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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3037/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAESANO MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15984/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110146519634000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto azione di accertamento negativo del credito portato dalla cartella n. 097
20110146519634 000 in forza della quale le era stato intimato, con intimazione di pagamento n. 09720249065475547000 notificata il 9.07.24, di pagare la somma di Euro 227,27 oltre accessori.
A sostegno del ricorso ha eccepito, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme di cui alla cartella sottesa alla intimazione di pagamento.
In via subordinata, ha chiesto di essere rimessa in termini per l'impugnazione, essendo la cartella priva delle indicazioni sull'Autorità alla quale ricorrere ed ha, infine, eccepito la nullità della cartella per vizi di forma.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha controdedotto che l'intimazione di pagamento n. 09720249065475547000 era stata ritualmente notificata il 9.07.24 e la cartella n. 09720110146519634000, relativa al ruolo n. 2011/395 emesso dal Comune di Manciano, per omesso pagamento tassa smaltimento rifiuti anno 2010, nonchè relativa al ruolo n. 2011/11856 emesso dalla Prefettura di Grosseto per omesso pagamento contravvenzione al CdS anno 2006, era stata ritualmente notificata il 23.06.11, come da relata di notifica che si allegava e come da estratto di ruolo, da cui risultava uno “sgravio” per € 258,40, e una
“sospensione” per € 258,40 e “procedura”.
La prescrizione era stata interrotta da:
- Preavviso di fermo amministrativo n. 09780201200042127, in copia allegato, ritualmente notificato il
4.10.12, come da relata di notifica n. 67186132742-5, che in copia si allega;
- Intimazione di pagamento n. 09720179017674381000, in copia allegata, ritualmente notificata il 30.05.17, come da relata di notifica n. 67355455790-4, che in copia allegata unitamente a Prospetto Riepilogativo Banca_1 ed Avviso di avvenuta notifica.
In diritto, ha eccepito:
a) Parziale difetto di giurisdizione in ordine alla cartella impugnata - ruolo n. 2011/11856 emesso dalla
Prefettura di Grosseto per omesso pagamento sanzione pecuniaria per violazione del CdS, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Grosseto.
b) Inammissibilità ed improcedibilità della domanda per decorso del termine di giorni 60 relativamente al merito della pretesa, applicabile alla cartella sottesa, ritualmente notificata e non opposta nei termini.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in relazione alla eccezione di prescrizione del credito portato in cartella.
Va premesso che la ricorrente ha circoscritto la sua impugnazione al credito tributario di euro 227,27, contenuto nella intimazione notificata in data 9.7.24 e portato dalla cartella che risulta ritualmente notificata in precedenza in data 23.6.2011 nelle mani di soggetto "addetto alla casa o all'azienda", non occorrendo per il relativo perfezionamento altro adempimento.
Allo stesso soggetto, che si indentifica nel firmatario Nominativo_1 - qualificatasi quale segretaria nell'ultima notifica della raccomandata allegata dalla resistente nella sottoscrizione di ricezione del plico in data 30.5.2017 - sono stati ritualmente notificati gli atti interruttivi della prescrizione di cui al preavviso di fermo del 4.10.2012 e della stessa intimazione menzionata del 30.5.2017.
Tuttavia, da tale data, l'ultimo atto interruttivo risultante è quello costituito dalla notifica della intimazione in data 9.7.2024, notifica dunque che è avvenuta ben oltre il termine quinquennale della prescrizione relativo al tributo locale oggetto della pretesa.
Ne deriva che, dall'ultimo atto interruttivo del 30.5.2017 al 9.7.2024, è decorso un periodo temporale superiore a cinque anni che ha determinato la prescrizione del credito. Va dunque accolto il ricorso in tali assorbenti termini, con vittoria di spese liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in euro 250,00 oltre IVA, CPA e rimb.forf. come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice mon.Maria Laura Paesano
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAESANO MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15984/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110146519634000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto azione di accertamento negativo del credito portato dalla cartella n. 097
20110146519634 000 in forza della quale le era stato intimato, con intimazione di pagamento n. 09720249065475547000 notificata il 9.07.24, di pagare la somma di Euro 227,27 oltre accessori.
A sostegno del ricorso ha eccepito, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione delle somme di cui alla cartella sottesa alla intimazione di pagamento.
In via subordinata, ha chiesto di essere rimessa in termini per l'impugnazione, essendo la cartella priva delle indicazioni sull'Autorità alla quale ricorrere ed ha, infine, eccepito la nullità della cartella per vizi di forma.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha controdedotto che l'intimazione di pagamento n. 09720249065475547000 era stata ritualmente notificata il 9.07.24 e la cartella n. 09720110146519634000, relativa al ruolo n. 2011/395 emesso dal Comune di Manciano, per omesso pagamento tassa smaltimento rifiuti anno 2010, nonchè relativa al ruolo n. 2011/11856 emesso dalla Prefettura di Grosseto per omesso pagamento contravvenzione al CdS anno 2006, era stata ritualmente notificata il 23.06.11, come da relata di notifica che si allegava e come da estratto di ruolo, da cui risultava uno “sgravio” per € 258,40, e una
“sospensione” per € 258,40 e “procedura”.
La prescrizione era stata interrotta da:
- Preavviso di fermo amministrativo n. 09780201200042127, in copia allegato, ritualmente notificato il
4.10.12, come da relata di notifica n. 67186132742-5, che in copia si allega;
- Intimazione di pagamento n. 09720179017674381000, in copia allegata, ritualmente notificata il 30.05.17, come da relata di notifica n. 67355455790-4, che in copia allegata unitamente a Prospetto Riepilogativo Banca_1 ed Avviso di avvenuta notifica.
In diritto, ha eccepito:
a) Parziale difetto di giurisdizione in ordine alla cartella impugnata - ruolo n. 2011/11856 emesso dalla
Prefettura di Grosseto per omesso pagamento sanzione pecuniaria per violazione del CdS, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Grosseto.
b) Inammissibilità ed improcedibilità della domanda per decorso del termine di giorni 60 relativamente al merito della pretesa, applicabile alla cartella sottesa, ritualmente notificata e non opposta nei termini.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in relazione alla eccezione di prescrizione del credito portato in cartella.
Va premesso che la ricorrente ha circoscritto la sua impugnazione al credito tributario di euro 227,27, contenuto nella intimazione notificata in data 9.7.24 e portato dalla cartella che risulta ritualmente notificata in precedenza in data 23.6.2011 nelle mani di soggetto "addetto alla casa o all'azienda", non occorrendo per il relativo perfezionamento altro adempimento.
Allo stesso soggetto, che si indentifica nel firmatario Nominativo_1 - qualificatasi quale segretaria nell'ultima notifica della raccomandata allegata dalla resistente nella sottoscrizione di ricezione del plico in data 30.5.2017 - sono stati ritualmente notificati gli atti interruttivi della prescrizione di cui al preavviso di fermo del 4.10.2012 e della stessa intimazione menzionata del 30.5.2017.
Tuttavia, da tale data, l'ultimo atto interruttivo risultante è quello costituito dalla notifica della intimazione in data 9.7.2024, notifica dunque che è avvenuta ben oltre il termine quinquennale della prescrizione relativo al tributo locale oggetto della pretesa.
Ne deriva che, dall'ultimo atto interruttivo del 30.5.2017 al 9.7.2024, è decorso un periodo temporale superiore a cinque anni che ha determinato la prescrizione del credito. Va dunque accolto il ricorso in tali assorbenti termini, con vittoria di spese liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in euro 250,00 oltre IVA, CPA e rimb.forf. come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice mon.Maria Laura Paesano