Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2020, proposto da EL BE e TR BE, rappresentati e difesi dall’avvocato IA Teresa Grassi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Scandicci, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Bonacchi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento di diniego n. 9 del 20/12/2019 (“ Diniego PEC 1386 2016 ”) - comprensivo della relativa nota di accompagnamento prot. n. 65496 del 23.12.2019 avente ad oggetto “ comunicazione di diniego pratica edilizia n. pec 1386-2016 - Ubicazione: Via IV Novembre 10/12/14 - 50018 Scandicci (FI) ” - consegnato a mezzo posta ordinaria in data 2/9.01.2020;
- della nota prot. n. 55281 del 28.10.2019 comunicata a mezzo raccomandata in data 04 e 05.11.2019, avente ad oggetto “ comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento parziale della soluzione proposta. Richiesta di permesso di costruire ex art. 134 L.R. 65/2014. Pratica Edilizia PEC n. 1386/2016 Demolizione e ricostruzione di edificio con contestuale cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale. Ubicazione: Via IV Novembre 10/12/14 ”;
- di ogni atto altro atto connesso, presupposto e/o conseguente ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandicci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ST LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti impugnano il diniego adottato dal Comune di Scandicci sulla richiesta di permesso di costruire, da loro presentata in data 27.12.2016 e avente a oggetto l’intervento di “ Demolizione e ricostruzione di edificio con contestuale cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale in Via IV Novembre n. 10/12/14” , da realizzare in area di proprietà degli istanti e sottoposta al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004.
2. Deducono i sigg.ri BE che la zona era stata dapprima inclusa dall’ente resistente tra quelle preordinate all’esproprio al fine della realizzazione di un parcheggio pubblico, ma che tale vincolo è stato ritenuto illegittimo con sentenza definitiva del TAR Toscana del 25.06.2018, n. 923. Ciò nonostante, il Comune di Scandicci ha successivamente adottato il nuovo Piano Operativo Comunale, con delibera del Consiglio comunale, pubblicata sul BURT, parte II, n. 30 del 25.07.2018 (anch’essa oggetto di autonomo gravame dinanzi al TAR Toscana da parte dei ricorrenti, con ricorso iscritto al numero 1471/2018 r.g.), il quale - deducono ancora gli istanti - assoggetta nuovamente a vincolo di esproprio l’area, di loro proprietà, confinante con l’immobile per cui è causa. Peraltro, evidenziano i ricorrenti, il bene in questione è stato inserito, in fase di controdeduzioni da parte dell’amministrazione, nel nuovo PO in “ un’area di riqualificazione denominata ‘RQ 02g (Via IV Novembre/riqualificazione di area con consistenze incongrue) che prevede stringenti condizioni per poter sfruttare le potenzialità edificatorie del territorio, tanto che tali controdeduzioni sono state impugnate con ricorso per motivi aggiunti nel predetto giudizio instaurato dinanzi al TAR Toscana e iscritto al n. R.G. 1471/2018. Il nuovo strumento urbanistico è stato definitivamente approvato con delibera del Consiglio Comunale di Scandicci n. 34 del 10.04.2019, pubblicata sul BURT del giorno 08.05.2019, impugnata dai ricorrenti con secondi motivi aggiunti nel citato giudizio dinanzi al TAR Toscana, avente n. R.G. 1471/2018.
3. Gli istanti hanno impugnato il predetto diniego di permesso di costruire per i seguenti motivi.
1 . “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 142 della Legge Regionale Toscana n. 64/2015 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10bis e 20 della L. 241/1990 ss.mm.ii. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art 97 sulla Costituzione - Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta”.
Con il primo motivo i ricorrenti contestano l’iter procedimentale seguito dal Comune di Scandicci in violazione dei principi del giusto procedimento, in quanto l’amministrazione ha portato a termine (con esito positivo) l’attività volta a verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, giungendo a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, nonostante nelle more avesse approvato un nuovo piano operativo comunale, preclusivo, sotto il piano edilizio-urbanistico, all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire. In altri termini, secondo gli istanti, una volta approvato un nuovo strumento urbanistico che preveda, tra l’altro, diverse modalità progettuali per gli interventi da realizzare sull’area su cui ricade l’oggetto dell’autorizzazione paesaggistica, l’ente avrebbe dovuto o bloccare l’iter autorizzativo (in caso avesse ritenuto non più fattibile il progetto) oppure ritenere derogabili le nuove prescrizioni per l’intervento in questione, quantomeno con riferimento alle modalità di realizzazione con progetto unitario convenzionato e, dunque, definire positivamente il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire.
A ciò i ricorrenti aggiungono che, in ogni caso, sulla loro istanza si è ormai formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 142, comma 13, della L.R. Toscana n. 65/2014, ricorrendone tutti i presupposti normativi, con conseguente illegittimità, anche sotto questo aspetto, del diniego adottato dal Comune.
Peraltro, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per vizio di istruttoria e di motivazione, posto che l’amministrazione non ha superato, nell’atto conclusivo, le osservazioni endoprocedimentali formulate dai privati ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.241/1990.
2. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 ss.mm.ii. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della legge 241/1990 ss.mm.ii. - Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza assoluta di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta - Caducabilità degli atti per effetto dell’annullamento della previsione del Piano Operativo approvato dal Comune di Scandicci (già oggetto di separata impugnazione) di inserimento dell’immobile oggetto di richiesta di rilascio in un’area di riqualificazione soggetta a Progetto Unitario Convenzionato ”.
Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti, in prima battuta, ribadiscono l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria atteso che l’amministrazione non ha espresso significative ragioni per giustificare il diniego, nonostante, da un lato, le puntuali osservazioni endoprocedimentali formulate dai privati e, dall’altro lato, l’avvenuta valutazione positiva del progetto sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.
Inoltre, gli istanti contestano la motivazione del provvedimento in epigrafe indicato che ha negato la domanda di permesso di costruire in ragione del contrasto dell’intervento con la nuova previsione urbanistica, evidenziando l’illegittimità di tale strumento - già impugnato con autonomo ricorso - e, dunque, a cascata, del diniego che su di esso si fonda.
4. I ricorrenti hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “ Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, contrariis reiectis :
In tesi, in accoglimento del primo motivo, accertare l’illegittimità di tutti gli atti impugnati e, per l’effetto, annullarli. Consequenzialmente condannare l’Amministrazione Comunale di Scandicci al rilascio del permesso a costruire richiesto.
In subordine, nella denegata ipotesi che il ricorso non sia ritenuto accoglibile sulla base del primo motivo, disporre la sospensione ex art. 79 c.p.a. in attesa della decisione sul ricorso RG 1471/2018 o, se ritenuto più opportuno, disporne la riunione.
Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti.
Con ogni conseguenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di giudizio oltre accessori ed al rimborso del contributo unificato ”.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Scandicci che ha preliminarmente chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, da un lato, alla luce della sentenza del TAR Toscana n. 565/2025, passata in giudicato, che ha statuito la legittimità del nuovo strumento urbanistico comunale e, dall’altro lato, alla luce dell’esecuzione da parte dei ricorrenti degli interventi di cui alla SCIA n. 291/2020. Nel merito, l’ente ha comunque chiesto il rigetto del ricorso.
6. Le parti hanno presentato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
7. All’udienza del 3 dicembre 2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale il Collegio ritiene la causa matura per la decisione e rigetta sia l’istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79 D. Lgs. n. 104/2010 formulata dai ricorrenti, sia quella di riunione con il giudizio proposto dinanzi al TAR e iscritto al n. 1471/2018, stante l’intervenuta sentenza n. 565/2025.
2. Il Collegio reputa altresì di non esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. Innanzitutto non merita accoglimento il primo motivo di gravame.
3.1. Costituisce circostanza pacifica che il nuovo Piano Operativo Comunale abbia incluso l’area di proprietà dei ricorrenti nella zona di riqualificazione denominata RQ 02g (“ Via IV Novembre/riqualificazione di area con consistenze incongrue )” disciplinata da apposita scheda normativa e di indirizzo progettuale, che prevede, tra l’altro, l’assoggettamento dell’area a Progetto Unitario convenzionato, ex art. 121 della L.R. 65/2014 e s.m.i., nonché specifiche prescrizioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’esistente.
3.2. Ciò premesso, l’istanza presentata dai ricorrenti in data 27.12.2016 e volta ad ottenere il rilascio del permesso a costruire avente ad oggetto “ Progetto di nuovo edificio residenziale previa demolizione di edificio commerciale esistente ” è stata correttamente definita dall’amministrazione resistente con l’impugnato diniego n. 9 del 20.09.2019, in applicazione del principio del tempus regit actum , secondo cui l’accoglimento della domanda di permesso di costruire presuppone la compatibilità delle opere da realizzare con lo stato di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio del titolo. Pertanto, il Comune resistente non poteva che vagliare la legittimità dell’istanza alla luce delle prescrizioni del nuovo PO (approvato con delibera n. 34 del 10.04.2019), restando irrilevante - ai fini in esame - la durata del procedimento amministrativo volto a istruire e definire la domanda. Sul punto si richiama la condivisibile giurisprudenza che ha precisato che “ le sopravvenienze hanno di regola effetto in tutte le diverse fasi del procedimento amministrativo e fino all’adozione dell’atto conclusivo dello stesso (ex multis Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 7422 del 4 settembre 2024: “la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio … dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici. Il succitato principio si completa con il presupposto di diritto secondo cui, fintantoché l’amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di una mera aspettativa”) ” (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 23.06.2025, n. 1086).
4. Reputa il Collegio che tali conclusioni in ordine alla ritenuta non conformità del progetto con il piano operativo comunale non possano essere messe in discussione nemmeno dalla circostanza che per le opere in questione è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, attesa l’autonomia strutturale e funzionale dei due procedimenti.
4.1. Ebbene, allorché venga in rilievo un bene sito in area vincolata, l’autorizzazione paesaggistica costituisce uno dei presupposti necessari ma non sufficienti al rilascio del permesso di costruire. È stato infatti affermato che il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale adottato nell’ambito di quella sequenza di atti preordinata al rilascio dell’autorizzazione e le valutazioni espresse a tal proposito dall’autorità competente sono finalizzate all’apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all’esito del procedimento, nel provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21.03.2023, n. 2836 che ha precisato che: “ Al riguardo, occorre premettere che il collegio condivide il tradizionale orientamento giurisprudenziale espresso da questa sezione in materia di autorizzazione paesaggistica e con particolare riferimento alla casistica relativa al silenzio assenso, al parere tardivo, all’ambito delle valutazioni da parte della Soprintendenza (limitatamente agli aspetti paesaggistici e archeologici), ai rapporti coi titoli edilizi, alla tutela delle identità tradizionali e culturali delle popolazioni locali (Cons. Stato, sez. IV, n. 563 del 2022, n. 181 del 2022, n. 941 del 2021, n. 4765 del 2020, n. 3170 del 2020), in forza dei quali:
a) il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all’apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all’esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica; […]
c) nel procedimento in cui la Soprintendenza reca le proprie valutazioni di compatibilità paesaggistica, la stessa può formulare le valutazioni di merito, di cui deve tenere conto l’autorità competente ad emanare il provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1903; Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4466; Sez. VI 15 maggio 2017, n. 2262; Sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844; Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 2751)” ) .
4.2. Tuttavia, le vicende relative alla compatibilità paesaggistica dell’opera devono essere tenute distinte da quelle relative alla legittimità della stessa dal punto di vista edilizio e urbanistico, le quali possono dunque avere esiti differenti. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che: “ Anche per la giurisprudenza di questo Consiglio (sez. II, 13 febbraio 2023 n.1489; sez. IV, 19 maggio 2020 n. 3170) in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo (più) verificarsi in quella sede anche il cd. “stato legittimo” dell’immobile.
14.1.5. Tale soluzione ermeneutica, oltre ad essere coerente con il preciso dettato dell’art. 9 bis del t.u. edilizia, rappresenta il risultato del puntuale raffronto tra: a) il nuovo “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31) che all’art. 8 - Semplificazione documentale - prescrive che nella relazione paesaggistica semplificata debbano essere indicati soltanto <<i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area,… lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, … la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, …la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e … le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste>>;
b) il precedente “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’art. 146 comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42” (d.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) che, all’art. 2, sempre in tema di “Semplificazione documentale”, richiedeva che nella medesima relazione il tecnico abilitato attestasse <<altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia>>.
Da tale modifica normativa deriva la necessità, come detto, per l’autorità procedente (titolare della cura degli interessi paesaggistici, in questo caso il Comune), di valutare specificamente in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica l’incidenza dell’intervento progettato dal richiedente sul paesaggio in senso lato, e non gli aspetti attinenti alla regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera, stante l’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto (cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2016 n. 1436; 21 agosto 2013 n. 4234; 27 novembre 2010 n. 8260 e sez. VI, 3 maggio 2022 n. 3446). La medesima autonomia dei profili paesaggistici dagli aspetti urbanistico-edilizi si riscontra nel “diritto vivente” della giurisprudenza costituzionale e penale (della Cassazione), secondo il quale i reati in materia edilizia e paesaggistica si riferiscono alla tutela di interessi pubblici e beni giuridici distinti, con tutte le conseguenze in tema di concorso dei reati, cause di estinzione del reato, e via discorrendo (cfr. Corte cost. n. 439 del 2007, n. 378 del 2007, n. 144 del 2007, Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2013, n. 13783; sez. un., 28 novembre 2001, Salvini, sez. V, 7 settembre 1999, Savia; sez. III, 4 aprile 1995, Marano).
14.1.6. Una interpretazione contraria, che ammetta una commistione tra i diversi profili e una “confusione” dei poteri, <<si pone in contrasto con il principio di legalità che innerva l’azione amministrativa, perché amplia praeter legem (o contra legem) quello che è l’ambito di competenza dell’amministrazione procedente, in quanto la obbligherebbe a considerare e a pronunciarsi su profili non rimessi, dal legislatore, alla sua cura e al suo apprezzamento>> , frustrando <<anche ulteriori principi dell’attività amministrativa, quali quelli di non aggravamento del procedimento e di certezza dell’azione amministrativa>> (Cons. Stato sez. IV n. 3170 del 2020 cit.). ”) (così Cons. Stato, sez. IV, 24.03.2023, n. 3006).
4.3. E’ conseguentemente infondato il primo motivo di ricorso con il quale gli istanti contestano il comportamento del Comune che, avendo portato a termine, con esito favorevole, la procedura volta a valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento nonostante l’entrata in vigore delle nuove prescrizioni del PO, avrebbe in questo modo implicitamente voluto derogare, per l’intervento in esame, alle nuove e più stringenti prescrizioni ivi previste. Invero, reputa il Collegio, nessun comportamento concludente può essere tratto dalla condotta del Comune, atteso il diverso oggetto dei due procedimenti: da un lato, la valutazione della concreta incidenza impattante dell’intervento sullo scenario paesaggistico e, dall’altro lato, la verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera (cfr. la già citata sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 24.03.2023, n. 3006).
5. Parimenti priva di pregio è la prima censura nella parte in cui gli istanti ritengono che nella fattispecie in esame si sarebbe perfezionato il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 142, comma 13, della L.R. Toscana n. 65/2014 e, in particolare, non essendo intervenuto un formale diniego entro il 26.08.2019, nonostante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in data 25.07.2019.
5.1. Evidenzia infatti il Collegio che la disciplina vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, applicabile ratione temporis , esclude la formazione di un provvedimento tacito nel caso di interventi da realizzare in area vincolata e ciò anche nel caso in cui sia già stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, poiché la sola esistenza del vincolo paesaggistico vale a escludere, in radice, l’operatività del meccanismo del silenzio-assenso. In tal senso devono essere lette le prescrizioni contenute negli artt. 20, comma 8, DPR 380/2001 e 142, comma 13 L.R. Toscana, ratione temporis applicabili, secondo cui “ decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241” ; infine, l’esclusione dell’applicazione del silenzio-assenso agli “ atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico” risulta coerentemente stabilita, in via generale, dall’art. 20 della legge n. 241/1990, cui la normativa regionale, come detto, opera un rinvio.
5.2. Sulla base di questo quadro normativo si è dunque consolidato un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso, cui questo Collegio ritiene di aderire, che esclude, in ogni caso, l’operatività del silenzio-assenso con riferimento a istanze relative a progetti da realizzare in area vincolata; in particolare, è stato affermato che: “ Considerato che: - come correttamente eccepito dalla difesa comunale, l’odierno ricorso avverso il silenzio si colora di inammissibilità, stante l’inapplicabilità - ai sensi dello stesso art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 - della disciplina del silenzio assenso alle istanze di permesso di costruire inerenti, come nella fattispecie, a zone sottoposte a vincolo paesaggistico, richiedendosi in tal caso l’intervento di un provvedimento espresso;
- al riguardo, il Collegio, pur consapevole di un orientamento incline a riconoscere la praticabilità dell’istituto del silenzio assenso nelle ipotesi in cui sia stata già rilasciata l’autorizzazione paesaggistica (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 novembre 2023 n. 9969), ritiene di condividere, per la sua maggiore aderenza al chiaro testo della legge, il più diffuso (ed ormai consolidato) indirizzo secondo il quale, anche in presenza di autorizzazione paesaggistica, il silenzio assenso non può attagliarsi alle domande di permesso di costruire relative ad immobili vincolati;
- illuminante, in merito, si profila il seguente recente arresto del massimo giudice amministrativo, al quale il Collegio si riporta facendolo integralmente proprio: “La disciplina sul silenzio assenso non era nella specie applicabile, come correttamente ha statuito il Giudice di primo grado, in ragione del vincolo gravante sulla zona (…). Sotto un primo profilo, nessun rilievo può avere la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, poiché è acquisito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2023 n. 4933) che “In materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso bensì per provvedimenti espliciti (art. 20, comma 4, legge n. 241 del 1990).” (cfr. altresì T.a.r. Veneto, Sez. II, 16 agosto 2022, n. 1295, con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere secondo cui «… La sola esistenza del vincolo paesaggistico vale ad escludere in radice l’operatività del silenzio-assenso, anche se sia già stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica. In tal senso, TAR Lazio, Sede di Latina, Sezione Prima, sentenza 23/02/2018, n. 94 ha condivisibilmente ritenuto che “a) sul piano letterale l’articolo 20, comma 8, d.P.R. 06/06/2001, n. 380 esclude l’operatività del silenzio-assenso in caso di ambiti soggetti a vincolo paesaggistico; ciò implica che in tali ambiti si applichi la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto espresso; ... b) questa interpretazione è d’altro lato coerente con la previsione dell’articolo 20 della legge 07/08/1990, n. 241 che nel disciplinare in generale l’istituto del silenzio assenso (e l’articolo 20, comma 8, altro non è che una manifestazione specifica di esso) ne esclude l’operatività (con conseguente necessità in tal caso del provvedimento espresso) per “atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico” ... questa soluzione – che pur potrebbe apparire eccessivamente formalistica – non limita particolarmente l’interesse di colui che abbia già ottenuto il necessario atto di assenso, avendo questi a disposizione lo strumento del silenzio-rifiuto al fine di costringere l’amministrazione a pronunciarsi in modo espresso”. …»)” (così Consiglio di Stato, Sez. II, 30 dicembre 2024 n. 10459; nello stesso senso cfr. C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisd., 26 gennaio 2022 n. 124 e 25 maggio 2021 n. 475; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 22 agosto 2023 n. 4838; TAR Campania Napoli, Sez. III, 24 aprile 2023 n. 2476; TAR Lazio Roma, Sez. II, 23 ottobre 2020 n. 10851; TAR Campania Napoli, Sez. II, 25 febbraio 2019 n. 1066; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 gennaio 2019 n. 139) ” (cfr. TAR Campania-Napoli, sez. III, 15.09.2025, n. 6171).
5.3. Peraltro, anche l’opposto e minoritario orientamento che ammette il silenzio-assenso nei casi in cui sia intervenuto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, è stato ben circoscritto alle fattispecie in concreto esaminate, trattandosi di casi in cui non residuava alcun margine di discrezionalità in capo all’autorità procedente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26.03.2025 n. 2513: “ La presenza di vincoli - preclusivi alla fattispecie silenziosa - rileva oggettivamente e a prescindere dalla loro eventuale, mancata evidenza procedimentale, in quanto immanenti alla regolazione dell’assetto urbanistico, paesaggistico e ambientale del territorio nonché vincolanti sul piano della conformazione dell’azione amministrativa e della disciplina del rapporto amministrativo.
9. Conseguentemente nessun silenzio-assenso poteva nel caso concreto ritenersi formato. Il T.a.r., a fondamento della propria decisione, ha richiamato la sentenza di questa Sezione (21 novembre 2023, n. 9969) per affermare che “ L’assoluta inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell’intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta, infatti, un’errata applicazione del comma 8, dell’art. 20, del d.p.r. n. 380/2001 ed un’illegittima limitazione dell’operatività dell’istituto, il cui effetto abnorme è quello di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all’origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241/1990”.
10. Il richiamo operato dal T.a.r. è inconferente e comunque erroneo in quanto:
a) l’art. 20, comma 8 (coerentemente a quanto già stabilito dall’art. 20, comma 4, della legge n 241 del 1990) esclude espressamente e in modo tassativo che il silenzio assenso si possa formare in aree vincolate;
b) la sentenza della Sezione (n. 9969/2023) afferisce a un caso ben diverso, in cui l’autorizzazione paesaggistica era stata già rilasciata e la fattispecie procedimentale si presentava, pertanto, completa e priva di residui margini di discrezionalità valutativa anche in ordine ai vincoli;
c) la citata sentenza ha affermato un principio che, per sua espressa statuizione, è limitato al caso concreto in ragione della peculiarità sopra descritta della fattispecie; principio che, pertanto, non può essere generalizzato poiché andrebbe in contrasto con la portata precettiva di norme poste a presidio di interessi sensibili, per la tutela dei quali il legislatore nazionale ha escluso categoricamente la formazione della fattispecie silenziosa e che, pertanto, opererebbe contra legem.
11. Acclarato che nella fattispecie non si era affatto formato il silenzio-assenso, consegue a tanto che il Comune neppure aveva perso il potere di provvedere sull’istanza del privato, operando in materia i noti principi in tema di silenzio-inadempimento.
12. Ragion per cui, avendo l’amministrazione conservato intatta la propria potestà di amministrazione attiva sul rapporto, il provvedimento del 23 aprile 2024, prot. 2898, con cui l’amministrazione ha denegato il rilascio del titolo, non risulta inefficace bensì, rappresenta l’atto conclusivo e finale del procedimento avviato su istanza di parte, idoneo a regolare definitivamente e per la prima volta il rapporto inter partes, come tale autonomamente e immediatamente lesivo per il suo destinatario, che si sarebbe dovuto onerare di impugnarlo per evitare che i suoi effetti si consolidassero nella propria sfera giuridica mercé acquiescenza.” ).
5.4. Peraltro, mette conto evidenziare che il suddetto quadro normativo e giurisprudenziale è oggi cambiato alla luce del disposto dell’art. 40 della legge 2.12.2025, n. 182, che ha modificato l’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, prevedendo che eccezionalmente il silenzio assenso possa formarsi anche per opere da realizzare in area vincolata quando per l’intervento siano già stati acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire. Tale novità normativa, non applicabile al caso di specie in quanto operativa per i soli procedimenti attivati o in corso a partire dal 18.12.2025, conferma ulteriormente il quadro precedente nel quale, in base alla normativa allora vigente, si era consolidato il principio dell’esclusione del silenzio-assenso nei casi, come quello in esame, di intervento da realizzarsi in area vincolata.
6. Infine, il Collegio reputa infondato il gravame anche con riferimento al lamentato vizio di motivazione e di istruttoria del provvedimento, articolato col primo motivo di ricorso in ragione dell’omessa confutazione da parte dell’amministrazione delle osservazioni presentate dagli istanti ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e col secondo motivo di ricorso in ragione dell’omessa illustrazione delle ragioni per le quali l’amministrazione ha portato a termine l’iter paesaggistico nonostante la non compatibilità del progetto al nuovo strumento urbanistico. Si contesta dunque la motivazione del provvedimento che si limita a richiamare la non compatibilità dell’intervento con il nuovo PO, senza alcuna spiegazione aggiuntiva.
6.1. Osserva innanzitutto il Collegio che le contestazioni che pretendono far discendere l’illegittimità del diniego impugnato dalla illegittimità del PO risultano ormai superate dalla pronuncia di questo TAR n. 565/2025.
6.2. La richiamata contrarietà del progetto con lo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio del provvedimento giustifica ed esaurisce, ad avviso del Collegio, la motivazione del diniego, che peraltro, dà anche conto dell’intervenuta definizione del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, evidenziando tuttavia l’autonomia tra tale procedura e quella volta alla verifica della compatibilità del progetto con la disciplina urbanistico-edilizia.
6.3. Né si ritiene che sussista il lamentato vizio di motivazione neppure con riguardo al contestato omesso riscontro alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 perché risulta in via documentale che l’amministrazione resistente abbia esplicitato le ragioni alla base della decisione di diniego, anche prendendo in considerazione i vari apporti procedimentali. Sul punto, osserva peraltro il Collegio che: “ le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali, ex artt. 3 e 10 bis, l. n. 241/1990 non possono tradursi - a discapito dei principi procedimentali di efficacia e celerità - in un interminabile confronto dialettico con l’interessato e in un’analitica replica agli argomenti da quest'ultimo propugnati, essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica ed insuperata antitesi alle anzidette deduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione sfavorevole ” (così cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24.03.2023, n. 3006).
E’ infatti noto che la ratio del preavviso di rigetto sia quella di garantire il contraddittorio al termine dell’istruttoria procedimentale, evitando che il privato si trovi esposto a questioni di fatto o di diritto non note perché prospettate per la prima volta nella determinazione definitiva, ma per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17/04/2023, n. 3864), l’art. 10 bis : “ non impone, di per sé, all’amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento, la puntale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della sua legittimità, una motivazione complessivamente e logicamente idonea a sorreggere la determinazione assunta (Cons. Stato, Sez. IV, 4/10/2022, n. 8488; 1/7/2021, n. 5018; 18/4/2018, n. 2330; Sez. V, 6/9/2022, n. 7763; Cons. Giust. Amm., 24/4/2018, n. 231).
D’altra parte, stante il divieto di inutili formalismi, non può imporsi all’amministrazione di prendere in considerazione le osservazioni procedimentali dell'interessato, quando queste, comunque, non avrebbero potuto influenzare la concreta portata del provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/2/2019, n. 1225). ”
6.4. Reputa dunque il Collegio che il Comune abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, con conseguente infondatezza del ricorso anche sotto questo profilo. Con il provvedimento finale l’amministrazione ha infatti chiarito che - a seguito dell’approvazione del nuovo piano operativo comunale - la disciplina edilizia e urbanistica dell’area di proprietà dei ricorrenti prevede che, in assenza di un progetto unitario convenzionato e del rispetto delle condizioni di cui alla scheda di piano relativa alla RQ 02g, non siano possibili interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia conservativa “R1” di cui all’art. 23 delle NTA del vigente Piano Operativo.
7. In definitiva, il gravame deve essere respinto.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Scandicci, che liquida in euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE IA HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ST LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST LI | BE IA HI |
IL SEGRETARIO