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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1799/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1799/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], (codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], (codice fiscale Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Millesimi ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo Studio in Rieti (RI) alla Via F.lli Sebastiani n. 181, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Stabile collocazione dei figli e , entrambi maggiorenni, presso la madre, in Poggio Per_1 Per_2
Nativo (RI), Via Salaria Nuova n. 12, ivi mantenendo anche la residenza anagrafica;
3) Stante la raggiunta maggiore età, i figli e decideranno autonomamente tempi e Per_1 Per_2 modalità della frequentazione, nella quotidianità, con il padre, secondo la loro volontà e le loro esigenze;
4) Con decorrenza immediatamente successiva al mese nel corso del quale si riceverà la comunicazione della data della fissanda udienza del giudizio instaurato con il presente ricorso, obbligo, a carico del Sig. alla corresponsione di un assegno, quale Parte_2 contributo al mantenimento per il figlio , ancora studente e, benchè maggiorenne, non Per_2
1 economicamente autosufficiente, di €. 200,00 (duecento/00) mensili, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, direttamente al medesimo, a mezzo versamento sulla sua postapay, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, laddove per il figlio , come succennato, Per_1 maggiorenne, provvederà la madre per eventuali necessità del medesimo non coperte da quanto il predetto percepisce in virtù di occupazioni lavorative sebbene non continuative;
5) Le parti precisano che, nel summenzionato assegno di mantenimento, rientrano le spese generali, quali il vitto, l'abbigliamento, compreso eventuale abbigliamento sportivo di base;
la ricarica del cellulare con un limite di €. 10,00 mensili;
le spese ordinarie relative alla salute, quali l'acquisto di farmaci comuni, le visite routinarie gestite dal SSN;
le spese relative all'istruzione limitatamente ai quaderni e al materiale di cancelleria;
le spese di acquisto degli articoli di uso comune e ricorrente;
6) Le parti precisano che, riguardo al figlio , saranno ripartite fra essi genitori in ragione del Per_2
50% ciascuno le spese straordinarie - esemplificativamente - relative alla salute, quali le spese sanitarie urgenti ed indifferibili, ortodontiche ed oftalmiche, coperte dal SSN, la pratica di particolari terapie, quali fisioterapiche, l'acquisto di farmaci particolari;
le spese relative all'istruzione, quali le spese relative a lezioni private;
le gite scolastiche in ambito giornaliero, eventuali tasse scolastiche e libri;
le eventuali spese relative alla cultura ed allo sport, d'importo fisso e/o imposto dalla struttura e/o dall'associazione al riguardo interessata, che siano per la frequentazione e/o la partecipazione e/o per l'abbigliamento particolare in relazione all'attività sportiva che dovesse svolgere;
le spese per la festa di compleanno;
le spese per le cene di fine anno scolastico o di fine eventuali corsi sportivi;
le spese per i regali agli insegnanti ed ai compagni di classe e di squadra di eventuali corsi sportivi;
i costi degli abbonamenti relativi all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;
i costi per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di veicoli: tali spese non richiederanno un preventivo accordo ed il genitore che le avrà anticipate avrà diritto ad ottenere dall'altro il rimborso, a mezzo bonifico, utilizzando i rispettivi iban ad essi noti, o in contanti con rilascio di relativa ricevuta datata e sottoscritta da entrambe le parti, della suindicata quota di spettanza del 50%, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, richiesta che dovrà essere formulata entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui la spesa è stata sostenuta;
7) Le parti precisano che saranno parimenti ripartite fra essi genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie, riguardo al figlio , da previamente concordarsi fra i predetti, sì che Per_2
l'uno dei due che riceve dall'altro richiesta scritta al riguardo deve manifestare il proprio motivato dissenso o altra proposta per iscritto entro 10 (dieci) giorni, laddove, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, con conseguente obbligo di corresponsione del dovuto entro
15 (quindici) giorni dall'avvenuto formarsi del silenzio-assenso: trattasi - esemplificativamente - delle spese sanitarie, quali analisi cliniche e cicli di terapie presso strutture private, cure
2 ortodontiche e oculistiche, non coperte dal SSN;
delle spese relative alle gite scolastiche oltre l'ambito giornaliero;
8) Le comunicazioni fra essi genitori, menzionate ai punti 6) e 7) che precedono, avverranno utilizzando whatsapp ai rispettivi numeri di cellulare reciprocamente noti alle parti, con loro impegno ed obbligo a darsi preventiva notizia sempre a mezzo whatsapp di eventuali mutamenti di tali numeri telefonici o di eventuale sostituzione di tale mezzo di comunicazione con altro che garantisca comunque la tracciabilità;
9) Nulla deve disporsi fra essi coniugi riguardo l'arredo della casa familiare, avendone già attuata la definitiva disponibilità in favore della Sig.ra Parte_1
10) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti fra essi coniugi, nulla dovrà disporsi in favore dell'uno o dell'altro a titolo di mantenimento, provvedendosi ciascuno da sé a quanto di rispettiva necessità;
11) Obbligo, come per legge, per essi coniugi di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio;
12) Le parti si danno atto di aver così regolato ogni loro rapporto e di non avere - fermi i diritti e gli obblighi su espressi - più nulla a reciprocamente pretendere ad ogni e qualsiasi titolo, con l'impegno di adoperarsi affinchè, soprattutto nell'interesse dei figli e , ci si possa Per_1 Per_2 confrontare su ogni aspetto che, benchè maggiorenni, li riguardi con serenità ed equilibrio.
13) Le parti, liberamente, si avvalgono della facoltà di rinunciare alla partecipazione alla fissanda udienza, all'occorrenza eventualmente sostituita con il deposito telematico di note scritte, e, nel confermare e sottoscrivere le antescritte condizioni, sin d'ora dichiarano di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, essi ricorrenti, rapp.ti, difesi e dom.ti come in epigrafe,
c h i e d o n o che l'On.le TRIBUNALE di RIETI, previa adozione dei provvedimenti tutti, di rito e sostanziali, voglia dichiarare efficace, mediante omologazione, con sentenza, la separazione personale consensuale di essi coniugi alle condizioni come sopra riportate, da intendersi per qui integralmente trascritte, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marino di procedere all'annotazione di detta emananda sentenza.
Come previsto dall'Art. 473-bis, n. 49, c.p.c. - da intendersi, alla luce della Sentenza della Corte di
Cassazione Civile, Sez. I, 16.10.2023, n. 28727, che, rimuovendo l'ostacolo interpretativo posto dalla giurisprudenza di merito che riferiva l'applicabilità del suddetto disposto normativo alla sola fattispecie della separazione giudiziale e del divorzio giudiziale, ha viceversa affermata ammissibile la proposizione in forma cumulativa anche della domanda di separazione personale consensuale e
3 di divorzio congiunto -, le parti, nella proseguita mancata convivenza e, pertanto, nella sussistenza del requisito di fatto e di legge ex Art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, propongono nell'ambito di questo stesso procedimento, cumulativamente alla domanda di separazione personale consensuale, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, sì che, una volta decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di omologazione della separazione personale consensuale, chiedono che l'On.le TRIBUNALE di RIETI, rimessa la causa nel ruolo ed adottati i provvedimenti tutti, di rito e sostanziali, e liberamente avvalendosi, le parti, della facoltà di rinunciare alla partecipazione alla fissanda udienza, all'occorrenza eventualmente sostituita con il deposito telematico di note scritte, voglia pronunciare sentenza, alla quale sin d'ora le parti prestano acquiescenza, con la quale dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marino di procedere all'annotazione di detta emananda sentenza, altresì, così accogliendole, disponendo in conformità alle condizioni stabilite dalle parti, le medesime su concordate ai punti da 2) a 12) con riguardo alla separazione personale consensuale, da intendersi per qui riportate e trascritte ed integralmente confermate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08.07.1995 in Marino (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 4, Parte I, Serie A, Anno 1995), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione coniugale sono nati il Persona_3
27.06.1996, e il 16.07.2007; essendosi determinata tra i coniugi l'improseguibilità Persona_4 della vita coniugale, i medesimi hanno concordemente convenuto di separarsi consensualmente, sciolti i loro obblighi di convivenza, di fatto vivono già da qualche tempo in residenze separate e non hanno più ripreso le reciproche frequentazioni;
i figli sono entrambi maggiorenni ed entrambi residenti in [...] presso la madre, ove hanno stabile collocazione e la residenza anagrafica, il primo svolgente occupazioni lavorative sebbene non continuative, il secondo ancora studente (4° anno Istituto d'Arte); la svolge la professione di infermiera e percepisce un reddito mensile medio netto di circa euro 1.750,00 ed è gravata da costi mensili per canone di locazione per euro 400,00; lo svolge la professione di autotrasportatore e percepisce un reddito mensile Parte_2
4 medio netto di circa euro 1.450,00 ed è gravato da costi mensili per canone di locazione per euro
350,00.
All'udienza del 26 novembre 2025, svolta in modalità cartolare ossia con il deposito di note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 15.12.2025.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in data
08.07.1995 in Marino (RM);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(Atto n° 4, Parte I, Serie A, Anno 1995);
5 - rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1799/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], (codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], (codice fiscale Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Millesimi ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo Studio in Rieti (RI) alla Via F.lli Sebastiani n. 181, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Stabile collocazione dei figli e , entrambi maggiorenni, presso la madre, in Poggio Per_1 Per_2
Nativo (RI), Via Salaria Nuova n. 12, ivi mantenendo anche la residenza anagrafica;
3) Stante la raggiunta maggiore età, i figli e decideranno autonomamente tempi e Per_1 Per_2 modalità della frequentazione, nella quotidianità, con il padre, secondo la loro volontà e le loro esigenze;
4) Con decorrenza immediatamente successiva al mese nel corso del quale si riceverà la comunicazione della data della fissanda udienza del giudizio instaurato con il presente ricorso, obbligo, a carico del Sig. alla corresponsione di un assegno, quale Parte_2 contributo al mantenimento per il figlio , ancora studente e, benchè maggiorenne, non Per_2
1 economicamente autosufficiente, di €. 200,00 (duecento/00) mensili, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, direttamente al medesimo, a mezzo versamento sulla sua postapay, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, laddove per il figlio , come succennato, Per_1 maggiorenne, provvederà la madre per eventuali necessità del medesimo non coperte da quanto il predetto percepisce in virtù di occupazioni lavorative sebbene non continuative;
5) Le parti precisano che, nel summenzionato assegno di mantenimento, rientrano le spese generali, quali il vitto, l'abbigliamento, compreso eventuale abbigliamento sportivo di base;
la ricarica del cellulare con un limite di €. 10,00 mensili;
le spese ordinarie relative alla salute, quali l'acquisto di farmaci comuni, le visite routinarie gestite dal SSN;
le spese relative all'istruzione limitatamente ai quaderni e al materiale di cancelleria;
le spese di acquisto degli articoli di uso comune e ricorrente;
6) Le parti precisano che, riguardo al figlio , saranno ripartite fra essi genitori in ragione del Per_2
50% ciascuno le spese straordinarie - esemplificativamente - relative alla salute, quali le spese sanitarie urgenti ed indifferibili, ortodontiche ed oftalmiche, coperte dal SSN, la pratica di particolari terapie, quali fisioterapiche, l'acquisto di farmaci particolari;
le spese relative all'istruzione, quali le spese relative a lezioni private;
le gite scolastiche in ambito giornaliero, eventuali tasse scolastiche e libri;
le eventuali spese relative alla cultura ed allo sport, d'importo fisso e/o imposto dalla struttura e/o dall'associazione al riguardo interessata, che siano per la frequentazione e/o la partecipazione e/o per l'abbigliamento particolare in relazione all'attività sportiva che dovesse svolgere;
le spese per la festa di compleanno;
le spese per le cene di fine anno scolastico o di fine eventuali corsi sportivi;
le spese per i regali agli insegnanti ed ai compagni di classe e di squadra di eventuali corsi sportivi;
i costi degli abbonamenti relativi all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;
i costi per il conseguimento dell'abilitazione alla guida di veicoli: tali spese non richiederanno un preventivo accordo ed il genitore che le avrà anticipate avrà diritto ad ottenere dall'altro il rimborso, a mezzo bonifico, utilizzando i rispettivi iban ad essi noti, o in contanti con rilascio di relativa ricevuta datata e sottoscritta da entrambe le parti, della suindicata quota di spettanza del 50%, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, richiesta che dovrà essere formulata entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui la spesa è stata sostenuta;
7) Le parti precisano che saranno parimenti ripartite fra essi genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie, riguardo al figlio , da previamente concordarsi fra i predetti, sì che Per_2
l'uno dei due che riceve dall'altro richiesta scritta al riguardo deve manifestare il proprio motivato dissenso o altra proposta per iscritto entro 10 (dieci) giorni, laddove, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, con conseguente obbligo di corresponsione del dovuto entro
15 (quindici) giorni dall'avvenuto formarsi del silenzio-assenso: trattasi - esemplificativamente - delle spese sanitarie, quali analisi cliniche e cicli di terapie presso strutture private, cure
2 ortodontiche e oculistiche, non coperte dal SSN;
delle spese relative alle gite scolastiche oltre l'ambito giornaliero;
8) Le comunicazioni fra essi genitori, menzionate ai punti 6) e 7) che precedono, avverranno utilizzando whatsapp ai rispettivi numeri di cellulare reciprocamente noti alle parti, con loro impegno ed obbligo a darsi preventiva notizia sempre a mezzo whatsapp di eventuali mutamenti di tali numeri telefonici o di eventuale sostituzione di tale mezzo di comunicazione con altro che garantisca comunque la tracciabilità;
9) Nulla deve disporsi fra essi coniugi riguardo l'arredo della casa familiare, avendone già attuata la definitiva disponibilità in favore della Sig.ra Parte_1
10) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti fra essi coniugi, nulla dovrà disporsi in favore dell'uno o dell'altro a titolo di mantenimento, provvedendosi ciascuno da sé a quanto di rispettiva necessità;
11) Obbligo, come per legge, per essi coniugi di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio;
12) Le parti si danno atto di aver così regolato ogni loro rapporto e di non avere - fermi i diritti e gli obblighi su espressi - più nulla a reciprocamente pretendere ad ogni e qualsiasi titolo, con l'impegno di adoperarsi affinchè, soprattutto nell'interesse dei figli e , ci si possa Per_1 Per_2 confrontare su ogni aspetto che, benchè maggiorenni, li riguardi con serenità ed equilibrio.
13) Le parti, liberamente, si avvalgono della facoltà di rinunciare alla partecipazione alla fissanda udienza, all'occorrenza eventualmente sostituita con il deposito telematico di note scritte, e, nel confermare e sottoscrivere le antescritte condizioni, sin d'ora dichiarano di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, essi ricorrenti, rapp.ti, difesi e dom.ti come in epigrafe,
c h i e d o n o che l'On.le TRIBUNALE di RIETI, previa adozione dei provvedimenti tutti, di rito e sostanziali, voglia dichiarare efficace, mediante omologazione, con sentenza, la separazione personale consensuale di essi coniugi alle condizioni come sopra riportate, da intendersi per qui integralmente trascritte, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marino di procedere all'annotazione di detta emananda sentenza.
Come previsto dall'Art. 473-bis, n. 49, c.p.c. - da intendersi, alla luce della Sentenza della Corte di
Cassazione Civile, Sez. I, 16.10.2023, n. 28727, che, rimuovendo l'ostacolo interpretativo posto dalla giurisprudenza di merito che riferiva l'applicabilità del suddetto disposto normativo alla sola fattispecie della separazione giudiziale e del divorzio giudiziale, ha viceversa affermata ammissibile la proposizione in forma cumulativa anche della domanda di separazione personale consensuale e
3 di divorzio congiunto -, le parti, nella proseguita mancata convivenza e, pertanto, nella sussistenza del requisito di fatto e di legge ex Art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, propongono nell'ambito di questo stesso procedimento, cumulativamente alla domanda di separazione personale consensuale, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, sì che, una volta decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di omologazione della separazione personale consensuale, chiedono che l'On.le TRIBUNALE di RIETI, rimessa la causa nel ruolo ed adottati i provvedimenti tutti, di rito e sostanziali, e liberamente avvalendosi, le parti, della facoltà di rinunciare alla partecipazione alla fissanda udienza, all'occorrenza eventualmente sostituita con il deposito telematico di note scritte, voglia pronunciare sentenza, alla quale sin d'ora le parti prestano acquiescenza, con la quale dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marino di procedere all'annotazione di detta emananda sentenza, altresì, così accogliendole, disponendo in conformità alle condizioni stabilite dalle parti, le medesime su concordate ai punti da 2) a 12) con riguardo alla separazione personale consensuale, da intendersi per qui riportate e trascritte ed integralmente confermate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08.07.1995 in Marino (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 4, Parte I, Serie A, Anno 1995), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione coniugale sono nati il Persona_3
27.06.1996, e il 16.07.2007; essendosi determinata tra i coniugi l'improseguibilità Persona_4 della vita coniugale, i medesimi hanno concordemente convenuto di separarsi consensualmente, sciolti i loro obblighi di convivenza, di fatto vivono già da qualche tempo in residenze separate e non hanno più ripreso le reciproche frequentazioni;
i figli sono entrambi maggiorenni ed entrambi residenti in [...] presso la madre, ove hanno stabile collocazione e la residenza anagrafica, il primo svolgente occupazioni lavorative sebbene non continuative, il secondo ancora studente (4° anno Istituto d'Arte); la svolge la professione di infermiera e percepisce un reddito mensile medio netto di circa euro 1.750,00 ed è gravata da costi mensili per canone di locazione per euro 400,00; lo svolge la professione di autotrasportatore e percepisce un reddito mensile Parte_2
4 medio netto di circa euro 1.450,00 ed è gravato da costi mensili per canone di locazione per euro
350,00.
All'udienza del 26 novembre 2025, svolta in modalità cartolare ossia con il deposito di note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 15.12.2025.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Parte_2
[...]
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio civile contratto in data
08.07.1995 in Marino (RM);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(Atto n° 4, Parte I, Serie A, Anno 1995);
5 - rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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