Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/06/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1354/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e elettivamente domiciliati in Vibo Valentia alla Parte_1 Parte_2 via S. Jemma n. 23, presso lo studio dell'avv. Domenico Arena (PEC:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTI E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede provinciale in Vibo Valentia, via Dante Alighieri, con l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti RESISTENTE e
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Kennedy, n.2, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Antonio Barilaro (PEC: che la rappresenta e difende, Email_3 congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Pasquale Daniele Naccari, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: stabilizzazione di lavoratori somministrati. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 15/06/2024, i ricorrenti in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I) di essere stati assunti, in data 05.08.2019, dalla Inginia Srl, con sede in Catanzaro, ( Società di gestione del Centro Unico Prenotazioni presso le Aziende Sanitarie
1
II) da dicembre 2020 a gennaio 2022, Profiti di aver svolto attività lavorativa di responsabile dell'Hub vaccinale di DI e la , di responsabile del CAS di PI e, che Parte_2 per entrambi, la nomina è stata disposta direttamente dall' ; III) di aver Controparte_4 presentato in data 14.02.2024, domanda di partecipazione alla selezione del personale precario da stabilizzarsi, disposta con la delibera n. 128/CS del 31.01.2024 e pubblicata sull'albo pretorio Cont dall' di Vibo Valentia;
IV) di essere stati esclusi dalla procedura selettiva per carenza dei requisiti richiesti dalla L. 234/2021, perché trattasi di tipologia di contratto esclusa dai processi di stabilizzazione;
V ) di voler impugnare il provvedimento di esclusione in quanto illegittimo. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ accertato e dichiarato il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per la stabilizzazione del personale precario, di cui alla delibera n. 128/CS del 31.01.2024 pubblicata nell'Albo Pretorio dell di Vibo Valentia, disapplicare, per tutti i profili Controparte_1 di illegittimità rilevati in atti, la Delibera n. 676/CS dell Controparte_1
pubblicata il 18.04.2024, nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla selezione per la
[...] stabilizzazione del personale precario, nonché ogni ulteriore atto comunque connesso e/o conseguente alla predetta selezione ed alla successiva esclusione, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti medesimi a partecipare alla predetta procedura di stabilizzazione, ordinando alla resistente convenuta di porre in essere tutti gli atti necessari affinché i ricorrenti siano assunti a pieno titolo dall . Con vittoria di spese Controparte_1
e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin d'ora ne fa esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.” Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l di Vibo Valentia e la che, contestando le avverse pretese, concludevano per il rigetto della domanda Controparte_2 di parte ricorrente. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Con Deliberazione n. 128/CS del 31.01.2024, l' convenuta dato atto delle Controparte_1 intervenute cessazioni dal servizio di personale sanitario e amministrativo, sussistendo “la disponibilità ai fini della procedura di stabilizzazione dei posti destinati al personale dell'area del comparto ruolo sanitario, per il profilo professionale di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, e ruolo amministrativo”, intervenute le istanze per la valutazione di periodi di lavoro prestati con contratti di lavoro flessibile, ha indetto una procedura selettiva riservata, pubblicando in data 31.01.2024, il relativo avviso ai sensi della L. n. 234/2021 art. 1 comma 268 lett. B) come modificato dal D.L. n. 198/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023 e art. 4 comma 9-septiesdecies, per la stabilizzazione del personale precario individuato. I ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al suddetto bando, sul presupposto del Cont servizio prestato presso l' indicente con plurimi contratti di lavoro flessibile per il tramite di Agenzia di lavoro interinale. Essi, infatti, avevano prestato servizio con i contratti di somministrazione stipulati: dal 01.09.2021 al 30.11.2022 con la “Gesfor – Agenzia per il lavoro”, dal 1.12.2022 al 31.05.2023 dalla “FMTS - Agenzia per il lavoro” con il profilo di Assistente
2 Amministrativo – Cat. C e dal 01.06.2023 al 30.06.2024 con la “FMTS - Agenzia per il lavoro” con il profilo di Coadiutore Amministrativo – Cat. BS”. Con Delibera del Commissario Straordinario n. 676/CS del 17.04.2024 recante in oggetto: “Legge n. 234/2021 art. 1 comma 268 lett. B) come modificato dal D.L. n. 198/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 14/2023 – Indizione Avviso riservato per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto ruolo Amministrativo –– ammissione/esclusione candidati/assunzione in servizio”, l'Azienda prendeva atto delle candidature comprese quelle dei ricorrenti collocandole nell'elenco delle domande escluse per “carenza del requisito L. 234/2021 e s.m.i. – tipologia di contratto esclusa dai processi di stabilizzazione”.
3. Occorre preliminarmente circoscrivere il sostrato normativo applicabile alla fattispecie in esame. La norma - peraltro richiamata dalla stessa nel bando - è la L. n. 234/2021 Controparte_1 comma 268 lettera b) a mente della quale: <<ferma restando l dell del decreto legislativo maggio n. dal luglio e fino al dicembre possono assumere a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale ruolo sanitario sociosanitario anche qualora non pi servizio che siano stati reclutati determinato procedure concorsuali ivi incluse le selezioni cui all decreto-legge marzo convertito modificazioni dalla legge aprile abbiano maturato alle dipendenze un ente nazionale almeno diciotto mesi continuativi sei nel periodo intercorrente tra gennaio secondo criteri priorit definiti da ciascuna regione. iniziative stabilizzazione assunto mediante diverse quelle sopra indicate si provvede previo espletamento prove selettive>>. La norma citata e, per essa il bando, espressamente richiama l'applicazione dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, avente appunto ad oggetto la disciplina delle procedure di stabilizzazione all'interno delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 9, ultimo periodo, dell'art. 20 prevede che: applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni>>. Tale comma è stato tra l'altro sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 250 del 2021, ha dichiarato infondata la questione sollevata con la motivazione appresso: <dalle procedure di previste dall sono esclusi per effetto della norma chiusura contenuta nel censurato comma ultimo periodo del medesimo articolo i lavoratori utilizzati mediante contratti somministrazione lavoro presso le pubbliche amministrazioni. tale esclusione non irragionevole in riferimento all cost. la prescrizione nella disposizione censurata dell un rapporto a seguito concorso pubblico prevista con alla fattispecie contratto termine ipotizzabile anche parallela tempo determinato poich quest comporta l diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore. infatti il definito come indeterminato o quale autorizzata ai sensi decreto legislativo n. mette utilizzatore uno pi suoi dipendenti quali tutta durata missione svolgono propria attivit nell e sotto direzione controllo d.lgs. costituisce una negoziale complessa cui due si combinano realizzare dissociazione datore>3 fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore. Nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26607). Quindi, il contratto tra l'agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l'utilizzatore è una pubblica amministrazione. I lavoratori messi a disposizione di questa per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell'ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l'espletamento di procedure concorsuali. Da ciò consegue che non sussiste l'ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente in ragione dell'esclusione dei lavoratori somministrati presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato con la modalità prevista dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017. 7.– In conclusione, deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la modalità prevista dal comma 1 della medesima disposizione>>. L'art. 20 comma 9 del D. Lgs n. 75/2017, richiamato dalla L. n. 234/2021 comma 268 lettera b, e per esso il bando, ha quindi inteso escludere espressamente i ricorrenti dal novero del personale stabilizzabile nell'amministrazione pubblica. Deve pertanto ritenersi correttamente applicata la normativa di settore con conseguente legittimità dei provvedimenti censurati. Difatti, la delibera 128/CS del 31.1.2024, ai “requisiti di cui all'art. 1, co. 268, lett. B) della L. 234/2021 e s.m.i.”, indica tra gli interessati alla lett. c) coloro che sono stati reclutati: < sulla base di contratti di lavoro flessibile anche di collaborazione continuata e continuativa altresì d'amministrazione diverse - appartenenti comunque al SSN - da quella che procede alla stabilizzazione virgola che abbiamo maturato i requisiti di servizio richiesti con riferimento al profilo professionale oggetto della presente procedura di stabilizzazione>>. Nella specie quindi i ricorrenti non rivestono la posizione di dipendenti dell' Controparte_1 convenuta, né di altra Amministrazione comunque appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, in assenza di un rapporto lavorativo derivato da un contratto di lavoro tra le parti medesime, bensì in virtù di quello - ben diverso - di somministrazione ovvero della loro destinazione presso l'utilizzatore per esigenze di natura temporanea di quest'ultimo.
4. Per le superiori ragioni, la domanda non può trovare accoglimento.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
4 - condanna i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, alla refusione delle spese di lite Cont liquidate nella misura di euro 1.000,00 nei confronti dell' e 1.000,00 nei confronti di come per legge. Controparte_2
Vibo Valentia, 25/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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