Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Mignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto alla restituzione suoli agricoli occupati dall'amministrazione con restituzione degli stessi previa bonifica e ripristino della originaria coltura; richiesta di risarcimento danno;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/11/2022, per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ponza n. 25 del 05.08.2022 nella parte in cui è stata disposta l'acquisizione coattiva ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 delle particelle di terreno in catasto al foglio 18 n. 23 di mq 599 e n. 250 di mq. 30, site nel Comune di Ponza in località Capobianco di Monte Pagliaro di proprietà della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, per mezzo dell’atto introduttivo, ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla restituzione del terreno indicato in atti, oggetto di irreversibile trasformazione da parte del Comune di Ponza e, nonostante ciò, non oggetto di definita procedura ablativa.
Intervenuto l’atto sanante ex articolo 42 bis Testo Unico Espropri, adottato dall’ente in data 5 agosto 2022, l’istante ha contestato, per mezzo di motivi aggiunti depositati il 14 novembre 2022, la nuova determinazione comunale, lamentandone l’illegittimità in forza di denunciati vizi di violazione di legge e eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il comune intimato, contestandola domanda.
La causa è stata trattenuta in decisine all’udienza di smaltimento del 28 gennaio 2025.
Tanto sinteticamente premesso in fatto, si osserva che lo scrutinio del Collegio è incentrato sulla domanda impugnatoria proposta con i motivi aggiunti avverso la determinazione comunale di acquisizione postuma del bene, adottata ai sensi del predetto articolo 42 bis del DPR 327/2001.
Con l’ulteriore precisazione che ogni contestazione della mera quantificazione del dovuto indennizzo esula dalla giurisdizione dell’adìto TAR, appartenendo la potestas judicandi al Giudice Ordinario.
Tanto precisato, il Collegio reputa insussistenti i denunciati vizi che inficerebbero l’atto comunale di acquisizione cd. ”sanante” dell’area de qua, sub specie di deficit motivazionale.
A tal proposito deve rilevarsi che nella parte motiva della determinazione, l’ente ha ben chiarito, in maniera esaustiva, la necessità di dover dare corso all’intrapresa iniziativa acquisitiva, atteso che l’area in esame era stata da anni occupata e trasformata irreversibilmente con la realizzazione dell’isola ecologica, a supporto del servizio di igiene urbana svolto nel territorio dell’isola.
Stante tale obiettiva situazione di fatto e del precipuo interesse pubblico a mantenere la disponibilità del bene acquisito per la finalità pubblica svolta dall’attività svolta sul terreno, del tutto ragionevole deve reputarsi l’iter procedurale seguito dall’amministrazione.
Per altro, la valutazione espressa dall’ente in merito al poziore interesse pubblico di procedere alla acquisizione in questione, rappresenta un’opzione avente un connotato di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo, nei limiti in cui ricorrano palesi illogicità o gravi travisamenti.
Evenienze che nel caso di specie certo non ricorrono.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato, con assorbimento di ogni altra questione e/o eccezione, salve le contestazioni che la parte ricorrente potrà sollevare in ordine al quantum dell’indennizzo dinanzi al Giudice munito di giurisdizione.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO