CA
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 874/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Sonia Selletti, Francesca Di Marco, Sara Bravi
contro
:
, e EG OV in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2
Persona_1
Avv.ti Emanuela Mercanti, Paolo Pagliuca nonché
contro
:
Controparte_3
Avv. Francesco A. Magni
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., OV EG e figli e CP_2 Controparte_1 moglie del defunto agendo in proprio e in qualità di eredi del medesimo, convennero Persona_1 innanzi al Tribunale di Ravenna chiedendone la condanna al risarcimento Parte_1 dei danni, iure proprio e iure hereditatis, subiti a seguito del decesso del congiunto. In fatto, esposero che:
- il paziente – notoriamente portatore di una serie di comorbilità quali insufficienza respiratoria cronica in ventilazione meccanica non invasiva, stenosi aortica severa, coronaropatia critica monovasale, fibrillazione atriale cronica in terapia anticoagulante, insufficienza renale cronica stabile, esiti di pagina 1 di 13 nefrectomia sinistra, distiroidismo – in data 22.3.2013 veniva sottoposto presso il nosocomio
[...] di Cotignola all'operazione chirurgica di sostituzione valvolare aortica con protesi Parte_1 biologica, come concordato con il dott. , operante presso detta struttura ospedaliera, Controparte_3 in una precedente visita;
- durante l'intervento, eseguito con metodo di accesso mininvasivo (minitoracotomia destra) ed applicazione della valvola con punti continui, si verificava subito un leak protesico, un distacco, talché il chirurgo provvedere ad espiantare la valvola ed a reimpiantarla con punti staccati;
- in data 23.3.2013 si rendeva necessario un secondo intervento chirurgico per drenaggio di sanguinamento eccessivo ed emostasi e, nello stesso giorno, un terzo intervento chirurgico;
- in data 24.3.2013 veniva eseguito un quarto intervento chirurgico;
- in seguito agli intervenuti il paziente riportava esiti di sternotomia longitudinale, nonché la presenza di protesi vascolare quale sostituto della aorta ascendente, abnorme enfisema sottocutaneo toracico bilaterale e laterocervicale, atelattasia polmonare e versamento pleurico;
- per il terzo e quarto intervento non erano rinvenibili in cartella clinica elementi descrittivi tali da interpretare coerentemente l'accaduto;
- entrato in coma, senza aver ripreso completamente conoscenza medio tempore, il 14.5.2013
[...] decedeva per shock settico cardiogeno ed insufficienza multiorgano;
Per_1
- avanti al medesimo Tribunale, i ricorrenti proponevano, nel contraddittorio con la convenuta, il procedimento per ATP nel quale il collegio peritale (composto dai CTU dott. specialista Persona_2 in medicina legale, e dal prof. , specialista in cardiochirurgia) riconosceva il nesso Persona_3 eziologico tra l'intervento del 22.3.2013 di sostituzione valvolare aortica con protesi biologica ed il decesso del paziente ed accertava sia profili di colpa per negligenza ed imprudenza, sia per imperizia, ossia di incapacità tecnica nell'esecuzione dell'intervento, definito dai CTU non difficoltoso e routinario.
Ciò esposto e richiamati gli esisti dell'ATP, gli attori chiesero, iure hereditatis, il risarcimento del danno per la lesione del diritto al bene salute, al bene vita e alla libertà di autodeterminazione, nonché, iure proprio, il risarcimento del danno per la lesione del diritto al bene salute, inteso come lesione alla integrità psichica e lesione del diritto al rapporto parentale con i prossimi congiunti.
Si costituì contestando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree;
autorizzata, chiamò in causa il dott. , autore delle prestazioni Controparte_3 medico-chirurgiche oggetto di contestazione, per sentirlo condannare a rimborsare alla struttura sanitaria qualsiasi somma che quest'ultima fosse stata chiamata a corrispondere ai ricorrenti, oltre a pagina 2 di 13 domandare di accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna alla quota di propria competenza.
Si costituì in giudizio il chiamato dott. contestando l'ammissibilità e la fondatezza della CP_3 domanda proposta nei propri confronti e chiedendone il rigetto.
La causa di primo grado fu istruita, dopo il mutamento del rito, con l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e l'espletamento di una ulteriore CTU, affidata al medesimo collegio peritale, diretta a chiarire e precisare se sussistessero, con riferimento alle criticità dell'operato del dott. , come CP_3 individuate nella relazione depositata, eventuali profili di colpa professionale ascrivibili ad altri componenti dell'equipe operatrice o carenze organizzative imputabili alla struttura sanitaria e, possibilmente, a quantificarne l'incidenza in termini percentuali.
Il collegio peritale, nel confermare le precedenti risultanze peritali, concluse addebitando l'80% della responsabilità al dott. , la quota del 10% alla dott.ssa per l'indicazione CP_3 Persona_4 chirurgica e quella 10% alla per la carente gestione post-operatoria (pagg. 22 Controparte_4
e 23 della relazione depositata in data 28.7.2021).
Il Tribunale di Ravenna aderì alle conclusioni peritali, giudicandole complete, esaustive e logicamente motivate. dunque, era deceduto a causa di una prestazione sanitaria inadeguata, consistita in Per_1 un intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica non preceduto dagli accertamenti necessari per un'idonea valutazione preoperatoria dei rischi e dei vantaggi dell'intervento in questione – valutazione che avrebbe probabilmente fatto propendere per la controindicazione di tale opzione operatoria – che, peraltro, non era stato eseguito correttamente.
In merito al quantum debeatur, il Tribunale riconobbe il danno biologico terminale subito da
[...] in applicazione delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano (aggiornate al 2021), Per_1 applicando la massima maggiorazione, così come il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sempre in applicazione delle tabelle milanesi, nelle misure richieste ed in ordine alle quali non erano emerse specifiche contestazioni e, comunque, erano congrue anche in considerazione della notevole gravità del danno morale sofferto dai ricorrenti.
Riconobbe poi il diritto al risarcimento del danno da mancato/carente consenso informato, in quanto la mancata effettuazione, da parte del personale sanitario, degli accertamenti necessari per un'idonea valutazione preoperatoria del caso aveva inevitabilmente comportato anche un'insufficiente informazione del paziente circa i rischi e i vantaggi dell'intervento propostogli.
In parziale accoglimento della domanda di garanzia proposta da nei Parte_1 confronti del dott. , il Tribunale accertò il diritto di regresso della struttura sanitaria Controparte_3 solo per il 40% delle somme liquidate a titolo di risarcimento e di rifusione delle spese legali, restando pagina 3 di 13 a carico della struttura sanitaria, senza possibilità di rivalsa, la metà della quota di responsabilità ascrivibile all'errore commesso dal medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, in assenza di prova liberatoria della totale devianza dal programma condiviso, prova nel caso in esame non fornita.
Dunque, il Tribunale condannò al risarcimento dei danni in favore degli Parte_1 attori ed il chiamato dott. a rimborsare alla convenuta il 40% delle somme che la Controparte_3 convenuta avrebbe versato agli attori. Liquidò, poi, le spese di lite secondo soccombenza nel rapporto tra gli attori e la convenuta e le compensò integralmente tra la convenuta ed il terzo chiamato, stante l'accoglimento solo parziale della domanda di garanzia. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si sono costituiti OV EG e contestando l'appello di CP_2 Controparte_1 cui hanno chiesto il rigetto.
Si è costituito altresì il dott. aderendo all'appello proposto da CP_3 Parte_1 limitatamente ai primi tre motivi e contestando il fondamento del quarto motivo.
Con ordinanza del 23.9.2025, il Consigliere Istruttore viste le note depositate dalle parti per l'udienza del 16.9.2025, fissata ex art. 352 c.p.c. e tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
L'appello principale censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli, con la precisazione che le censure più volte ripetute sono riportate una sola volta:
1) “In tema di nesso causale tra profili di responsabilità dell'operatore e/o della struttura e il decesso del sig. Per_1
L'appellante contesta al Tribunale di avere aderito alle conclusioni della CTU medico legale in termini acritici e senza prendere posizione rispetto ai riscontri offerti dalla struttura e dai sanitari e dai loro
CTP che confutano i profili di responsabilità addebitati per quanto concerne l'indicazione alle prestazioni chirurgiche e la relativa esecuzione, oltre che nella gestione postoperatoria del paziente.
Riportato il – pacifico – iter clinico, l'appellante sostiene che sia da escludere un'errata e/o omessa valutazione del rapporto rischi/benefici dell'intervento, essendo documentata in cartella clinica la consulenza specialistica del pneumologo, dott. del 31.1.2013 da cui emergeva un Persona_5 quadro stabile e non preoccupante, talché questi programmava un controllo dopo circa tre mesi “e, posto che il paziente fu ricoverato il 21/03/2013 senza che vi fossero novità cliniche nei giorni precedenti, deve escludersi che l'intervento non sia stato preceduto da approfondimenti pneumologici, risultando in sé attuale e valida la consulenza del dott. già richiamata” anche dalla valutazione Per_5 dell'anestesista non emersero particolari criticità rispetto all'intervento chirurgico. pagina 4 di 13 Per quanto riguarda la tecnica chirurgica adottata, l'operatore optò per la minitoracotomia al fine di ridurre il dolore postoperatorio e di favorire una più rapida ripresa, anche in ragione del fatto che si trattava di un paziente broncopneumopatico cronico con apnee notturne, necessitante il prima possibile di un percorso di riabilitazione. Come giustamente rilevato dai consulenti del medico nelle osservazioni alla bozza d'integrazione peritale, la scelta della procedura mininvasiva fu giustificata dalle comorbilità
e dalla classe di rischio anestesiologico di cui era portatore il paziente, nell'ottica di minimizzare gli effetti postoperatori secondari, quali tempistica, cruentazione dei tessuti e cicatrizzazione.
Ripercorsa la fase chirurgica, l'appellante ritiene documentato che il paziente fu rapidamente e correttamente trattato per fronteggiare la (incolpevole) complicanza emorragica manifestatasi dopo il primo intervento e che non emergano conclamati elementi di riscontro nemmeno in ordine ad una errata gestione del paziente durante il ricovero in rianimazione stante che il ricorso ad una TAC del torace/addome in corrispondenza di un sospetto di addome acuto e di una TAC dell'encefalo;
2) “In tema di erronea quantificazione del danno non patrimoniale”
I criteri di liquidazione mancano di puntuale motivazione e di riferimento alle specificità del caso concreto quanto all'età del paziente e dei congiunti, alla convivenza, all'esistenza di altri superstiti ed alle comorbilità, in quanto il risarcimento doveva essere calibrato alla luce della qualità ed intensità della relazione familiare e affettiva che caratterizzava il rapporto parentale, circostanze rispetto alle quali gli esiti del primo grado, per quanto dedotto e prodotto dai danneggiati, non hanno offerto elementi di riscontro.
Peraltro, le comorbilità delle quali era portatore il paziente tendono a prospettare, al più, un tema di perdita di chances di sopravvivenza.
3) “In tema di insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno per violazione del principio del consenso informato”
L'appellante contesta l'automatismo secondo cui la mancata effettuazione di accertamenti necessari per un'idonea valutazione preoperatoria del caso avrebbe comportato, di per sé, un'insufficiente informazione del paziente circa i rischi e i vantaggi dell'intervento propostogli, con conseguente pregiudizio del diritto di optare per soluzioni alternative. Il paziente, invece, fu reso edotto dei contenuti e delle possibili complicanze del trattamento in questione, oltre che del rischio correlato alla sua esecuzione, prestando valido consenso.
In ogni caso, gravava sugli attori assolvere all'onere di allegare e provare che, a fronte di un'esaustiva e/o diversa informazione, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento chirurgico, eventualmente optando per una diversa soluzione terapeutica o un diverso approccio interventistico, posto che il danno da violazione del principio del consenso informato non è risarcibile in re ipsa, pagina 5 di 13 essendo necessaria l'allegazione, anche presuntiva, che il paziente, se compiutamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia.
4) “In tema di errata determinazione dell'entità del regresso riconosciuto in favore di Parte_1 nei confronti dell'operatore”
[...]
L'appellante contesta il riconoscimento del diritto di regresso verso il medico solo al 40% in forza della ripartizione “automatica” della responsabilità al 50% tra medico e struttura sanitaria, in quanto la giurisprudenza di merito (Tribunale di Bergamo e di Reggio Emilia) si è interrogata sulla piena applicabilità dei principi declinati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28987/2019, giungendo alla conclusione che il diritto al regresso della struttura non debba essere, sempre e comunque, circoscritto al 50% indicato nell'anzidetta sentenza.
Chiede quindi la riforma della sentenza di primo grado nel senso del riconoscimento del diritto al regresso nei confronti del dott. in misura superiore, ritenendo non possano operare CP_3 ripartizioni astratte di responsabilità paritaria, tanto più in presenza dell'accertamento medico legale che ha individuato una responsabilità del tutto preminente dell'operatore nella causazione dell'evento contestato.
***
L'appello è caratterizzato da forti elementi di genericità laddove, in massima parte, ripropone le difese spiegate in primo grado ed esaminate nell'impugnata sentenza, senza formulare specifiche critiche alle motivazioni con cui il giudice di prime cure, in completa adesione alle valutazioni espresse dai CTU anche in replica alle osservazioni dei CTP, le ha ritenute infondate.
La decisione del Tribunale di Ravenna prende le mosse dalla CTU medico-legale svolta in sede di
ATP, oggetto di integrazione nel giudizio di merito, dalle cui conclusioni correttamente il primo giudice ha ritenuto di non discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti di causa e della documentazione medica, condotta nel contraddittorio delle parti e immune da vizi logici.
Il collegio peritale, in virtù dei dati di letteratura, dopo aver proceduto ad un'attenta e compiuta disamina della documentazione medica, censura le condotte dei sanitari nella gestione di tutte le fasi: pre, peri e postoperatoria.
Infatti, in ordine alla gestione pre-operatoria, nella visita precedente al ricovero furono eseguiti solo gli esami ematochimici di routine ed un ecocardiogramma transtoracico.
A fronte di un intervento di chirurgia cardio-toraco-vascolare, che nel consenso informato riporta
“rischio elevato”, l'anestesista definì il rischio “molto elevato” e, purtuttavia, non ritenne opportuno documentare la situazione respiratoria del paziente attuale (risalendo l'ultimo controllo pneumologico del dott. a circa due mesi prima), non avendo disposto né la gas analisi, né la spirometria che, Per_5
pagina 6 di 13 frequentemente è utilizzata nella diagnosi e nella valutazione della funzionalità polmonare nelle persone con malattie restrittive o ostruttive delle vie aeree, avrebbe consentito di valutare i diversi volumi polmonari del paziente.
Si legge nella CTU: “Il FEV1 (Forced expiratory volume in the 1st second) o VEMS (Volume
Espiratorio Massimo nel I Secondo) indica il volume di aria espirata nel corso del primo secondo di una espirazione massima forzata e indica il grado di pervietà delle grandi vie aeree. La European
Respiratory Society definisce un'ostruzione: lieve in cui si ha un FEV1 uguale o inferiore all'80% del predittivo moderata se è compreso tra 60% e 40% grave se è al di sotto del 40%. In base al valore del
FEV 1 poteva emergere la controindicazione a sottoporre il paziente ad un'anestesia generale.
In ordine alla gestione preoperatoria moderata se è compreso tra 60% e 40% grave se è al di sotto del
40%. In base al valore del FEV 1 poteva emergere la controindicazione a sottoporre il paziente ad un'anestesia generale” (pag. 35 CTU 24.12.18).
Il collegio peritale eloquentemente valuta “molto sorprendente che un paziente così complesso sia stato operato senza un approfondimento diagnostico per chiarire l'entità delle problematiche che lo stesso presentava e per quantificare meglio il rischio operatorio. Particolarmente importante al riguardo era la BPCO, patologia polmonare non rimovibile e non modificabile, anche dopo
l'intervento cardiochirurgico.
Al momento del suo ricovero non sono stati eseguiti:
• Rx CE
• TAC toracica, per documentare lo stato dell'aorta e del mediastino. I dati forniti sarebbero stati utili per valutare l'approccio chirurgico migliore da adottare e prevedere parte delle complicanze che si sono manifestate
• Valutazione della pressione polmonare. Molto probabilmente le pressioni polmonari sarebbero state elevate e anche questo dato sarebbe stato molto utile per quantificare meglio il rischio chirurgico e controindicare l'intervento
• Ricerca dei germi nel tampone nasale e nel liquido di lavaggio bronchiale. In questo modo si sarebbe potuto adottare fin da subito una terapia antibiotica mirata
• Valutazione Tronchi sopra-aortici (TSA). In assenza di questo dato non è possibile attribuire i problemi neurologici che si sono manifestati a una non buona perfusione cerebrale nel corso dell'intervento.
Agli atti non risulta che il caso sia stato discusso tra vari specialisti coinvolti (cardiochirurgo, cardiologo, anestesista) a cui, alla luce delle coesistenti problematiche, avrebbero dovuto associarsi
pagina 7 di 13 uno pneumologo, un infettivologo e un nefrologo. Dunque, si deve concludere che lo studio preoperatorio fu del tutto inadeguato al caso del Sig. (pag. 35-36 CTU 24.12.2018). Per_1
Passando alla gestione peri-operatoria, sebbene l'intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica sia generalmente routinario e non particolarmente difficoltoso, nel caso di specie si rivelò particolarmente complicato. È quanto emerge dal referto operatorio riportato nella perizia:
“Esposizione della valvola aortica che presenta stenosi da degenerazione calcifica. Escissione della valvola e debridement dell'anulus nativo.
Viene impiantata una protesi biologica porcina Mosaic misura 27mm mediante 3 suture in continuo prolene 2-0. Chiusura dell'aortotomia. … Si esce di CEC con buona emodinamica e buona contrattilità
Al controllo ecocardiografico intraoperatorio evidenza di leak periprotesico con rigurgito di grado lievemoderato.
Si decide di riavviare la circolazione extracorporea, riclampare l'aorta,somministrare nuovamente la soluzione cardioplegica in bulbo aortico,riaprire l'aortotomia e reimpiantare la stessa protesi valvolare aortica a punti staccati. Chiusura dell'aortotomia.. Declampaggio dell'aorta. Si esce di CEC con emodinamica sostenuta da inotropi e vasocostrittori. Al controllo ecocardiografico sospetto di nuovo, leak periprotesico con rigurgito di grado moderato. Visto l'alto rischio chirurgico, si decide di non istaurare nuovamente la CEC che potrebbe essere fatale per il paziente per cercare di correggere il sospetto leak periprotesico. Al termine accurata emostasi” (pag. 36-37 CTU 24.12.18).
I consulenti stigmatizzano anche la tecnica chirurgica utilizzata, ossia la minitoracotomia anteriore destra con motivazioni che le censure non superano affatto. Precisano i CTU che tale tecnica, che si contrappone alla sternotomia mediana convenzionale, si pratica mediante un'incisione di circa 5-6 cm in corrispondenza del secondo spazio intercostale destro, attraverso la quale è possibile raggiungere direttamente la valvola aortica, per sostituirla con ogni tipo di protesi valvolare, senza intervenire su alcuna struttura ossea (sterno e coste).
Tuttavia, come chiariscono i CTU, la tecnica minitoracotomica, con via di accesso più ristretta, se da un lato è preferibile in ragione della sua minore invasività, dall'altro offre al chirurgo una visione più ristretta del campo operatorio, rispetto all'approccio sternotomico, a tutto campo, limitando notevolmente le sue manovre di salvataggio in caso di complicanze perioperatorie.
In particolare, i CTU affermano: “La scelta di intervenire attraverso una minitoracotomia anteriore destra trova scarsissime giustificazioni, attraverso questa via la ridotta visione del campo chirurgico può aver condizionato la non buona riuscita dell'intervento. Il paziente è stato operato due volte, la prima impiantando la protesi con una sutura continua, la seconda a punti staccati. Anche dopo questo pagina 8 di 13 secondo intervento la protesi non è stata impiantata correttamente. Nei controlli ecocardiografici effettuati nel postoperatorio risulta, infatti, la persistenza di un importante leak periprotesico associato, pur avendo impiantato una protesi di grosso calibro, alla persistenza di un importante gradiente ventricolo aorta. Per le importanti perdite ematiche è stato necessario rioperare il paziente altre tre volte. In una di queste è stata ri-effettuata la CEC. In assenza di un referto operatorio, solo dopo le TC eseguite il 6 e l'8 aprile si è appreso che, nella circostanza, era stata eseguita una sternotomia mediana e sostituita l'aorta ascendente con una protesi” (pag. 37, CTU 24.12.2018).
Infine, anche il trattamento post-operatorio è censurato dai consulenti che evidenziano come, a fronte di un decorso post-operatorio gravato da varie complicanze, emorragiche, emodinamiche, respiratorie, neurologiche, renali, infettive, “non risulta sia stato contattato alcuno specialista (neurologo, infettivologo nefrologo, pneumologo)”.
Sulla base della citata letteratura medica di riferimento e delle evidenze mediche, i CTU così concludono:
“fattori (patologici e iatrogeni) coinvolti nella vicenda de qua sono i seguenti:
• stenosi valvolare aortica (causa preesistente) la cui insorgenza è qualificabile come fattore patologico pregresso ed il cui aggravarsi ha reso necessario l'intervento chirurgico;
• inadeguata gestione peri-operatoria in merito alla sostituzione valvolare aortica responsabile della insufficienza multiorgano che ha portato in ultima analisi a morte il paziente.
Si precisa che l'intervento e le successive complicanze non rientrano, secondo il criterio di regolarità statistica, nella normale evoluzione di una sostituzione valvolare aortica e vanno pertanto considerati, sotto il profilo clinico-eziologico, addebitabili al mancato completamento del percorso diagnostico ed alla non corretta esecuzione dell'atto operatorio;
• complicanze emorragiche, emodinamiche, neurologiche, renali, infettive e respiratorie cause successiva insorte in fase peri e post operatoria.
Alla base della concatenazione causale che ha determinato il decesso del povero Sig. è la Per_1 mancata, puntuale valutazione preoperatoria delle condizioni del paziente e la modalità con cui si è svolto l'intervento chirurgico” (pag. 37-38 CTU 24.12.2018).
In conclusione, i problemi insorsero a causa dell'insufficiente percorso diagnostico, dell'errata scelta della via d'accesso con minitoracomia e della non corretta condotta chirurgica, responsabile di svariate complicanze verificatesi nel peri-operatorio e nel post-operatorio.
Orbene, a fronte di tali approfondite e motivate argomentazioni tecniche, condivise dal Tribunale, le censure mosse dall'appellante sono del tutto generiche, perché poggiano al più sulle osservazioni proposte dai CTP che i CTU dettagliatamente esaminarono e motivatamente contestarono con le pagina 9 di 13 argomentazioni scientifiche da cui non c'è motivo di discostarsi, in quanto complete, esaustive, chiare e logiche.
Parte appellante, infatti, facendo leva su quanto rilevato dai consulenti nelle osservazioni alla bozza d'integrazione peritale nel giudizio di merito, tenta di legittimare la scelta della tecnica chirurgica adottata in quanto, sulla base delle comorbilità e della classe di rischio anestesiologico del paziente, avrebbe dovuto minimizzare gli effetti postoperatori secondari.
Tuttavia, in merito alla possibilità di correggere la stenosi aortica in maniera alternativa rispetto all'intervento classico, il collegio peritale aveva già precisato in sede di ATP la possibilità di avvalersi della “TAVI o della valvuloplastica aortico”, chiarendo che l'adozione di tecniche alternative andava comunque presa in considerazione prima di intervenire chirurgicamente. Il dott. , invece, CP_3 addirittura adottò la tecnica chirurgica senza richiedere gli ulteriori accertamenti che avrebbero chiarito la situazione anatomo clinica del paziente e non eseguì correttamente l'intervento, in seguito al quale si manifestarono tutte le complicanze che portarono al decesso.
Dunque, a fronte di tale motivata e convincente replica dei CTU alle osservazioni del CTP – condivisa dal Tribunale – parte appellante non adduce ulteriori e diverse considerazioni medico legali idonee a superare le valutazioni dei CTU.
In ordine alle critiche mosse dall'appellante al difetto di motivazione, giova osservare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU,
a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. Civ. n.
23637/2016 e Cass. 18391/2017).
Ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente a tutte le osservazioni critiche.
Dunque, il Tribunale di Ravenna, sulla base delle risultanze peritali di cui si è dato ampiamente conto, ha correttamente individuato nelle molteplici omissioni e negli errori del medico chirurgo e della struttura sanitaria la causa del decesso.
pagina 10 di 13 Quanto alle censure di cui al secondo motivo, l'ormai consolidato orientamento di legittimità ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria”
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. n.
27142/2024).
Il motivo in esame è dunque carente e generico, in quanto richiama l'onere probatorio dei danneggiati, senza tuttavia che la convenuta abbia mai specificamente mosso alcuna contestazione, nel giudizio di primo grado la natura e l'intensità del rapporto, come specificamente descritti dagli attori nell'atto introduttivo di primo grado, con il de cuius (pagine da 18 a 21).
Infine, le doglianze sui criteri adottati per la liquidazione del danno sono generiche e, comunque, infondate, avendo il giudice correttamente quantificatone in via equitativa l'entità sulla base delle
“Tabelle di Milano 2021”, vigenti al tempo.
Il terzo motivo d'appello, con il quale si contesta il riconoscimento del danno per violazione del consenso informato, è privo di fondamento e comunque assorbito dalle considerazioni testé svolte in ordine al primo motivo di gravame.
Infatti, come risulta dalla relazione peritale, il era un paziente difficile, affetto da una serie Per_1 importante di comorbilità e tuttavia fu operato senza un adeguato approfondimento diagnostico che chiarisse l'entità delle problematiche che lo stesso presentava e per chiarire e quantificare al meglio il rischio operatorio. In corso di causa, è stato accertato che un corretto studio preoperatorio avrebbe dovuto far propendere per un differente intervento terapeutico.
A causa delle colpose lacune che caratterizzarono gli accertamenti preliminari all'intervento, dunque, al paziente fu, ad ogni evidenza, negata un'adeguata informazione all'intervento o trattamento, così ledendo la sua libertà di autodeterminazione.
Quindi correttamente il giudice di prime cure ne ha riconosciuto adeguato risarcimento.
Da ultimo, in merito al quarto motivo, la contestazione è generica e lambisce l'inammissibilità.
pagina 11 di 13 Giova ricordare quanto chiarito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: “[..] se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.
27.3.2015 n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per
l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass.
6.6.2014 n. 12833).
Ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa;
tale soluzione deve incontrare un limite laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) “malpractice” e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato del paziente” (Cass. n. 28987/2019), ipotesi che nella fattispecie in decisione, nemmeno prospettata dall'appellante, non si è verificata.
In conclusione, l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014 e successive modifiche, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria;
si tiene conto del valore della causa (nel rapporto processuale con i danneggiati lo scaglione è fra 520.000
e 1.000.000 di euro e nel rapporto con il medico è fra 260.000 e 520.000 euro), dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Ravenna n. 594/2022 e la condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida a favore di
[...]
OV EG e in € 22.333 per compensi, oltre spese CP_2 Controparte_1
pagina 12 di 13 forfettarie e accessori di legge, se dovuti, e a favore di in € 17.179 per compensi, Controparte_3 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 28.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 874/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Sonia Selletti, Francesca Di Marco, Sara Bravi
contro
:
, e EG OV in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2
Persona_1
Avv.ti Emanuela Mercanti, Paolo Pagliuca nonché
contro
:
Controparte_3
Avv. Francesco A. Magni
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., OV EG e figli e CP_2 Controparte_1 moglie del defunto agendo in proprio e in qualità di eredi del medesimo, convennero Persona_1 innanzi al Tribunale di Ravenna chiedendone la condanna al risarcimento Parte_1 dei danni, iure proprio e iure hereditatis, subiti a seguito del decesso del congiunto. In fatto, esposero che:
- il paziente – notoriamente portatore di una serie di comorbilità quali insufficienza respiratoria cronica in ventilazione meccanica non invasiva, stenosi aortica severa, coronaropatia critica monovasale, fibrillazione atriale cronica in terapia anticoagulante, insufficienza renale cronica stabile, esiti di pagina 1 di 13 nefrectomia sinistra, distiroidismo – in data 22.3.2013 veniva sottoposto presso il nosocomio
[...] di Cotignola all'operazione chirurgica di sostituzione valvolare aortica con protesi Parte_1 biologica, come concordato con il dott. , operante presso detta struttura ospedaliera, Controparte_3 in una precedente visita;
- durante l'intervento, eseguito con metodo di accesso mininvasivo (minitoracotomia destra) ed applicazione della valvola con punti continui, si verificava subito un leak protesico, un distacco, talché il chirurgo provvedere ad espiantare la valvola ed a reimpiantarla con punti staccati;
- in data 23.3.2013 si rendeva necessario un secondo intervento chirurgico per drenaggio di sanguinamento eccessivo ed emostasi e, nello stesso giorno, un terzo intervento chirurgico;
- in data 24.3.2013 veniva eseguito un quarto intervento chirurgico;
- in seguito agli intervenuti il paziente riportava esiti di sternotomia longitudinale, nonché la presenza di protesi vascolare quale sostituto della aorta ascendente, abnorme enfisema sottocutaneo toracico bilaterale e laterocervicale, atelattasia polmonare e versamento pleurico;
- per il terzo e quarto intervento non erano rinvenibili in cartella clinica elementi descrittivi tali da interpretare coerentemente l'accaduto;
- entrato in coma, senza aver ripreso completamente conoscenza medio tempore, il 14.5.2013
[...] decedeva per shock settico cardiogeno ed insufficienza multiorgano;
Per_1
- avanti al medesimo Tribunale, i ricorrenti proponevano, nel contraddittorio con la convenuta, il procedimento per ATP nel quale il collegio peritale (composto dai CTU dott. specialista Persona_2 in medicina legale, e dal prof. , specialista in cardiochirurgia) riconosceva il nesso Persona_3 eziologico tra l'intervento del 22.3.2013 di sostituzione valvolare aortica con protesi biologica ed il decesso del paziente ed accertava sia profili di colpa per negligenza ed imprudenza, sia per imperizia, ossia di incapacità tecnica nell'esecuzione dell'intervento, definito dai CTU non difficoltoso e routinario.
Ciò esposto e richiamati gli esisti dell'ATP, gli attori chiesero, iure hereditatis, il risarcimento del danno per la lesione del diritto al bene salute, al bene vita e alla libertà di autodeterminazione, nonché, iure proprio, il risarcimento del danno per la lesione del diritto al bene salute, inteso come lesione alla integrità psichica e lesione del diritto al rapporto parentale con i prossimi congiunti.
Si costituì contestando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree;
autorizzata, chiamò in causa il dott. , autore delle prestazioni Controparte_3 medico-chirurgiche oggetto di contestazione, per sentirlo condannare a rimborsare alla struttura sanitaria qualsiasi somma che quest'ultima fosse stata chiamata a corrispondere ai ricorrenti, oltre a pagina 2 di 13 domandare di accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna alla quota di propria competenza.
Si costituì in giudizio il chiamato dott. contestando l'ammissibilità e la fondatezza della CP_3 domanda proposta nei propri confronti e chiedendone il rigetto.
La causa di primo grado fu istruita, dopo il mutamento del rito, con l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e l'espletamento di una ulteriore CTU, affidata al medesimo collegio peritale, diretta a chiarire e precisare se sussistessero, con riferimento alle criticità dell'operato del dott. , come CP_3 individuate nella relazione depositata, eventuali profili di colpa professionale ascrivibili ad altri componenti dell'equipe operatrice o carenze organizzative imputabili alla struttura sanitaria e, possibilmente, a quantificarne l'incidenza in termini percentuali.
Il collegio peritale, nel confermare le precedenti risultanze peritali, concluse addebitando l'80% della responsabilità al dott. , la quota del 10% alla dott.ssa per l'indicazione CP_3 Persona_4 chirurgica e quella 10% alla per la carente gestione post-operatoria (pagg. 22 Controparte_4
e 23 della relazione depositata in data 28.7.2021).
Il Tribunale di Ravenna aderì alle conclusioni peritali, giudicandole complete, esaustive e logicamente motivate. dunque, era deceduto a causa di una prestazione sanitaria inadeguata, consistita in Per_1 un intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica non preceduto dagli accertamenti necessari per un'idonea valutazione preoperatoria dei rischi e dei vantaggi dell'intervento in questione – valutazione che avrebbe probabilmente fatto propendere per la controindicazione di tale opzione operatoria – che, peraltro, non era stato eseguito correttamente.
In merito al quantum debeatur, il Tribunale riconobbe il danno biologico terminale subito da
[...] in applicazione delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano (aggiornate al 2021), Per_1 applicando la massima maggiorazione, così come il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sempre in applicazione delle tabelle milanesi, nelle misure richieste ed in ordine alle quali non erano emerse specifiche contestazioni e, comunque, erano congrue anche in considerazione della notevole gravità del danno morale sofferto dai ricorrenti.
Riconobbe poi il diritto al risarcimento del danno da mancato/carente consenso informato, in quanto la mancata effettuazione, da parte del personale sanitario, degli accertamenti necessari per un'idonea valutazione preoperatoria del caso aveva inevitabilmente comportato anche un'insufficiente informazione del paziente circa i rischi e i vantaggi dell'intervento propostogli.
In parziale accoglimento della domanda di garanzia proposta da nei Parte_1 confronti del dott. , il Tribunale accertò il diritto di regresso della struttura sanitaria Controparte_3 solo per il 40% delle somme liquidate a titolo di risarcimento e di rifusione delle spese legali, restando pagina 3 di 13 a carico della struttura sanitaria, senza possibilità di rivalsa, la metà della quota di responsabilità ascrivibile all'errore commesso dal medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, in assenza di prova liberatoria della totale devianza dal programma condiviso, prova nel caso in esame non fornita.
Dunque, il Tribunale condannò al risarcimento dei danni in favore degli Parte_1 attori ed il chiamato dott. a rimborsare alla convenuta il 40% delle somme che la Controparte_3 convenuta avrebbe versato agli attori. Liquidò, poi, le spese di lite secondo soccombenza nel rapporto tra gli attori e la convenuta e le compensò integralmente tra la convenuta ed il terzo chiamato, stante l'accoglimento solo parziale della domanda di garanzia. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si sono costituiti OV EG e contestando l'appello di CP_2 Controparte_1 cui hanno chiesto il rigetto.
Si è costituito altresì il dott. aderendo all'appello proposto da CP_3 Parte_1 limitatamente ai primi tre motivi e contestando il fondamento del quarto motivo.
Con ordinanza del 23.9.2025, il Consigliere Istruttore viste le note depositate dalle parti per l'udienza del 16.9.2025, fissata ex art. 352 c.p.c. e tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
L'appello principale censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli, con la precisazione che le censure più volte ripetute sono riportate una sola volta:
1) “In tema di nesso causale tra profili di responsabilità dell'operatore e/o della struttura e il decesso del sig. Per_1
L'appellante contesta al Tribunale di avere aderito alle conclusioni della CTU medico legale in termini acritici e senza prendere posizione rispetto ai riscontri offerti dalla struttura e dai sanitari e dai loro
CTP che confutano i profili di responsabilità addebitati per quanto concerne l'indicazione alle prestazioni chirurgiche e la relativa esecuzione, oltre che nella gestione postoperatoria del paziente.
Riportato il – pacifico – iter clinico, l'appellante sostiene che sia da escludere un'errata e/o omessa valutazione del rapporto rischi/benefici dell'intervento, essendo documentata in cartella clinica la consulenza specialistica del pneumologo, dott. del 31.1.2013 da cui emergeva un Persona_5 quadro stabile e non preoccupante, talché questi programmava un controllo dopo circa tre mesi “e, posto che il paziente fu ricoverato il 21/03/2013 senza che vi fossero novità cliniche nei giorni precedenti, deve escludersi che l'intervento non sia stato preceduto da approfondimenti pneumologici, risultando in sé attuale e valida la consulenza del dott. già richiamata” anche dalla valutazione Per_5 dell'anestesista non emersero particolari criticità rispetto all'intervento chirurgico. pagina 4 di 13 Per quanto riguarda la tecnica chirurgica adottata, l'operatore optò per la minitoracotomia al fine di ridurre il dolore postoperatorio e di favorire una più rapida ripresa, anche in ragione del fatto che si trattava di un paziente broncopneumopatico cronico con apnee notturne, necessitante il prima possibile di un percorso di riabilitazione. Come giustamente rilevato dai consulenti del medico nelle osservazioni alla bozza d'integrazione peritale, la scelta della procedura mininvasiva fu giustificata dalle comorbilità
e dalla classe di rischio anestesiologico di cui era portatore il paziente, nell'ottica di minimizzare gli effetti postoperatori secondari, quali tempistica, cruentazione dei tessuti e cicatrizzazione.
Ripercorsa la fase chirurgica, l'appellante ritiene documentato che il paziente fu rapidamente e correttamente trattato per fronteggiare la (incolpevole) complicanza emorragica manifestatasi dopo il primo intervento e che non emergano conclamati elementi di riscontro nemmeno in ordine ad una errata gestione del paziente durante il ricovero in rianimazione stante che il ricorso ad una TAC del torace/addome in corrispondenza di un sospetto di addome acuto e di una TAC dell'encefalo;
2) “In tema di erronea quantificazione del danno non patrimoniale”
I criteri di liquidazione mancano di puntuale motivazione e di riferimento alle specificità del caso concreto quanto all'età del paziente e dei congiunti, alla convivenza, all'esistenza di altri superstiti ed alle comorbilità, in quanto il risarcimento doveva essere calibrato alla luce della qualità ed intensità della relazione familiare e affettiva che caratterizzava il rapporto parentale, circostanze rispetto alle quali gli esiti del primo grado, per quanto dedotto e prodotto dai danneggiati, non hanno offerto elementi di riscontro.
Peraltro, le comorbilità delle quali era portatore il paziente tendono a prospettare, al più, un tema di perdita di chances di sopravvivenza.
3) “In tema di insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno per violazione del principio del consenso informato”
L'appellante contesta l'automatismo secondo cui la mancata effettuazione di accertamenti necessari per un'idonea valutazione preoperatoria del caso avrebbe comportato, di per sé, un'insufficiente informazione del paziente circa i rischi e i vantaggi dell'intervento propostogli, con conseguente pregiudizio del diritto di optare per soluzioni alternative. Il paziente, invece, fu reso edotto dei contenuti e delle possibili complicanze del trattamento in questione, oltre che del rischio correlato alla sua esecuzione, prestando valido consenso.
In ogni caso, gravava sugli attori assolvere all'onere di allegare e provare che, a fronte di un'esaustiva e/o diversa informazione, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento chirurgico, eventualmente optando per una diversa soluzione terapeutica o un diverso approccio interventistico, posto che il danno da violazione del principio del consenso informato non è risarcibile in re ipsa, pagina 5 di 13 essendo necessaria l'allegazione, anche presuntiva, che il paziente, se compiutamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia.
4) “In tema di errata determinazione dell'entità del regresso riconosciuto in favore di Parte_1 nei confronti dell'operatore”
[...]
L'appellante contesta il riconoscimento del diritto di regresso verso il medico solo al 40% in forza della ripartizione “automatica” della responsabilità al 50% tra medico e struttura sanitaria, in quanto la giurisprudenza di merito (Tribunale di Bergamo e di Reggio Emilia) si è interrogata sulla piena applicabilità dei principi declinati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28987/2019, giungendo alla conclusione che il diritto al regresso della struttura non debba essere, sempre e comunque, circoscritto al 50% indicato nell'anzidetta sentenza.
Chiede quindi la riforma della sentenza di primo grado nel senso del riconoscimento del diritto al regresso nei confronti del dott. in misura superiore, ritenendo non possano operare CP_3 ripartizioni astratte di responsabilità paritaria, tanto più in presenza dell'accertamento medico legale che ha individuato una responsabilità del tutto preminente dell'operatore nella causazione dell'evento contestato.
***
L'appello è caratterizzato da forti elementi di genericità laddove, in massima parte, ripropone le difese spiegate in primo grado ed esaminate nell'impugnata sentenza, senza formulare specifiche critiche alle motivazioni con cui il giudice di prime cure, in completa adesione alle valutazioni espresse dai CTU anche in replica alle osservazioni dei CTP, le ha ritenute infondate.
La decisione del Tribunale di Ravenna prende le mosse dalla CTU medico-legale svolta in sede di
ATP, oggetto di integrazione nel giudizio di merito, dalle cui conclusioni correttamente il primo giudice ha ritenuto di non discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti di causa e della documentazione medica, condotta nel contraddittorio delle parti e immune da vizi logici.
Il collegio peritale, in virtù dei dati di letteratura, dopo aver proceduto ad un'attenta e compiuta disamina della documentazione medica, censura le condotte dei sanitari nella gestione di tutte le fasi: pre, peri e postoperatoria.
Infatti, in ordine alla gestione pre-operatoria, nella visita precedente al ricovero furono eseguiti solo gli esami ematochimici di routine ed un ecocardiogramma transtoracico.
A fronte di un intervento di chirurgia cardio-toraco-vascolare, che nel consenso informato riporta
“rischio elevato”, l'anestesista definì il rischio “molto elevato” e, purtuttavia, non ritenne opportuno documentare la situazione respiratoria del paziente attuale (risalendo l'ultimo controllo pneumologico del dott. a circa due mesi prima), non avendo disposto né la gas analisi, né la spirometria che, Per_5
pagina 6 di 13 frequentemente è utilizzata nella diagnosi e nella valutazione della funzionalità polmonare nelle persone con malattie restrittive o ostruttive delle vie aeree, avrebbe consentito di valutare i diversi volumi polmonari del paziente.
Si legge nella CTU: “Il FEV1 (Forced expiratory volume in the 1st second) o VEMS (Volume
Espiratorio Massimo nel I Secondo) indica il volume di aria espirata nel corso del primo secondo di una espirazione massima forzata e indica il grado di pervietà delle grandi vie aeree. La European
Respiratory Society definisce un'ostruzione: lieve in cui si ha un FEV1 uguale o inferiore all'80% del predittivo moderata se è compreso tra 60% e 40% grave se è al di sotto del 40%. In base al valore del
FEV 1 poteva emergere la controindicazione a sottoporre il paziente ad un'anestesia generale.
In ordine alla gestione preoperatoria moderata se è compreso tra 60% e 40% grave se è al di sotto del
40%. In base al valore del FEV 1 poteva emergere la controindicazione a sottoporre il paziente ad un'anestesia generale” (pag. 35 CTU 24.12.18).
Il collegio peritale eloquentemente valuta “molto sorprendente che un paziente così complesso sia stato operato senza un approfondimento diagnostico per chiarire l'entità delle problematiche che lo stesso presentava e per quantificare meglio il rischio operatorio. Particolarmente importante al riguardo era la BPCO, patologia polmonare non rimovibile e non modificabile, anche dopo
l'intervento cardiochirurgico.
Al momento del suo ricovero non sono stati eseguiti:
• Rx CE
• TAC toracica, per documentare lo stato dell'aorta e del mediastino. I dati forniti sarebbero stati utili per valutare l'approccio chirurgico migliore da adottare e prevedere parte delle complicanze che si sono manifestate
• Valutazione della pressione polmonare. Molto probabilmente le pressioni polmonari sarebbero state elevate e anche questo dato sarebbe stato molto utile per quantificare meglio il rischio chirurgico e controindicare l'intervento
• Ricerca dei germi nel tampone nasale e nel liquido di lavaggio bronchiale. In questo modo si sarebbe potuto adottare fin da subito una terapia antibiotica mirata
• Valutazione Tronchi sopra-aortici (TSA). In assenza di questo dato non è possibile attribuire i problemi neurologici che si sono manifestati a una non buona perfusione cerebrale nel corso dell'intervento.
Agli atti non risulta che il caso sia stato discusso tra vari specialisti coinvolti (cardiochirurgo, cardiologo, anestesista) a cui, alla luce delle coesistenti problematiche, avrebbero dovuto associarsi
pagina 7 di 13 uno pneumologo, un infettivologo e un nefrologo. Dunque, si deve concludere che lo studio preoperatorio fu del tutto inadeguato al caso del Sig. (pag. 35-36 CTU 24.12.2018). Per_1
Passando alla gestione peri-operatoria, sebbene l'intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica sia generalmente routinario e non particolarmente difficoltoso, nel caso di specie si rivelò particolarmente complicato. È quanto emerge dal referto operatorio riportato nella perizia:
“Esposizione della valvola aortica che presenta stenosi da degenerazione calcifica. Escissione della valvola e debridement dell'anulus nativo.
Viene impiantata una protesi biologica porcina Mosaic misura 27mm mediante 3 suture in continuo prolene 2-0. Chiusura dell'aortotomia. … Si esce di CEC con buona emodinamica e buona contrattilità
Al controllo ecocardiografico intraoperatorio evidenza di leak periprotesico con rigurgito di grado lievemoderato.
Si decide di riavviare la circolazione extracorporea, riclampare l'aorta,somministrare nuovamente la soluzione cardioplegica in bulbo aortico,riaprire l'aortotomia e reimpiantare la stessa protesi valvolare aortica a punti staccati. Chiusura dell'aortotomia.. Declampaggio dell'aorta. Si esce di CEC con emodinamica sostenuta da inotropi e vasocostrittori. Al controllo ecocardiografico sospetto di nuovo, leak periprotesico con rigurgito di grado moderato. Visto l'alto rischio chirurgico, si decide di non istaurare nuovamente la CEC che potrebbe essere fatale per il paziente per cercare di correggere il sospetto leak periprotesico. Al termine accurata emostasi” (pag. 36-37 CTU 24.12.18).
I consulenti stigmatizzano anche la tecnica chirurgica utilizzata, ossia la minitoracotomia anteriore destra con motivazioni che le censure non superano affatto. Precisano i CTU che tale tecnica, che si contrappone alla sternotomia mediana convenzionale, si pratica mediante un'incisione di circa 5-6 cm in corrispondenza del secondo spazio intercostale destro, attraverso la quale è possibile raggiungere direttamente la valvola aortica, per sostituirla con ogni tipo di protesi valvolare, senza intervenire su alcuna struttura ossea (sterno e coste).
Tuttavia, come chiariscono i CTU, la tecnica minitoracotomica, con via di accesso più ristretta, se da un lato è preferibile in ragione della sua minore invasività, dall'altro offre al chirurgo una visione più ristretta del campo operatorio, rispetto all'approccio sternotomico, a tutto campo, limitando notevolmente le sue manovre di salvataggio in caso di complicanze perioperatorie.
In particolare, i CTU affermano: “La scelta di intervenire attraverso una minitoracotomia anteriore destra trova scarsissime giustificazioni, attraverso questa via la ridotta visione del campo chirurgico può aver condizionato la non buona riuscita dell'intervento. Il paziente è stato operato due volte, la prima impiantando la protesi con una sutura continua, la seconda a punti staccati. Anche dopo questo pagina 8 di 13 secondo intervento la protesi non è stata impiantata correttamente. Nei controlli ecocardiografici effettuati nel postoperatorio risulta, infatti, la persistenza di un importante leak periprotesico associato, pur avendo impiantato una protesi di grosso calibro, alla persistenza di un importante gradiente ventricolo aorta. Per le importanti perdite ematiche è stato necessario rioperare il paziente altre tre volte. In una di queste è stata ri-effettuata la CEC. In assenza di un referto operatorio, solo dopo le TC eseguite il 6 e l'8 aprile si è appreso che, nella circostanza, era stata eseguita una sternotomia mediana e sostituita l'aorta ascendente con una protesi” (pag. 37, CTU 24.12.2018).
Infine, anche il trattamento post-operatorio è censurato dai consulenti che evidenziano come, a fronte di un decorso post-operatorio gravato da varie complicanze, emorragiche, emodinamiche, respiratorie, neurologiche, renali, infettive, “non risulta sia stato contattato alcuno specialista (neurologo, infettivologo nefrologo, pneumologo)”.
Sulla base della citata letteratura medica di riferimento e delle evidenze mediche, i CTU così concludono:
“fattori (patologici e iatrogeni) coinvolti nella vicenda de qua sono i seguenti:
• stenosi valvolare aortica (causa preesistente) la cui insorgenza è qualificabile come fattore patologico pregresso ed il cui aggravarsi ha reso necessario l'intervento chirurgico;
• inadeguata gestione peri-operatoria in merito alla sostituzione valvolare aortica responsabile della insufficienza multiorgano che ha portato in ultima analisi a morte il paziente.
Si precisa che l'intervento e le successive complicanze non rientrano, secondo il criterio di regolarità statistica, nella normale evoluzione di una sostituzione valvolare aortica e vanno pertanto considerati, sotto il profilo clinico-eziologico, addebitabili al mancato completamento del percorso diagnostico ed alla non corretta esecuzione dell'atto operatorio;
• complicanze emorragiche, emodinamiche, neurologiche, renali, infettive e respiratorie cause successiva insorte in fase peri e post operatoria.
Alla base della concatenazione causale che ha determinato il decesso del povero Sig. è la Per_1 mancata, puntuale valutazione preoperatoria delle condizioni del paziente e la modalità con cui si è svolto l'intervento chirurgico” (pag. 37-38 CTU 24.12.2018).
In conclusione, i problemi insorsero a causa dell'insufficiente percorso diagnostico, dell'errata scelta della via d'accesso con minitoracomia e della non corretta condotta chirurgica, responsabile di svariate complicanze verificatesi nel peri-operatorio e nel post-operatorio.
Orbene, a fronte di tali approfondite e motivate argomentazioni tecniche, condivise dal Tribunale, le censure mosse dall'appellante sono del tutto generiche, perché poggiano al più sulle osservazioni proposte dai CTP che i CTU dettagliatamente esaminarono e motivatamente contestarono con le pagina 9 di 13 argomentazioni scientifiche da cui non c'è motivo di discostarsi, in quanto complete, esaustive, chiare e logiche.
Parte appellante, infatti, facendo leva su quanto rilevato dai consulenti nelle osservazioni alla bozza d'integrazione peritale nel giudizio di merito, tenta di legittimare la scelta della tecnica chirurgica adottata in quanto, sulla base delle comorbilità e della classe di rischio anestesiologico del paziente, avrebbe dovuto minimizzare gli effetti postoperatori secondari.
Tuttavia, in merito alla possibilità di correggere la stenosi aortica in maniera alternativa rispetto all'intervento classico, il collegio peritale aveva già precisato in sede di ATP la possibilità di avvalersi della “TAVI o della valvuloplastica aortico”, chiarendo che l'adozione di tecniche alternative andava comunque presa in considerazione prima di intervenire chirurgicamente. Il dott. , invece, CP_3 addirittura adottò la tecnica chirurgica senza richiedere gli ulteriori accertamenti che avrebbero chiarito la situazione anatomo clinica del paziente e non eseguì correttamente l'intervento, in seguito al quale si manifestarono tutte le complicanze che portarono al decesso.
Dunque, a fronte di tale motivata e convincente replica dei CTU alle osservazioni del CTP – condivisa dal Tribunale – parte appellante non adduce ulteriori e diverse considerazioni medico legali idonee a superare le valutazioni dei CTU.
In ordine alle critiche mosse dall'appellante al difetto di motivazione, giova osservare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU,
a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. Civ. n.
23637/2016 e Cass. 18391/2017).
Ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente a tutte le osservazioni critiche.
Dunque, il Tribunale di Ravenna, sulla base delle risultanze peritali di cui si è dato ampiamente conto, ha correttamente individuato nelle molteplici omissioni e negli errori del medico chirurgo e della struttura sanitaria la causa del decesso.
pagina 10 di 13 Quanto alle censure di cui al secondo motivo, l'ormai consolidato orientamento di legittimità ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sussiste una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria”
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. n.
27142/2024).
Il motivo in esame è dunque carente e generico, in quanto richiama l'onere probatorio dei danneggiati, senza tuttavia che la convenuta abbia mai specificamente mosso alcuna contestazione, nel giudizio di primo grado la natura e l'intensità del rapporto, come specificamente descritti dagli attori nell'atto introduttivo di primo grado, con il de cuius (pagine da 18 a 21).
Infine, le doglianze sui criteri adottati per la liquidazione del danno sono generiche e, comunque, infondate, avendo il giudice correttamente quantificatone in via equitativa l'entità sulla base delle
“Tabelle di Milano 2021”, vigenti al tempo.
Il terzo motivo d'appello, con il quale si contesta il riconoscimento del danno per violazione del consenso informato, è privo di fondamento e comunque assorbito dalle considerazioni testé svolte in ordine al primo motivo di gravame.
Infatti, come risulta dalla relazione peritale, il era un paziente difficile, affetto da una serie Per_1 importante di comorbilità e tuttavia fu operato senza un adeguato approfondimento diagnostico che chiarisse l'entità delle problematiche che lo stesso presentava e per chiarire e quantificare al meglio il rischio operatorio. In corso di causa, è stato accertato che un corretto studio preoperatorio avrebbe dovuto far propendere per un differente intervento terapeutico.
A causa delle colpose lacune che caratterizzarono gli accertamenti preliminari all'intervento, dunque, al paziente fu, ad ogni evidenza, negata un'adeguata informazione all'intervento o trattamento, così ledendo la sua libertà di autodeterminazione.
Quindi correttamente il giudice di prime cure ne ha riconosciuto adeguato risarcimento.
Da ultimo, in merito al quarto motivo, la contestazione è generica e lambisce l'inammissibilità.
pagina 11 di 13 Giova ricordare quanto chiarito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: “[..] se la struttura si avvale della “collaborazione” dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa “in eligendo” degli ausiliari o “in vigilando” circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.
27.3.2015 n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per
l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass.
6.6.2014 n. 12833).
Ne consegue, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa;
tale soluzione deve incontrare un limite laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) “malpractice” e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato del paziente” (Cass. n. 28987/2019), ipotesi che nella fattispecie in decisione, nemmeno prospettata dall'appellante, non si è verificata.
In conclusione, l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014 e successive modifiche, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria;
si tiene conto del valore della causa (nel rapporto processuale con i danneggiati lo scaglione è fra 520.000
e 1.000.000 di euro e nel rapporto con il medico è fra 260.000 e 520.000 euro), dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Ravenna n. 594/2022 e la condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida a favore di
[...]
OV EG e in € 22.333 per compensi, oltre spese CP_2 Controparte_1
pagina 12 di 13 forfettarie e accessori di legge, se dovuti, e a favore di in € 17.179 per compensi, Controparte_3 oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 28.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 13 di 13