TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCI PASQUALE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note conclusionali per l'udienza cartolare del 25.02.2025.
Con ricorso depositato in data 7.03.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio il
20.10.2014 in IA (CE) con parte resistente, dalla cui unione non nascevano figli, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito da continue incomprensioni e discussioni tra i coniugi che avevano reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi. La ricorrente rappresentava, altresì, di voler lasciare la casa coniugale, di rinunciare all'assegno di mantenimento in suo favore e di non voler versare nulla a titolo di mantenimento in favore del coniuge.
All'udienza di prima comparizione del 14.06.2024 il Giudice fissava nuova udienza in data 18.10.2024 onerando parte ricorrente di notificare il verbale d'udienza unitamente al ricorso a parte resistente entro il termine non inferiore a 60 giorni liberi prima dell'udienza.
All'udienza del 18.10.2024 il giudice, rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, autorizzava i coniugi a vivere separati, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta del 14.02.2025, con termine per note fino al giorno di udienza.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare del 25.02.2025 il difensore, per parte ricorrente, si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento e chiedeva l'assegnazione della causa in decisione e il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiara la contumacia del sig. che ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non ha inteso costituirsi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia del resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse.
Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone. Considerata la non opposizione del resistente e la natura del presente giudizio le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata in [...] l'[...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
9.03.1982, che hanno contratto matrimonio in IA il 20.10.2014;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 129 parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCI PASQUALE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note conclusionali per l'udienza cartolare del 25.02.2025.
Con ricorso depositato in data 7.03.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio il
20.10.2014 in IA (CE) con parte resistente, dalla cui unione non nascevano figli, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito da continue incomprensioni e discussioni tra i coniugi che avevano reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi. La ricorrente rappresentava, altresì, di voler lasciare la casa coniugale, di rinunciare all'assegno di mantenimento in suo favore e di non voler versare nulla a titolo di mantenimento in favore del coniuge.
All'udienza di prima comparizione del 14.06.2024 il Giudice fissava nuova udienza in data 18.10.2024 onerando parte ricorrente di notificare il verbale d'udienza unitamente al ricorso a parte resistente entro il termine non inferiore a 60 giorni liberi prima dell'udienza.
All'udienza del 18.10.2024 il giudice, rilevata l'assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, autorizzava i coniugi a vivere separati, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta del 14.02.2025, con termine per note fino al giorno di udienza.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare del 25.02.2025 il difensore, per parte ricorrente, si riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento e chiedeva l'assegnazione della causa in decisione e il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiara la contumacia del sig. che ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non ha inteso costituirsi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia del resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse.
Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone. Considerata la non opposizione del resistente e la natura del presente giudizio le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata in [...] l'[...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
9.03.1982, che hanno contratto matrimonio in IA il 20.10.2014;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 129 parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso