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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 13/09/2024 al n. 1923/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 13/09/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI NICOLETTA, elettivamente domiciliata in VIA VITTORINO DA
FELTRE 6 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. FERRARI
NICOLETTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16/01/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1 Pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Akure (Nigeria) in data 9.05.1997 tra i sigg.ri
[...]
nato ad [...]-Nigeria, il 13.09.1963 e CP_1 Parte_1
, nata a [...]-Nigeria, come trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di Suzzara Anno 2017 Numero 129 Parte II Sez.C con ordine al
competente Ufficiale dello stato civile di trascrivere l'emananda sentenza;
Ferme le condizioni separatizie”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente si rivolge all'intestato Ufficio per ottenere una pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale con conferma delle condizioni già decise da questo Tribunale in sede di separazione.
Il convenuto, pur regolarmente evocato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74
nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
pagina 2 di 6 Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata
pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i
coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è
iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per
la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da
almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente
del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti non impugnata e passata in giudicato.
Inoltre, l'allegazione della ricorrente, la quale hanno confermato di non aver più
ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la pagina 3 di 6 protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Quanto alle altre condizioni la ricorrente ha chiesto la conferma delle altre statuizioni stabilite dal Tribunale in sede di separazione.
Non emergono elementi che inducano il Tribunale a modificare quanto statuito appena poco più di un anno fa laddove si è statuito che l'affidamento dei figli e sarà in via esclusiva alla madre, con sua Persona_1 Persona_2
facoltà di assumere unilateralmente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, ex art. 337 quater, 3° c., c.c.. Assegna la casa familiare di Suzzara Strada
Zana Zanetta 55 alla ricorrente. Dispone che il padre possa vedere i figli minori previo accordo con la madre. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro 5 del mese, con decorrenza dal mese di agosto
2022, l'assegno di € 500,00=, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli (€ 125,00 per ogni figlio); detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal luglio 2023 secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
Oltre a ciò l'assegno unico per i figli andrà percepito al 100% dalla madre,
mentre per le spese straordinarie queste vanno poste al 50% a carico di entrambi i genitori che vi provvederanno come da Protocollo 2024 in vigore presso il
Tribunale di Mantova.
Le spese vanno compensate in quanto procedimento necessitato pagina 4 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Dispone l'affidamento dei figli e sarà in Persona_1 Persona_2
via esclusiva alla madre, con sua facoltà di assumere unilateralmente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, ex art. 337 quater, 3° c., c.c.;
3) Assegna la casa familiare di 55 alla ricorrente;
Parte_2
4) Dispone che il padre possa vedere i figli minori previo accordo con la madre;
5) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro 5
del mese, con decorrenza dal mese di agosto 2022, l'assegno di € 500,00=, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli (€ 125,00 per ogni figlio); detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal luglio 2023 secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6) Dispone che l'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% da
[...]
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
7) Le spese straordinarie vanno poste al 50% a carico di entrambi i genitori che vi provvederanno come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di
Mantova;
8) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Anno 2017,
n.129, p.II, serie C, Ufficio 1);
9) Spese compensate;
pagina 5 di 6 Così deciso in Mantova, il 16/01/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 13/09/2024 al n. 1923/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 13/09/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI NICOLETTA, elettivamente domiciliata in VIA VITTORINO DA
FELTRE 6 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. FERRARI
NICOLETTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16/01/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1 Pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Akure (Nigeria) in data 9.05.1997 tra i sigg.ri
[...]
nato ad [...]-Nigeria, il 13.09.1963 e CP_1 Parte_1
, nata a [...]-Nigeria, come trascritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di Suzzara Anno 2017 Numero 129 Parte II Sez.C con ordine al
competente Ufficiale dello stato civile di trascrivere l'emananda sentenza;
Ferme le condizioni separatizie”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente si rivolge all'intestato Ufficio per ottenere una pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale con conferma delle condizioni già decise da questo Tribunale in sede di separazione.
Il convenuto, pur regolarmente evocato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74
nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
pagina 2 di 6 Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata
pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i
coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è
iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per
la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da
almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente
del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti non impugnata e passata in giudicato.
Inoltre, l'allegazione della ricorrente, la quale hanno confermato di non aver più
ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la pagina 3 di 6 protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Quanto alle altre condizioni la ricorrente ha chiesto la conferma delle altre statuizioni stabilite dal Tribunale in sede di separazione.
Non emergono elementi che inducano il Tribunale a modificare quanto statuito appena poco più di un anno fa laddove si è statuito che l'affidamento dei figli e sarà in via esclusiva alla madre, con sua Persona_1 Persona_2
facoltà di assumere unilateralmente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, ex art. 337 quater, 3° c., c.c.. Assegna la casa familiare di Suzzara Strada
Zana Zanetta 55 alla ricorrente. Dispone che il padre possa vedere i figli minori previo accordo con la madre. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro 5 del mese, con decorrenza dal mese di agosto
2022, l'assegno di € 500,00=, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli (€ 125,00 per ogni figlio); detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal luglio 2023 secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
Oltre a ciò l'assegno unico per i figli andrà percepito al 100% dalla madre,
mentre per le spese straordinarie queste vanno poste al 50% a carico di entrambi i genitori che vi provvederanno come da Protocollo 2024 in vigore presso il
Tribunale di Mantova.
Le spese vanno compensate in quanto procedimento necessitato pagina 4 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Dispone l'affidamento dei figli e sarà in Persona_1 Persona_2
via esclusiva alla madre, con sua facoltà di assumere unilateralmente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, ex art. 337 quater, 3° c., c.c.;
3) Assegna la casa familiare di 55 alla ricorrente;
Parte_2
4) Dispone che il padre possa vedere i figli minori previo accordo con la madre;
5) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro 5
del mese, con decorrenza dal mese di agosto 2022, l'assegno di € 500,00=, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli (€ 125,00 per ogni figlio); detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal luglio 2023 secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6) Dispone che l'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% da
[...]
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
7) Le spese straordinarie vanno poste al 50% a carico di entrambi i genitori che vi provvederanno come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di
Mantova;
8) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Anno 2017,
n.129, p.II, serie C, Ufficio 1);
9) Spese compensate;
pagina 5 di 6 Così deciso in Mantova, il 16/01/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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