Articolo 14 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
20 marzo 1987
Art. 14. (Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio) ((Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11))
Entrata in vigore il 20 marzo 1987