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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1006/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Cessazione effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente nella via Aldo Moro n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Frasca Caccia,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente nella via Resistenza Partigiana n. 25/R, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Armenia
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 4/6/2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia della Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Modica
(RG) il 21/5/2011.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nella specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 18/01/2023 e la loro separazione consensuale è stata omologata con decreto reso in data 2/2/2023. pagina 1 di 4 Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione è nata la figlia (Modica, Per_1
6/9/2012) ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che di seguito si riportano, tenendo conto dei chiarimenti e rettifiche formulati dalle parti (eliminazione del punto 4), con atto dalle stesse sottoscritto in data 15.5.2025 e depositato il giorno successivo, su richiesta ed indicazione del giudice delegato, giusta ordinanza del 22.4.2025:
“1) La casa coniugale sita a Modica (RG) in Via Resistenza Partigiana n. 192/A viene assegnata, per le motivazioni di cui in premessa, al SI. . Saranno ad esclusivo Parte_2 carico dell'assegnatario tutte le utenze, che farà volturare a proprio nome;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre nell'abitazione sita a Modica (RG) in Via Aldo Moro n. 8 ove la ricorrente è andata a vivere con il nuovo compagno e ove ha già trasferito Parte_1 sia la propria residenza i propri arredi e suppellettili prelevati dall'abitazione di Via
Resistenza Partigiana n. 192/A.
Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli della stessa, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e sabato e domenica, a settimane alterne, continuativamente dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
3) Il padre, sarà facultato di avere con sé la figlia nel periodo estivo di ogni anno per sette giorni continuativi, alternativamente a Luglio in un anno e ad Agosto nell'anno successivo, nonché nel periodo Natalizio, per un periodo continuativo di cinque giorni, alternativamente dal 24 al 28 Dicembre o dal 30 Dicembre al 3 Gennaio e nel periodo delle festività Pasquali per due soli giorni alternativamente e cioè un anno nelle giornate di sabato e di domenica ed un anno nelle giornate di Lunedì (Pasquetta) e di martedì;
5) Il SI. verserà, a titolo di contributo, alla SI.ra , Parte_2 Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento, di complessivi € 400,00, di cui € 300,00 per la figlia ed €
100,00 per la moglie, entro il giorno venti di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT dell'anno precedente;
6) Il SI. si obbliga a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle Parte_2 spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, ludico sportive, da concordare di volta in volta, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia per la sua crescita psico-fisica;
7) l'Assegno Unico e Universale per la figlia minore sarà richiesto e percepito dalla Per_1 madre;
8) Entrambi i coniugi si impegnano a prestarsi reciproca e fattiva collaborazione nell'interesse della figlia;
9) Il SI. e la SI.ra pattuiscono sin d'ora il trasferimento Parte_2 Parte_1 della quota di proprietà della SI.ra , pari ad ½, dell'immobile sito in Parte_1
Modica (RG) nella Via Resistenza Partigiana n. 192/A, iscritto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 119, particella 2212, sub. 10, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe pagina 2 di 4 3, Consistenza 6,5 vani, rendita € 419,62 e al Foglio 119, particella 2212, sub. 17, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 8, Consistenza 18 mq, rendita € 40,90, che i coniugi espressamente riconoscono costituire elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale e ai quali dovrà darsi attuazione (ottenuto il prescritto nulla osta) a mezzo atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 74/1987. La superiore pattuizione in ordine al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile della SI.ra , Parte_1 pari ad ½, in favore del SI. è dovuta al fatto che l'acquisto è avvenuto grazie Parte_2 all'aiuto economico della famiglia di origine del SI. ; Parte_2
10) La SI.ra , pertanto, si obbliga a trasferire al SI. la Parte_1 Parte_2 quota di sua proprietà, pari ad ½, dell'immobile sito in Modica (RG) nella Via Resistenza
Partigiana n. 192/A, iscritto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 119, particella 2212, sub. 10, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 6,5 vani, rendita €
419,62 e al Foglio 119, particella 2212, sub. 17, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 8, Consistenza
18 mq, rendita € 40,90. Il trasferimento avverrà senza corrispettivo e a titolo gratuito, quale pattuizione accessoria al presente accordo, del quale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale. Il SI. si Parte_2 obbliga ad accettare il relativo trasferimento che avverrà a sue esclusive spese con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 30.09.2024;
11) In ordine alle imposte, tributi comunali, tasse e, in genere, tutte le pendenze debitorie inerenti la proprietà dell'immobile predetto, qualora ve ne fossero, saranno a carico esclusivo del SI. e ciò per tutte le somme sino ad oggi dovute, maturate e maturande. Parte_2
Nelle note congiunte di trattazione scritta depositate il 16/09/2024, nei termini fissati, i coniugi hanno insistito nell'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo, chiedendo di modificare (l'ultima parte di cui al punto 10) del ricorso introduttivo “sostituendo la data del 30/09/2024 con la data del 30/11/2024”
Le superiori condizioni, concordate dalle parti ed inerenti alla prole ed ai rapporti economici, possono – anche alla luce delle risultanze documentali in atti - essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi della figlia, né alla legge.
Il Tribunale, altresì, prende atto degli ulteriori accordi a contenuto patrimoniale e ad effetti obbligatori, intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1006/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Modica
(RG), il 21/5/2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 22, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2011, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
pagina 3 di 4 Omologa le condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 6.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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