Articolo 39 della Legge 3 febbraio 1963, n. 530
Articolo 38Articolo 40
Versione
11 maggio 1963
Art. 39.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1953-54 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1953-54 (articolo 35). L. 1.971.229 - Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 37).......... " 3.565.640 -
----------------- Residui passivi al 30 giugno 1954... L. 5.536.869 -
-----------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963