Art. 2.
L' articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' sostituito dal seguente:
"L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente".
L' articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' sostituito dal seguente:
"L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente".