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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 16 gennaio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2206/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Arena)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla CP_1 condannare al pagamento della somma di €
5.355,03, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato dipendente della dal 7.3.2022 all'8.5.2024, con un CP_1 contratto a tempo indeterminato, in qualità di operaio full-time, V° livello CCNL metalmeccanici artigiani, deduceva il mancato pagamento delle retribuzioni di giugno e luglio 2022, oltre ai ratei di
13ma, le ferie, rol e permessi non goduti, festività residue, indennità sostitutiva del preavviso e TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti il ricorrente è stato dipendente della dal 7.3.2022 all'8.5.2024, CP_1 con un contratto a tempo indeterminato, in qualità di operaio full-time, V° livello
CCNL metalmeccanici artigiani (v. doc.
1-4 fasc. ricorrente).
Nella lettera di dimissioni il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sino a luglio
2022 e da quel momento di essere stato sospeso senza retribuzione sino alla data delle dimissioni, rassegnate l'8.5.2024, a quasi due anni di distanza (v. 4).
L'istante ha quindi dimostrato, nei confronti della datrice di lavoro,
l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c.
Anzi, il comportamento processuale della parte convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 4.905,31 (di cui euro
616,21 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta, ma va ridotto dell'importo indicato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in quanto non dovuta considerato il lungo lasso di tempo, di quasi due anni, che il ricorrente ha lasciato decorrere dall'ultimo mese lavorato
(luglio 2022) alle dimissioni (maggio 2024).
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2206/2024 R.G.
1) condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di della somma di € Parte_1
4.905,31, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di delle spese processuali, Parte_1 liquidate in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 16 gennaio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2206/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Arena)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla CP_1 condannare al pagamento della somma di €
5.355,03, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato dipendente della dal 7.3.2022 all'8.5.2024, con un CP_1 contratto a tempo indeterminato, in qualità di operaio full-time, V° livello CCNL metalmeccanici artigiani, deduceva il mancato pagamento delle retribuzioni di giugno e luglio 2022, oltre ai ratei di
13ma, le ferie, rol e permessi non goduti, festività residue, indennità sostitutiva del preavviso e TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti il ricorrente è stato dipendente della dal 7.3.2022 all'8.5.2024, CP_1 con un contratto a tempo indeterminato, in qualità di operaio full-time, V° livello
CCNL metalmeccanici artigiani (v. doc.
1-4 fasc. ricorrente).
Nella lettera di dimissioni il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato sino a luglio
2022 e da quel momento di essere stato sospeso senza retribuzione sino alla data delle dimissioni, rassegnate l'8.5.2024, a quasi due anni di distanza (v. 4).
L'istante ha quindi dimostrato, nei confronti della datrice di lavoro,
l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
c.c.
Anzi, il comportamento processuale della parte convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda di € 4.905,31 (di cui euro
616,21 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta, ma va ridotto dell'importo indicato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in quanto non dovuta considerato il lungo lasso di tempo, di quasi due anni, che il ricorrente ha lasciato decorrere dall'ultimo mese lavorato
(luglio 2022) alle dimissioni (maggio 2024).
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2206/2024 R.G.
1) condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di della somma di € Parte_1
4.905,31, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di delle spese processuali, Parte_1 liquidate in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini