Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 23/1/2025, all'esito della camera di conIGlio (ore 11.44), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
Codice Fiscale e partita IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Nicola Maragna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San
Bonifacio (VR), Via Camporosolo 26, giusta procura in atti
- attrice
E
(C.F. ), in proprio e quale esercente Controparte_1 C.F._1
la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Esposito ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Amelia (TR), via Orvieto, n. 7, giusta delega in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3 dall'Avv.to Domenico Morabito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Viale Giuseppe Mazzini, n. 134, giusta procura in atti
Fabio Lancia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via dei Carrara, n. 10, giusta delega in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 C.F._5
Elisa Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Amelia (TR), via
Orvieto, n. 7, giusta delega in atti
- convenuti
OGGETTO: revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
23.1.2025 da intendersi qui completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i IG.ri , Controparte_1
, , , nonché, Parte_3 Parte_4 Parte_2
, chiedendo di accertare e dichiarare l'inefficacia nei propri Parte_5
confronti dei seguenti atti:
- atto di donazione del 09.12.2021 a rogito dott. Notaio in Spoleto, rep. n. Persona_1
5230, racc. n. 4345, con cui il IG. e la IG.ra , Controparte_1 Parte_3
ciascuno per la propria quota di 1/6, hanno donato alla madre IG.ra le Parte_4
rispettive quote del diritto di piena proprietà dell'abitazione sita nel Comune di Amelia, via
Rimembranze, piano terzo;
- atto di donazione del 02.04.2022 a rogito dott. Notaio in Spoleto, rep. n. Persona_1
5476, racc. n. 4532, con cui il IG. e la IG.ra , Controparte_1 Parte_3
ciascuno per la propria quota di 1/12, hanno donato alla madre IG.ra le Parte_4
rispettive quote del diritto di piena proprietà del compendio immobiliare composto da fabbricati uso ricettivo, su due livelli, piani terra e primo, con annesse corte e rate di terreno ad uso agricolo di pertinenza;
- atto di compravendita del 09.05.2022 a rogito dott. Notaio in Spoleto, rep. Persona_1
n. 5554, racc. n. 4595, con cui it IG. e la IG.ra , Controparte_1 Parte_3
ciascuno per la propria quota di 1/3, hanno venduto alla madre IG.ra la quota Parte_4 pari a complessivi 2/3 del diritto di piena proprietà di una porzione di fabbricato ad uso commerciale sito nel Comune di Amelia, via Rimembranze n. 44;
- atto di donazione del 09.05.2022 a rogito dott. Notaio in Spoleto, rep. n. Persona_1
5230, racc. n. 4345, con il quale il IG. , ha donato al figlio minore Controparte_1 [...]
il diritto di nuda proprietà — riservandosi il diritto di usufrutto –dell'appartamento Parte_2
e del vano cantina censite nel Catasto Fabbricati del detto Comune di Amelia (TR) al foglio
83 particelle: - 509 sub 3 e sub 16 e 17.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2113/2022 del 23.05.2022 (R.G.
n. 5717/2022, Repert. n. 2876/2022), munito di formula esecutiva in data 24.05.2022, il Tribunale di Brescia ha ingiunto a Parte_6
di pagare in favore della la somma di €
[...] Parte_1
861.106,73, oltre interessi e spese, in forza di fatture per forniture di merci emesse a partire da febbraio 2021 fino a marzo 2022;
- il decreto ingiuntivo, notificato a mezzo PEC unitamente ad atto di precetto per l'importo di € 906.867,72 in data 26.05.2022, è stato opposto dalla società debitrice con atto di citazione datato 27.06.2022 e risulta, tuttora, pendente dinanzi al Tribunale di Brescia il giudizio di opposizione a D.I. n. 7384/2022 R.G.;
- Con ordinanza del 19.01.2023, il Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, “non sussistendone i presupposti”;
- Con verbale del ConIGlio di Amministrazione per atto a rogito del dott. Per_2
, Notaio in Terni, del 13.04.2023, rep. n. 40832,
[...] Parte_6
ha deliberato di presentare istanza di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCI;
- dal 23.05.2019, la risulta amministrata, tra gli altri, dal IG. Parte_6
e dalla IG.ra ; Controparte_1 Parte_3
- dai bilanci emerge che la fin dal 2019, ha operato in patrimonio Parte_6
negativo, senza salvaguardare la continuità aziendale, con la conseguenza che i IG.ri e – quali amministratori della società – Controparte_1 Parte_3
erano consapevoli dell'incapienza patrimoniale della società nel momento in cui sono stati ordinati all'attrice ingenti quantitativi di merce per un valore complessivo di €
861.106,73;
- vanta un'aspettativa di credito in ragione dell'esperimento di un'azione di Parte_1
responsabilità ex artt. 2476, co. 6 e 7, 2485 e 2486 c.c. nei confronti dei IG.ri
[...] e , quali amministratori di CP_1 Parte_3 Parte_6
azione che si fonda sulla violazione dei principi di chiarezza, veridicità e
[...] correttezza nella redazione dei bilanci, visto che , per tutto l'arco del 2021, Parte_1 ha fornito ingenti quantitativi di merce a facendo Parte_6 affidamento sull'apparente solidità patrimoniale di quest'ultima, come risultante dal bilancio al 31.12.2020 che evidenziava un utile di € 3.891, mentre il successivo bilancio al 31.12.2021 (approvato con verbale dell'assemblea dei soci soltanto il successivo 03.09.2022) oltre ad evidenziare un'ingente perdita di esercizio pari a €
1.403.730, ha dato atto, nella nota integrativa, di “un errore rilevante con riguardo alla valutazione delle rimanenze finali dell'esercizio chiuso al 31.12.2020”, per effetto del quale, il bilancio rettificato al 31.12.2020 ha evidenziato una perdita di € 464.642 che, se fosse stata conosciuta, avrebbe portato l'attrice a non intrattenere rapporti commerciali con la società debitrice;
- I convenuti hanno disposto del proprio patrimonio mediante quattro atti traslativi di diritti di proprietà immobiliare, tutti posti in essere in favore di parenti, di cui tre donazioni e una compravendita, atti che sono stati compiuti in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi per la concessione della revocatoria ordinaria.
I convenuti , , e Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5
si sono costituiti in giudizio con comparse depositate, rispettivamente, il primo, in data
25.9.2023 e, le seconde, in data 26.9.2023 deducendo i seguenti aspetti:
- carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per mancato esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori;
- insussistenza di alcuna ragione di credito (o di aspettativa di credito) e inesistenza dell'eventus damni, poiché il diritto al risarcimento del danno (e non alla soddisfazione del credito sociale) sorge solo in conseguenza dell'accertamento di responsabilità per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ovvero per il mancato scioglimento della società, non avendo il creditore sociale esperito l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e non essendo stata accertata alcuna forma di responsabilità (né per colpa né per dolo) di essi nella gestione e nella conservazione del patrimonio sociale, né essendosi verificata alcuna causa di scioglimento della società, parte attrice non vanta alcun legittimo credito o aspettativa di credito;
- insussistenza della incapienza patrimoniale della società, non è stata dimostrata né
l'eventuale perdita integrale del capitale sociale, né l'impossibilità di soddisfarsi in altro modo sul patrimonio della società.
- gli atti di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria sono tutti precedenti al sorgere del credito in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato alla
[...]
in data 26.05.2022 e, quindi, in epoca successiva alla stipulazione Parte_6
degli atti di disposizione.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'esito dell'udienza del 15.10.2024, è stata fissata l'udienza del 23.01.2025, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 23.1.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di conIGlio.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, infatti, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva dell'attrice:
vanta un credito nei confronti della società Parte_1 Parte_6
, per € 861.106,73 in linea capitale, oltre interessi e spese
[...]
(decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2113/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in relazione a forniture di merci per fatture emesse principalmente nel 2021, attualmente oggetto di opposizione pendente al Tribunale di Brescia, RG. 7384/2022) ed ha introdotto, con atto di citazione ex art. 2476 commi 6 e 7, 2485 e 2486 c.c., azione di responsabilità verso gli amministratori della (l'azione è pendente avanti il Tribunale Parte_6
di Perugia RG. 4394/2023).
Come è noto, infatti, l'art. 2901 c.c. prevede una nozione lata di credito comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, a prescindere dalla certezza in ordine al fondamento del fatto costitutivo;
anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, purché esso sia identificato, seppur nella forma della mera aspettativa, alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale propria dell'azione revocatoria.
L'azione revocatoria ordinaria, pertanto, è ammissibile anche in caso di pendenza di un giudizio volto all'accertamento del credito litigioso, seppur la sentenza dichiarativa dell'atto revocato non possa essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito litigioso non sia o meno accertata con efficacia di giudicato (cfr Tribunale di Vicenza, Sez. II Civ., sent. n.
440/2019, 21 febbraio 2019 e Cass. n. 12235/2011, n. 3981/2003 e n. 5359/2009).
Inoltre, nel caso di specie, non vi è solamente l'aspettativa di credito legata al citato giudizio di responsabilità, ma anche l'altro credito dovuto alla fornitura di beni che è sorto anteriormente agli atti dispositivi oggetto del presente procedimento, ovvero, con l'emissione delle fatture da parte dell'attrice, avvenuta tra il febbraio e il dicembre 2021 (solo l'ultima è stata emessa a marzo 2022) e non al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto in relazione alla legittimazione attiva, si tratta di verificare se sussistano l'elemento oggettivo dell'eventus damni e quello soggettivo della scientia damni/consilium fraudis in capo al debitore e al terzo al momento della stipulazione dell'atto.
Per quel che concerne l'eventus damni, è noto che a determinare la sussistenza di tale elemento è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, certamente integrata con la vendita o la donazione di una pluralità di beni immobili di proprietà del debitore. Va in proposito rammentato che, ai fini della sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore all'epoca del compimento dell'atto dispositivo, essendo sufficiente che l'atto dispositivo provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore “aggredibile” dallo stesso creditore, tale da rendere più incerta o difficile – e da porre quindi a rischio – la soddisfazione del suo credito (si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 2632/2021, Cass. 19515/2019, Cass.
16221/2019, Cass. 19207/2018, Cass. 5269/2018), e che grava sul debitore convenuto l'onere di provare l'eventuale insussistenza di tale rischio in ragione delle proprie ampie residualità patrimoniali (v. Cass. 14911/2018, Cass. 1902/2015, Cass. 8931/2013, Cass. 7767/07 e Cass.
19963/05).
Nel caso di specie, quindi, a fronte della contestuale sottrazione di una pluralità di beni immobili alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., il presupposto dell'eventus damni non può che reputarsi integrato, essendo documentalmente provata l'incapienza patrimoniale della società (dai bilanci depositati risultano ingentissime perdite e tutte le azioni esecutive esperite fino ad ora da parte dei creditori hanno avuto esiti non soddisfacenti).
È evidente, pertanto, che gli atti di disposizione abbiano reso impossibile o quantomeno incerta e difficoltosa la realizzazione del diritto di credito vantato dall'attrice (v. da ultimo
Cass. 26310/2021, proprio con riferimento alla sussistenza dell'eventus damni per il solo fatto della possibile infruttuosità dell'esecuzione sui residui beni del debitore). Quanto, poi, alla scientia damni in capo ai convenuti, al momento degli atti dispositivi, va richiamato il consolidato principio in base al quale ad integrare tale elemento soggettivo è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, di una diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, tale da arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori del medesimo, non essendo necessario il c.d. animus nocendi inteso come collusione tra gli stessi allo specifico fine di danneggiare il singolo creditore (v. da ultimo Cass. 28423/2021, nonché Cass. 24757/08).
La prova di tale consapevolezza, d'altra parte, ben può essere raggiunta anche in base ad indici presuntivi (v. ex multis Cass. 16221/2019, Cass. 18073/2018, Cass. 17336/2018, Cass.
5618/2016, Cass. 27546/2014, Cass. 17327/2011, Cass. 3676/2011, Cass. 29869/08, Cass.
17867/07 e Cass. 15310/07), quali, ad esempio, la tempistica della vendita (v. ex multis Trib.
Cosenza 13 settembre 2018) l'oggetto della stessa (v. Cass. 1446/2015, Cass. 18034/2013,
Cass. 7507/07, Cass. 10430/05, Cass. 624/99 e Cass. 6676/98) le peculiari modalità di pagamento del prezzo (v. in argomento Cass. 3196/2014) e, soprattutto, lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti (v. ex multis Cass. 13447/2013).
Venendo, quindi, all'esame degli atti dispositivi compiuti nel caso di specie, si tratta di una compravendita effettuata a favore della sorella e tre donazioni a favore della madre e del figlio minore . Parte_2
Partendo dalla donazione nei confronti del minore (bambino di quattro Parte_2 anni), quest'ultimo ha ricevuto il bene rappresentato dai genitori e, in particolare, dal padre
. Tale circostanza, soprattutto in considerazione del fatto che il donatario è Controparte_1 un minore di tenera età, impone di indagare l'eventuale esistenza di un accordo o della partecipazione all'atto nei confronti del padre che lo ha rappresentato nell'atto di donazione, risultando, quindi, sia parte donante che rappresentante del donatario. Questa condizione, quindi, deve ritenersi assolutamente sufficiente ad integrare la presunzione di preordinazione richiesta ai fini della revocatoria ordinaria, non ravvisandosi, date le peculiari circostanze con cui è stata effettuata la donazione, altri motivi a sostegno dell'atto stesso, considerando, infatti, che si è trattato di donazione della nuda proprietà di un immobile ad un minore con riserva di usufrutto a favore del donante.
Quanto alla posizione della IG.ra e della IG.ra , queste Parte_4 Parte_5
ultime sono, rispettivamente, la madre e la sorella dei due amministratori convenuti e, proprio in relazione allo stretto legame di parentela, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “in tema di azione revocatoria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento ex sé sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della partecipatio frudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 161/2021). Principio che diventa ancora più stringente a fonte di un atto a titolo gratuito, come nel caso di specie in cui, tra l'altro, giova evidenziare che gli atti di disposizione siano avvenuti a favore dei membri della famiglia che non erano parte del CdA della Parte_6
Da ultimo, occorre sottolineare che non vi sono riscontri concreti in merito alla motivazione data da parte convenuta a giustificazione dei trasferimenti patrimoniali: i IG.ri CP_1
sostengono che i trasferimenti immobiliari erano necessari per regolarizzare una situazione sorta in seguito alla successione del padre, deceduto nel 2005, senza fornire ulteriori spiegazioni in merito, elementi che, al contrario, avrebbero dovuto essere presenti soprattutto alla luce del dato temporale in cui sono stati compiuti gli atti dispositivi, ovvero dopo 18 anni dalla morte del padre e in un periodo (anni 2021 e 2022) di rilevante esposizione debitoria e di crisi di liquidità della società.
Per tutti i motivi sopra esposti, deve essere dichiarata – ai sensi dell'art. 2901 c.c. –
l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti donazione e di vendita oggetto di domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, a carico solidale dei convenuti ai sensi dell'art. 97, co. 1, c.p.c. (stante la piena convergenza dei loro atteggiamenti difensivi: v. Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass.
27562/2011, Cass. 17281/2011, Cass. 24757/07 e Cass. 6761/05), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00, dovendo aversi riguardo all'importo del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria: v.
Cass. 31654/2019, Cass. 10089/2014, Cass. 18348/04 e Cass. 5402/04), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media) della controversia, con liquidazione di un importo minimo per le sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto, con l'assunzione di prove costituende).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Parte_1
dei seguenti atti:
[...] - atto di donazione del 09.12.2021 a rogito dott. Notaio in Spoleto, Persona_1
rep. n. 5230, racc. n. 4345;
- atto di donazione del 02.04.2022 a rogito dott. Notaio in Spoleto, Persona_1
rep. n. 5476, racc. n. 4532;
- atto di compravendita del 09.05.2022 a rogito dott. Notaio in Persona_1
Spoleto, rep. n. 5554, racc. n. 4595;
- atto di donazione del 09.05.2022 a rogito dott. Notaio in Spoleto, Persona_1
rep. n. 5230, racc. n. 4345.
- Condanna , , Controparte_1 Parte_3
, in solido, alla rifusione in Parte_7 favore della delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
7.831,00 (di cui € 2.300,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva ed
€ 4.007,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge, nonché in € 1.713 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione).
Terni, 23.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)