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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/08/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.R.G. 12179/2023
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall' avv. Antonio Dentato;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rapp.ta e difesa come in atti dall' avv. Umberto Canetti;
Controparte_1
Resistente
Oggetto: licenziamento per giusta causa
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 il ricorrente in epigrafe ha impugnato il licenziamento intimatogli per giusta causa dalla esponendo: Controparte_1
- di essere stato assunto dalla società resistente in data 01/01/2021 e di svolgere servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Giugliano in Campania (NA);
- di essere stato inquadrato con qualifica di operaio con la mansione di operatore ecologico (livello 2°A CCNL UTILITALIA) con contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di full-time;
- di aver ricevuto in data 24/02/2023 dalla società datrice una lettera di contestazione di addebito, ove gli comunicava l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi dell'art 7 della legge 300 del 1970 per aver arbitrariamente utilizzato i mezzi aziendali al fine di rimuovere scarti di lavorazioni edili ed altri materiali sottoposti a sequestro, il tutto in violazione delle leggi e delle disposizioni in materia ambientale e in cui la società resistente lamentava di aver subito sia un danno economico, in quanto da tale vicenda era conseguito il sequestro penale del mezzo aziendale, per cui era obbligata al pagamento del canone di leasing del veicolo, senza poterlo utilizzare in quanto sequestrato, sia un danno morale e di immagine, oltre alla lesione della fiducia nei confronti del lavoratore, data l'asserita natura dolosa della condotta;
- di aver reso le proprie giustificazioni in data 27.2.2023, e di essere stato sentito il
9.3.2023 dalla società ma che ciononostante con lettera del 7.4.2023 la società gli comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento disciplinare e/o per giusta causa.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento intimatogli per insussistenza del fatto materiale contestato, e comunque l'inoffensività dello stesso, come dimostrato dall'archiviazione del procedimento penale. Ne contestava poi la sproporzione tra la sanzione espulsiva e il fatto commesso, e concludeva chiedendo di accertarne l'illegittimità e, per l'effetto, di condannare la società resistente a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività e quanto avrebbe potuto percepire accettando altre offerte di lavoro;
o, in via subordinata, al pagamento di un'indennità risarcitoria determinata dal giudice.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la , resistendo alla domanda CP_1
con diffuse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Tentata invano la conciliazione della lite, sentite le parti, venivano escussi due testi ed acquisite le dichiarazioni resa dal teste nel procedimento pendente dinanzi ad altro Giudice Tes_1
della Sezione e relativo al medesimo fatto storico.
Rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte a tale scopo depositate dalle parti, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò premesso brevemente in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di seguito si espone.
Il ricorrente lamenta in primis l'illegittimità del licenziamento irrogatogli eccependo l'insussistenza del fatto contestato.
Il ricorrente infatti in ricorso, come già chiarito nelle controdeduzioni alla contestazione disciplinare, nonché in sede di audizione, sostiene che di aver prelevato il materiale all'esterno di una abitazione privata, e non in un cantiere edile, e su suolo pubblico, e di essersi quindi attenuto alle disposizioni aziendali. Ciò posto, giova ricordare, in ordine al riparto degli oneri probatori in materia, che «l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro» che deve, comunque, dimostrare la legittimità del licenziamento (v. ex multis Cass. 17287/2022), mentre il lavoratore che voglia ottenere la reintegrazione dovrà premunirsi di offrire elementi di prova che dimostrano l'insussistenza del fatto addebitato.
Ebbene, nel caso di specie, osserva il Tribunale che la vicenda fattuale del recupero da parte del ricorrente, insieme al collega, di materiale ulteriore a quello autorizzato, è pacifica, controvertendo le parti, in ordine alla tipologia dell'altro materiale recuperato, che il ricorrente contesta si tratti di materiale proveniente da cantiere edile
Secondo il ricorrente, difatti, si trattava di “materiale di poco conto” abbandonato sul suolo all'esterno di una abitazione privata e che si era trattato di normale attività facente parte del servizio di raccolta.
Ebbene, rileva lo scrivente giudicante che la società resistente ha fornito prova documentale che il lavoratore raccoglieva materiale di risulta proveniente dal cantiere edile sottoposto a sequestro (v. all. 6 memoria resistente).
La ha difatti depositato il verbale di sequestro penale redatto dagli operatori di Polizia CP_1
Municipale del Comune di Giugliano in Campania, ove si legge che il ricorrente ed il suo collega avevano provveduto alla rimozione e al trasporto di scarti di lavorazioni edili, Per_1
tubi in PVC e altro materiale proveniente da cantiere.
In particolare, in detto verbale, il quale fa fede fino a querela di falso in quanto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, si legge che il 21.2.2023 alle ore 12 gli operatori della Polizia municipale del Comune di Giugliano procedevano al sequestro del mezzo targato GG594EK appartenente alla utilizzato dai dipendenti CP_1 Parte_2
e in quanto questi avevano proceduto “…alla rimozione e trasporto di scarti di Parte_3
lavorazioni edili consistenti in sacchi vuoti di cemento e premiscelati, tubi in PVC e altro materiale di risulta proveniente da cantiere edile sito in via Madonna del Pantano 79,
Giugliano, sottoposto a sequestro”.
A fronte di tale prova documentale, che ha fede privilegiata, neppure – si osserva – le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito elementi di segno contrario: il teste TE
, consulente della , ha affermato che il ricorrente, insieme all'altro lavoratore
[...] CP_1
ha ammesso l'accaduto durante l'audizione, alla quale lui era presente, Parte_2
dichiarando “che stavano raccogliendo questi rifiuti che erano sacchi di cemento vuoti, tubi di plastica, ecc che erano all'interno di questa abitazione”. Il teste ha inoltre riferito che i lavoratori hanno affermato di “essere entrati con metà vettura dentro perché il proprietario ha aperto loro il cancello, li aveva chiamati per prendere questi rifiuti che erano all'interno aprendo loro il cancello per poterli prendere e con una parte del mezzo entrarono nel mezzo per prendere i rifiuti” (v. verbale di udienza del 4.12.2024).
Del pari, neppure le dichiarazioni rese dal teste valgono a sconfessare quanto risulta Tes_1
redatto dagli agenti verbalizzanti, atteso che il ha dichiarato che non era presente al Tes_1
momento della raccolta dei rifiuti, che era sopraggiunto solo più tardi, quando i vigili stavano andando via e i rifiuti erano già nel compattatore (v. dichiarazioni rese nel verbale di udienza del 16.4.2024 acquisito).
Infine, le dichiarazioni del teste non valgono ex se a sconfessare quanto risulta Parte_2
documentalmente provato dal verbale di sequestro, atto munito di fede privilegiata.
Il teste, peraltro, collega del ricorrente e licenziato per i medesimi motivi dalla società, all'epoca delle dichiarazioni testimoniali ha affermato di avere contenzioso definito con la società (con rigetto della domanda in primo grado, oggi confermata in appello con sentenza n. 1945/2025),
e non risulta quindi particolarmente attendibile, essendovi un chiaro interesse personale nella medesima vicenda.
Per quanto esposto, quindi, deve ritenersi provata la sussistenza del fatto contestato da parte della società datrice di lavoro.
Con riguardo poi alla censura sollevata dalla parte in ordine all'inoffensività in concreto del fatto contestato, e di cui conferma ne sarebbe l'archiviazione del procedimento penale dal quale conseguiva il sequestro, giova rilevare l'autonomia dei due procedimenti, che si reggono su principi e norme del tutto differenti.
Nel caso di specie, l'archiviazione si fonda sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art 131 c.p., che non dimostra l'insussistenza dei fatti, ma semplicemente la scarsa offensività dei fatti accaduti, alla stregua di valutazioni penalistiche che si reggono su ragioni estranee a quelle relative al rapporto di lavoro.
Per quanto qui interessa, invece, non può non rilevarsi che risulta documentalmente provato che il dipendente si sia recato con l'automezzo aziendale, all'interno dell'abitazione di un utente su espressa richiesta da quest'ultimo, al fine di ritirare rifiuti prodotti da costui, per giunta provenienti dall'attività di un cantiere edile (vedi verbale di sequestro in atti).
E' evidente, quindi, in questo caso, l'esorbitanza e l'abnormità della condotta rispetto all'ordinaria prestazione lavorativa, ed anzi è palese la gravità della condotta stessa, avendo il lavoratore non solo utilizzato un automezzo aziendale destinato alla raccolta pubblica di rifiuti, senza autorizzazione, per una finalità diversa, ma avendo per giunta esposto il datore di lavoro alle severe sanzioni pecuniarie previste dalla legge per i reati ambientali e provocando la forzata indisponibilità dell'automezzo oggetto di sequestro.
Ancora, ed infine, il lavoratore ha contestato la sproporzione tra sanzione e fatti contestati.
La Corte di Cassazione sul punto ha più volte precisato che "per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro” (Cass
12798/18) ed ancora che "in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro" (Cass. 886/2017).
Ebbene, è evidente che il prelievo di materiale non autorizzato da parte del lavoratore - peraltro di “rifiuti da demolizione di edifici”, che, sulla base del d.lgs. 152/2006, presentano caratteristiche di disomogenieità e che necessitano, prima del loro nuovo uso, di trattamenti preventivi (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, ecc.) disciplinato dalla normativa sui rifiuti (Cass. penale, sez. III 7465/2008) - costituisca elemento idoneo a determinate la perdita della fiducia da parte del datore circa la correttezza del lavoratore in ordine ai successivi esatti adempimenti, vieppiù considerando che tali nozioni in ordine ai termini e alle modalità di recupero dei rifiuti per la raccolta differenziata era stata oggetto di specifico ordine di servizio.
Tale condotta, dunque, alla luce di quanto esposto, non può non essere stata posta in assenza di elemento soggettivo da parte del lavoratore, debitamente informato in ordine alla modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti, né appare possibile ravvisare una mera negligenza nello svolgimento delle mansioni perché la condotta tenuta era del tutto esorbitante dall'ordinaria attività lavorativa.
Per quanto esposto, in definitiva, deve ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento, in quanto evidentemente idonei ad incidere sull'elemento fiduciario posto alla base del rapporto tra le parti e il licenziamento è quindi legittimo ex art. 2119 c.c. Va infine osservato che la mancata consegna del verbale di copia delle dichiarazioni rese dal lavoratore di sede di audizione, pure contestata dal ricorrente, non determina le lesione del suo diritto di difesa, poiché il lavoratore, alla stregua di un generale principio di autoresponsabilità, ha contezza di quanto da lui stesso dichiarato in quella sede.
La domanda non merita pertanto accoglimento e deve essere rigettata.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-. compensa le spese di lite.
Aversa, 31/07/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo