Ordinanza cautelare 9 aprile 2020
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2020, proposto da
TO IU TA e IL LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Spalluto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cisternino, via Quattro Novembre, n. 95;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 630/2019, notificata in data 18 dicembre 2019, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pari ad euro 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, prot. n. 49960 del 21 novembre 2019;
- dell’ordinanza di demolizione opere abusive n. 189 del 17 aprile 2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AT RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, sono impugnate (oltre ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale) l’ordinanza n. 630/2019 notificata in data 18.12.2019, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pari ad euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, prot. n. 49960 del 21 novembre 2019, l’ordinanza di demolizione opere abusive n. 189 del 17 aprile 2012, adottate dal Comune di Francavilla Fontana.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I.NULLITÀ DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES, LEGGE N. 241/1990, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1346 E 1418 C.C. – ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EMESSA IN PENDENZA DI SEQUESTRO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 10 DELLA L.241/1990 -DIFETTO DI MOTIVAZIONE della COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 – ORDINANZA DI INGIUNZIONE – SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 680/2011, NOTIFICATA IL 28.11.2019 - VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI.
Il 27 marzo 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso.
Con apposito atto notificato il 26 gennaio 2026 e depositato in giudizio in pari data, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1.In base all’art.84 c.p.a. “. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. 4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
Nella specie, parte ricorrente, con atto notificato e depositato in data 26 gennaio 2026 (e quindi non nel termine di cui al comma 3 del citato art.84 c. p.a.), ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
A seguito della sopravvenienza citata non resta, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, atteso che “nell'ambito di un giudizio amministrativo la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur in assenza della rituale notifica dell’atto, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa ex art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010” e, quindi, “anche in assenza delle formalità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti che sussiste un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” (Consiglio di Stato n. 3426/2019; n. 1506/2019).
2.2. Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giustificati motivi (fra cui la le ragioni solo formali della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
AT RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT RO | ON CA |
IL SEGRETARIO