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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/10/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1023 / 2025
Il giudice IN Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1023/2025
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
NI AL e OV UL, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c dal dott. Giampiero Conti;
-resistente- Oggetto: carta del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 l'odierno ricorrente, rappresentava di essere docente di scuola secondaria di II grado, con ultima sede presso l'Istituto Superiore Iis – “F.
Re Capriata” Licata, conveniva in giudizio il Controparte_3
chiedendo con riferimento all'anno 2019/2020 il riconoscimento del proprio
[...]
diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite nei giorni di sospensione delle lezioni ex art. 1, comma 54 della legge 24.12.2012 n. 228 per il predetto anno scolastico calcolati in 22,5 gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse;
inoltre, con riferimento all'anno 2024/2025, rilevava di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1 comma 121
legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Chiedeva, pertanto, di accertare la spettanza dei benefici richiesti, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale deduceva variamente l'infondatezza CP_1
delle ragioni della ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto.
Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente della carta docente, si precisa che la Corte
di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo
tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel
termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché
il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la
Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento
dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in
ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di
misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere
immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di
lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo
speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è
giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del
13.11.2023).
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere,
ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il ricorrente con riferimento all'annualità richiesta 2024/2025 ha prodotto i contratti in virtù
dei quali chiede la corresponsione economica per avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8). Pertanto l'istante,
per le predette annualità con riferimento alle specifiche richieste avanzate, avendo altresì
provato la permanenza all'interno del sistema scolastico, ha diritto alla corresponsione della carta del docente.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.).
Pertanto, la richiesta va accolta e l'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Per quanto attiene poi alla richiesta diretta al riconoscimento del diritto alla fruizione delle ferie, nel nostro ordinamento giuridico, ciò non solo è un diritto costituzionalmente riconosciuto, ma viene financo definito come “irrrinunciabile”, pertanto, le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro.
Sul punto, anche il CCNL del comparto scuola riconosce tale diritto con due diverse disposizioni specificamente, all'art. 13 con riferimento al personale docente a tempo indeterminato nonché all'art. 19 per il personale precario.
In tema di riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, giova premettere che, sono intervenute numerose disposizioni in materia nonché molteplici pronunce giurisprudenziali allo scopo di chiarire opportunamente se e quando sussiste il diritto del docente alla liquidazione della predetta indennità, soprattutto nel caso in cui si tratti di contratti a tempo determinato.
Ebbene, secondo l'originaria disciplina dettata dall'art. 5 del D.L. 95/2012 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), per cui era esclusa la cd. “monetarizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL, disponendo altresì che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore.
In particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) disponeva che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
Successivamente, la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013), all'art. 1, co. 54-56, ha introdotto le seguenti previsioni derogatorie: al comma 54. “Il personale
docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti
dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e
alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
al comma 55”All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire
delle ferie. Al comma 56” Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013”.
Pertanto, seppur l'art. 1 della l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, tuttavia consente la “monetarizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal
1.9.2013.
A tal proposito, è intervenuta anche la Corte di Giustizia e, in riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie al lavoratore che non chiede di fruirne prima della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con le direttive europee quando non risulta che il datore di lavoro lo abbia messo in condizione di esercitare questo diritto (C569/2016; C570/2016; C
619/2016; C684/2016).
Invero, il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, per cui
è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Pertanto, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro – e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sarà quest'ultimo tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nel rispetto della normativa comunitaria, con plurime pronunce ha affermato il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore
all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del
rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi
settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad
usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le
ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati,
e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al
termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” ( Cass. 17643/2023; Cass.
14268/2022; Cass. 21780/2022; Cass. 21609/2022; Cass. 15652/2018).
Emerge quindi che, l'onere della prova, incombe sul datore di lavoro il quale deve provare di essersi assicurato che il docente eserciti il diritto alla fruizione delle ferie, in quanto il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità finanziaria per ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale.
Specificamente, è necessario che il datore di lavoro comprovi di aver inviato al lavoratore un'informativa adeguata in cui si invita lo stesso a godere delle ferie e al contempo, lo si avvisa - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Nel caso di specie, non sussiste prova in atti che il datore di lavoro abbia adottato la diligenza necessaria invitando formalmente il lavoratore alla fruizione delle ferie nei tempi previsti per legge per cui, in assenza di tale documentazione parte resistente è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Ebbene, sul punto, il ricorrente non ha monetizzato con riferimento all'anno 2019/2020 il credito dedotto, individuando esclusivamente i giorni per ferie e festività soppresse non godute per cui questo giudicante emetterà sul punto una condanna generica riconoscendo al ricorrente un'indennità sostitutiva per ferie non fruite pari a 22,5 gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'annualità richiesta 2024/2025
nonché dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva ferie non godute per a.s. dal 2019/2020;
condanna il convenuto ad erogare al ricorrente per l'annualità richiesta 2024/2025 CP_1
la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
conseguentemente condanna il al pagamento Controparte_4
in favore del ricorrente all'indennità per ferie non fruite pari a pari a 22,5 gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 258,00
oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Agrigento, 22/10/2025.
IL GIUDICE
IN Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 1023 / 2025
Il giudice IN Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1023/2025
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
NI AL e OV UL, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c dal dott. Giampiero Conti;
-resistente- Oggetto: carta del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 l'odierno ricorrente, rappresentava di essere docente di scuola secondaria di II grado, con ultima sede presso l'Istituto Superiore Iis – “F.
Re Capriata” Licata, conveniva in giudizio il Controparte_3
chiedendo con riferimento all'anno 2019/2020 il riconoscimento del proprio
[...]
diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite nei giorni di sospensione delle lezioni ex art. 1, comma 54 della legge 24.12.2012 n. 228 per il predetto anno scolastico calcolati in 22,5 gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse;
inoltre, con riferimento all'anno 2024/2025, rilevava di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1 comma 121
legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Chiedeva, pertanto, di accertare la spettanza dei benefici richiesti, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale deduceva variamente l'infondatezza CP_1
delle ragioni della ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto.
Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente della carta docente, si precisa che la Corte
di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo
tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Inoltre, ha stabilito che: “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti
dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai
quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel
termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Dunque, è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché
il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la
Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento
dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in
ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di
misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto
del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere
immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di
lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo
speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è
giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del
13.11.2023).
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere,
ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il ricorrente con riferimento all'annualità richiesta 2024/2025 ha prodotto i contratti in virtù
dei quali chiede la corresponsione economica per avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8). Pertanto l'istante,
per le predette annualità con riferimento alle specifiche richieste avanzate, avendo altresì
provato la permanenza all'interno del sistema scolastico, ha diritto alla corresponsione della carta del docente.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.).
Pertanto, la richiesta va accolta e l'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Per quanto attiene poi alla richiesta diretta al riconoscimento del diritto alla fruizione delle ferie, nel nostro ordinamento giuridico, ciò non solo è un diritto costituzionalmente riconosciuto, ma viene financo definito come “irrrinunciabile”, pertanto, le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro.
Sul punto, anche il CCNL del comparto scuola riconosce tale diritto con due diverse disposizioni specificamente, all'art. 13 con riferimento al personale docente a tempo indeterminato nonché all'art. 19 per il personale precario.
In tema di riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, giova premettere che, sono intervenute numerose disposizioni in materia nonché molteplici pronunce giurisprudenziali allo scopo di chiarire opportunamente se e quando sussiste il diritto del docente alla liquidazione della predetta indennità, soprattutto nel caso in cui si tratti di contratti a tempo determinato.
Ebbene, secondo l'originaria disciplina dettata dall'art. 5 del D.L. 95/2012 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), per cui era esclusa la cd. “monetarizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL, disponendo altresì che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore.
In particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) disponeva che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
Successivamente, la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013), all'art. 1, co. 54-56, ha introdotto le seguenti previsioni derogatorie: al comma 54. “Il personale
docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti
dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e
alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
al comma 55”All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire
delle ferie. Al comma 56” Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013”.
Pertanto, seppur l'art. 1 della l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, tuttavia consente la “monetarizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal
1.9.2013.
A tal proposito, è intervenuta anche la Corte di Giustizia e, in riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie al lavoratore che non chiede di fruirne prima della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con le direttive europee quando non risulta che il datore di lavoro lo abbia messo in condizione di esercitare questo diritto (C569/2016; C570/2016; C
619/2016; C684/2016).
Invero, il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, per cui
è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Pertanto, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro – e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sarà quest'ultimo tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nel rispetto della normativa comunitaria, con plurime pronunce ha affermato il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore
all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del
rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi
settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad
usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le
ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati,
e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al
termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” ( Cass. 17643/2023; Cass.
14268/2022; Cass. 21780/2022; Cass. 21609/2022; Cass. 15652/2018).
Emerge quindi che, l'onere della prova, incombe sul datore di lavoro il quale deve provare di essersi assicurato che il docente eserciti il diritto alla fruizione delle ferie, in quanto il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità finanziaria per ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale.
Specificamente, è necessario che il datore di lavoro comprovi di aver inviato al lavoratore un'informativa adeguata in cui si invita lo stesso a godere delle ferie e al contempo, lo si avvisa - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Nel caso di specie, non sussiste prova in atti che il datore di lavoro abbia adottato la diligenza necessaria invitando formalmente il lavoratore alla fruizione delle ferie nei tempi previsti per legge per cui, in assenza di tale documentazione parte resistente è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Ebbene, sul punto, il ricorrente non ha monetizzato con riferimento all'anno 2019/2020 il credito dedotto, individuando esclusivamente i giorni per ferie e festività soppresse non godute per cui questo giudicante emetterà sul punto una condanna generica riconoscendo al ricorrente un'indennità sostitutiva per ferie non fruite pari a 22,5 gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'annualità richiesta 2024/2025
nonché dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva ferie non godute per a.s. dal 2019/2020;
condanna il convenuto ad erogare al ricorrente per l'annualità richiesta 2024/2025 CP_1
la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
conseguentemente condanna il al pagamento Controparte_4
in favore del ricorrente all'indennità per ferie non fruite pari a pari a 22,5 gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 258,00
oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Agrigento, 22/10/2025.
IL GIUDICE
IN Di LV