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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 973/2024 promossa in grado d'appello
DA
Prof. Avv. (C.F. ) in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Gen. A
Amendola 10
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Antonio Marchesi e Francesco Passini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Piazza Diaz n. 6, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
chiede che l'adita Corte di Appello, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare, in accoglimento delle ragioni di diritto e dei motivi di appello- dichiari la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado e rimetta la causa dinnanzi al primo giudice fissando il termine per la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in ragione dell'assoluta mancanza del contraddittorio per causa non imputabile all'odierno appellante il quale, dunque, non avendo avuto la conoscenza materiale del giudizio dinnanzi al Tribunale in primo grado, risultava contumace involontario;
- alternativamente, in via preliminare gradata, preso atto della nullità della notificazione dell'atto introduttivo, rimetta nei termini il contumace involontario per ogni attività difensiva istruttoria o processuale che gli sarebbe preclusa, compreso eccezioni, difese e richieste istruttorie da svolgersi, con espressa richiesta del riesame di tutte le questioni di merito e di rito di cui al giudizio di primo grado reso nonostante l'assoluta non conoscenza, dichiarando che l'appellante non è incorso in nessuna decadenza in ragione della costituzione in giudizio impedita per cause non imputabili all'appellante stesso
(art. 294 c.p.c.), con riserva di esibizione ulteriore di documenti e/o comunicazioni mail ricevute dall'appellante in seguito all'investimento dei clienti;
- in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, rigetti la domanda proposta in primo grado dall'attore e dichiari che nulla è dovuto pagina 2 di 11 dell'appellante all'attore in ragione dell'investimento prodotto dai Sig.ri CP_2
e nella con Controparte_3 Controparte_4
caducazione della condanna alla restituzione della somma di € 86.088,08, in quanto la domanda giudiziale proposta in primo grado dall'attore è infondata ed illegittima e priva di ogni giustificazione giuridica e fattuale, in accoglimento dei superiori motivi di appello. - in via assolutamente subordinata, per mero tuziorismo difensivo, accerti la esatta somma eventualmente dovuta dall'appellante all'attore in primo grado, depurata dalla erroneità di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Milano n. 3097/2024 illegittimamente ed infondatamente emessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e relativa distrazione in favore del procuratore antistatario
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello adita, omnis contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- rigettare l'appello avversario, non sussistendo - per le motivazioni tutte esposte in atti - ragioni di nullità della notificazione dell'atto introduttivo e pertanto non sussistendo nemmeno le ragioni per la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- rigettare l'appello avversario non sussistendo motivazioni per la domandata rimessione in termini dell'appellante per le ragioni tutte esposte in atti.
In via principale e nel merito:
- rigettare in toto l'appello avversario e le domande formulate dall'appellante in questo grado, siccome infondate in fatto ed in diritto, e confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In via di mero subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, rideterminare gli importi in ogni caso dovuti dal Prof. Avv. al Dott. Pt_1
pagina 3 di 11 in conseguenza dei fatti narrati nel corso del giudizio di primo grado, e quivi CP_1
integralmente ribaditi.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
* * *
Si richiama integralmente la produzione documentale già avvenuta in occasione del deposito della memoria difensiva per l'inibitoria e di cui agli atti del giudizio, e si depositano i documenti di primo grado nn. 11 - 12 - 13 - 14, dichiarandone la conformità alla documentazione già prodotta ed allegata nel procedimento RG 24343/2022
Tribunale di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 27.06.2022 CP_1
consulente finanziario presso la
[...] Controparte_4
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'avv. deducendo Parte_1
quanto segue.
L'attore, nell'ambito dell'attività prestata presso la sede milanese di CP_4
sottoscriveva con il convenuto una scrittura privata, denominata accordo di segnalazione di pregio, in base alla quale le parti concordavano che l'Avv. in funzione di Pt_1
“Segnalatore”, si sarebbe impegnato ad introdurre al Dott. e/o Parte_2
Contr Aziendali come investitori nella , ricevendo in cambio per tale attività un compenso, legato esclusivamente al concreto trasferimento da parte di ogni Cliente di liquidità presso Azimut Consulenza SIM S.p.A.
pagina 4 di 11 L'art. 7 del contratto prevedeva testualmente che: “Nel caso di disinvestimento totale o parziale da parte del Cliente la somma pagata a titolo di segnalazione di pregio dovrà essere restituita in ragione della quota eventualmente disinvestita entro un periodo massimo di un anno, sempre che le motivazioni del disinvestimento totale o parziale siano pretestuose o prive di giustificati motivi in quanto non ispirate ai canoni di buona fede, correttezza e lealtà”.
A fronte della segnalazione effettuata da parte dell'Avv. due clienti (i signori Pt_1
e ) investivano un totale di € 23.000.000,00 e l'attore Controparte_3 CP_2
pagava all'avv. il compenso dovuto, di € 122.912,00. Pt_1
In data 14 dicembre 2016 i Clienti in questione decidevano senza giustificato motivo di disinvestire la somma di € 14.000.000,00, sul totale precedentemente versato.
Sulla base di tali presupposti l'attore, invocando l'art. 7 del contratto, chiedeva la condanna dell'avv. alla restituzione della somma di € 86.088,08, corrispondente Pt_1
al 59% dell'importo investito dai clienti segnalati dal convenuto.
Parte convenuta restava contumace.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 86.088,08 oltre interessi dal 04/03/2019 al saldo effettivo e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il primo Giudice osservava che parte attrice aveva fornito piena prova dell'accordo di segnalazione di pregi sottoscritto dalle parti e del compenso versato all'avv. a titolo di introduction fee, pari a complessivi € 145.912,00. Pt_1
Dalla documentazione versata in atti si evinceva inoltre che i due clienti, e CP_3
, segnalati dall'avv. avevano comunicato la chiusura dei mandati CP_2 Pt_1
fiduciari per generiche esigenze personali, benché avessero inizialmente espresso la pagina 5 di 11 volontà di effettuare un investimento a lungo termine (di oltre sei anni) con rischio medio-alto e nonostante il positivo andamento dell'investimento.
Riconosceva di conseguenza, in virtù della previsione contrattuale di cui all'art. 7 della citata scrittura privata, il diritto del dott. alla restituzione della somma di € CP_1
86.088,08, corrispondente al 59% della introduction fee versata.
L'avv. ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Pt_1
seguito esaminati.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 28 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 28 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado lamentando il mancato deposito giudiziale della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), il mancato rispetto della prevalenza della notifica a mezzo del domicilio digitale su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, nonché la mancata indicazione del numero civico nell'indirizzo del destinatario. pagina 6 di 11 Ritiene la Corte che l'eccezione sia infondata per i seguenti motivi.
Occorre considerare, infatti, che parte appellata ha prodotto, in questo grado del giudizio, il duplicato della comunicazione di avvenuto deposito, eseguita in data
17/06/2022, allegando di essersi trovato nell'impossibilità di depositare la suddetta comunicazione tempestivamente, perché mai restituita al mittente dopo l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione di primo grado.
Orbene, la produzione di detto duplicato deve ritenersi senz'altro ammissibile, in quanto non si tratta di un documento avente finalità probatoria, ex art. 345 c.p.c., ma del duplicato dell'originaria comunicazione di avvenuto deposito, ritualmente effettuata in data 17.06.2022, diretta a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione.
Pertanto, l'eccezione deve essere disattesa, in quanto il duplicato qui prodotto attesta espressamente l'immissione della comunicazione di avvenuto deposito nella cassetta postale del destinatario.
È parimenti infondata l'eccezione di nullità della notificazione per mancata indicazione del numero civico dell'indirizzo del destinatario, dal momento che nella relata di notificazione dell'atto di citazione è chiaramente individuato il numero civico del luogo di residenza del convenuto e la sua omessa indicazione nell'avviso di ricevimento della raccomanda costituisce, all'evidenza, un mero errore materiale.
Da ultimo l'appellante ha eccepito la nullità della notificazione, perché effettuata a mezzo servizio postale, anziché presso il domicilio digitale del convenuto, risultante dall'albo dell'ordine di appartenenza e noto alla controparte che, prima dell'introduzione del giudizio, aveva inviato diverse comunicazioni all'indirizzo pec dell'appellante.
Anche tale l'eccezione deve essere disattesa.
pagina 7 di 11 Invero, il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 27.06.2022 ed era quindi regolato dalle disposizioni anteriori alla riforma processuale di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, che non escludevano la facoltà per la parte di effettuare la notificazione dell'atto di citazione a mezzo servizio postale, ex art. 149
c.p.c. anche nei confronti del destinatario munito di indirizzo digitale.
Soltanto la nuova formulazione dell'art. 137 c.p.c. prevede l'obbligo, per l'avvocato, di effettuare la notifica telematica degli atti processuali nei confronti di coloro che sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificato.
Deve quindi ritenersi che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, regolato dalle disposizioni anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022, sia stato correttamente notificato a mezzo servizio postale.
Si osserva, in ogni caso, che la notificazione presso la residenza effettiva del destinatario anziché presso il c.d. “domicilio digitale” non può determinare la nullità della notificazione, non essendo tale ipotesi di nullità prevista ex lege.
Dovendosi escludere ogni profilo di nullità dell'atto di citazione, appaiono inammissibili le doglianze, oggetto del secondo motivo d'appello, volte a sostenere l'infondatezza nel merito della domanda proposta dalla controparte.
In particolare, l'eccezione di inutilizzabilità del materiale probatorio, prodotto da parte attrice, perché costituito da mere copie prive di conformità all'originale, appare inammissibile, trattandosi di un'eccezione, che il convenuto avrebbe dovuto svolgere tempestivamente nel giudizio di primo grado.
Per gli stessi motivi appare inammissibile l'eccezione di inefficacia della scrittura di segnalazione di pregio, per non aver riguardato gli investimenti Azimut Consulenza
Sim.
pagina 8 di 11 Sono infondate, infine, le doglianze, volte a sostenere l'inidoneità del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado a dimostrare che i disinvestimenti effettuati fossero privi di giustificato motivo: invero, la documentazione prodotta in giudizio evidenzia che (v le schede di valutazione, prodotte quale doc. 9) che i due investitori avevano interesse ad effettuare investimenti a lungo termine (di sei anni) ed erano disponibili “a rischiare delle perdite anche discrete per puntare a conseguire
l'obiettivo di una marcata crescita del … capitale”. Da ciò si evince che l'intenzione dei clienti era di procedere con un investimento a lungo termine, che permettesse loro di ottenere una rendita elevata, accettando, nel contempo, di affrontare un grado di rischio medio-alto.
Le analisi di portafoglio prodotte in giudizio (v. doc. 10) dimostrano altresì che nel periodo in questione la linea di gestione prescelta (New Mistral Linea Accrescitiva) aveva un andamento positivo, tanto è vero che il rendimento di periodo mostra un valore positivo pari a 3,61 punti ed il rendimento su base annua mostra un valore positivo pari a
5,74 punti (come riportato a pag. 3 del doc. 10).
Di conseguenza, la circostanza che gli investitori, dopo appena sei mesi, abbiano deciso di disinvestire una parte consistente del patrimonio investito, per la somma totale di €
14.000.000,00, nonostante il positivo andamento dei titoli, evidenzia la sostanziale assenza di valide motivazioni nell'operare tale disinvestimento.
Da ciò deriva, in forza della previsione contrattuale di cui all'art. 7 dell'accordo di segnalazione di pregio, l'obbligo dell'avv. alla restituzione di quanto ricevuto Pt_1
proporzionalmente alla somma disinvestita dai Clienti segnalati, essendo le motivazioni del disinvestimento prive di giustificati motivi.
Infine, sono infondate le doglianze, oggetto del terzo motivo d'appello, inerenti l'erroneo calcolo del quantum debeatur, dal momento che dalla fattura prodotta da parte attrice (v. doc. 3) si evince che l'importo versato all'avv. per la prestazione Pt_1
pagina 9 di 11 professionale resa ammonta ad euro 122.912,00 (e non già ad euro 115.000,00, come sostiene l'appellante); da ciò consegue la correttezza del calcolo proporzionale effettuato da parte appellata, calcolato in relazione alla percentuale del 59% del capitale disinvestito;
deve quindi essere confermata la condanna di parte appellante alla restituzione della somma di € 86.088,08, in quanto corrispondenti al 59% della introduction fee incassata.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3097/2024, resa in data
20 marzo 2024 e pubblicata in pari data e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante, , a rifondere a le spese del grado, Parte_1 CP_1
che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 10 di 11 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 973/2024 promossa in grado d'appello
DA
Prof. Avv. (C.F. ) in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Gen. A
Amendola 10
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Antonio Marchesi e Francesco Passini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Piazza Diaz n. 6, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
chiede che l'adita Corte di Appello, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare, in accoglimento delle ragioni di diritto e dei motivi di appello- dichiari la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado e rimetta la causa dinnanzi al primo giudice fissando il termine per la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in ragione dell'assoluta mancanza del contraddittorio per causa non imputabile all'odierno appellante il quale, dunque, non avendo avuto la conoscenza materiale del giudizio dinnanzi al Tribunale in primo grado, risultava contumace involontario;
- alternativamente, in via preliminare gradata, preso atto della nullità della notificazione dell'atto introduttivo, rimetta nei termini il contumace involontario per ogni attività difensiva istruttoria o processuale che gli sarebbe preclusa, compreso eccezioni, difese e richieste istruttorie da svolgersi, con espressa richiesta del riesame di tutte le questioni di merito e di rito di cui al giudizio di primo grado reso nonostante l'assoluta non conoscenza, dichiarando che l'appellante non è incorso in nessuna decadenza in ragione della costituzione in giudizio impedita per cause non imputabili all'appellante stesso
(art. 294 c.p.c.), con riserva di esibizione ulteriore di documenti e/o comunicazioni mail ricevute dall'appellante in seguito all'investimento dei clienti;
- in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, rigetti la domanda proposta in primo grado dall'attore e dichiari che nulla è dovuto pagina 2 di 11 dell'appellante all'attore in ragione dell'investimento prodotto dai Sig.ri CP_2
e nella con Controparte_3 Controparte_4
caducazione della condanna alla restituzione della somma di € 86.088,08, in quanto la domanda giudiziale proposta in primo grado dall'attore è infondata ed illegittima e priva di ogni giustificazione giuridica e fattuale, in accoglimento dei superiori motivi di appello. - in via assolutamente subordinata, per mero tuziorismo difensivo, accerti la esatta somma eventualmente dovuta dall'appellante all'attore in primo grado, depurata dalla erroneità di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Milano n. 3097/2024 illegittimamente ed infondatamente emessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e relativa distrazione in favore del procuratore antistatario
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello adita, omnis contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- rigettare l'appello avversario, non sussistendo - per le motivazioni tutte esposte in atti - ragioni di nullità della notificazione dell'atto introduttivo e pertanto non sussistendo nemmeno le ragioni per la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- rigettare l'appello avversario non sussistendo motivazioni per la domandata rimessione in termini dell'appellante per le ragioni tutte esposte in atti.
In via principale e nel merito:
- rigettare in toto l'appello avversario e le domande formulate dall'appellante in questo grado, siccome infondate in fatto ed in diritto, e confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In via di mero subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, rideterminare gli importi in ogni caso dovuti dal Prof. Avv. al Dott. Pt_1
pagina 3 di 11 in conseguenza dei fatti narrati nel corso del giudizio di primo grado, e quivi CP_1
integralmente ribaditi.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
* * *
Si richiama integralmente la produzione documentale già avvenuta in occasione del deposito della memoria difensiva per l'inibitoria e di cui agli atti del giudizio, e si depositano i documenti di primo grado nn. 11 - 12 - 13 - 14, dichiarandone la conformità alla documentazione già prodotta ed allegata nel procedimento RG 24343/2022
Tribunale di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale in data 27.06.2022 CP_1
consulente finanziario presso la
[...] Controparte_4
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'avv. deducendo Parte_1
quanto segue.
L'attore, nell'ambito dell'attività prestata presso la sede milanese di CP_4
sottoscriveva con il convenuto una scrittura privata, denominata accordo di segnalazione di pregio, in base alla quale le parti concordavano che l'Avv. in funzione di Pt_1
“Segnalatore”, si sarebbe impegnato ad introdurre al Dott. e/o Parte_2
Contr Aziendali come investitori nella , ricevendo in cambio per tale attività un compenso, legato esclusivamente al concreto trasferimento da parte di ogni Cliente di liquidità presso Azimut Consulenza SIM S.p.A.
pagina 4 di 11 L'art. 7 del contratto prevedeva testualmente che: “Nel caso di disinvestimento totale o parziale da parte del Cliente la somma pagata a titolo di segnalazione di pregio dovrà essere restituita in ragione della quota eventualmente disinvestita entro un periodo massimo di un anno, sempre che le motivazioni del disinvestimento totale o parziale siano pretestuose o prive di giustificati motivi in quanto non ispirate ai canoni di buona fede, correttezza e lealtà”.
A fronte della segnalazione effettuata da parte dell'Avv. due clienti (i signori Pt_1
e ) investivano un totale di € 23.000.000,00 e l'attore Controparte_3 CP_2
pagava all'avv. il compenso dovuto, di € 122.912,00. Pt_1
In data 14 dicembre 2016 i Clienti in questione decidevano senza giustificato motivo di disinvestire la somma di € 14.000.000,00, sul totale precedentemente versato.
Sulla base di tali presupposti l'attore, invocando l'art. 7 del contratto, chiedeva la condanna dell'avv. alla restituzione della somma di € 86.088,08, corrispondente Pt_1
al 59% dell'importo investito dai clienti segnalati dal convenuto.
Parte convenuta restava contumace.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 86.088,08 oltre interessi dal 04/03/2019 al saldo effettivo e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il primo Giudice osservava che parte attrice aveva fornito piena prova dell'accordo di segnalazione di pregi sottoscritto dalle parti e del compenso versato all'avv. a titolo di introduction fee, pari a complessivi € 145.912,00. Pt_1
Dalla documentazione versata in atti si evinceva inoltre che i due clienti, e CP_3
, segnalati dall'avv. avevano comunicato la chiusura dei mandati CP_2 Pt_1
fiduciari per generiche esigenze personali, benché avessero inizialmente espresso la pagina 5 di 11 volontà di effettuare un investimento a lungo termine (di oltre sei anni) con rischio medio-alto e nonostante il positivo andamento dell'investimento.
Riconosceva di conseguenza, in virtù della previsione contrattuale di cui all'art. 7 della citata scrittura privata, il diritto del dott. alla restituzione della somma di € CP_1
86.088,08, corrispondente al 59% della introduction fee versata.
L'avv. ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Pt_1
seguito esaminati.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 28 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 28 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado lamentando il mancato deposito giudiziale della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), il mancato rispetto della prevalenza della notifica a mezzo del domicilio digitale su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, nonché la mancata indicazione del numero civico nell'indirizzo del destinatario. pagina 6 di 11 Ritiene la Corte che l'eccezione sia infondata per i seguenti motivi.
Occorre considerare, infatti, che parte appellata ha prodotto, in questo grado del giudizio, il duplicato della comunicazione di avvenuto deposito, eseguita in data
17/06/2022, allegando di essersi trovato nell'impossibilità di depositare la suddetta comunicazione tempestivamente, perché mai restituita al mittente dopo l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione di primo grado.
Orbene, la produzione di detto duplicato deve ritenersi senz'altro ammissibile, in quanto non si tratta di un documento avente finalità probatoria, ex art. 345 c.p.c., ma del duplicato dell'originaria comunicazione di avvenuto deposito, ritualmente effettuata in data 17.06.2022, diretta a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione.
Pertanto, l'eccezione deve essere disattesa, in quanto il duplicato qui prodotto attesta espressamente l'immissione della comunicazione di avvenuto deposito nella cassetta postale del destinatario.
È parimenti infondata l'eccezione di nullità della notificazione per mancata indicazione del numero civico dell'indirizzo del destinatario, dal momento che nella relata di notificazione dell'atto di citazione è chiaramente individuato il numero civico del luogo di residenza del convenuto e la sua omessa indicazione nell'avviso di ricevimento della raccomanda costituisce, all'evidenza, un mero errore materiale.
Da ultimo l'appellante ha eccepito la nullità della notificazione, perché effettuata a mezzo servizio postale, anziché presso il domicilio digitale del convenuto, risultante dall'albo dell'ordine di appartenenza e noto alla controparte che, prima dell'introduzione del giudizio, aveva inviato diverse comunicazioni all'indirizzo pec dell'appellante.
Anche tale l'eccezione deve essere disattesa.
pagina 7 di 11 Invero, il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 27.06.2022 ed era quindi regolato dalle disposizioni anteriori alla riforma processuale di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, che non escludevano la facoltà per la parte di effettuare la notificazione dell'atto di citazione a mezzo servizio postale, ex art. 149
c.p.c. anche nei confronti del destinatario munito di indirizzo digitale.
Soltanto la nuova formulazione dell'art. 137 c.p.c. prevede l'obbligo, per l'avvocato, di effettuare la notifica telematica degli atti processuali nei confronti di coloro che sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificato.
Deve quindi ritenersi che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, regolato dalle disposizioni anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022, sia stato correttamente notificato a mezzo servizio postale.
Si osserva, in ogni caso, che la notificazione presso la residenza effettiva del destinatario anziché presso il c.d. “domicilio digitale” non può determinare la nullità della notificazione, non essendo tale ipotesi di nullità prevista ex lege.
Dovendosi escludere ogni profilo di nullità dell'atto di citazione, appaiono inammissibili le doglianze, oggetto del secondo motivo d'appello, volte a sostenere l'infondatezza nel merito della domanda proposta dalla controparte.
In particolare, l'eccezione di inutilizzabilità del materiale probatorio, prodotto da parte attrice, perché costituito da mere copie prive di conformità all'originale, appare inammissibile, trattandosi di un'eccezione, che il convenuto avrebbe dovuto svolgere tempestivamente nel giudizio di primo grado.
Per gli stessi motivi appare inammissibile l'eccezione di inefficacia della scrittura di segnalazione di pregio, per non aver riguardato gli investimenti Azimut Consulenza
Sim.
pagina 8 di 11 Sono infondate, infine, le doglianze, volte a sostenere l'inidoneità del materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado a dimostrare che i disinvestimenti effettuati fossero privi di giustificato motivo: invero, la documentazione prodotta in giudizio evidenzia che (v le schede di valutazione, prodotte quale doc. 9) che i due investitori avevano interesse ad effettuare investimenti a lungo termine (di sei anni) ed erano disponibili “a rischiare delle perdite anche discrete per puntare a conseguire
l'obiettivo di una marcata crescita del … capitale”. Da ciò si evince che l'intenzione dei clienti era di procedere con un investimento a lungo termine, che permettesse loro di ottenere una rendita elevata, accettando, nel contempo, di affrontare un grado di rischio medio-alto.
Le analisi di portafoglio prodotte in giudizio (v. doc. 10) dimostrano altresì che nel periodo in questione la linea di gestione prescelta (New Mistral Linea Accrescitiva) aveva un andamento positivo, tanto è vero che il rendimento di periodo mostra un valore positivo pari a 3,61 punti ed il rendimento su base annua mostra un valore positivo pari a
5,74 punti (come riportato a pag. 3 del doc. 10).
Di conseguenza, la circostanza che gli investitori, dopo appena sei mesi, abbiano deciso di disinvestire una parte consistente del patrimonio investito, per la somma totale di €
14.000.000,00, nonostante il positivo andamento dei titoli, evidenzia la sostanziale assenza di valide motivazioni nell'operare tale disinvestimento.
Da ciò deriva, in forza della previsione contrattuale di cui all'art. 7 dell'accordo di segnalazione di pregio, l'obbligo dell'avv. alla restituzione di quanto ricevuto Pt_1
proporzionalmente alla somma disinvestita dai Clienti segnalati, essendo le motivazioni del disinvestimento prive di giustificati motivi.
Infine, sono infondate le doglianze, oggetto del terzo motivo d'appello, inerenti l'erroneo calcolo del quantum debeatur, dal momento che dalla fattura prodotta da parte attrice (v. doc. 3) si evince che l'importo versato all'avv. per la prestazione Pt_1
pagina 9 di 11 professionale resa ammonta ad euro 122.912,00 (e non già ad euro 115.000,00, come sostiene l'appellante); da ciò consegue la correttezza del calcolo proporzionale effettuato da parte appellata, calcolato in relazione alla percentuale del 59% del capitale disinvestito;
deve quindi essere confermata la condanna di parte appellante alla restituzione della somma di € 86.088,08, in quanto corrispondenti al 59% della introduction fee incassata.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3097/2024, resa in data
20 marzo 2024 e pubblicata in pari data e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante, , a rifondere a le spese del grado, Parte_1 CP_1
che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 10 di 11 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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