Decreto presidenziale 11 settembre 2024
Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02959/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Parziale e Marcella Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Patrizio Parziale in Napoli, via Salvatore Fusco, n. 16;
contro
S.P.A. R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo AR Iaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale A Chiaia, n. 55;
Ministero della Cultura, Ministero della Transazione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Benvenuto Fabrizio Capaldi e Raffaele Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania e Comune di Pompei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto n. reg. uff. U.0020860 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e ss.mm.ii., avente ad oggetto «“Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei” fra la linea RFI Napoli - LE (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento, compresi gli interventi di miglioramento dell'accessibilità. Progetto definitivo», emesso dalla Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, datato 26/11/2021, e che non risulta essere stato pubblicato né comunicato alla ricorrente;
- e di ogni altro atto, prodromico o successivo, allo stato non conosciuto, ivi compreso l'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio adottato da R.F.I. nella qualità di concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non notificato e pubblicato in data 29/04/2021 e il decreto direttoriale di verifica di non assoggettabilità a VIA n. 183 del 10/06/2021, emesso dal Ministero della Transizione Ecologica, e la nota di conferma n. 128276 del 19 novembre 2021;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da PA S.r.l. il 18/10/2023 e depositati in giudizio il 2/11/2023:
- della Delibera di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. n. 229, di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del DPR 327/2001, ai fini della pubblica utilità del progetto definitivo relativo all'Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei fra la linea RFI Napoli – LE (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli – Sorrento, nonché dell'approvazione degli elaborati di progetto relativi alla realizzazione dell'opera:
• 320520S01PDPM00PLS7E05 Rev. A (Piano Particellare di Esproprio - Comune di Pompei)
• 320520S01PDPM00PLS7E06 Rev. A (Piano Particellare di Esproprio - Comune di Pompei), delibera datata 13 aprile 2023, comunicata al Comune di Pompei in data 17 luglio 2023 e pubblicata nel Registro Ufficiale del Comune di Pompei il 20 luglio 2023, non notificata;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da PA S.r.l. il 16/06/2025 e depositati in giudizio il 22/6/2025:
- del Decreto n. reg. uff. U.0020860 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei” fra la linea RFI Napoli - LE (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento, compresi gli interventi di miglioramento dell'accessibilità. Progetto definitivo emesso dalla Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, datato 26/11/2021, e che non risulta essere stato pubblicato né comunicato alla ricorrente;
- della Delibera di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. n. 229, avente ad oggetto l’approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 327/2001, ai fini della pubblica utilità del progetto definitivo relativo all’Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei fra la linea RFI Napoli – LE (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli – Sorrento, compresi gli interventi di miglioramento dell'accessibilità nonché l’approvazione degli elaborati di progetto relativi alla realizzazione dell’opera:
• 320520S01PDPM00PLS7E05 Rev. A (Piano Particellare di Esproprio - Comune di Pompei)
• 320520S01PDPM00PLS7E06 Rev. A (Piano Particellare di Esproprio - Comune di Pompei), delibera datata 13 aprile 2023, comunicata al Comune di Pompei in data 17 luglio 2023 e pubblicata nel Registro Ufficiale del Comune di Pompei il 20 luglio 2023, non notificata
- e di ogni altro atto, prodromico o successivo, allo stato non conosciuto, ivi compreso l’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio adottato da R.F.I. nella qualità di concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non notificato e pubblicato in data 29/04/2021 e il decreto direttoriale di verifica di non assoggettabilità a VIA n. 183 del 10/06/2021 emesso dal Ministero della Transizione Ecologica e della nota di conferma n. 128276 del 19 novembre 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.P.A. R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, del Ministero della Cultura, del Ministero della Transazione Ecologica, della Città Metropolitana di Napoli e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
La Società ricorrente (qualificatasi proprietaria degli immobili siti nel Comune di Pompei (NA), censiti catastalmente al foglio 12, particella 1994), con ricorso notificato il 25/01/2022 e depositato in giudizio l’08/02/2022, impugna il Decreto n. reg. uff. U.0020860 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e ss.mm.ii., avente ad oggetto «“Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei” fra la linea RFI Napoli - LE (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento, compresi gli interventi di miglioramento dell'accessibilità. Progetto definitivo», emesso dalla Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, datato 26/11/2021, (asseritamente) non pubblicato né comunicato alla ricorrente, nonché ogni altro atto, prodromico o successivo, allo stato non conosciuto, ivi compreso l'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio adottato da R.F.I. nella qualità di concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non notificato e pubblicato in data 29/04/2021 e il decreto direttoriale di verifica di non assoggettabilità a VIA n. 183 del 10/06/2021, emesso dal Ministero della Transizione Ecologica, e la nota di conferma n. 128276 del 19 novembre 2021.
A sostengo del ricorso deduce le seguenti censure:
I VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, 10, 11, 16, 17 E 19 D.P. 08.06.20 01 N 327. V IOLAZIONE DEGLI ARTT 2 E 3 D.P. 18.04.1994, N 383 DIFETTO DI MOTIVAZIONE ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
II. VIOLAZIONE DELL ART 3 D.P. 18.04.1994, N 383. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO V IOLAZIONE DEGLI ARTT 14 E SS L EGGE 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI VIOLAZIONE DEL D L GS 152/2006.
Il 10/02/2022, si sono costituiti in giudizio, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero della Cultura, il Ministero della Transazione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al giudizio.
Il 16/02/2022, si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Napoli, depositando all’uopo una memoria di costituzione, eccependo la estraneità della Città Metropolitana di Napoli in ordine al procedimento di cui al D.P.R. n. 383/1994, chiedendo di dichiarare la estraneità della Città Metropolitana di Napoli in ordine alle censure sollevate dalla ricorrente.
Il 30/03/2022, si è costituita in giudizio la S.p.a. R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana (anche R.F.I.), deducendo che il ricorso va respinto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato.
Con motivi aggiunti notificati il 18/10/2023 e depositati in giudizio il 02/11/2023, la Società ricorrente impugna la Delibera di R.F.I. S.p.a. n. 229 del 13/04/2023, di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 327/2001, ai fini della pubblica utilità, del progetto definitivo relativo all’Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei fra la linea RFI Napoli – LE (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli – Sorrento, nonché la approvazione degli elaborati di progetto relativi alla realizzazione dell’opera, (asseritamente) comunicata al Comune di Pompei in data 17 luglio 2023 e pubblicata nel Registro Ufficiale del Comune di Pompei il 20 luglio 2023, ma non notificata.
A sostengo dei predetti motivi aggiunti deduce le seguenti censure:
A. INVALIDITÀ DERIVATA.
B. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, 17 D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, 10, 11, 16, 17 E 19 D.P.R. 08.06.2001 N. 327. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Il 04/09/2024, S.p.a. R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana ha depositato in giudizio una richiesta di rinvio, nella quale, premettendo che “ quattro precedenti ed analoghi ricorsi avverso i medesimi atti sono stati accolti da codesta ecc.ma Sezione con le due sentenze 19/4/2024, nn. 2608 e 2611 – entrambe riferite alla violazione dell’art.3, DPR 383/94 ed alla necessità della delibera di C.C. – sentenze appellate con ricorsi RFI al C.d.S., R.G. nn. 4089/24 e 4099/24 ,” e che “ le riferite circostanze rendono opportuno un rinvio della discussione dell’emarginato giudizio ad un momento successivo all’adozione delle sentenze del Consiglio di Stato sui ridetti appelli, per evitare un potenziale conflitto tra decisioni su giudizi strettamente connessi ed assicurare un uniforme criterio da seguire per l’istante e le altre PP.AA. coinvolte in essi ”, ha chiesto il rinvio della discussione del giudizio R.G.n.567/22.
Il 05/09/2024, la Città Metropolitana di Napoli e la Società ricorrente hanno depositato in giudizio un atto di adesione alla predetta richiesta di rinvio.
Il 09/09/2025, anche il Ministero della Cultura, il Ministero della Transazione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili hanno depositato in giudizio un atto di adesione alla predetta istanza di rinvio.
Con decreto n. 434 dell’11/09/2024, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza depositata in giudizio in data 4 settembre 2024, con cui la difesa della S.p.a. R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana ha chiesto il rinvio della discussione del merito del presente giudizio (già calendarizzata per la udienza pubblica del 9 ottobre 2024), a data successiva al 19/12/2024, giustificandola con l’opportunità di attendere le pronunce del Consiglio di Stato su due giudizi analoghi (RG nn. 4089/2024 e 4099/2024), aventi discussione fissata per l’udienza pubblica del 19/12/2024, con differimento della trattazione del merito del presente giudizio alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025.
Il 21/04/2025, S.p.a. R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito che il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili, improcedibili ed infondati, concludendo per l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Il 22/04/2025, i Ministeri resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il 24/04/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio, nella quale, premettendo che “ solo in prossimità della predetta nuova udienza R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana s.pa. e il Ministero della Cultura hanno prodotto rispettivamente in data 15 e 16.04.2025 copiosa documentazione, anche di natura tecnica rilevante ai fini della decisione e depositato le memorie in data 21 e 22.04.2025; si rende necessario un congruo termine per l’esame approfondito degli atti depositati, al fine di garantire il pieno diritto di difesa e l’effettiva partecipazione al contraddittorio; ”, ha chiesto “ il rinvio della discussione del giudizio R.G.n.567/22, già fissata per il giorno 08.05.2025 ad una diversa data, compatibilmente con le esigenze dell’On. Tribunale, al fine di consentire al ricorrente un adeguato esame della documentazione depositata dalle controparti e, ove necessario, la predisposizione di ulteriori consulenze tecniche di parte ”.
Nella pubblica udienza dell’08/05/2025, parte ricorrente ha reiterato tale richiesta di rinvio (anche) per proporre motivi aggiunti in relazione alla documentazione prodotta; parte resistente si è opposta alla richiesta di rinvio rappresentando la non novità della documentazione prodotta e l'urgenza di conclusione dell'opera, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza n. 4136 del 29/05/2025, questa Sezione ha rinviato la trattazione del merito del presente giudizio alla pubblica udienza del 23 settembre 2025, con la seguente motivazione: “ Rilevato che la controversia per cui è causa è relativa ai “provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” di cui all’art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a., con conseguente applicazione del rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 2, c.p.a., il quale stabilisce che “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”;
Ritenuto che, nel contemperamento dei contrapposti interessi, la suddetta istanza di rinvio di parte ricorrente, depositata in giudizio il 24/04/2025 e reiterata nella pubblica udienza dell’08/05/2025, può essere accolta (in considerazione della copiosa documentazione depositata in giudizio dalle parti resistenti in data 15 e 16 aprile 2025, anche al fine di consentire alla ricorrente di proporre motivi aggiunti), concedendo un breve rinvio della trattazione del merito del presente giudizio alla pubblica udienza del 23 settembre 2025 ;”.
Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 16/06/2025 e depositati in giudizio il 22/06/2025, la Società ricorrente formula le seguenti ulteriori doglianze avverso gi atti già impugnati con il ricorso e i primi motivi aggiunti del 18/10/2023 alla luce della sopravvenuta conoscenza, in occasione del deposito di documenti in vista della pubblica udienza dell’8 maggio 2025, del documento 23 costituito da un elaborato prodotto da AL s.p.a. e identificato con codice IS AQ.00.0001 denominato “istruttoria pubblicizzazione” al quale è allegato un prospetto relativo alle osservazioni pervenute al soggetto espropriante ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 8 giugno 2001 e le controdeduzioni di AL a ciascuna di esse, mai pubblicato né altrimenti comunicato alla ricorrente:
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, 10, 11, 16, 17 E 19 D.P.R. 08.06.2001 N. 327. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 D.P.R. 18.04.1994, N. 383. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Il 05/09/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha dichiarato “ di voler proporre ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento nota RFI prot. 0011/P/2025/0000709 del 17 febbraio 2025, conosciuta solo in occasione del deposito documentale operato da R.F.I. il 2 settembre 2025 ”, chiedendo il rinvio della discussione del giudizio R.G. n. 567/22, già fissata per il giorno 23 settembre 2025 ad altra data.
Il 05/09/2025, S.p.a. R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha eccepito che i motivi aggiunti del 16/6/2025 sono inammissibili ed infondati.
Il 12/09/2025, S.p.a. R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana ha depositato in giudizio una memoria di replica in cui ha concluso per il rigetto dell’istanza di rinvio e per l’inammissibilità ed il rigetto dei ricorsi.
Il 12/09/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per le conclusioni rassegnate.
Nella pubblica udienza del 23/09/2025, a seguito di discussione, il Collegio ha accolto la richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente e ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 13/01/2026.
Nella pubblica udienza del 13/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti del 18/10/2023 e del 16/06/2025 proposti in corso di causa, è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto e i motivi aggiunti del 16/06/2025 devono anche essere dichiarati inammissibili.
1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame del ricorso introduttivo, la Società ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 8, 10, 11, 16, 17 e 19 d.p. 08.06.2001 n 327, degli artt. 2 e 3 d.p. 18.04.1994, n 383, del difetto di motivazione e dell’eccesso di potere, la illegittimità del gravato provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di servizi - essenzialmente - a causa dell’omessa previa adozione, da parte del Consiglio comunale, della variante agli strumenti urbanistici vigenti, asseritamene richiesta dall’art. 3, D.P.R. n. 383/1994, nonché della presupposta previa deliberazione degli organi rappresentativi; a causa della mancata valutazione delle osservazioni al progetto, redatte dal Prof. Francesco Domenico Moccia, di cui non si fa menzione nelle premesse del provvedimento impugnato; nonché a causa della illegittimità della delega conferita da R.F.I. a Itallferr S.p.a. (“ soggetto individuato da R.F.I. per l’espletamento delle attività finalizzate alla partecipazioni delle ditte interessate dal procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ”) per lo svolgimento dell’istruttoria e la valutazione delle osservazioni.
Tutte le predette censure sono infondate.
Occorre, anzitutto, premettere che sulle medesime questioni oggetto di causa sono intervenute, nelle more del presente giudizio, le due sentenze del Consiglio di Stato n. 1067/25 del 10/02/2025 e n. 1068/del 10/02/2025, che in riforma delle sentenze del T.A.R. Campania n. 02608/2024 e n. 02611/2024, hanno respinto integralmente i ricorsi di primo grado e alle cui condivisibili statuizioni ci si riporta nella decisione di questa causa.
1.1. - In particolare, con riferimento alla prima censura incentrata sulla illegittimità del D.M. M.I.T., 26 novembre 2021, di conclusione della conferenza di servizi decisoria, a causa dell’omessa previa adozione – da parte del Consiglio comunale – della variante agli strumenti urbanistici vigenti asseritamene richiesta dall’art. 3, D.P.R. n. 383/1994, nonché della presupposta previa deliberazione degli organi rappresentativi, giova richiamare l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 383 del 1994, secondo il quale “ qualora l’accertamento di conformità di cui all’articolo 2 del presente regolamento [vale a dire, l’accertamento della conformità delle opere pubbliche statali o d’interesse statale alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi] dia esito negativo, oppure l’intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali ”.
Secondo R.F.I. la disciplina di cui al citato D.P.R. 383/1994 e, in particolare, l’art. 3, comma 1 - che rinvia espressamente ed integralmente, in relazione alla disciplina applicabile, alle norme della legge n. 241/1990 che regolano in via generale la conferenza di servizi - consente la localizzazione delle opere di interesse statale, prescindendo dall’adozione di una variante da parte del Consiglio comunale, attraverso una differente modalità di accertamento della compatibilità urbanistica dell’opera, in ragione del suo interesse statale, nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi.
Nella specie, è stata indetta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con nota n. 14975 del 02/09/21 (versata in atti), recante in oggetto “ D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 e ss.mm. ed ii.. “Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei” fra la linea RFI Napoli - LE (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento, compresi gli interventi di miglioramento dell'accessibilità. Progetto definitivo. Indizione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. ”, la conferenza decisoria ex D.P.R. n. 383/94, nella quale, tra le varie Amministrazione indicate in indirizzo, è stato convocato (anche) il Comune di Pompei, sicché (in tesi) non occorreva per la sua valida conclusione né una autonoma approvazione di variante né la presupposta previa deliberazione degli organi rappresentativi.
In questo senso afferma, in particolare, il Consiglio di Stato, nelle sentenze n. 1067/2025 e 1068/2025, che: “ 3. … Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la disciplina di cui al d.P.R. 383/1994 consente la localizzazione delle opere di interesse statale per il tramite una speciale modalità di accertamento della compatibilità urbanistica dell’opera. L’art. 2, d.P.R. n. 383/1994 prevede, infatti, che “l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi […] è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata”.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un’intesa Stato-Regione o l’accertamento di compatibilità urbanistica dia esito negativo, viene in soccorso il meccanismo di cui al successivo art. 3, d.P.R. n. 383/1994, rubricato “Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici”, che prevede la indizione di una conferenza di servizi decisoria. Da quanto osservato discende che la difformità urbanistica dell’opera di interesse statale da realizzare non ha valenza tout court ostativa, ma costituisce uno specifico presupposto di indizione della conferenza di servizi, nel cui ambito occorre verificare la compatibilità urbanistica dell’opera. 3.1. Decisivi argomenti in tal senso si ricavano, ad avviso del Collegio, dalle recenti modifiche legislative che hanno interessato l’art. 3, d.P.R. n. 383/1994. Al momento dell’emanazione del d.P.R. n. 383/1994, in relazione all’istituto della conferenza di servizi, era espressamente previsto, in linea con l’allora vigente regime generale della conferenza di servizi di cui agli artt.14 e ss. della legge 7 agosto 1990, il meccanismo dell’unanimità ai fini della validità e della produzione degli effetti dell’approvazione dei progetti di opere di interesse statale. La disposizione si esprimeva, infatti, nei seguenti termini: “L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali.” (art. 3, comma 4, d.P.R. 383/1994, nella sua versione originaria).
Tale comma è stato, tuttavia, abrogato dall’art. 5-ter, comma 1, lett. b), decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In occasione di tale abrogazione, con il medesimo decreto-legge è stato innovato l’art. 3, co. 1, d.P.R. 383/1994, prevedendosi che la conferenza di servizi indetta per la localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici sia disciplinata “ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 5-ter, comma 1, lett. a), d.l. n. 32/2019, che ha modificato l’art. 3, co. 1, d.P.R. n. 383/1994).
Per effetto del novum normativo, si è stabilito, dunque, un esplicito raccordo strutturale tra la normativa di settore in esame e l’istituto generale della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, che, nel frattempo, ha subito una significativa evoluzione nella direzione del superamento della regola dell’unanimità della decisione, e dell’affermazione della diversa regola della decisione sulla base delle posizioni prevalenti (sul piano quantitativo-qualitativo), prevedendosi, inoltre, il silenzio assenso in caso di mancata partecipazione o di partecipazione non collaborativa o costruttiva anche di amministrazioni preposte ad interessi sensibili. ”. Afferma, inoltre, che “ 3.6. Da tutto quanto in precedenza osservato discende che la carenza di poteri rappresentativi in capo ai soggetti che hanno partecipato alla conferenza di servizi non può costituire un motivo di illegittimità del provvedimento conclusivo della conferenza, integrando essa un contegno determinativo della fattispecie del silenzio assenso. Tale conclusione è coerente con le politiche di semplificazione amministrativa che, nell’ambito della conferenza di servizi, consentono all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale sulla scorta dell’equiparazione ope legis dell’inerzia a un atto di assenso ” e che “ 13.1 … Come osservato in occasione dell’esame del primo motivo di appello, la determinazione in ordine alla localizzazione delle aree da espropriare è stata correttamente effettuata con il decreto ministeriale MIT del 26 novembre 2021, nell’ambito della conferenza di servizi a tal fine svoltasi. Tale decreto ministeriale, “quale determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati” (art. 3, dm MIT 26.11.2021). Essa, tra le altre, cose, determina anche l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree da espropriare e/o occupare e/ o asservire, ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 327/2001 (art. 4, dm MIT 26 novembre 2021). ”
Peraltro, come rilevato da S.p.a. R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana, nella sua memoria difensiva del 21/04/2025, il Comune intimato “ non ha nemmeno utilizzato alcuno dei citati strumenti procedimentali previsti dalla L.241/90 (ad es. art.14 quater, co.2), per contestare l’esito della Conferenza. Né esso ha impugnati gli atti dinanzi al GA; ”.
La Società ricorrente censura anche la mancata trasmissione degli atti della variante alla Provincia di Napoli.
A ben vedere, però, la Città Metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n.56, è stata convocata alle due conferenze di servizi (sia a quella preliminare indetta con nota M.I.T. n. 9601 del 10/06/2020, sia a quella decisoria indetta con nota M.I.M.S. n. 14975 del 02/09/2021) - come risulta dalla documentazione versata in atti da R.F.I. il 15/04/2025 - e, con nota prot. n. 158345 del 17 novembre 2021, “ ha comunicato la coerenza delle opere con le strategie a scala sovracomunale individuate dalla proposta di PTC ”, come risulta dal gravato decreto ministeriale di conclusione positiva della conferenza decisoria.
1.2. - Anche la seconda censura incentrata sulla mancata valutazione delle osservazioni presentate il 28/5/2021 deve essere disattesa.
Occorre, anzitutto, premettere che le predette osservazioni sono state proposte nel procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, quindi, sono regolate dall’art.11 del D.P.R. 327/2001, che al comma 2 prescrive (solo) la loro valutazione da parte dell’autorità espropriante, e non dall’art. 16 del D.P.R. 327/2001, che prescrive, invece, una valutazione con atto motivato delle osservazioni presentate nella successiva fase della dichiarazione di pubblica utilità.
Ciò premesso, osserva il Collegio che le predette osservazioni sono state esaminate puntualmente, come dimostra la relazione istruttoria del 02/11/2021 (cfr. documento 23 “istruttoria di pubblicizzazione con schema osservazioni e controdeduzioni” del 02/11/2021 allegato alla nota AL 5/11/2021, versato in atti da R.F.I. il 15/04/2025) prodotta da AL in sede di conferenza decisoria, recante in allegato lo schema delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, ove a pagina 11 sono riportate anche quelle formulate da PA S.r.l., attraverso l’Arch. Moccia, e le controdeduzioni di AL, con cui sono state compiutamente illustrate le ragioni che non hanno consentito l’accoglimento delle osservazioni stesse.
Peraltro, come rilevato nella suddetta pronuncia del Consiglio di Stato n. 1067/2025, “ 11.2. In relazione al mancato accoglimento delle osservazioni delle parti resistenti, il Collegio rileva che esse, contrariamente a quanto si assume nel motivo riproposto in esame, sono state esaminate puntualmente, come dimostra la relazione istruttoria prodotta da AL in sede di conferenza decisoria. Sul punto è necessario, peraltro, ricordare che, secondo un costante indirizzo interpretativo, “l'Amministrazione non è tenuta a motivare specificatamente ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato ed alle caratteristiche di un'opera pubblica, essendo sufficiente una motivazione succinta anche non riferita a tutte le osservazioni, pertanto laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e considerate dall'amministrazione ai fini del processo decisionale, la mancata confutazione analitica dei singoli punti oggetto di contraddittorio non assume alcun rilievo invalidante” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 luglio 2018, n. 4004) ”.
1.3. - Va, altresì, rigettata, la terza censura incentrata sulla asserita illegittimità della delega a AL per lo svolgimento dell’istruttoria e la valutazione delle osservazioni, sia per la sua genericità, sia perché trattasi di attività legittimamente svolta in nome e per conto di R.F.I., come evidenziato anche nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1067/2025, il quale afferma che “ 11.1 … nel corso della conferenza di servizi decisoria, AL – in qualità di soggetto tecnico delegato da RFI per il progetto di cui si discute, anche nell’ambito delle procedure di esproprio – ha compiutamente rappresentato gli esiti dell’istruttoria ”.
2. - Con il secondo pluriarticolato motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, poiché dalla ricostruzione del procedimento in esso descritta non emergerebbero la istruttoria svolta, né, in particolare, le ragioni per cui l’opera in questione sia stata ritenuta non meritevole di essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale di cui al d. Lgs. 152/2006, nonché la violazione/contrazione dei termini di cui all’art. 14 bis legge 241/1990 per la richiesta di integrazioni documentali e per la comunicazione delle determinazioni (“ il comma 2 dell’art 14 bis prevede che il termine perentorio per la richiesta di integrazioni documentali non possa essere inferiore a giorni 15 e, soprattutto, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, ove tra esse vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale e/o alla tutela dei beni culturali, come evidentemente ambientale e/o alla tutela dei beni culturali, come evidentemente nel caso che ci nel caso che ci occupa, occupa, debba essere debba essere fissato in giorni 90 ”), con la conseguenza che nessun silenzio assenso può dirsi legittimamente formato, e, infine, il travisamento dei fatti nella parte in cui il provvedimento impugnato attesta che non sono pervenute manifestazioni di motivato dissenso, mentre il Comune di Pompei avrebbe espresso un dissenso propositivo con la nota 56386/2021.
Tutte le predette censure sono infondate.
2.1. - In relazione alla censura incentrata sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla attività istruttoria compiuta, basti osservare che nello stesso, invero, sono dettagliatamente riportate tutte le attività svolte e tutti i pareri acquisiti dalla Autorità procedente, nel mentre parte ricorrente non specifica quali siano le ragioni giuridiche e di fatto incomprese, tranne che per le doglianze relative alla mancata sottoposizione del progetto di cui si discute a valutazione di impatto ambientale, del pari inammissibili per genericità e, comunque, infondate.
A tale proposito, basti considerare che, nel provvedimento ministeriale impugnato, si legge che “ Con nota prot. n. 63631 del 14 giugno 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il proprio Decreto n. 183 in data 10 giugno 2021, con il quale ha disposto l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere in oggetto indicate, nel rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo decreto ”, e che il suddetto decreto n. 183/2021, unitamente al parere della competente Commissione Tecnica, è stato pubblicato sul sito web del Ministero, il cui link era stato comunicato a parte ricorrente da AL con p.e.c. del 21/5/2021.
2.2. - Quanto alla asserita violazione/contrazione dei termini di cui all’art. 14 bis della Legge n. 241/1990, poiché “ A leggere la motivazione dell’atto impugnato, infatti, pare che la Conferenza sia stata indetta in data 02.09.2021, indicando il termine del 16.09.2021 per la richiesta di integrazioni documentali e quello del 22.11.2 021 per la comunicazione delle determinazioni ”, occorre, anzitutto, premettere che, nel provvedimento impugnato, si dà atto del fatto che “ Questo Ministero, con nota prot. n. 14975 del 2 settembre 2021, non essendo intervenuta l’Intesa Stato-Regione entro i tempi fissati dall’art. 2 del richiamato D.P.R. n. 383/94, ha indetto apposita Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 383/1994, da svolgersi nella forma semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., al fine di ottenere sul progetto dei lavori le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato-Regione Campania. Questo Ministero, con la citata nota prot. n. 14975/2021, ha comunicato quale termine perentorio entro il quale richiedere integrazioni documentali il giorno 16 settembre 2021, e quale termine perentorio per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi il giorno 22 novembre 2021 ”.
Ciò premesso, a confutazione delle censure di parte ricorrente, occorre precisare che il termine perentorio per la richiesta di integrazioni documentali e per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte è stabilito dalla norma (nel testo vigente ratione temporis ) in misura “non superiore” – e non “non inferiore”, come erroneamente sostenuto ex adverso – a 15 e 45 giorni, mentre per le determinazioni delle amministrazioni sensibili il suddetto termine è fissato nella misura di (non più di) novanta giorni (cfr. T.A.R. Palermo, Sezione Terza, 05/06/2024, n. 1910, secondo il quale “ Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa comunale, il meccanismo del silenzio-assenso così delineato si applica, in seno alla conferenza di servizi a tal fine indetta, anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, essendo prevista in tal caso dall’art. 14 bis, comma 2, lett. c) la sola fissazione di un termine doppio (di non più di novanta giorni) rispetto a quello ordinario per l’espressione delle determinazioni di competenza di tali amministrazioni agli effetti di cui al successivo comma 4. ”).
Inoltre, nel provvedimento ministeriale impugnato, si dà atto, in particolare, dell’acquisizione, nei termini fissati, del parere positivo con prescrizioni del Parco Archeologico di Pompei (ossia della “ nota prot. n. 10392 dell’8 novembre 2021, con la quale il Parco archeologico di Pompei del MIC ha espresso, con riferimento agli aspetti di tutela culturale e paesaggistica, parere favorevole con prescrizioni vincolanti ”) e del fatto che “ Entro la data del termine del 22 novembre 2021, fissato quale termine previsto per acquisire le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento” (né tantomeno oltre il termine finale assegnato per le determinazioni) “non sono pervenute, comunicazioni di motivato dissenso né è stata notificata alcuna formale opposizione sull’intervento proposto ”, nel mentre nessuno dei soggetti coinvolti ha attivato alcuno dei rimedi che la L. 241/1990 fornisce per la soluzione procedimentale di eventuali conflitti, ovvero ricorsi giurisdizionali a tutela delle proprie rispettive prerogative.
2.3. - La censura sulla asserita pretermissione della nota comunale n. 56386 del 19 novembre 2021 è inammissibile per genericità e comunque infondata.
Giova anzitutto richiamare il contenuto del provvedimento impugnato nel quale, prima, si dà atto della “ nota prot. n. 56386 del 19 novembre 2021, con cui il VI Settore tecnico del Comune di Pompei ha formulato le proprie determinazioni, indicando le modifiche necessarie ai fini del rilascio del proprio assenso. In particolare, nella nota richiamata “Le determinazioni vengono espresse attraverso proposte progettuali, di base, sviluppate secondo una visione di sviluppo integrale dello spazio pubblico e del verde, introducendo soluzioni mirate al conseguimento, tanto a grande scala quanto a scala urbana, di un insieme di obiettivi”. Tali determinazioni vengono sinteticamente esposte nella nota medesima e dettagliate in un apposito fascicolo composto da relazione descrittiva con diagrammi esplicativi ed elaborati grafici ”, e poi del fatto che “ RFI con nota n. 788 del 24 novembre 2021 ha riscontrato dettagliatamente la sopra indicata nota prot. n. 56386/2021 del VI Settore Tecnico del Comune di Pompei. In particolare RFI:
- ha richiamato preliminarmente le procedure autorizzative ad oggi espletate;
- ha evidenziato che il progetto all’esame della CdS recepisce le indicazioni – relative a richieste di modifica all’assetto viario - trasmesse dal medesimo Comune di Pompei nel dicembre 2020, a precisazione del parere reso in sede di Conferenza di Servizi Preliminare;
- ha rappresentato che il Progetto è stato redatto seguendo i principi del protocollo “Envision” per la certificazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’opera e perseguendo scelte progettuali finalizzate al recupero e alla riqualificazione ambientale dei luoghi, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e del recupero dei manufatti esistenti;
- ha evidenziato che il Progetto Definitivo oggetto della Conferenza di Servizi è finanziato a valere sul Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del MIMS (ex Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014 – 2020) e che tale finanziamento, è soggetto al rispetto dei termini di assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;
conseguentemente la salvaguardia delle procedure autorizzative già espletate e di quelle in corso assume particolare rilevanza per garantire il rispetto dei tempi indicati dalla vigente normativa;
- ha segnalato come la proposta elaborata dal Comune di Pompei costituisca di fatto un ampliamento del perimetro di intervento, estendo l’attuale progetto a nuove aree ed ambiti con l’introduzione di una fasizzazione degli interventi da realizzare, mentre il finanziamento attuale prevede un’unica fase realizzativa comprendente tutte le opere in progetto;
- ha esaminato le proposte del Comune ed esplicitato i motivi di non accoglibilità delle richieste, ad eccezione della proposta di modifica delle alberature/spazi verdi e nella diversa tipologia di arredo urbano, “che potranno essere rimodulati di concerto con il Comune nella fase di redazione del Progetto Esecutivo dell’opera”.”
Pertanto, a ben vedere, la nota comunale in questione costituisce non una manifestazione di dissenso sullo specifico progetto definitivo oggetto di approvazione, bensì una (tardiva) istanza di integrazioni al progetto definitivo oggetto di decisione, come rilevato anche dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1067/2025, ove, al paragrafo 13.1., rammenta che “ la scelta circa la localizzazione di un’opera pubblica è rimessa a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, che, nel caso di che trattasi, non sussiste, avendo l’Amministrazione adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali non è stato possibile recepire le richieste di modifiche ed integrazioni progettuali formulate, oltre i termini perentori fissati nell’ambito della conferenza di servizi, dal Comune di Pompei, rilevando che il loro recepimento si sarebbe tradotto in un’inammissibile ampliamento del perimetro di intervento, come definito nel progetto oggetto di approvazione in sede di conferenza di servizi, come tale incompatibile con lo stato di avanzamento del procedimento di approvazione e con le tempistiche imposte dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020, che impone il rispetto dei tempi di esecuzione delle opere, pena la perdita dei finanziamenti già riconosciuti ”.
3. - Con la prima censura dei motivi aggiunti del 18/10/2023, la Società ricorrente impugna la Delibera di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. n. 229, di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, ai fini della pubblica utilità del progetto definitivo relativo all'Hub di Interscambio Ferroviario di Pompei fra la linea RFI Napoli – LE (storica) e la linea Circumvesuviana Napoli – Sorrento, per invalidità derivata dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo, sicché la infondatezza di questo motivo discende dalla infondatezza del ricorso introduttivo, per la quale si rimanda ai precedenti paragrafi.
3.1. - Con la seconda censura dei predetti motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta che “ Nelle premesse del provvedimento che si impugna si riferisce, anzitutto, di una relazione istruttoria della società AL S.p.a. data 15 febbraio 2023 n. IS02 00E43 ISAQ.0000001 Rev. A relativa alle “risultanze della procedura di pubblicizzazione del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere… nei confronti dei soggetti proprietari degli immobili interessati alla realizzazione degli interventi”. Tale relazione darebbe atto che non sono state presentate osservazioni da parte dei soggetti interessati ” …, ovvero che “ Le premesse dell’atto impugnato, dunque, confessano il totale difetto di istruttoria del provvedimento adottato e l’illegittimità di esso per non aver tenuto in nessun conto le osservazioni presentate dalla PA s.r.l. giungendo addirittura a negarne l’esistenza ”.
Anche la predetta censura è infondata alla stregua delle considerazioni svolte al precedente paragrafo 2.1., risultando per tabulas dalla relazione istruttoria del 02/11/2021 prodotta da AL in sede di conferenza decisoria (versata in atti sub doc. 23 da R.F.I.) che le osservazioni presentate il 28/5/2021 dall’Arch. Moccia nel procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sono state esaminate puntualmente.
La relazione AL del 15/02/2023 richiamata nel provvedimento impugnato con motivi aggiunti attesta, invece, la mancata presentazione di osservazioni durante il successivo procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, nell’ambito del quale pacificamente la ricorrente non ha trasmesso osservazioni. Distingue le due fasi anche il Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1067/2025, dove, al punto 19.2, afferma che “ In relazione alla fase procedimentale relativa alla dichiarazione di pubblica utilità, AL dopo aver analizzato e respinto, nell’ambito della conferenza di servizi, le osservazioni formulate dalla signora Di MM, si è, infatti, limitata a dichiarare, conformemente al vero, che, in relazione all’avvio della procedura espropriativa “non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari degli immobili da espropriare e/o asservire.” ”.
4. - I motivi aggiunti del 16/06/2025 sono inammissibili e comunque infondati.
Con un'unica pluriarticolata censura, la Società ricorrente lamenta che “ il citato doc. 23 della produzione di R.F.I. s.p.a. che pare contenere le incomplete controdeduzioni alle osservazioni rese dalla PA s.r.l. e dagli altri comproprietari, sia da considerare tamquam non esset, poiché non risulta comunicato agli interessati e nemmeno pubblicato ” e che “ In ogni caso e anche a voler, per assurdo, ritenere esistenti quelle controdeduzioni, deve segnalarsi come, sempre in violazione degli artt. 11 e ss. D.P.R. 327/2001 e degli artt. e10 e 10 bis della L. n. 241 del 1990, nonché di ogni principio in tema di partecipazione procedimentale, la società AL s.p.a. ha offerto una incompleta e incoerente ricostruzione delle osservazioni della PA s.r.l., sminuendone in tal modo ogni valore di concreto contributo e significatività, e ha, in tal modo, replicato solo alle osservazioni più generali formulate, senza prendere posizione su quelle di più immediata ricaduta sugli interessi dominicali della ricorrente ”.
4.1. - Le predette cesure sono anzitutto inammissibili per tardività e genericità, come eccepito da R.F.I. nella memoria difensiva del 05/09/2025.
Osserva il Collegio che già nel provvedimento ministeriale n. 20860 del 26/11/2021 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, si dà atto della “ nota prot. n. 116888 del 5 novembre 2021, con la quale RFI, per il tramite del proprio soggetto tecnico, ha trasmesso l'esito del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio evidenziando le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni ;”, poi versata in atti sub doc. 23 da R.F.I., senza fare alcun cenno ad una pubblicazione dell’istruttoria. Quindi, come correttamente rilevato da parte resistente, “ la (infondata) censura diretta contro la assenza di pretesamente necessarie pubblicazioni o pubblicità, come oggi articolata, non può originare dai documenti da ultimo depositati perché il D.MIMS già dava atto di tutto l'iter seguito per l'istruttoria, ed esso non faceva cenno ad una (non dovuta) pubblicazione o pubblicizzazione. La censura è dunque tardiva ”.
La cesura è inammissibile anche per genericità poiché “ La ricorrente nemmeno specifica la norma che assume violata né in cosa consisterebbe la violazione ”.
4.2. - La censura sulla omessa pubblicizzazione dell’istruttoria è comunque infondata.
Come già anticipato al paragrafo 1.2., l’art. 11 (“ La partecipazione degli interessati ”) del D.P.R. 327/2001, che disciplina le osservazioni proposte in fase di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, quali quelle in questione (presentate il 28/5/2021 dall’Arch. Moccia), prevede che “ Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni ”, non stabilendo altri obblighi.
Ebbene, tale valutazione è stata fatta, come risulta per tabulas dalla relazione istruttoria del 02/11/2021 (cfr. documento 23 “istruttoria di pubblicizzazione con schema osservazioni e controdeduzioni” del 02/11/2021 allegato alla nota AL 5/11/2021, versato in atti da R.F.I. il 15/04/2025) prodotta da AL in sede di conferenza decisoria, recante in allegato lo schema delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, ove a pagina 11 sono riportate anche quelle formulate da PA S.r.l., attraverso l’Arch. Moccia e le controdeduzioni di AL, con cui sono state compiutamente illustrate le ragioni che non hanno consentito l’accoglimento delle osservazioni stesse. Di tanto vi è conferma anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1067/2025, in cui si afferma che “ 11.1. …Contrariamente a quanto ritenuto dalle parti resistenti, dalla documentazione in atti emerge che le garanzie procedimentali relative al procedimento espropriativo sono state rispettate. In senso contrario rispetto alla prospettazione delle parti resistenti occorre, infatti, osservare che:
- l’avviso “di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” è stato pubblicato in data 29.4.2021 sui quotidiani “Il Mattino” e “La Repubblica”, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, co. 2, d.P.R. 327/2001, con indicazione delle modalità per la consultazione del progetto definitivo; …
- nel corso della conferenza di servizi decisoria, AL – in qualità di soggetto tecnico delegato da RFI per il progetto di cui si discute, anche nell’ambito delle procedure di esproprio – ha compiutamente rappresentato gli esiti dell’istruttoria. In tale sede, sono state acquisite agli atti della conferenza di servizi lo schema delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, ove sono riportate anche quelle formulate dalla signora Di MM e da VA S.r.l.” (nonché di PA S.r.l.) “e le controdeduzioni di AL, con cui sono state compiutamente illustrate le ragioni che non hanno consentito l’accoglimento delle osservazioni stesse; ”. Pertanto la relazione di AL del 02/11/2021 prodotta sub doc. 23, lungi dall’essere tamquam non esset , esiste, è richiamata (attraverso il richiamo alla nota prot. n. 116888 del 5 novembre 2021 cui è allegata) nel gravato provvedimento di conclusione della conferenza di servizi e conferma la completezza ed esaustività della compiuta istruttoria.
Né in senso contrario depone la lamentata asserita mancanza di risposta specifica ad una singola osservazione (il riferimento è al capo delle osservazioni intitolato “ Discutibile collocazione delle aree di parcheggio ”), in quanto, come rilevato nella sentenza n. 1067/2025 del Consiglio di Stato, “ Sul punto è necessario, peraltro, ricordare che, secondo un costante indirizzo interpretativo, “l'Amministrazione non è tenuta a motivare specificatamente ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato ed alle caratteristiche di un'opera pubblica, essendo sufficiente una motivazione succinta anche non riferita a tutte le osservazioni, pertanto laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e considerate dall'amministrazione ai fini del processo decisionale, la mancata confutazione analitica dei singoli punti oggetto di contraddittorio non assume alcun rilievo invalidante” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 luglio 2018, n. 4004) ”.
Inoltre, occorre evidenziare che la Società ricorrente, con i predetti motivi aggiunti del 16/06/2025, pur lamentando che “ il rilievo meramente interno delle controdeduzioni asseritamente prodotte da AL s.p.a. non ha consentito in alcun modo alla PA s.r.l. di conoscere le ragioni per le quali le modifiche progettuali proposte non siano state ritenute non condivisibili ”, non contesta le suddette controdeduzioni nel merito, limitando le proprie doglianze alla asserita mancata analisi di una osservazione ed ad una contestazione meramente generica delle controdeduzioni, laddove afferma che “ La AL s.p.a. omette ogni analisi del capo di osservazione e rende, per tale via, controdeduzioni del tutto illogiche, superficiali e prive di ogni nesso inferenziale con le deduzioni difensive cui avrebbe dovuto, invece, replicare e che avrebbe dovuto, comunque, sottoporre anche all’attenzione della conferenza di servizi ”, con una conseguente ricaduta, peraltro, su possibili profili di inammissibilità per difetto di interesse della censura in esame.
Né la Società ricorrente ha impugnato con (ulteriori) motivi aggiunti, come preannunziato nella memoria difensiva del 05/09/2025, il provvedimento R.F.I. prot. 0011/P/2025/0000709 del 17 febbraio 2025, di “Approvazione del Progetto Esecutivo di Variante”, (asseritamente) conosciuto a seguito del deposito documentale operato da R.F.I. il 2 settembre 2025, che “ consegue sia allo specifico interesse documentale tardivamente manifestato da PA solo nei II motivi aggiunti e nella successiva istanza di accesso, sia all’opportunità, derivante dai II motivi aggiunti, di illustrare trasparentemente anche al Collegio che l’esproprio già integrale della p.lla 1994 PA non subisce alcuna alterazione dall’ottimizzazione del PE ” (come precisato nella memoria di replica di R.F.I. del 12/09/2025).
5. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti del 18/10/2023 e del 16/06/2025 proposti in corso di causa, va respinto e i motivi aggiunti del 16/06/2025 vanno anche dichiarati inammissibili.
6. - Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio, considerata la particolarità e complessità delle questioni esaminate, nonché i diversi orientamenti della giurisprudenza su talune questioni esaminate.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania e del Comune di Pompei, non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti del 18/10/2023 e del 16/06/2025 proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara i motivi aggiunti del 16/06/2025 anche inammissibili nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 e nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AU MA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NN AB | AR AU MA |
IL SEGRETARIO