Articolo 34 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 33Articolo 35
Versione
18 marzo 1953
Art. 34. (Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori)

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o piu' assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.
Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione e' rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purche' sia presente almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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