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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 816/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 278/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 000313 000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale II di Torino
in parziale riforma dell'impugnata sentenza accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto: - confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio e, nello specifico, dell'avviso di liquidazione impugnato. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata
In via principale a) Rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II^ di Torino,
e per l'effetto confermare la Sentenza appellata e così confermare il dichiarato annullamento dell' avviso di liquidazione n. 2019 1T 000313 000. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e C.U.T..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di compravendita immobiliare stipulato in data 12 dicembre 2018 e registrato in data 7 gennaio 2019, a rogito del Notaio Nominativo_1, il sig. Resistente_1 acquistava – usufruendo delle
“agevolazioni prima casa” - l'immobile sito in Indirizzo_1 censito al Catasto Fabbricati al estremi catastali-fg-n..sub, categoria catastale A/7 e sub 8 categoria C/6 - previste dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986. L'Ufficio ha recuperato a tassazione l'imposta di registro pari ad € 11.535,00, oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 16.131,75. Con l'avviso di liquidazione n. 2019 1T 000313 000, notificato il 16 novembre 2021 l' Ufficio ha accertato la decadenza dalle agevolazioni fiscali, la parte acquirente sig. Resistente_1 dichiarava: b) di essere celibe e di non essere titolare esclusivo di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
Comune di località_1. Ma dai successivi controlli effettuati dall'Ufficio, a quella data, non sussistevano le condizioni previste dalla Associazione_1 bis art. 1 DPR 13671986 e dichiarate in atto. Precedente possesso: immobile sito in Indirizzo_2.
Il contribuente impugnava l'avviso di liquidazione in data 10/01/2022 sulla scorta dei seguenti motivi: - IN
VIA PRINCIPALE 1. Nullità/illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per difetto di motivazione e omesso contraddittorio preventivo.
2. Nullità/illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione impugnato per violazione/falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente per difetto di motivazione e carenza di sottoscrizione dell'atto, nonché per omessa allegazione della delega al funzionario sottoscrittore dell'atto.
Nel merito controparte eccepiva la nullità/illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per violazione/ falsa applicazione dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte 3 Prima allegata al DPR 131/1986: erroneità nel merito;
difetto di motivazione ed assoluta infondatezza della contestazione circa la solo asserita decadenza dalle “agevolazioni prima casa”.
La Corte di Giustizia di primo grado di Torino, con la sentenza n. 278/2024, depositata in data 12/03/2024, rigettava le eccezioni del ricorrente proposte in via preliminare relativamente alla carenza di contraddittorio, carenza di motivazione e di sottoscrizione dell'atto, ma accoglieva il ricorso nel merito, motivando così la sua decisione. (…) Nel merito, invece, il ricorso è fondato. Tra i requisiti richiesti dall'art. 1, c. 1, nota II bis della Tariffa, al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale di cui si discute, è previsto, “che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”. Quindi, non di altro immobile, genericamente inteso, bensì di altra “casa di abitazione “. Nel caso che ci occupa, è pacifico che: - l'immobile acquistato dal ricorrente in data 18.12.2007 era un “tenimento alpestre”; - l'immobile non è dotato di servizi igienici sanitari, di energia elettrica, di collegamento all'acquedotto, ossia di quei requisiti minimi per poter essere abitato e senza i quali un immobile non può oggettivamente essere considerato “abitazione”. Tant'è che all'atto di tale acquisto, l'acquirente/ricorrente non ha chiesto l'agevolazione dell'imposta come prima casa, proprio perché non era una casa. Il fatto che l'immobile sia stato, poi, accatastato in categoria A/5 che classifica le “Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.” non muta la sostanza. D'altra parte, la DOCFA del
21/7/2015, contiene nel quadro D1 – note la seguente descrizione “trattasi di alpeggio di vecchia costruzione, lontano dal centro abitato, sito a 1.500 metri di altitudine, privo di luce e di qualsiasi servizio;
acqua da sorgente privata. L'indirizzo è stato digitato manualmente in quanto non presente nello stradario comunale.”.
La documentazione fotografica prodotta dal ricorrente – la cui corrispondenza all'immobile di cui trattasi non è stata contestata – dimostra inequivocabilmente che quell'immobile non ha i requisiti essenziali per poter essere considerata una casa d'abitazione. Per i suddetti motivi, in accoglimento del ricorso, la Corte annulla l'atto impugnato. La soccombenza sulle eccezioni preliminari, giustifica la compensazione delle spese di lite.”
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino, propone appello per la riforma parziale della sentenza deducendo i seguenti motivi;
I. Erronea e/o insufficiente valutazione in ordine al disconoscimento della c.d. “prepossidenza” dell'immobile e violazione/falsa applicazione dell'art. 1, nota II bis, della tariffa parte Prima allegata al DPR 131/1986 . I giudici di primo grado, decidendo in tal modo, hanno posto in essere un'errata applicazione dell'art. 1, nota
II bis, della tariffa parte Prima allegata al DPR 131/1986, pertanto la decisione qui impugnata merita di essere riformata. L'agevolazione prevista dalla Nota II – bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, costituisce una deroga al regime di tassazione ordinario disciplinato dall'art. 1 della Tariffa parte prima del DPR 131/1986, ne consegue che tale regime agevolativo è limitato nelle proprie espressioni applicative e non è suscettibile di estensione analogica. Il carattere tassativo dell'elencazione dei requisiti previsti ex lege preclude all'Ufficio la possibilità di valutare discrezionalmente i requisiti per fruire delle agevolazioni previste dalla norma ed impone un'applicazione rigorosa della norma. Le disposizioni di cui alla citata Nota II-bis hanno natura agevolativa e, quindi, non sono suscettibili di interpretazione che ne estenda la portata applicativa ad ipotesi non espressamente contemplate. Ciò premesso tra i requisiti richiesti dall'art. 1, c. 1, nota II bis della Tariffa, al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale de qua, è previsto, “che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare” (lettera b). Ai sensi dell'art. 1, nota II bis, comma 4, “In caso di dichiarazione mendace (…) sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte…. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Con il Principio di diritto n. 1/2022 avente ad oggetto l'Acquisto di altro immobile con agevolazione "prima casa" in presenza di una oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre posseduto", dichiarato inagibile dall'Autorità competente, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'attenzione sulle condizioni ostative alla fruizione dei benefici "prima casa", di cui tra l'altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata. Con la Risoluzione n.
107/E del 1/8/2017 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la norma agevolativa vuole tutelare le esigenze abitative dei contribuenti e, pertanto, ha riconosciuto la fruizione dell'agevolazione per un nuovo acquisto esclusivamente nel caso “di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l'inagibilità) dell'immobile
(già posseduto) all'uso abitativo”, ove l'assoluta inidoneità risultava nel caso esaminato dalla Risoluzione dall'Ordinanza del sindaco, con la quale veniva dichiarata l'inagibilità dell'immobile di proprietà dell'istante a seguito del terremoto, che, conseguentemente, non poteva in nessun modo essere utilizzato per la sua funzione abitativa “fino a nuova disposizione”, che doveva essere emanata solo dagli organi competenti.
“Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre-posseduto" risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre - posseduto", si potrà beneficiare dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima. In accordo con tale prassi, nel caso di un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 c. p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto "sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata", è possibile beneficiare dell'agevolazione in argomento per l'acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre - posseduto", indisponibile per il proprietario”. Nel caso in oggetto risulta che alla data di acquisto (12/12/2018, reg. il 07/01/2019) dell'immobile sito in località_1, s.da Provinciale n. 4/B, il sig. Resistente_1 possedeva altro immobile nello stesso Comune, acquistato in data 18.12.2007, consistente in un “tenimento alpestre” ricompreso in parte in zona agricola ed in parte in zona destinata al potenziamento della capacità insediativa turistico ricettiva, con entro stanti corpi di fabbricato rurale e terreni adibiti a pascoli. Il fabbricato, però, è stato accatastato nel 2015, come risulta dalla Visura storica dell'immobile dell'Agenzia delle Entrate-Territorio ed anche dal Modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – accertamento della proprietà immobiliare urbana (DOCFA) prodotto da controparte. Dalla visura si evince che tale immobile situato nel medesimo comune di località_1 risulta al foglio 1 part. 426, costituito al 23/7/2015, che è stato soggetto a variazione di classamento del
23/7/2016 e che possiede le seguenti caratteristiche: “immobile destinato ad uso Categoria A/5, consiste di 4,5 vani e ad ha rendita pari ad € 47,64 ed è ubicato in Indirizzo_2 n. SN piano T-1 n. piano”. Il DOCFA, recante la data del 21/7/2015, contiene nel quadro D1 – note la seguente descrizione “trattasi di alpeggio di vecchia costruzione, lontano dal centro abitato, sito a 1.500 metri di altitudine, privo di luce e di qualsiasi servizio;
acqua da sorgente privata. L'indirizzo è stato digitato manualmente in quanto non presente nello stradario comunale.”. Tuttavia tale descrizione non è sufficiente a definire l'immobile come oggettivamente inagibile e, in ogni caso, la dichiarazione è risalente nel tempo, precede l'acquisto del secondo immobile e, infine, è dichiarazione redatta dalla parte, pertanto non imparziale. Questo documento, al pari della documentazione fotografica prodotta da controparte, non consente di stabilire una “oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre - posseduto" risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente” (principio di diritto n. 1/2022 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 17/03/2022 sopra citato). Infatti la documentazione fotografica fornita da controparte, peraltro priva di data certa, riprende esclusivamente alcune parti esterne dell'edificio, e certamente non consente di stabilire una oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre-posseduto" nei termini di cui sopra e non è sufficiente per attestarne l'oggettiva inagibilità ed inutilizzabilità. Il Sig. Resistente_1 non ha fornito alcuna documentazione con cui il Comune di località_1 attesti l'inagibilità del fabbricato e la sua assoluta inidoneità allo scopo abitativo, seppure tale documentazione gli fosse stata già richiesta dall'Ufficio in sede di procedimento di mediazione. Tra l'altro dalla stessa documentazione fotografica prodotta si rileva che l'edificio è fornito di tetto, pareti, porte. Nel
DOCFA allegato da controparte, a pag. 4, è indicata anche la presenza di n. 1 bagno, e a pag. 5 la pavimentazione in piastrelle per i locali cucina/bagno. Per di più, sempre a pag. 5, nella sezione relativa alla destinazione d'uso è indicato “ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE”. L'attestazione del geometra dott. Nominativo_2 , datata 28/12/2021, peraltro successiva all'acquisto del secondo immobile del 12/12/2018, ugualmente non vale a provare tale elemento, trattandosi di un'attestazione di parte, priva dei requisiti di indipendenza necessari al documento probatorio.
Considerato che
l'immobile è stato accatastato nella categoria A/5, lo stesso risulta suscettibile di essere adeguato allo scopo abitativo. L'idoneità o meno dell'immobile ad essere abitato dipende, in questo caso, da una volontà del proprietario. Si evidenzia infatti che la categoria A/5, nel quale è stato classificato l'immobile, rientra nel gruppo A delle categorie catastali,
e comprende gli immobili classificati come ABITAZIONI. In particolare la categoria A5 classifica le “Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello”. Le caratteristiche indicate, tuttavia, non escludono l'uso dell'immobile a scopo abitativo.
Gli immobili inagibili o inabitabili devono essere accatastati in altra e diversa categoria delle “Entità urbane” del Gruppo F (fabbricati non agibili o abitabili) e, specificamente con la qualifica catastale “F2” che qualifica gli c.d. “immobili collabenti”. Questi ultimi sono fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili, che non producono reddito, non agibili, non utilizzabili o comunque assimilabili a ruderi. Nella maggioranza dei casi si tratta di immobili fatiscenti, parzialmente demoliti o con danni strutturali notevoli.
Nella fattispecie, l'immobile in questione non è accatastato in tale categoria né tantomeno vi è un oggettivo impedimento all'utilizzo dell'immobile a scopo abitativo, quale possa essere per esempio un decreto di inagibilità o un sequestro. Alla luce di quanto sopra risulta pertanto corretto il recupero dell'Ufficio, laddove ha constatato che la dichiarazione di non pre-possidenza dell'immobile fosse mendace. Infatti al momento dell'acquisto del secondo immobile avvenuto il 12/12/2018, il Sig. Resistente_1 dichiarava di non essere titolare esclusivo di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di località_1 ma, a tale a data, il medesimo risultava già titolare del diritto di proprietà su un immobile accatastato con la categoria A/5, risultante alla data del DOCFA (21/07/2015) allegato da controparte. Come innanzi esposto, la categoria catastale A/5, individuata per il fabbricato di cui si discute, benché identifichi le abitazioni di vecchia costruzione e di basso livello, identifica comunque delle “abitazioni”. Risiede infatti nella volontà del proprietario il fatto che il fabbricato non venga utilizzato né che sullo stesso vengano effettuati i necessari interventi. La Corte di Cassazione ha rinvenuto nella categoria catastale attribuita all'immobile il criterio oggettivo su cui poter valutare l'idoneità dell'immobile ad essere adibito ad abitazione. Si riporta ad esempio la Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 20/05/2021) 10/08/2021, n. 22560, dove la Suprema Corte afferma che
“al momento dell'acquisto il contribuente era proprietario di un immobile la cui destinazione abitativa era già stata modificata, sicché la sua dichiarazione non può considerarsi mendace, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso.” La cat. A/5 attribuita al fabbricato pre-posseduto dal Sig. Resistente_1 risulta idonea a poter sostenere che l'immobile possa essere utilizzato al fine abitativo. In aggiunta a quanto sopra esposto risulta necessario richiamare l'attenzione sul concetto di “prima casa”, che non deve essere confuso con il concetto di abitazione principale. Il legislatore ha previsto diverse agevolazioni spettanti sulla c.d. “abitazione principale”, in particolare in materia di imposte dirette (deduzioni e detrazioni dal reddito) e di pagamento dei tributi locali (per es. Imu). Tali agevolazioni sono previste da norme specifiche.
L'agevolazione “prima casa” prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al
DPR. 131/86, è prevista invece per l'acquisto di una casa di abitazione (non necessariamente dimora abituale) esclusivamente quando si tratti del primo acquisto di una casa di abitazione sul territorio nazionale. Non è richiesto che il primo immobile acquistato sia anche adibito ad abitazione principale, ma è richiesto che il contribuente trasferisca entro diciotto mesi dall'atto la residenza nello stesso Comune in cui è situato l'immobile acquistato. I due concetti sono spesso utilizzati come sinonimi ma ai fini fiscali, come si vede, hanno significati differenti, con la conseguenza di essere caratterizzati da regole e requisiti diversi per l'accesso alle agevolazioni fiscali. Un immobile, per poter essere considerato come prima casa, deve rispettare le condizioni previste nella nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima annessa al DPR.
131/86, ossia: - deve trovarsi nel territorio del comune in cui l'acquirente ha, o stabilirà entro diciotto mesi dall'acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dell'immobile acquistato deve essere resa nell'atto di acquisto;
- nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto,
l'acquirente deve inoltre dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione già acquistate dallo stesso soggetto o dal coniuge con agevolazione. *** La circostanza evidenziata da controparte che non sia stata usufruita l'agevolazione prima casa per l'acquisto del precedente immobile, avvenuto il 18/12/2007, è inconferente, posto che il punto b) dell'art. 1 della nota II bis della Tariffa non richiede, per gli immobili situati nello stesso comune, anche la condizione che non si sia usufruito dell'agevolazione, richiesta invece dal punto c) relativamente ad altre case di abitazione possedute su tutto il territorio nazionale. E infatti si riporta la formulazione della nota II – bis: “II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) (omissis); b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo
(omissis)”. Alla luce perciò di quanto sopra esposto e argomentato appare allora evidente in riforma della sentenza di primo grado che l'avviso di liquidazione debba essere ritenuto pienamente legittimo.
Controdeduce parte appellata per la conferma della sentenza e ripropone questioni già devolute con i motivi di ricorso e respinti dal giudice di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non merita accoglimento, la sentenza di primo grado ha fornito con la sua motivazione una corretta interpretazione della norma adeguata alla situazione di fatto, interpretazione che risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In fatto, risulta provato documentalmente che l'immobile pre-posseduto dal contribuente nel comune di località_1: - è costituito da piccolo gruppo di baite alpestri che si trovano in zona montana ad oltre 1500 mt di quota, prive di strada d'accesso e raggiungibili solo da una 'mulattiera', non utilizzabili in inverno a causa della neve, risultano prive di allacciamenti alla corrente, all'acquedotto ed alla fognatura, nonché senza servizi igienici come da documentazione fotografica e dichiarazione del geometra Nominativo_2 (vds. sub docc. 4 e 5 fascicolo di primo grado). Tale immobile è stato acquistato nel 2007 senza le agevolazioni prima casa, è stato accatastato nel 2015 nella categoria catastale A5 (“unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico- sanitari esclusivi”), con rendita pari ad € 47,64, come da DOCFA nel cui quadro D1 Note (pg. 1) si legge che: “trattasi di alpeggio di vecchia costruzione, lontano dal centro abitato, sito a 1.500 metri di altitudine, privo di luce e di qualsiasi servizio;
acqua da sorgente privata. L'indirizzo è stato digitato manualmente in quanto non presente nello stradario comunale.”, mentre a pg. 3 è confermato che non vi sono impianti di alcun tipo;
- lo stato dei luoghi testé descritto è stato ulteriormente confermato sia dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado che dalla dichiarazione resa dal geom. Nominativo_2, che aveva curato la presentazione del DOCFA, nella quale è ribadito che trattasi di baita alpestre che risulta priva di impianti ed allacciamenti alla corrente elettrica, gas, acquedotto ecc, e che risulta priva di strada di accesso, essendovi solo una mulattiera percorribile in estate con fuoristrada.
La sentenza di primo grado correttamente ha rilevato che oggettivamente l'immobile non poteva considerasi casa di abitazione anche se catastalmente era stata attribuita la cat. A/5 che classifica le “Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.” L'Ufficio appellante in effetti ritiene viziata la pronuncia in quanto la classificazione catastale esclude che si tratti di fabbricato inagibile per i quali è prevista la classificazione F/2, unica fattispecie che escluderebbe la sussistenza di “una casa di abitazione” che invece è confermata proprio dalla attribuzione con DOCFA di parte della cat. A/5. La censura dell'Ufficio tuttavia non può accogliersi in quanto la norma in questione, Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, lett. b) subordina l'agevolazione in questi termini;
"b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
”, non opera alcun richiamo a categorie catastali o a condizioni di inagibilità più o meno assolute come pretende l'Ufficio. Piuttosto il generico richiamo a “casa di abitazione” lascia intendere che si deve trattare di una casa che concretamente l'acquirente abbia adibito ad abitazione ovvero avrebbe potuto adibire ad abitazione, circostanza questa che sulla base delle risultanze prima descritte pare possa tranquillamente escludersi, se non altro per la risolutiva circostanza di essere raggiungibile solo in estate e priva degli elementari e necessari impianti necessari per una abitazione. In questo senso è corretta la motivazione che interpreta la norma nel senso sostanziale, non ravvisandosi alcuna indebita estensione come censura l'Ufficio che invoca la interpretazione restrittiva propria delle norme di agevolazione tributaria. Nel senso anzidetto d'altronde vi è una nutrita giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellato che può ritenersi consolidata, così Cass. n. 13118 del 16.05.2019, aveva statuito il principio di diritto secondo cui l'idoneità della casa di abitazione pre-posseduta, purché acquistata senza agevolazioni, nel medesimo comune va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) e, dunque, nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (conforme: Cass. civ., Sez.
V, Ordinanza, n. 30585/2023, n. 5051/2021). Ai fini interpretativi pare poi risolutivo quanto affermato dalla
Corte Costituzionale che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla lettera b) del numero 1) della nota 11-bis dell'art. 1 della tariffa parte prima del D.
P.R. n. 131 del 1986 - come modificata dalla L. n. 549 del 1995 - ha richiamato l'interpretazione " costituzionalmente orientata" delle pronunce della Cassazione (citando, in particolare, Cass. n. 100 del 2010
e Cass. n. 18128 del 2009), affermando che l'intervenuta sostituzione nella legge sulla "prima casa
" dell'espressione "fabbricato idoneo ad abitazione" con quella di "casa di abitazione" è da intendersi nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un'altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato" (cfr. Corte Cost. Ord. n. 203 del 22.06.2011).
La sentenza di primo grado pertanto deve essere confermata, la soccombenza anche in questo grado comporta condanna alle spese di lite da liquidare in euro 1.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di 1°grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 816/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 278/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 000313 000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale II di Torino
in parziale riforma dell'impugnata sentenza accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto: - confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio e, nello specifico, dell'avviso di liquidazione impugnato. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata
In via principale a) Rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II^ di Torino,
e per l'effetto confermare la Sentenza appellata e così confermare il dichiarato annullamento dell' avviso di liquidazione n. 2019 1T 000313 000. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e C.U.T..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di compravendita immobiliare stipulato in data 12 dicembre 2018 e registrato in data 7 gennaio 2019, a rogito del Notaio Nominativo_1, il sig. Resistente_1 acquistava – usufruendo delle
“agevolazioni prima casa” - l'immobile sito in Indirizzo_1 censito al Catasto Fabbricati al estremi catastali-fg-n..sub, categoria catastale A/7 e sub 8 categoria C/6 - previste dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte Prima allegata al DPR 131/1986. L'Ufficio ha recuperato a tassazione l'imposta di registro pari ad € 11.535,00, oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 16.131,75. Con l'avviso di liquidazione n. 2019 1T 000313 000, notificato il 16 novembre 2021 l' Ufficio ha accertato la decadenza dalle agevolazioni fiscali, la parte acquirente sig. Resistente_1 dichiarava: b) di essere celibe e di non essere titolare esclusivo di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
Comune di località_1. Ma dai successivi controlli effettuati dall'Ufficio, a quella data, non sussistevano le condizioni previste dalla Associazione_1 bis art. 1 DPR 13671986 e dichiarate in atto. Precedente possesso: immobile sito in Indirizzo_2.
Il contribuente impugnava l'avviso di liquidazione in data 10/01/2022 sulla scorta dei seguenti motivi: - IN
VIA PRINCIPALE 1. Nullità/illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per difetto di motivazione e omesso contraddittorio preventivo.
2. Nullità/illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione impugnato per violazione/falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente per difetto di motivazione e carenza di sottoscrizione dell'atto, nonché per omessa allegazione della delega al funzionario sottoscrittore dell'atto.
Nel merito controparte eccepiva la nullità/illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per violazione/ falsa applicazione dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte 3 Prima allegata al DPR 131/1986: erroneità nel merito;
difetto di motivazione ed assoluta infondatezza della contestazione circa la solo asserita decadenza dalle “agevolazioni prima casa”.
La Corte di Giustizia di primo grado di Torino, con la sentenza n. 278/2024, depositata in data 12/03/2024, rigettava le eccezioni del ricorrente proposte in via preliminare relativamente alla carenza di contraddittorio, carenza di motivazione e di sottoscrizione dell'atto, ma accoglieva il ricorso nel merito, motivando così la sua decisione. (…) Nel merito, invece, il ricorso è fondato. Tra i requisiti richiesti dall'art. 1, c. 1, nota II bis della Tariffa, al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale di cui si discute, è previsto, “che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”. Quindi, non di altro immobile, genericamente inteso, bensì di altra “casa di abitazione “. Nel caso che ci occupa, è pacifico che: - l'immobile acquistato dal ricorrente in data 18.12.2007 era un “tenimento alpestre”; - l'immobile non è dotato di servizi igienici sanitari, di energia elettrica, di collegamento all'acquedotto, ossia di quei requisiti minimi per poter essere abitato e senza i quali un immobile non può oggettivamente essere considerato “abitazione”. Tant'è che all'atto di tale acquisto, l'acquirente/ricorrente non ha chiesto l'agevolazione dell'imposta come prima casa, proprio perché non era una casa. Il fatto che l'immobile sia stato, poi, accatastato in categoria A/5 che classifica le “Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.” non muta la sostanza. D'altra parte, la DOCFA del
21/7/2015, contiene nel quadro D1 – note la seguente descrizione “trattasi di alpeggio di vecchia costruzione, lontano dal centro abitato, sito a 1.500 metri di altitudine, privo di luce e di qualsiasi servizio;
acqua da sorgente privata. L'indirizzo è stato digitato manualmente in quanto non presente nello stradario comunale.”.
La documentazione fotografica prodotta dal ricorrente – la cui corrispondenza all'immobile di cui trattasi non è stata contestata – dimostra inequivocabilmente che quell'immobile non ha i requisiti essenziali per poter essere considerata una casa d'abitazione. Per i suddetti motivi, in accoglimento del ricorso, la Corte annulla l'atto impugnato. La soccombenza sulle eccezioni preliminari, giustifica la compensazione delle spese di lite.”
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino, propone appello per la riforma parziale della sentenza deducendo i seguenti motivi;
I. Erronea e/o insufficiente valutazione in ordine al disconoscimento della c.d. “prepossidenza” dell'immobile e violazione/falsa applicazione dell'art. 1, nota II bis, della tariffa parte Prima allegata al DPR 131/1986 . I giudici di primo grado, decidendo in tal modo, hanno posto in essere un'errata applicazione dell'art. 1, nota
II bis, della tariffa parte Prima allegata al DPR 131/1986, pertanto la decisione qui impugnata merita di essere riformata. L'agevolazione prevista dalla Nota II – bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, costituisce una deroga al regime di tassazione ordinario disciplinato dall'art. 1 della Tariffa parte prima del DPR 131/1986, ne consegue che tale regime agevolativo è limitato nelle proprie espressioni applicative e non è suscettibile di estensione analogica. Il carattere tassativo dell'elencazione dei requisiti previsti ex lege preclude all'Ufficio la possibilità di valutare discrezionalmente i requisiti per fruire delle agevolazioni previste dalla norma ed impone un'applicazione rigorosa della norma. Le disposizioni di cui alla citata Nota II-bis hanno natura agevolativa e, quindi, non sono suscettibili di interpretazione che ne estenda la portata applicativa ad ipotesi non espressamente contemplate. Ciò premesso tra i requisiti richiesti dall'art. 1, c. 1, nota II bis della Tariffa, al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale de qua, è previsto, “che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare” (lettera b). Ai sensi dell'art. 1, nota II bis, comma 4, “In caso di dichiarazione mendace (…) sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte…. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Con il Principio di diritto n. 1/2022 avente ad oggetto l'Acquisto di altro immobile con agevolazione "prima casa" in presenza di una oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre posseduto", dichiarato inagibile dall'Autorità competente, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'attenzione sulle condizioni ostative alla fruizione dei benefici "prima casa", di cui tra l'altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata. Con la Risoluzione n.
107/E del 1/8/2017 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la norma agevolativa vuole tutelare le esigenze abitative dei contribuenti e, pertanto, ha riconosciuto la fruizione dell'agevolazione per un nuovo acquisto esclusivamente nel caso “di assoluta inidoneità (quale può essere, ad esempio, l'inagibilità) dell'immobile
(già posseduto) all'uso abitativo”, ove l'assoluta inidoneità risultava nel caso esaminato dalla Risoluzione dall'Ordinanza del sindaco, con la quale veniva dichiarata l'inagibilità dell'immobile di proprietà dell'istante a seguito del terremoto, che, conseguentemente, non poteva in nessun modo essere utilizzato per la sua funzione abitativa “fino a nuova disposizione”, che doveva essere emanata solo dagli organi competenti.
“Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre-posseduto" risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre - posseduto", si potrà beneficiare dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima. In accordo con tale prassi, nel caso di un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 c. p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto "sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata", è possibile beneficiare dell'agevolazione in argomento per l'acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre - posseduto", indisponibile per il proprietario”. Nel caso in oggetto risulta che alla data di acquisto (12/12/2018, reg. il 07/01/2019) dell'immobile sito in località_1, s.da Provinciale n. 4/B, il sig. Resistente_1 possedeva altro immobile nello stesso Comune, acquistato in data 18.12.2007, consistente in un “tenimento alpestre” ricompreso in parte in zona agricola ed in parte in zona destinata al potenziamento della capacità insediativa turistico ricettiva, con entro stanti corpi di fabbricato rurale e terreni adibiti a pascoli. Il fabbricato, però, è stato accatastato nel 2015, come risulta dalla Visura storica dell'immobile dell'Agenzia delle Entrate-Territorio ed anche dal Modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – accertamento della proprietà immobiliare urbana (DOCFA) prodotto da controparte. Dalla visura si evince che tale immobile situato nel medesimo comune di località_1 risulta al foglio 1 part. 426, costituito al 23/7/2015, che è stato soggetto a variazione di classamento del
23/7/2016 e che possiede le seguenti caratteristiche: “immobile destinato ad uso Categoria A/5, consiste di 4,5 vani e ad ha rendita pari ad € 47,64 ed è ubicato in Indirizzo_2 n. SN piano T-1 n. piano”. Il DOCFA, recante la data del 21/7/2015, contiene nel quadro D1 – note la seguente descrizione “trattasi di alpeggio di vecchia costruzione, lontano dal centro abitato, sito a 1.500 metri di altitudine, privo di luce e di qualsiasi servizio;
acqua da sorgente privata. L'indirizzo è stato digitato manualmente in quanto non presente nello stradario comunale.”. Tuttavia tale descrizione non è sufficiente a definire l'immobile come oggettivamente inagibile e, in ogni caso, la dichiarazione è risalente nel tempo, precede l'acquisto del secondo immobile e, infine, è dichiarazione redatta dalla parte, pertanto non imparziale. Questo documento, al pari della documentazione fotografica prodotta da controparte, non consente di stabilire una “oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre - posseduto" risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente” (principio di diritto n. 1/2022 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 17/03/2022 sopra citato). Infatti la documentazione fotografica fornita da controparte, peraltro priva di data certa, riprende esclusivamente alcune parti esterne dell'edificio, e certamente non consente di stabilire una oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre-posseduto" nei termini di cui sopra e non è sufficiente per attestarne l'oggettiva inagibilità ed inutilizzabilità. Il Sig. Resistente_1 non ha fornito alcuna documentazione con cui il Comune di località_1 attesti l'inagibilità del fabbricato e la sua assoluta inidoneità allo scopo abitativo, seppure tale documentazione gli fosse stata già richiesta dall'Ufficio in sede di procedimento di mediazione. Tra l'altro dalla stessa documentazione fotografica prodotta si rileva che l'edificio è fornito di tetto, pareti, porte. Nel
DOCFA allegato da controparte, a pag. 4, è indicata anche la presenza di n. 1 bagno, e a pag. 5 la pavimentazione in piastrelle per i locali cucina/bagno. Per di più, sempre a pag. 5, nella sezione relativa alla destinazione d'uso è indicato “ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE”. L'attestazione del geometra dott. Nominativo_2 , datata 28/12/2021, peraltro successiva all'acquisto del secondo immobile del 12/12/2018, ugualmente non vale a provare tale elemento, trattandosi di un'attestazione di parte, priva dei requisiti di indipendenza necessari al documento probatorio.
Considerato che
l'immobile è stato accatastato nella categoria A/5, lo stesso risulta suscettibile di essere adeguato allo scopo abitativo. L'idoneità o meno dell'immobile ad essere abitato dipende, in questo caso, da una volontà del proprietario. Si evidenzia infatti che la categoria A/5, nel quale è stato classificato l'immobile, rientra nel gruppo A delle categorie catastali,
e comprende gli immobili classificati come ABITAZIONI. In particolare la categoria A5 classifica le “Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello”. Le caratteristiche indicate, tuttavia, non escludono l'uso dell'immobile a scopo abitativo.
Gli immobili inagibili o inabitabili devono essere accatastati in altra e diversa categoria delle “Entità urbane” del Gruppo F (fabbricati non agibili o abitabili) e, specificamente con la qualifica catastale “F2” che qualifica gli c.d. “immobili collabenti”. Questi ultimi sono fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili, che non producono reddito, non agibili, non utilizzabili o comunque assimilabili a ruderi. Nella maggioranza dei casi si tratta di immobili fatiscenti, parzialmente demoliti o con danni strutturali notevoli.
Nella fattispecie, l'immobile in questione non è accatastato in tale categoria né tantomeno vi è un oggettivo impedimento all'utilizzo dell'immobile a scopo abitativo, quale possa essere per esempio un decreto di inagibilità o un sequestro. Alla luce di quanto sopra risulta pertanto corretto il recupero dell'Ufficio, laddove ha constatato che la dichiarazione di non pre-possidenza dell'immobile fosse mendace. Infatti al momento dell'acquisto del secondo immobile avvenuto il 12/12/2018, il Sig. Resistente_1 dichiarava di non essere titolare esclusivo di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di località_1 ma, a tale a data, il medesimo risultava già titolare del diritto di proprietà su un immobile accatastato con la categoria A/5, risultante alla data del DOCFA (21/07/2015) allegato da controparte. Come innanzi esposto, la categoria catastale A/5, individuata per il fabbricato di cui si discute, benché identifichi le abitazioni di vecchia costruzione e di basso livello, identifica comunque delle “abitazioni”. Risiede infatti nella volontà del proprietario il fatto che il fabbricato non venga utilizzato né che sullo stesso vengano effettuati i necessari interventi. La Corte di Cassazione ha rinvenuto nella categoria catastale attribuita all'immobile il criterio oggettivo su cui poter valutare l'idoneità dell'immobile ad essere adibito ad abitazione. Si riporta ad esempio la Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 20/05/2021) 10/08/2021, n. 22560, dove la Suprema Corte afferma che
“al momento dell'acquisto il contribuente era proprietario di un immobile la cui destinazione abitativa era già stata modificata, sicché la sua dichiarazione non può considerarsi mendace, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso.” La cat. A/5 attribuita al fabbricato pre-posseduto dal Sig. Resistente_1 risulta idonea a poter sostenere che l'immobile possa essere utilizzato al fine abitativo. In aggiunta a quanto sopra esposto risulta necessario richiamare l'attenzione sul concetto di “prima casa”, che non deve essere confuso con il concetto di abitazione principale. Il legislatore ha previsto diverse agevolazioni spettanti sulla c.d. “abitazione principale”, in particolare in materia di imposte dirette (deduzioni e detrazioni dal reddito) e di pagamento dei tributi locali (per es. Imu). Tali agevolazioni sono previste da norme specifiche.
L'agevolazione “prima casa” prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al
DPR. 131/86, è prevista invece per l'acquisto di una casa di abitazione (non necessariamente dimora abituale) esclusivamente quando si tratti del primo acquisto di una casa di abitazione sul territorio nazionale. Non è richiesto che il primo immobile acquistato sia anche adibito ad abitazione principale, ma è richiesto che il contribuente trasferisca entro diciotto mesi dall'atto la residenza nello stesso Comune in cui è situato l'immobile acquistato. I due concetti sono spesso utilizzati come sinonimi ma ai fini fiscali, come si vede, hanno significati differenti, con la conseguenza di essere caratterizzati da regole e requisiti diversi per l'accesso alle agevolazioni fiscali. Un immobile, per poter essere considerato come prima casa, deve rispettare le condizioni previste nella nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima annessa al DPR.
131/86, ossia: - deve trovarsi nel territorio del comune in cui l'acquirente ha, o stabilirà entro diciotto mesi dall'acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dell'immobile acquistato deve essere resa nell'atto di acquisto;
- nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto,
l'acquirente deve inoltre dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione già acquistate dallo stesso soggetto o dal coniuge con agevolazione. *** La circostanza evidenziata da controparte che non sia stata usufruita l'agevolazione prima casa per l'acquisto del precedente immobile, avvenuto il 18/12/2007, è inconferente, posto che il punto b) dell'art. 1 della nota II bis della Tariffa non richiede, per gli immobili situati nello stesso comune, anche la condizione che non si sia usufruito dell'agevolazione, richiesta invece dal punto c) relativamente ad altre case di abitazione possedute su tutto il territorio nazionale. E infatti si riporta la formulazione della nota II – bis: “II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) (omissis); b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo
(omissis)”. Alla luce perciò di quanto sopra esposto e argomentato appare allora evidente in riforma della sentenza di primo grado che l'avviso di liquidazione debba essere ritenuto pienamente legittimo.
Controdeduce parte appellata per la conferma della sentenza e ripropone questioni già devolute con i motivi di ricorso e respinti dal giudice di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non merita accoglimento, la sentenza di primo grado ha fornito con la sua motivazione una corretta interpretazione della norma adeguata alla situazione di fatto, interpretazione che risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In fatto, risulta provato documentalmente che l'immobile pre-posseduto dal contribuente nel comune di località_1: - è costituito da piccolo gruppo di baite alpestri che si trovano in zona montana ad oltre 1500 mt di quota, prive di strada d'accesso e raggiungibili solo da una 'mulattiera', non utilizzabili in inverno a causa della neve, risultano prive di allacciamenti alla corrente, all'acquedotto ed alla fognatura, nonché senza servizi igienici come da documentazione fotografica e dichiarazione del geometra Nominativo_2 (vds. sub docc. 4 e 5 fascicolo di primo grado). Tale immobile è stato acquistato nel 2007 senza le agevolazioni prima casa, è stato accatastato nel 2015 nella categoria catastale A5 (“unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico- sanitari esclusivi”), con rendita pari ad € 47,64, come da DOCFA nel cui quadro D1 Note (pg. 1) si legge che: “trattasi di alpeggio di vecchia costruzione, lontano dal centro abitato, sito a 1.500 metri di altitudine, privo di luce e di qualsiasi servizio;
acqua da sorgente privata. L'indirizzo è stato digitato manualmente in quanto non presente nello stradario comunale.”, mentre a pg. 3 è confermato che non vi sono impianti di alcun tipo;
- lo stato dei luoghi testé descritto è stato ulteriormente confermato sia dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado che dalla dichiarazione resa dal geom. Nominativo_2, che aveva curato la presentazione del DOCFA, nella quale è ribadito che trattasi di baita alpestre che risulta priva di impianti ed allacciamenti alla corrente elettrica, gas, acquedotto ecc, e che risulta priva di strada di accesso, essendovi solo una mulattiera percorribile in estate con fuoristrada.
La sentenza di primo grado correttamente ha rilevato che oggettivamente l'immobile non poteva considerasi casa di abitazione anche se catastalmente era stata attribuita la cat. A/5 che classifica le “Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.” L'Ufficio appellante in effetti ritiene viziata la pronuncia in quanto la classificazione catastale esclude che si tratti di fabbricato inagibile per i quali è prevista la classificazione F/2, unica fattispecie che escluderebbe la sussistenza di “una casa di abitazione” che invece è confermata proprio dalla attribuzione con DOCFA di parte della cat. A/5. La censura dell'Ufficio tuttavia non può accogliersi in quanto la norma in questione, Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, lett. b) subordina l'agevolazione in questi termini;
"b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
”, non opera alcun richiamo a categorie catastali o a condizioni di inagibilità più o meno assolute come pretende l'Ufficio. Piuttosto il generico richiamo a “casa di abitazione” lascia intendere che si deve trattare di una casa che concretamente l'acquirente abbia adibito ad abitazione ovvero avrebbe potuto adibire ad abitazione, circostanza questa che sulla base delle risultanze prima descritte pare possa tranquillamente escludersi, se non altro per la risolutiva circostanza di essere raggiungibile solo in estate e priva degli elementari e necessari impianti necessari per una abitazione. In questo senso è corretta la motivazione che interpreta la norma nel senso sostanziale, non ravvisandosi alcuna indebita estensione come censura l'Ufficio che invoca la interpretazione restrittiva propria delle norme di agevolazione tributaria. Nel senso anzidetto d'altronde vi è una nutrita giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellato che può ritenersi consolidata, così Cass. n. 13118 del 16.05.2019, aveva statuito il principio di diritto secondo cui l'idoneità della casa di abitazione pre-posseduta, purché acquistata senza agevolazioni, nel medesimo comune va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) e, dunque, nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (conforme: Cass. civ., Sez.
V, Ordinanza, n. 30585/2023, n. 5051/2021). Ai fini interpretativi pare poi risolutivo quanto affermato dalla
Corte Costituzionale che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla lettera b) del numero 1) della nota 11-bis dell'art. 1 della tariffa parte prima del D.
P.R. n. 131 del 1986 - come modificata dalla L. n. 549 del 1995 - ha richiamato l'interpretazione " costituzionalmente orientata" delle pronunce della Cassazione (citando, in particolare, Cass. n. 100 del 2010
e Cass. n. 18128 del 2009), affermando che l'intervenuta sostituzione nella legge sulla "prima casa
" dell'espressione "fabbricato idoneo ad abitazione" con quella di "casa di abitazione" è da intendersi nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un'altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato" (cfr. Corte Cost. Ord. n. 203 del 22.06.2011).
La sentenza di primo grado pertanto deve essere confermata, la soccombenza anche in questo grado comporta condanna alle spese di lite da liquidare in euro 1.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.
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P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di 1°grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri ed accessori di legge.