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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/06/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, Stefania Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7083/2022 R.G. promossa da
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marrocco in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE contro
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Zerbinati in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione,
- in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta che, ex adverso, venisse formulata, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, salvo per la parte economica oggetto
1 di ricognizione di debito operata dall'opposta per € 16.069,59 (per cui ci si riserva di valutare eventuale offerta banco-judicis), in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato così come quantificato dalla ricorrente;
- nel merito, accertata la ricognizione di debito da parte della Società opponente per l'ammontare di €16.069,59, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2488/2022, emesso dall'intestato Tribunale, per la residua parte economica ivi ingiunta, in quanto errato, ingiusto ed illegittimo per le causali indicate nella parte “motivi” del presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”.
Per l'opposta:
Nel merito:
Rigettarsi l'esperita opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
Accertarsi e dichiararsi che l' vantava, prima Controparte_1
dell'intervenuto versamento – in corso di causa - dell'acconto di Euro 16.060,59 in data
11/01/2023, un credito nei confronti della società dell'importo di Euro Parte_1
26.574,95 o quello che risulterà di giustizia, giuste le fatture emesse e le relative note di credito prodotte e le ragioni in fatto e in diritto esposte nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta;
Accertarsi e dichiararsi che l' vanta ancora un credito Controparte_1
residuo nei confronti della società dell'importo di Euro 10.514,36 o quello che Parte_1
risulterà di giustizia, giuste le fatture emesse e le relative note di credito prodotte e le ragioni in fatto e indiritto esposte nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta;
Condannarsi conseguentemente la società in persona del legale Parte_1
rappresentante, a pagare in favore dell' , in persona Controparte_1
2 dell'omonimo titolare, l'importo di Euro 10.514,36 o la diversa somma di giustizia oltre agli interessi moratori di legge sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario 15% e agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2448/2022 del 07.09.2022, con qui questo Tribunale gli intimava il pagamento in favore dell' della somma di € 26.574,95, quale Parte_2
corrispettivo di forniture di radicchio rosso tondo e lungo giuste le fatture elettroniche emesse e poste a fondamento della pretesa creditoria.
In particolare, la ha contestato il quantum del credito riconosciuto in favore Parte_1
dell'opposta deducendo che a fronte dell'ingiunzione del pagamento della somma di €
26.574,95, oltre interessi, il credito effettivo ammonta ad € 16.060,59 riconoscendo, dunque, esclusivamente per tale somma il proprio debito, peraltro saldato banco judicis in data
11.01.2023.
Per il restante, ossia € 10.514,36, l'opponente ha evidenziato che sulla base delle richieste di emissione di note di credito dalla stessa effettuate e giustificate dalla difformità della merce ricevuta, sia per la quantità che per la qualità, l'opposta ha maturato una posizione debitoria nei suoi confronti.
L'opposta, costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito la prescrizione e/o decadenza dalla denuncia dei vizi e delle differenze di peso, nel merito negando ogni difformità, insistendo perciò per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione, per quanto attiene al saldo residuo da ultimo citato, non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale
3 della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., ord. n.
363/2019).
Come noto, l'opposizione non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, volto a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria, nel quale, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, incombe al creditore che agisca per l'adempimento di provare la fonte negoziale del suo diritto, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, laddove spetta al debitore di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 13533 del
30/10/2001).
Applicati tali principi al caso di specie, la pretesa dell' risulta Controparte_1
fondata.
L'esistenza dei rapporti negoziali azionati dall'opposta è stata espressamente riconosciuta dall'opponente, che ha ammesso di aver ricevuto i beni descritti nelle fatture, essendosi limitata a sollevare contestazioni sulla quantità e qualità della merce, sostenendo per tali ragioni di aver chiesto l'emissione di note di credito in compensazione delle riscontrate difformità.
L'opposta ha poi allegato l'inadempimento dell'opponente.
A fronte di questo, per andare esente dalle pretese avverse, sarebbe spettato all'opponente dimostrare l'effettiva esistenza delle difformità o il raggiungimento di un accordo con l'opposta in ordine all'emissione di note di credito da cui dedurre l'intervenuto riconoscimento della fondatezza delle contestazioni ad opera della controparte.
Tale prova non può dirsi raggiunta, considerato che il documento “riepilogo note di credito
4 (richieste)” depositato dall'opponente, in quanto formato unilateralmente da costei, è privo di valenza probatoria, tanto più che l'opposta nega recisamente di averlo ricevuto, e che, quanto alle conversazioni whatsapp, le uniche richieste di correzione che vi compaiono si riferiscono a note di credito non specificate ed individuate e, in ogni caso, non risultano accolte. In particolare, ciò è a dirsi per la comunicazione in data 5.08.2021, “si ma vedi di sistemarmi le note”, cui non ha fatto seguito nessuna risposta, e per la comunicazione in data 02.05.2022,
“sistema la nota”, seguita dalla risposta di che declinava la richiesta (“quale Controparte_1
nota io non ti faccio nessuna nota, non è questo il comportamento”).
Peraltro, dalla messaggistica depositata emerge che in data 06.04.2022 il sig. Per_1
( , responsabile degli acquisti presso la secondo le risultanze delle Persona_2 Parte_1
prove testimoniali) scriveva: “io non ho contestato nulla, sono differenze peso e prezzo che
e la signora che la contattava non hanno più segnalato …” (doc. 2, opponente pp. Per_3
11,45,51).
L'istruttoria orale svolta, poi, non ha restituito alcun elemento specifico, essendone emerso unicamente che, quando all'arrivo della merce a destinazione venivano riscontrate delle differenze di peso, il sig. interloquiva telefonicamente o tramite whatsapp con il sig. CP_1
o con il sig. per concordare le differenze di prezzo ed emettere le CP_2 Persona_2
relative note di credito, come effettivamente avvenuto per le fatture n. 59 del 22/03/2021, n.
163 del 29/06/2021, n. 238 del 29/01/2021, laddove per le fatture azionate in sede monitoria non risulta, come detto, che i predetti abbiano convenuto alcunchè (docc. 25, 26 ,27 opposta).
Così, alle tesi dell'opponente non giova la disamina delle dichiarazioni del teste
[...]
, il quale non era addetto al peso delle merci e, quanto alla mancanza di qualità, ha Tes_1
genericamente riferito di merci “guaste” per l'80 %, senza tuttavia specificare, come necessario, a quali partite, tra quelle consegnate e non accettate nell'ampio periodo indicato nel capitolo (01/03/2021-30/04/2022), si riferisse;
né giova la deposizione del teste Tes_2
5 il quale ha del pari reso dichiarazioni del tutto generiche, non ricordando le CP_3
specifiche forniture in contestazione (cfr. risposta sul capitolo 10 opposta), limitandosi per il resto a riportare una prassi in base alla quale “dopo le conversazioni tra di loro (n.d.r. CP_2
o e ), solo dopo l'accordo tra di loro, le differenze per cui
[...] Persona_2 Controparte_1
era stato raggiunto l'accordo venivano da me annotate sul partitario interno, tali differenze mi venivano comunicate dal sig. e a riferire in modo indeterminato “ad un certo punto, Per_2
esaminando il partitario, ci siamo accorti che gli importi delle note di credito trasmesse dall' erano sempre inferiori rispetto a quanto constatato tra Controparte_1 Persona_2
e il sig. ”, laddove, allorchè interrogato sulle partite specifiche, ha risposto “non so se CP_1
la comunicazione del mio collega al sig. faceva riferimento solo a Persona_2 CP_1
questi € 63,00 della nota di credito” e “anche qui riconosco la nota di credito, ma non posso dire quali differenze di peso fossero state effettivamente constatate”.
Stante l'avvenuto versamento da parte dell'opponente della somma di € 16.060,59, il decreto ingiuntivo va revocato e, una volta detratto tale importo dal complessivo credito vantato dall'opposta, la prima va condannata al versamento della minor somma di € 10.514,36 residuata.
Ogni altra istanza s'intenda respinta e, in particolare, s'intendano respinte le istanze di prova orale formulate dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto generici.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano – vista la notula e tenuto conto anche dell'attività espletata nella fase monitoria – come in dispositivo a favore dell'opposta secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
6 - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 10.514,36, oltre agli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 della scadenza delle singole fatture al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
299,00 per spese e € 6.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali ed oltre IVA e CPA.
Verona, 9 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, Stefania Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7083/2022 R.G. promossa da
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marrocco in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE contro
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Zerbinati in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione,
- in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta che, ex adverso, venisse formulata, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, salvo per la parte economica oggetto
1 di ricognizione di debito operata dall'opposta per € 16.069,59 (per cui ci si riserva di valutare eventuale offerta banco-judicis), in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato così come quantificato dalla ricorrente;
- nel merito, accertata la ricognizione di debito da parte della Società opponente per l'ammontare di €16.069,59, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2488/2022, emesso dall'intestato Tribunale, per la residua parte economica ivi ingiunta, in quanto errato, ingiusto ed illegittimo per le causali indicate nella parte “motivi” del presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”.
Per l'opposta:
Nel merito:
Rigettarsi l'esperita opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
Accertarsi e dichiararsi che l' vantava, prima Controparte_1
dell'intervenuto versamento – in corso di causa - dell'acconto di Euro 16.060,59 in data
11/01/2023, un credito nei confronti della società dell'importo di Euro Parte_1
26.574,95 o quello che risulterà di giustizia, giuste le fatture emesse e le relative note di credito prodotte e le ragioni in fatto e in diritto esposte nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta;
Accertarsi e dichiararsi che l' vanta ancora un credito Controparte_1
residuo nei confronti della società dell'importo di Euro 10.514,36 o quello che Parte_1
risulterà di giustizia, giuste le fatture emesse e le relative note di credito prodotte e le ragioni in fatto e indiritto esposte nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta;
Condannarsi conseguentemente la società in persona del legale Parte_1
rappresentante, a pagare in favore dell' , in persona Controparte_1
2 dell'omonimo titolare, l'importo di Euro 10.514,36 o la diversa somma di giustizia oltre agli interessi moratori di legge sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario 15% e agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2448/2022 del 07.09.2022, con qui questo Tribunale gli intimava il pagamento in favore dell' della somma di € 26.574,95, quale Parte_2
corrispettivo di forniture di radicchio rosso tondo e lungo giuste le fatture elettroniche emesse e poste a fondamento della pretesa creditoria.
In particolare, la ha contestato il quantum del credito riconosciuto in favore Parte_1
dell'opposta deducendo che a fronte dell'ingiunzione del pagamento della somma di €
26.574,95, oltre interessi, il credito effettivo ammonta ad € 16.060,59 riconoscendo, dunque, esclusivamente per tale somma il proprio debito, peraltro saldato banco judicis in data
11.01.2023.
Per il restante, ossia € 10.514,36, l'opponente ha evidenziato che sulla base delle richieste di emissione di note di credito dalla stessa effettuate e giustificate dalla difformità della merce ricevuta, sia per la quantità che per la qualità, l'opposta ha maturato una posizione debitoria nei suoi confronti.
L'opposta, costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito la prescrizione e/o decadenza dalla denuncia dei vizi e delle differenze di peso, nel merito negando ogni difformità, insistendo perciò per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione, per quanto attiene al saldo residuo da ultimo citato, non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale
3 della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., ord. n.
363/2019).
Come noto, l'opposizione non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, volto a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria, nel quale, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, incombe al creditore che agisca per l'adempimento di provare la fonte negoziale del suo diritto, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, laddove spetta al debitore di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 13533 del
30/10/2001).
Applicati tali principi al caso di specie, la pretesa dell' risulta Controparte_1
fondata.
L'esistenza dei rapporti negoziali azionati dall'opposta è stata espressamente riconosciuta dall'opponente, che ha ammesso di aver ricevuto i beni descritti nelle fatture, essendosi limitata a sollevare contestazioni sulla quantità e qualità della merce, sostenendo per tali ragioni di aver chiesto l'emissione di note di credito in compensazione delle riscontrate difformità.
L'opposta ha poi allegato l'inadempimento dell'opponente.
A fronte di questo, per andare esente dalle pretese avverse, sarebbe spettato all'opponente dimostrare l'effettiva esistenza delle difformità o il raggiungimento di un accordo con l'opposta in ordine all'emissione di note di credito da cui dedurre l'intervenuto riconoscimento della fondatezza delle contestazioni ad opera della controparte.
Tale prova non può dirsi raggiunta, considerato che il documento “riepilogo note di credito
4 (richieste)” depositato dall'opponente, in quanto formato unilateralmente da costei, è privo di valenza probatoria, tanto più che l'opposta nega recisamente di averlo ricevuto, e che, quanto alle conversazioni whatsapp, le uniche richieste di correzione che vi compaiono si riferiscono a note di credito non specificate ed individuate e, in ogni caso, non risultano accolte. In particolare, ciò è a dirsi per la comunicazione in data 5.08.2021, “si ma vedi di sistemarmi le note”, cui non ha fatto seguito nessuna risposta, e per la comunicazione in data 02.05.2022,
“sistema la nota”, seguita dalla risposta di che declinava la richiesta (“quale Controparte_1
nota io non ti faccio nessuna nota, non è questo il comportamento”).
Peraltro, dalla messaggistica depositata emerge che in data 06.04.2022 il sig. Per_1
( , responsabile degli acquisti presso la secondo le risultanze delle Persona_2 Parte_1
prove testimoniali) scriveva: “io non ho contestato nulla, sono differenze peso e prezzo che
e la signora che la contattava non hanno più segnalato …” (doc. 2, opponente pp. Per_3
11,45,51).
L'istruttoria orale svolta, poi, non ha restituito alcun elemento specifico, essendone emerso unicamente che, quando all'arrivo della merce a destinazione venivano riscontrate delle differenze di peso, il sig. interloquiva telefonicamente o tramite whatsapp con il sig. CP_1
o con il sig. per concordare le differenze di prezzo ed emettere le CP_2 Persona_2
relative note di credito, come effettivamente avvenuto per le fatture n. 59 del 22/03/2021, n.
163 del 29/06/2021, n. 238 del 29/01/2021, laddove per le fatture azionate in sede monitoria non risulta, come detto, che i predetti abbiano convenuto alcunchè (docc. 25, 26 ,27 opposta).
Così, alle tesi dell'opponente non giova la disamina delle dichiarazioni del teste
[...]
, il quale non era addetto al peso delle merci e, quanto alla mancanza di qualità, ha Tes_1
genericamente riferito di merci “guaste” per l'80 %, senza tuttavia specificare, come necessario, a quali partite, tra quelle consegnate e non accettate nell'ampio periodo indicato nel capitolo (01/03/2021-30/04/2022), si riferisse;
né giova la deposizione del teste Tes_2
5 il quale ha del pari reso dichiarazioni del tutto generiche, non ricordando le CP_3
specifiche forniture in contestazione (cfr. risposta sul capitolo 10 opposta), limitandosi per il resto a riportare una prassi in base alla quale “dopo le conversazioni tra di loro (n.d.r. CP_2
o e ), solo dopo l'accordo tra di loro, le differenze per cui
[...] Persona_2 Controparte_1
era stato raggiunto l'accordo venivano da me annotate sul partitario interno, tali differenze mi venivano comunicate dal sig. e a riferire in modo indeterminato “ad un certo punto, Per_2
esaminando il partitario, ci siamo accorti che gli importi delle note di credito trasmesse dall' erano sempre inferiori rispetto a quanto constatato tra Controparte_1 Persona_2
e il sig. ”, laddove, allorchè interrogato sulle partite specifiche, ha risposto “non so se CP_1
la comunicazione del mio collega al sig. faceva riferimento solo a Persona_2 CP_1
questi € 63,00 della nota di credito” e “anche qui riconosco la nota di credito, ma non posso dire quali differenze di peso fossero state effettivamente constatate”.
Stante l'avvenuto versamento da parte dell'opponente della somma di € 16.060,59, il decreto ingiuntivo va revocato e, una volta detratto tale importo dal complessivo credito vantato dall'opposta, la prima va condannata al versamento della minor somma di € 10.514,36 residuata.
Ogni altra istanza s'intenda respinta e, in particolare, s'intendano respinte le istanze di prova orale formulate dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto generici.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano – vista la notula e tenuto conto anche dell'attività espletata nella fase monitoria – come in dispositivo a favore dell'opposta secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
6 - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 10.514,36, oltre agli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 della scadenza delle singole fatture al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
299,00 per spese e € 6.000,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali ed oltre IVA e CPA.
Verona, 9 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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