero state violate: per quanto valga il principio iura novit curia, non è consentito emettere una sentenza su profili minimamente esplorati negli atti, e che peraltro appaiono semmai di competenza del giudice amministrativo (per l'annullamento della delega tacita).
Dopo la modifica statutaria del 2018, inoltre, è stato meglio chiarito che il opera «ferme le CP_1 competenze degli enti pubblici territoriali» (art. 5); dopo quella del 2021/2022, esso è stato perfino riconosciuto dalla Regione Lombardia. In sostanza, il sopravvive, con compiti più limitati CP_1 ma comunque funzionali alla comunità di CP_1
4.5.2. Non si può condividere la tesi della nullità/risoluzione per carenza sopravvenuta della causa, dato che il venir meno del servizio rifiuti nel 2018 e di quelli tornati al Comune nel 2019 non ha eliso tutti gli altri compiti del , elencati all'art. 4 dello Statuto del 2010 e all'art. 5 di quello del 2018 (ad es. CP_1
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la manutenzione del verde, la vigilanza, la pulizia delle strade, l'uso degli impianti sportivi etc.), nonché nello Statuto da ultimo approvato dalla Regione.
4.5.3. Da rigettare anche la tesi dell'impossibilità dello scopo ex art. 27 c.c., per gli stessi motivi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è degli attori.
5.1. A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 2551 per la fase di studio (massimo, tenuto conto della complessità della materia e delle corpose difese); € 1806 per la fase introduttiva (massimo, per gli stessi motivi); € 1806 per la fase istruttoria (medio, perché non sono state assunte prove); € 2905 per la fase decisionale (medio). Al totale (€ 9068) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
5.2. Per la fase cautelare si applica la tabella per i giudizi cautelari dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1762 per la fase di studio (massimo, per gli stessi motivi); € 1276 per la fase introduttiva (massimo, per gli stessi motivi);
€ 992 per la fase istruttoria (minimo, per le udienze del 2018); nulla per la fase decisionale (che non si è svolta). Al totale (€ 4030) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Uguale importo va corrisposto a favore sia del sia degli intervenuti. CP_1
5.3. Non si può applicare l'art. 96 c.p.c. invocato dagli attori, siccome soccombenti.
5.4. Va disposta, come chiesto dal convenuto a p. 13 della seconda memoria istruttoria, la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. della frase contenuta a p. 6 della prima memoria istruttoria degli attori: «Solo nei luoghi in cui comanda la mafia, la denuncia dell'illegalità è considerata negativamente. Portare una simile argomentazione costituisce una confessione sulla propria essenza illegale da parte del ». Si tratta infatti di espressione che CP_1 travalica la esigenze della difesa e offensiva, specie nel riferimento alla mafia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: rigetta le domande degli attori;
a titolo di spese di lite complessive per la fase cautelare e il giudizio di merito, condanna gli attori in solido al pagamento in favore del convenuto di € 13.098,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
a titolo di spese di lite per la fase cautelare, condanna gli attori in solido al pagamento in favore degli intervenuti di € 4030,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate. dispone ex art. 89 c.p.c. la cancellazione del periodo alle righe 22-25 di p. 6 della prima memoria istruttoria degli attori.
Brescia, 02/05/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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