Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 3037
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché dall'ultimo atto interruttivo (intimazione del 30.05.2017) al 9.07.2024 è decorso un periodo superiore a cinque anni, termine di prescrizione quinquennale per il tributo locale.

  • Altro
    Rimessione in termini

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato accolto per intervenuta prescrizione.

  • Altro
    Nullità della cartella per vizi di forma

    Non applicabile in quanto il ricorso è stato accolto per intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione parziale

    La Corte ha ritenuto che la controversia attenga a un tributo locale e non a una sanzione amministrativa, pertanto la giurisdizione spetta alla Commissione Tributaria.

  • Rigettato
    Inammissibilità ed improcedibilità per decorso termini

    La Corte ha respinto tale eccezione, ritenendo che la prescrizione del credito sia intervenuta prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 27/02/2026, n. 3037
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 3037
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo