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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 12 e ss. c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CASTELLETTI GIULIANA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PANGRAZIO CRISTIANO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 16/01/25, le parti hanno precisato conclusioni concordi per la pronuncia immediata di cessazione degli effetti civili del matrimonio +.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale
[...]
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio contratto con formulando ulteriori Controparte_1
domande;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato le deduzioni e le domande avversarie, formulando proprie deduzioni e domande;
osservato che all'udienza del 16/01/25 le parti hanno chiesto la pronuncia immediata sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
precisando le conclusioni in tal senso;
osservato che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa: i) la convenzione di negoziazione assistita di separazione del 24/05/23 è
definitiva (cfr. doc. 4 in atti) ii) dalla data certificata di cui all'accordo di negoziazione assistita all'introduzione della presente domanda sono decorsi i pagina 2 di 4 termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta e, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse,
è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può
essere pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
osservato che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle domande delle parti;
rilevato che la decisione sulle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio celebrato in VILLAFRANCA DI VERONA il 24/09/2016 tra e regolarmente trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri di stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA, n. 31,
PARTE II - SERIE A - Anno 2016;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 12 e ss. c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CASTELLETTI GIULIANA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PANGRAZIO CRISTIANO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 16/01/25, le parti hanno precisato conclusioni concordi per la pronuncia immediata di cessazione degli effetti civili del matrimonio +.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale
[...]
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio contratto con formulando ulteriori Controparte_1
domande;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato le deduzioni e le domande avversarie, formulando proprie deduzioni e domande;
osservato che all'udienza del 16/01/25 le parti hanno chiesto la pronuncia immediata sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
precisando le conclusioni in tal senso;
osservato che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa: i) la convenzione di negoziazione assistita di separazione del 24/05/23 è
definitiva (cfr. doc. 4 in atti) ii) dalla data certificata di cui all'accordo di negoziazione assistita all'introduzione della presente domanda sono decorsi i pagina 2 di 4 termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta e, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse,
è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può
essere pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
osservato che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle domande delle parti;
rilevato che la decisione sulle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio celebrato in VILLAFRANCA DI VERONA il 24/09/2016 tra e regolarmente trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri di stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA, n. 31,
PARTE II - SERIE A - Anno 2016;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4