Articolo 2 della Legge 7 luglio 1970, n. 600
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 settembre 1970
Art. 2.
L' articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' sostituito dal seguente:
"L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente".
Entrata in vigore il 2 settembre 1970