TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2959
TAR
Decreto presidenziale 11 settembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e degli artt. 8, 10, 11, 16, 17 e 19 D.P.R. 08.06.2001 n. 327; violazione degli artt. 2 e 3 D.P.R. 18.04.1994, n. 383; difetto di motivazione; eccesso di potere

    La normativa consente la localizzazione di opere di interesse statale tramite conferenza di servizi, senza necessità di variante urbanistica preventiva. Le osservazioni sono state valutate e la delega a R.F.I. è legittima. Le sentenze del Consiglio di Stato confermano tale interpretazione.

  • Rigettato
    Mancata valutazione delle osservazioni al progetto

    Le osservazioni sono state esaminate puntualmente nella relazione istruttoria, e l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione.

  • Rigettato
    Illegittimità della delega conferita a R.F.I. per lo svolgimento dell'istruttoria

    L'attività è stata legittimamente svolta da R.F.I. tramite il suo soggetto tecnico delegato.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del decreto direttoriale di verifica di non assoggettabilità a VIA

    Le censure relative a questi atti sono infondate in quanto gli atti sono stati regolarmente pubblicati e la procedura è stata conforme alla legge.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo

    Il ricorso introduttivo è stato respinto, pertanto anche questo motivo è infondato.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per mancata considerazione delle osservazioni presentate

    Le osservazioni presentate nella fase di apposizione del vincolo sono state esaminate, mentre quelle relative alla successiva fase di dichiarazione di pubblica utilità non sono state presentate dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e degli artt. 8, 10, 11, 16, 17 e 19 D.P.R. 08.06.2001 n. 327; violazione degli artt. 2 e 3 D.P.R. 18.04.1994, n. 383; difetto di motivazione; eccesso di potere

    Il decreto è stato impugnato tempestivamente e le censure sono infondate come già esposto nel ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Annullamento della delibera per invalidità derivata e difetto di istruttoria

    Le censure sono infondate come già esposto nei precedenti motivi.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di avvio del procedimento e del decreto direttoriale di verifica di non assoggettabilità a VIA

    Le censure sono infondate come già esposto nel ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Omessa impugnazione del provvedimento

    Il provvedimento non è stato impugnato con ulteriori motivi aggiunti come preannunciato.

  • Inammissibile
    Tardività e genericità della censura

    La censura è tardiva in quanto l'esistenza dell'istruttoria era già desumibile dal decreto ministeriale impugnato. È generica perché non specifica la norma violata né la violazione.

  • Rigettato
    Omessa valutazione di una singola osservazione e genericità delle controdeduzioni

    L'amministrazione non è tenuta a motivare specificatamente ogni osservazione. La ricorrente non contesta nel merito le controdeduzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2959
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2959
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo