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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5129/2021
Udienza cartolare del 15.12.2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. MO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5129/2021, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c., promossa da:
P.IVA e C.F.: , in persona dei soci Parte_1 P.IVA_1 amministratori e legali rappresentanti ( , CP_1 C.F._1 Pt_2
( ), ( ) e
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
( ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di Pt_4 C.F._4 citazione, dall'Avv. Paolo Biagiotti presso il cui studio in Fornaci di Barga (LU), via Traversa n°
3/9 sono elettivamente domiciliati
- attori opponenti-
CONTRO in persona del legale rapp.te, iscritta nel Controparte_2
Registro delle Imprese di Arezzo/Siena al n. stesso numero di codice fiscale - banca P.IVA_2 iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario , iscritto Controparte_2 all'Albo dei Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6 - rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti, dall'Avv. Roberta Menchetti ( ) presso il cui C.F._5 studio in Porcari, via Romana ovest n. 22 è elettivamente domiciliata
- convenuta opposta-
Conclusioni delle parti: per gli attori opponenti: (come da memoria finale) “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis e previa ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice-opponente con particolare riferimento alla richiesta CTU contabile:
1. Accertare e dichiarare come la società alla luce degli illegittimi Parte_1
addebiti posti in essere dalla , cosi come stabilito nella sentenza n. Controparte_2
969/2019 emessa in data 03.10.2019 dal Tribunale di Siena e divenuta definitiva in data 08.06.2020, non era debitrice della e pertanto dichiarare l'illegittimità della revoca di tutti Controparte_2 gli affidamenti concessi e il conseguente recesso dal contratto di mutuo su cui si fonda la presente espropriazione, in quanto ingiusta illegittima e comunque nulla e/o inefficace in quanto alcun inadempimento si è in concreto verificato. 2) RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI IRS: a) Ordinare alla
. di rendere il conto del suo operato ai sensi dell'art. 1713 c.c. Controparte_2
e nei modi e nelle forme dell'art. 263 cpc., in via incidentale rispetto all'accoglimento delle domande in merito proposte, e di allegare e di documentare il modello di calcolo dal valore finanziario del contratto di interest rate swap oggetto di causa, di rendere il conto del valore finanziario del medesimo al momento della conclusione, della entità del c.d. mispring (o c.d. costo implicito), di esplicitare gli scenari probabilistici al momento della conclusione, di illustrare e di documentare la rispondenza del Derivato stesso al requisito di adeguatezza all'esigenza di copertura della Società rispetto al contratto di mutuo dalla stessa contestualmente sottoscritto ed oggetto della esecuzione immobiliare de quo;
b) Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'accordo quadro, del contratto di prestazioni dei servizi di investimento, e, in ogni caso, dei Derivati oggetto di causa per i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare a titolo di restituzione dell'indebito in Controparte_2 personale del legale rappresentante pro-tempore, a restituire, favore dell'attrice, l'importo pari a €
61.855,18 (saldo negativo dei differenziali corrisposti dalla società come quantificato nella Parte_1 perizia in atti), oltre gli ulteriori esborsi che la Società affronterà in dipendenza del Derivati in essere, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. 3) Nel merito, sempre in via principale e alternativa: accertare e dichiarare l'annullamento del Derivato oggetto della presente opposizione per i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare a titolo di restituzione dell'indebito la
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire, in favore Controparte_2 dell'attrice, l'importo di € 61.855,18 (saldo negativo dei differenziali corrisposti come quantificato nella perizia in atti), oltre gli ulteriori esborsi che la Società affronterà in dipendenza del Derivato in essere, come interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. 4) Nel
Merito, sempre in via principale e alternativa: accertare e dichiarare per le ragioni illustrate, la responsabilità contrattuale di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione dell'accordo quadro, ove fosse ritenuto efficace, e, in ogni caso, condannare conseguentemente la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice, dai danni subiti pari a € 61.855,18, oltre gli ulteriori esborsi che la società affronterà in dipendenza del Derivati in essere, con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. 5) Nel merito, in via gradata: accertare e dichiarare, per i motivi e le causali esposte, la responsabilità precontrattuale di
[...]
e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, a risarcire all'attrice il danno, come quantificato nella perizia, in € 61.855,18, oltre gli ulteriori esborsi che la Società affronterà in dipendenza del Derivanti in essere, con rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento sino al soddisfo effettivo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. 6) Nel rito, in via di estremo subordine: accertare la violazione dell'art. 23, comma secondo del TUF e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di Controparte_2 compenso e che pertanto la convenuta deve essere condannata a restituire i costi occulti applicati nei
Derivati quantificati nella perizia in atti, con interessi legali a partire dalla data di conclusione di ciascuno di essi (o in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU. In alternativa, accertare e dichiarare la responsabilità pre e/o contrattuale della società convenuta per i motivi e le causali esposte e, per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore dell'odierna esecutata, dei costi occulti praticati, con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data di conclusione di ciascuno di essi (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di opposita CTU. 7) In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa, aumentati di spese generali 15%, di IVA 22%, di CAP 4%, oltre ai costi di eventuale CTU e CTP. Sul piano istruttorio gli opponenti insistono per l'ammissione della richiesta CTU contabile necessaria per quantificare il credito restitutorio conseguente alla dichiarazione della nullità del contratto "IRS" ed insistono altresì per l'adozione dell'ordine alla . di rendere il conto del suo operato Controparte_2 ai sensi dell'art. 1713c.c. e nei modi e nelle forme dell'art. 263 cpc.”.
Per la convenuta opposta: (come da comparsa conclusionale) “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare a seguito dell'eccezione svolta in via pregiudiziale accertare e dichiarare che il
Giudizio RG 5129/2021 Tribunale di Lucca è estinto e la riassunzione del medesimo è inammissibile per decorrenze dei termini previsti per legge;
con vittoria di spese del giudizio. Solo in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di estinzione di cui sopra: Nel merito rigettare le domande attrici perché alle medesime controparte ha espressamente rinunciato e comunque perché prescritte ed infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Con condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio.”
BREVI CENNI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 29.3.2010 la società . ( ) in qualità di parte Parte_1 Parte_1 mutuataria e datrice di ipoteca, sottoscriveva, per quanto qui di interesse, con
[...]
(“MPS”o ) il contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 38 TUB, a Controparte_2 CP_2 rogito Notaio Dott. - Rep. 37.269 Racc. 10.332 - per l'importo di € 270.000,00 Persona_1 da rimborsare in 15 anni mediante corresponsione di n. 180 rate mensili comprensive di capitale ed interessi (doc. 4 citazione).
Il 1.6.2018 MPS notificava alla società e ai garanti atto di precetto per la complessiva somma di €
193.363,83 - a titolo di debito residuo del mutuo fondiario – (doc. 1 opponenti) e, stante il mancato pagamento, in data 9.7.2018 notificava atto di pignoramento immobiliare, introducendo, dinanzi all'intestato Tribunale, la procedura esecutiva NRGE 182/2018.
In data 31.3.2021 proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione. Parte_1
Con ordinanza del 29.11.2021 il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine di trenta giorni per introdurre il presente giudizio di merito (doc. 9 opponenti).
Subito dopo l'avvio del giudizio di merito (NRG 5129/2021 del 27.12.2021), le parti raggiungevano l'accordo transattivo del 7.1.2022 (doc. 2 opposta), che prevedeva il versamento rateale (tre rate), da parte di di una somma determinata a saldo e stralcio del maggior avere della banca. Parte_1
In ragione di detto accordo, la procedura esecutiva veniva sospesa ex art. 624 c.p.c. (doc. 13 opposta) e la Banca non si costituiva nel giudizio di merito in epigrafe rubricato che, a seguito di formale rinuncia da parte di veniva dichiarato estinto (v. rinuncia agli atti e decreto di Parte_1 estinzione del 25.2.2022; docc. 18 - 19 opponenti).
Nelle more dell'esecuzione dell'accordo transattivo, in forza di contratto di cessione dei crediti ex art. 58 TUB del 4.8.2022, il credito vantato da MPS veniva acquistato da (G.U. n. 137 CP_3 del 24.11.2022, doc. 7 e Certificazione crediti ceduti del depositario Notaio doc. 8). Persona_2
Stante l'omesso pagamento della rata finale del piano di rateizzo concordato, a scadere il 20.1.2024,
in data 26.1.2024, riassumeva la procedura esecutiva sospesa (avvalendosi della clausola di CP_3 risoluzione per inadempimento contenuta nella transazione . CP_4
a quel punto, proponeva (nuovamente) opposizione all'esecuzione con istanza di Parte_1 sospensiva, che veniva respinta dal GE con provvedimento del 3.10.2024 oggi reclamato al
Collegio (doc.1 opposta), e, in pari data, provvedeva a depositare “Ricorso per riassunzione causa opposizione esecuzione estinta a seguito di risoluzione di transazione non novativa”.
Con comparsa del 27.11.2024 si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2 contestando le domande attrici, perché infondate in fatto ed in diritto, ed eccependo, in via
[...] preliminare, l'avvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini ex art. 307 cpc.
(tre mesi dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo/estinzione del giudizio).
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., rigettata la richiesta di CTU formulata da parte attrice, la causa veniva istruita con sole prove documentali e rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025, con termini per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di giudizio che, in questa fase, vede la “Riassunzione [da parte degli attori] della causa opposizione all'esecuzione estinta a seguito di risoluzione di transazione non novativa”.
L'esecuzione oggetto della presente opposizione si fonda “solo” sul contratto di mutuo fondiario del
29.3.2010 - Rep. 37.269 Racc. 10332 – (v. atto di pignoramento e ricorso in riassunzione).
Premesso che la cessione del credito trasferisce l'intera “situazione creditoria”, per cui il cessionario
( ha acquistato tutte le utilità inerenti all'esercizio del diritto, ivi compresa quella di CP_3 avvalersi della risoluzione per inadempimento contenuta nella transazione conclusa tra cedente e debitrice (cfr. Cass. n. 9479/2024), in limine va esaminata l'eccezione preliminare di estinzione del presente giudizio per violazione dei termini ex art. 307 c.p.c.
La disamina della questione deve necessariamente prendere le mosse dall'accordo transattivo del
7.1.2022, stipulato dalle parti per la definizione di tutti i rapporti di debito e di tutti i giudizi in essere (“con il perfezionamento del presente accordo dichiarate [ di rinunciare ad ogni Parte_1 diritto, pretesa, azione, ragione … intendendosi definita ogni pendenza dipendente dai titoli oggetto del presente accordo transattivo”) - accordo che, tuttavia, non è stato rispettato dalla società debitrice.
É di tutta evidenza che la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata da parte attrice, essendo stato il giudizio estinto/cancellato dal ruolo il 25.2.2022 e riassunto solo il 3.10.2024.
In ogni caso, il presente giudizio non poteva, comunque, essere riassunto, perché vi Parte_1 aveva definitivamente rinunciato. Infatti, con l'accettazione dell'accordo transattivo, la società debitrice rinunciava, ex art. 306 c.p.c., fin dal momento di perfezionamento dell'accordo (7.1.2022)
– e quindi immediatamente, senza collegamento alcuno con l'adempimento o meno delle obbligazioni pattuite – agli atti del giudizio di opposizione all'esecuzione.
Pertanto, nel rispetto dell'accordo, ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio RG
5129/2021, in data 7.2.2022 il legale della depositava in atti la “Rinuncia alla causa n. Parte_1
5129/2021 di opposizione all'esecuzione immobiliare n. 182/2018 RGE”, senza formulare riserva alcuna per il caso di risoluzione dell'accordo transattivo: (Cass. n. 7999/2010) “Oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti possono eliminare mediante reciproche concessioni”, come in effetti è qui (definitivamente) avvenuto.
Inconferente alla presente fattispecie è l'ordinanza Cass. n. 32109/2019, richiamata da parte attrice, che si riferisce alla transazione “novativa” (“La transazione novativa stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, qualora contenga la clausola di risoluzione per inadempimento della stessa impedisce l'estinzione immediata del rapporto originario e lo tiene in stato di quiescenza sino all'effettivo adempimento della transazione novativa;
solo l'adempimento della transazione determina l'effettiva estinzione del rapporto originario, mentre la risoluzione della stessa per inadempimento comporta la reviviscenza del medesimo rapporto”), istituto completamente diverso ed incompatibile con la transazione che ci occupa, pacificamente di natura “non novativa” (v. anche pag. 3 accordo , doc. 2 CP_5 opposta): la transazione novativa, caratterizzata dal c.d. “animus novandi”, estingue il rapporto preesistente e ne crea uno completamente nuovo, con conseguenze giuridiche ed obbligazioni diverse;
per contro, la transazione non novativa si limita a regolare il rapporto originario con concessioni reciproche, senza estinguerlo (cfr. Cass. n. 6255/2023).
Conclusioni e spese
Attesa l'inammissibilità del ricorso in riassunzione per tardività, il giudizio deve essere dichiarato definitivamente estinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della semplicità della controversia, con esclusione della fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: dichiara il ricorso in riassunzione inammissibile in quanto tardivo e per l'effetto dichiara definitivamente estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della opposta liquidate in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
MO CE