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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 205/2021
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 205 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 vertente
T R A
), con l'Avv. FEDERICO Parte_1 C.F._1
VECCHIOLA, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
), con l'Avv. LORENZO CP_1 C.F._2
CHIODONI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. ), con l'Avv. CORRADO P.IVA_1
DEL PESCHIO LIBERATORE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, IN VIA ISTRUTTORIA: 1) rimettere la causa in istruttoria ed accogliere ed ammettere le istanze istruttorie già avanzate, richieste ed elencate nella memoria ex art.183 VI° comma n.2 cpc datata
31.12.2021 e nella memoria ex art.183 VI° comma n.3 cpc datata
25.01.2022. NEL MERITO: previo accertamento dell'inadempimento contrattuale posto in essere dall'Arch. e della sua CP_1
conseguente responsabilità professionale in danno della Sig.ra Pt_1
in via principale, condannare l'Arch. al risarcimento
[...] CP_1
di tutti i danni sofferti dalla Sig.ra quale conseguenza Parte_1
immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi € 282.689,68.- o la somma minore / maggiore benevisa dal
Magistrato, oltre € 816,20 da pagare ogni anno a decorrere dallo
01.01.2021 sino a vita natural durante a titolo di IMU, oltre danni morali ed esistenziali da liquidarsi in via equitativa, nonché interessi legali dal giorno del dovuto al saldo totale, o la somma minore o maggiore benevisa dal
Magistrato; in via subordinata, condannare il convenuto al pagamento in favore della Sig.ra di quella diversa somma, maggiore o Parte_1
minore, che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa;
in via ulteriormente subordinata, condannare il convenuto al pagamento in favore della Sig.ra di quella diversa somma Parte_1
che il Tribunale adito dovesse ritenere in via equitativa;
in ogni caso, anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia offerta transattiva da parte del convenuto e della sua garante per la RC Professionale, con vittoria di spese
e competenze di giudizio”
Per il convenuto: “chiede che la causa sia rimessa in istruttoria e
l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in corso di causa. nel merito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo e con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 1.” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia della società assicurativa
(già ) - corrente in Milano, Viale Controparte_2 Controparte_3
Certosa, 222 – 20156, in persona del legale rappresentante p.t. che garantiva (e garantisce tuttora) il convenuto per la responsabilità professionale mediante polizza assicurativa n.560146018-03 /settore B
(progettisti, direttori dei lavori e collaudatori - Sez. prima e seconda con condizioni aggiuntive A, C, D, E, G) oggi n.800289756 stipulata il
19.05.2008 al fine di esserne garantito e manlevato e, per l'effetto, differire la data della prima udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in causa ed in garanzia;
nel merito, in via principale, accertata e dichiarata
l'infondatezza in fatto e diritto delle domande avanzate dall'attrice e per tutti
i motivi dedotti in narrativa, procedere al loro integrale rigetto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ravvisasse fondatezza nelle rivendicazioni di parte attrice, condannare la società assicurativa (già ) - corrente Controparte_2 Controparte_3
in Milano, Viale Certosa, 222 – 20156, in persona del legale rappresentante
p.t. società assicurativa garante del convenuto per la RCT professionale, a garantire, manlevare e tenere indenne l'arch. da ogni esborso CP_1
cui eventualmente è tenuto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, tramite sentenza esecutiva come per legge”
Per la terza chiamata: “IN VIA PRINCIPALE ritenere e dichiarare per le ragioni sin qui illustrate l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza in atti e respingere pertanto la domanda di manleva siccome inammissibile improponibile ed infondata, fermi in ogni caso massimale franchigie scoperti ed esclusioni contrattuali che si intendono opposti ad ogni effetto di legge e fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Assicurazione. NEL MERITO e ferma l'eccezione di inoperatività della garanzia rigettare comunque la domanda principale perché infondata ed accoglierla, ove provata, nella sola misura di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di lite.”
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE R AGIONI DI FATTO E DI
DIR ITTO DELLA DEC ISIONE citava in giudizio rappresentando di aver Parte_1 CP_1
acquistato un terreno edificabile non rispondente alle caratteristiche di suo interesse a causa della prestazione professionale resa nei suoi confronti dall'architetto convenuto il quale aveva erroneamente riconosciuto una maggiore edificabilità del predetto terreno rispetto a quella reale, tanto che il comune competente aveva denegato il permesso di costruire conformemente alla maggiore edificabilità.
L'attrice, quindi, deduceva che il convenuto era risultato contrattualmente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni, e responsabile per i danni da essa subiti.
Quanto ai danni, gli stessi consistevano, come riscontrabile dalla perizia depositata, nelle spese tecniche sborsate per la progettazione dell'edificio, nella riduzione del potenziale edificatorio del terreno, nell'IMU che si era dovuta pagare sul terreno acquistato, nel costo di locazione per dodici mesi dello studio legale dell'attrice per mancato godimento della porzione del bene inedificabile, nel mancato rendimento del diverso immobile occupato dall'attrice con la sua famiglia, nonché in ulteriori danni
(neppure contemplati, questi, nella relazione tecnica di parte) consistenti negli oneri di urbanizzazione pagati “per porzione di immobile non edificabile” (cfr. atto di citazione), nonché nella tassazione ICI e IMU pagate “per porzioni di immobile non edificabile”, oltre all'IMU da pagare “tutta la vita natural durante”, nel “danno patrimoniale per pagamento dell'Enel, per errata progettazione”, nei danni morali ed esistenziali, il tutto per la complessiva somma di € 282.689,68 “oltre € 816,20 da pagare ogni anno a decorrere dallo 01.01.2021 sino a vita natural durante a titolo di IMU”.
In diritto, sosteneva l'attrice che il convenuto era inadempiente atteso che aveva colpevolmente causato il diniego del permesso di costruire da parte del comune secondo le originarie intenzioni dell'attrice, con la conseguenza che doveva rispondere dei danni causati.
Si costituiva in giudizio contestando, in primo luogo, la CP_1
sussistenza di alcuna negligenza da parte sua e rappresentando, ad ogni modo, che la prestazione da esso resa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà con la conseguenza che lo stesso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., doveva andare esente da responsabilità per non aver agito con dolo o colpa grave. In secondo luogo, contestava la sussistenza e la quantificazione dei danni per come allegati dall'attrice. Chiedeva, quindi, di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione al fine di vedersi manlevato in caso di soccombenza.
Alla prima udienza del 06.05.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia di assicurazione e rinviava ad una successiva udienza.
Si costituiva quindi in giudizio la terza chiamata Hdi Assicurazioni Spa deducendo l'inoperatività della polizza assicurativa nonché, comunque,
l'infondatezza della domanda attorea di risarcimento danni.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del
10.05.2022 il Giudice rigettava le istanze di prova avanzate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 21.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata, atteso che, con riferimento ai danni di cui l'attrice chiede il ristorno, anche in ragione della genericità delle allegazioni, o non può dirsi che gli stessi siano danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. (intesi quali perdite subite o mancati guadagni), ovvero non può dirsi provato il nesso di causalità tra gli stessi e la condotta dell'attore, quand'anche non debba proprio escludersi in positivo la sussistenza di tale nesso di causalità.
Si imputa, in particolare, al convenuto, di non aver correttamente individuato le disposizioni urbanistiche applicabili con riferimento al terreno di potenziale interesse dell'attrice e, a causa di ciò, di averla indotta all'acquisto di tale immobile. I danni allegati (soltanto alcuni dei quali rappresentati da una perizia tecnica di parte, la quale, oltre che poco rigorosa, fonda le sue conclusioni sul fatto che l'attrice non abbia poi edificato o, comunque, messo a frutto il terreno acquistato, circostanza tuttavia da escludersi, atteso che la stessa, come da essa rappresentato, ha ripresentato un nuovo progetto ottenendo il permesso di costruire: cfr. all.
21 atto di citazione) consisterebbero: 1) nelle spese tecniche sborsate per la progettazione dell'edificio; 2) nella riduzione del potenziale edificatorio del terreno;
3) nell'IMU che si era dovuta pagare sul terreno acquistato;
4) nel costo di locazione per dodici mesi dello studio legale dell'attrice per mancato godimento della porzione del bene inedificabile;
5) nel mancato rendimento del diverso immobile occupato dall'attrice con la sua famiglia;
6) in ulteriori danni consistenti negli oneri di urbanizzazione pagati “per porzione di immobile non edificabile” (cfr. atto di citazione), nonché nella tassazione ICI e IMU pagate “per porzioni di immobile non edificabile”, oltre all'IMU da pagare “tutta la vita natural durante”, nel “danno patrimoniale per pagamento dell'Enel, per errata progettazione”, nei danni morali ed esistenziali, il tutto per la somma di € 282.689,68 oltre €
816,20 da pagare ogni anno a decorrere dallo 01.01.2021 sino a vita natural durante a titolo di IMU.
Ebbene: quanto alla voce di danno sub. 1) (spese tecniche sborsate per la progettazione dell'edificio), e premesso che il corrispettivo pagato al convenuto non costituisce una posta di danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. ma, semmai, il corrispettivo in ordine alla prestazione da esso resa, non ripetibile in assenza di una domanda, assente nel caso di specie, di risoluzione del contratto, si osserva che non vi è alcuna allegazione in ordine al fatto che i predetti costi tecnici affrontati (per tecnici specializzati in impianti, sicurezza e strutture) siano stati inutili per l'attrice, atteso peraltro che essa ha poi proseguito nelle pratiche edificatorie del suo terreno, ottenendo finanche il permesso di costruire
(all. 21 atto di citazione): la predetta voca di danno, pertanto, non può, già in via di allegazione, ritenersi una perdita subita a causa della condotta del convenuto;
quanto al danno sub 2) (riduzione del potenziale edificatorio del terreno) deve assolutamente escludersi che lo stesso sia causalmente collegato con l'errore valutativo mosso al convenuto derivando la potenzialità edificatoria dagli strumenti urbanistici vigenti, né potendo la stessa essere in alcun modo influenzata da una eventuale condotta corretta del convenuto;
quanto al danno sub 3) (pagamento dell'IMU sul terreno acquistato) va osservato che tali imposte sono dovute indipendentemente dall'errore del convenuto, né l'attrice ha provato (e, prima ancora, specificamente allegato) che la tassazione pagata o da pagare sia stata più alta in ragione dell'errore imputato al convenuto;
quanto ai danni sub 4) e 5) (costo di locazione per dodici mesi dello studio legale dell'attrice per mancato godimento della porzione del bene inedificabile e mancato rendimento del diverso immobile occupato dall'attrice con la sua famiglia), si osserva che i predetti danni non possono dirsi sussistenti in ragione della genericità delle allegazioni che li riguardano atteso, da un lato, che non sono state neppure indicate le maggiori tempistiche del nuovo iter amministrativo causato dall'inadempimento del convenuto, da altro lato, e come correttamente dedotto dalla terza chiamata, che non vi è comunque prova, per la genericità della allegazione, che tali costi siano causalmente riconducibili alla condotta del convenuto;
quanto ai danni consistenti nell'aver dovuto pagare, a causa dell'errore del convenuto, gli oneri di urbanizzazione, si osserva che tali oneri sono dovuti indipendentemente dal tipo di progetto presentato, trovando peraltro quelli pagati dall'attrice, nel caso di specie, la loro fonte in una richiesta di rilascio di permesso di costruire autonomamente presentata dall'attrice
(cfr., in particolare, doc. 21 atto di citazione); quanto ai danni consistenti nelle “tassazioni ICI e IMU” oltre all'IMU da pagare “tutta la vita natural durante” (cfr. pag. 6 atto di citazione), valga al riguardo quanto già sopra detto sub 3) e, cioè, da un lato, che tali imposte sono dovute indipendentemente da un errore di progettazione dell'immobile, da altro lato, che non è stato provato dall'attrice (e, prima ancora, allegato) che la tassazione pagata o da pagare sia stata più alta in ragione dell'errore imputato al convenuto;
quanto al danno “per pagamento dell'enel” (cfr. atto di citazione), non si ravvisa alcun collegamento, in quanto neppure allegato, tra tali esborsi e la condotta imputata al convenuto.
Infine, priva di alcuna allegazione è pure la sofferenza di danni “morali ed esistenziali” causati dalla condotta dal convenuto, danni che dunque, anche questi, non possono riconoscersi. Ne deriva in sostanza, da tutto quanto detto, che deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, formulata dall'attrice.
Dal rigetto della domanda attorea deriva l'assorbimento in ordine alla domanda di manleva avanzata dal convenuto e, quindi, la domanda della terza chiamata volta ad accertare l'inoperatività, per il caso che ha dato origine alla presente controversia, della polizza assicurativa stipulata dal convenuto.
Le spese di lite, in ragione del fatto che non risulta contestato l'errore obiettivo del convenuto nel riconoscere un'edificabilità del terreno acquistato dall'attrice in misura maggiore rispetto a quella effettiva, devono essere interamente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta, con assorbimento delle altre domande, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto;
2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
27/04/2025 Il Giudice
Francesco De Perna