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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n.1416/2024
TRA
(C.F. ) rapp e dif. dall'avv.to Todisco Parte_1 C.F._1
AN presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna,
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
n. 01220249001098757000 notificata da a mezzo pec in data 18.3.2024 relativa al seguente CP_2 avviso di addebito n.31220018000034758400 a titolo di IVS 2014, lamentando la mancata notifica degli stessi, quali atti prodromici, nonché la prescrizione dei crediti e pertanto, ne chiede l'annullamento. Eccepiva che gli atti impositivi non gli erano stati notificati e che, inoltre, si era verificata la decadenza e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
eccepiva, altresì, vizi formali dell'intimazione di pagamento. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale eccepiva la corretta notifica degli atti presupposti.
Previo scambio di note ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
1 In via preliminare, l'ente impositore, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva.
Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc);
l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
2 Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR
602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' , bensì CP_1 proprio l'omessa notifica di tali atti.
Nel caso di specie l'opponente lamenta l'irregolarità della notifica degli atti. CP_ In particolare, l' ha dimostrato che l'avviso di addebito (n. 31220180000347584000) di è stato notificato a mezzo di messaggio PEC regolarmente consegnato all'indirizzo di posta elettronica certificata di controparte
( ) estratto dal Registro Email_1 delle Imprese (cfr. allegata visura camerale) ed un altro avviso di addebito n.
31220190001233087000) è stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. regolarmente esitata all'indirizzo del debitore. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs.
n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).
A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento (dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 18.03.2024 ed il ricorso è stato depositato il 24.04.2024. Ne consegue che l'opposizione non è stata tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguente inammissibilità di ogni questione inerente la ritualità della notifica delle cartelle presupposte. La eventuale tardività dell'opposizione agli atti esecutivi poteva essere rilevata dal giudice anche d'ufficio atteso che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità
3 dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27019/2008 e succ. conf.).
Conclusivamente sul punto, così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta nel rispetto del termine di venti giorni previsto all'uopo dall'art. 617 c.p.c.
Ebbene, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce la prescrizione post cartella, qualificandosi l'azione come accertamento negativo del credito.
Ora, tra la data del 18.6.2018 (notifica Ava 3120018000034758400) e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento, quivi impugnata, avvenuta in 18.3.2024, in considerazione delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale legate alla pandemia da COVID-19, per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021) non risulta decorso il termine prescrizionale, da ritenersi pacificamente quinquennale;
anche tenendo il nuovo periodo calcolato a decorrere dal 18.7.2018 veniva a scadere il 24.6.2024, sicché l'intimazione notificata il 18.3.2024 ha interrotto i termini.
S'impone, perciò, il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
4 Così deciso, in Avellino il 4.11.2025
5
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n.1416/2024
TRA
(C.F. ) rapp e dif. dall'avv.to Todisco Parte_1 C.F._1
AN presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna,
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
n. 01220249001098757000 notificata da a mezzo pec in data 18.3.2024 relativa al seguente CP_2 avviso di addebito n.31220018000034758400 a titolo di IVS 2014, lamentando la mancata notifica degli stessi, quali atti prodromici, nonché la prescrizione dei crediti e pertanto, ne chiede l'annullamento. Eccepiva che gli atti impositivi non gli erano stati notificati e che, inoltre, si era verificata la decadenza e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
eccepiva, altresì, vizi formali dell'intimazione di pagamento. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale eccepiva la corretta notifica degli atti presupposti.
Previo scambio di note ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
1 In via preliminare, l'ente impositore, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva.
Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc);
l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
2 Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR
602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' , bensì CP_1 proprio l'omessa notifica di tali atti.
Nel caso di specie l'opponente lamenta l'irregolarità della notifica degli atti. CP_ In particolare, l' ha dimostrato che l'avviso di addebito (n. 31220180000347584000) di è stato notificato a mezzo di messaggio PEC regolarmente consegnato all'indirizzo di posta elettronica certificata di controparte
( ) estratto dal Registro Email_1 delle Imprese (cfr. allegata visura camerale) ed un altro avviso di addebito n.
31220190001233087000) è stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. regolarmente esitata all'indirizzo del debitore. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs.
n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).
A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento (dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 18.03.2024 ed il ricorso è stato depositato il 24.04.2024. Ne consegue che l'opposizione non è stata tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguente inammissibilità di ogni questione inerente la ritualità della notifica delle cartelle presupposte. La eventuale tardività dell'opposizione agli atti esecutivi poteva essere rilevata dal giudice anche d'ufficio atteso che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità
3 dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27019/2008 e succ. conf.).
Conclusivamente sul punto, così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta nel rispetto del termine di venti giorni previsto all'uopo dall'art. 617 c.p.c.
Ebbene, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva.
Ebbene, parte ricorrente eccepisce la prescrizione post cartella, qualificandosi l'azione come accertamento negativo del credito.
Ora, tra la data del 18.6.2018 (notifica Ava 3120018000034758400) e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento, quivi impugnata, avvenuta in 18.3.2024, in considerazione delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale legate alla pandemia da COVID-19, per complessivi 311 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021) non risulta decorso il termine prescrizionale, da ritenersi pacificamente quinquennale;
anche tenendo il nuovo periodo calcolato a decorrere dal 18.7.2018 veniva a scadere il 24.6.2024, sicché l'intimazione notificata il 18.3.2024 ha interrotto i termini.
S'impone, perciò, il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
4 Così deciso, in Avellino il 4.11.2025
5
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO