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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1352/2023 promossa da:
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Palmi, Via Parte_1 C.F._1
Rodi n.2, presso lo studio dell'Avv. Elio Cannizzaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(Già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr.
[...]
14, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Matteotti n. 74 presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Valeria Vasapollo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/11/2025, la parte resistente discuteva la causa come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva l'intestato Tribunale per sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto, e per gli effetti annullare o dichiarare nulla la predetta intimazione di pagamento n. 094 2023 90086438 58/000, e più in particolare le relative cartelle di pagamento in essa contenute come sopra esattamente indicate per i superiori motivi (mancata notifica delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, erroneità degli importi, e intervenuta prescrizione), con ogni conseguenza di legge;
Condannare l' quale Controparte_3 [...] per le relative provincie indicate nelle cartelle contenute nell'intimazione di Controparte_4 pagamento per le quali è maturata la prescrizione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%”.
A tal fine esponeva di aver ricevuto la notifica (in data 3/10/2023) dell'intimazione di pagamento n.
094 2023 90086438 58/000, con cui l'odierna convenuta – – gli Controparte_5 ingiungeva il pagamento di € 30.795,54, in relazione ai crediti risultanti da 18 cartelle di pagamento.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, ed ancora prima delle contravvenzioni al codice della strada;
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, anche a voler considerare avvenute le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata;
e nel merito, l'erroneità degli importi indicati.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la Controparte_6 quale, con comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per materia del giudice adito relativamente alle cartella riguardanti le sanzioni amministrative legge 689/81 art. 27 e legge 386/1990 riservate alla competenza del
Giudice di Pace ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 ed il parziale difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle di pagamento relative a crediti tributari;
nel merito, deduceva la correttezza delle notificazioni delle cartelle di pagamento e l'infondatezza delle avverse deduzioni.
La causa istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii d'ufficio, in data 3/1/2025 veniva assegnata alla sottoscritta, che all'udienza del 10/11/2025, fissata per la discussione, tratteneva la causa in decisione.
Ciò posto, deve osservarsi che parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90086438 58/000 finalizzata al recupero di € 30.795,54 risultante dalle cartelle di pagamento di seguito indicate: 1)-Cartella n. 094201200021600179/000, notificata il 11.10.2012 € 321,60; e Comune CP_7 di Asti per euro 180,94, in Totale cartella € 508,42; CP_8
2)-Cartella n. 09420130001713631/000 notificata il 15.03.2013-Comune di Messina € 595,73; e
Comune di Reggio Calabria per € 556,10. Totale complessivo € 1.157,71; CP_8
3)-Cartella n. 09420130011786036/000 notificata il 14.05.201, per € 350,80; CP_7
4)-Cartella n. 09420130018473039/000 notificata il 10.10.2013, Roma Capitale per € 4.979,78;
5)-Cartella n.09420130027095856/000, notificata il 4.12.2013, Comune di Reggio Calabria € 159,00;
e € 291,43. Totale cartella € 456,59; CP_7
6)-Cartella n. 09420130028360959/000, notificata il 08.02.2014, Comune di Milano € 171,37;
7)-cartella n. 09420130029608472/000, notificata il 05.02.2014, Comune di Padova per € 921,99;
8)-Cartella n. 09420140005662571/000, notificata il 08-10-2014 totale € 180,90;
9)-Cartella di n. 09420150000288164/000, notificata il 07.05.2015, € 302,50; CP_7
10)-Cartella n. 09420150001576319/000, notificata il 7.5.2015 Comune di Palmi Euro € 73,11;
11)-Cartella n. 09420150011350316/000, notificata il 29.09.2015, Comune di Reggio Calabria €
164,37;
12)-Cartella n. 09420160022194091/000, notificata il 28.12.2016, € 321,98; CP_7
13)-Cartella n. 09420160023649545/000, notificata il 19.01.2017, € 637,22; CP_7
14)-Cartella n. 09420160024795061/000, notificata il 19.01.2017, Comune di Fiumicino € 665,35;
15)-Cartella n. 09420170009844179000, notificata il 22.09.2017, Comune di Messina € 282,13;
16)-Cartella n. 09420170011767057/000, notificata il 29.09.2017, Roma capitale € 1.188,80;
17)-Cartella n. 09420170013050558/000, notificata il 24.10.2017, Comune di Messina € 971,88 e
Roma capitale € 161,56. Totale complessivo € 1.139,32;
18)-Cartella n. 09420200014533045/001, notificata il 25.02.2022, € Controparte_9
17.366,31.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto parziale di giurisdizione di questo Giudice a favore del
Giudice Tributario relativamente ai crediti di natura tributaria oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata. In particolare, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 09420130018473039/000 e n. 09420150000288164/000, aventi in parte ad oggetto rispettivamente tassa automobilistica e Irap ed
Irpef, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, in accoglimento della preliminare eccezione sollevata da parte opposta.
Per tali crediti vale osservare che, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità,
“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022). Pertanto, avendo l'opponente eccepito la prescrizione del credito portato dalla intimazione di pagamento e, non essendo iniziata l'esecuzione, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Tributario limitatamente ai crediti tributari portati dall'atto impugnato.
Ciò premesso vanno ora esaminate le doglianze sollevate con l'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento, relativamente alle cartelle di pagamento n. 094201200021600179/000,
n.09420130001713631/000; n. 09420130011786036/000; n.09420130027095856/000; n.
09420130028360959/000; n. 09420130029608472/000; n. 09420140005662571/000; n.
09420150001576319/000; n. 09420150011350316/000; n. 09420160022194091/000; n.
09420160023649545/000; n. 09420160024795061/000; n. 09420170009844179000; n.
09420170011767057/000; n. 09420170013050558/000; n. 09420200014533045/001, che hanno ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
e le cartelle di pagamento n.
09420130018473039/000 e n. 09420150000288164/000 per la parte non riguardante il mancato pagamento di tributi.
A tal proposto, il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento cumulando diversi motivi di doglianza. In tale ipotesi, invero non infrequente, in cui le nullità lamentate vengono veicolate non mediante la sola impugnazione dell'atto notificato, ma tramite l'opposizione cumulativa con quello presupposto, ossia il verbale di contestazione o l'ordinanza-ingiunzione mai notificati, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa punitiva dell'amministrazione si applicano le forme previste dalla legge n. 689/1981.
L'opposizione alla cartella di pagamento o all'atto successivo (intimazione di pagamento, nel caso di specie), emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va, dunque, proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca, come nel caso in esame, che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 22-09-2017, n. 22080) ed il
Giudice funzionalmente competente è il Giudice di Pace del luogo della violazione.
Nel caso di specie parte ricorrente ha contestato la notifica della contravvenzione al codice della strada, oltre che la decadenza ex art. 201 CdS e la prescrizione quinquennale e, pertanto, l'opposizione deve sussumersi nel modulo procedimentale richiamato.
Sul punto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs 1° settembre 2011, n. 150 al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.” La Corte di legittimità ha, altresì, ritenuto che “è assolutamente irrilevante il cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104
c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale – in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace – torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore” (cfr. Cass. ord. 3156/2017).
Analogamente, l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della L. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del
D.Lgs n. 150 del 2011. Pertanto, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (vedi in tal senso Cass. n. 24091/18).
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza per materia del giudice di pace, prevista dagli artt. 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, si estende alle opposizioni avverso cartelle di pagamento emesse per il recupero di somme dovute a titolo di sanzioni stradali, quando la controversia verta sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, senza alcun limite di valore. Tale competenza per materia non può essere derogata in favore del giudice superiore in applicazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza al giudice superiore in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 709 del 10 gennaio 2025).
Va pertanto dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente trattandosi, nel caso di specie, di opposizioni ad intimazioni di pagamento aventi tutte ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri al disotto dei minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1352/2023:
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420130018473039/000 e n. 09420150000288164/000, per la parte relativa al mancato pagamento dei tributi;
-dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente in riferimento alle restanti cartelle di pagamento impugnate, come indicate in parte motiva;
-condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.356,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1352/2023 promossa da:
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Palmi, Via Parte_1 C.F._1
Rodi n.2, presso lo studio dell'Avv. Elio Cannizzaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(Già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr.
[...]
14, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Matteotti n. 74 presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Valeria Vasapollo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/11/2025, la parte resistente discuteva la causa come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva l'intestato Tribunale per sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto, e per gli effetti annullare o dichiarare nulla la predetta intimazione di pagamento n. 094 2023 90086438 58/000, e più in particolare le relative cartelle di pagamento in essa contenute come sopra esattamente indicate per i superiori motivi (mancata notifica delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, erroneità degli importi, e intervenuta prescrizione), con ogni conseguenza di legge;
Condannare l' quale Controparte_3 [...] per le relative provincie indicate nelle cartelle contenute nell'intimazione di Controparte_4 pagamento per le quali è maturata la prescrizione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%”.
A tal fine esponeva di aver ricevuto la notifica (in data 3/10/2023) dell'intimazione di pagamento n.
094 2023 90086438 58/000, con cui l'odierna convenuta – – gli Controparte_5 ingiungeva il pagamento di € 30.795,54, in relazione ai crediti risultanti da 18 cartelle di pagamento.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, ed ancora prima delle contravvenzioni al codice della strada;
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, anche a voler considerare avvenute le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata;
e nel merito, l'erroneità degli importi indicati.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la Controparte_6 quale, con comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per materia del giudice adito relativamente alle cartella riguardanti le sanzioni amministrative legge 689/81 art. 27 e legge 386/1990 riservate alla competenza del
Giudice di Pace ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 ed il parziale difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle di pagamento relative a crediti tributari;
nel merito, deduceva la correttezza delle notificazioni delle cartelle di pagamento e l'infondatezza delle avverse deduzioni.
La causa istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii d'ufficio, in data 3/1/2025 veniva assegnata alla sottoscritta, che all'udienza del 10/11/2025, fissata per la discussione, tratteneva la causa in decisione.
Ciò posto, deve osservarsi che parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90086438 58/000 finalizzata al recupero di € 30.795,54 risultante dalle cartelle di pagamento di seguito indicate: 1)-Cartella n. 094201200021600179/000, notificata il 11.10.2012 € 321,60; e Comune CP_7 di Asti per euro 180,94, in Totale cartella € 508,42; CP_8
2)-Cartella n. 09420130001713631/000 notificata il 15.03.2013-Comune di Messina € 595,73; e
Comune di Reggio Calabria per € 556,10. Totale complessivo € 1.157,71; CP_8
3)-Cartella n. 09420130011786036/000 notificata il 14.05.201, per € 350,80; CP_7
4)-Cartella n. 09420130018473039/000 notificata il 10.10.2013, Roma Capitale per € 4.979,78;
5)-Cartella n.09420130027095856/000, notificata il 4.12.2013, Comune di Reggio Calabria € 159,00;
e € 291,43. Totale cartella € 456,59; CP_7
6)-Cartella n. 09420130028360959/000, notificata il 08.02.2014, Comune di Milano € 171,37;
7)-cartella n. 09420130029608472/000, notificata il 05.02.2014, Comune di Padova per € 921,99;
8)-Cartella n. 09420140005662571/000, notificata il 08-10-2014 totale € 180,90;
9)-Cartella di n. 09420150000288164/000, notificata il 07.05.2015, € 302,50; CP_7
10)-Cartella n. 09420150001576319/000, notificata il 7.5.2015 Comune di Palmi Euro € 73,11;
11)-Cartella n. 09420150011350316/000, notificata il 29.09.2015, Comune di Reggio Calabria €
164,37;
12)-Cartella n. 09420160022194091/000, notificata il 28.12.2016, € 321,98; CP_7
13)-Cartella n. 09420160023649545/000, notificata il 19.01.2017, € 637,22; CP_7
14)-Cartella n. 09420160024795061/000, notificata il 19.01.2017, Comune di Fiumicino € 665,35;
15)-Cartella n. 09420170009844179000, notificata il 22.09.2017, Comune di Messina € 282,13;
16)-Cartella n. 09420170011767057/000, notificata il 29.09.2017, Roma capitale € 1.188,80;
17)-Cartella n. 09420170013050558/000, notificata il 24.10.2017, Comune di Messina € 971,88 e
Roma capitale € 161,56. Totale complessivo € 1.139,32;
18)-Cartella n. 09420200014533045/001, notificata il 25.02.2022, € Controparte_9
17.366,31.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto parziale di giurisdizione di questo Giudice a favore del
Giudice Tributario relativamente ai crediti di natura tributaria oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata. In particolare, con riguardo alle cartelle di pagamento n. 09420130018473039/000 e n. 09420150000288164/000, aventi in parte ad oggetto rispettivamente tassa automobilistica e Irap ed
Irpef, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, in accoglimento della preliminare eccezione sollevata da parte opposta.
Per tali crediti vale osservare che, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità,
“in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022). Pertanto, avendo l'opponente eccepito la prescrizione del credito portato dalla intimazione di pagamento e, non essendo iniziata l'esecuzione, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Tributario limitatamente ai crediti tributari portati dall'atto impugnato.
Ciò premesso vanno ora esaminate le doglianze sollevate con l'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento, relativamente alle cartelle di pagamento n. 094201200021600179/000,
n.09420130001713631/000; n. 09420130011786036/000; n.09420130027095856/000; n.
09420130028360959/000; n. 09420130029608472/000; n. 09420140005662571/000; n.
09420150001576319/000; n. 09420150011350316/000; n. 09420160022194091/000; n.
09420160023649545/000; n. 09420160024795061/000; n. 09420170009844179000; n.
09420170011767057/000; n. 09420170013050558/000; n. 09420200014533045/001, che hanno ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
e le cartelle di pagamento n.
09420130018473039/000 e n. 09420150000288164/000 per la parte non riguardante il mancato pagamento di tributi.
A tal proposto, il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento cumulando diversi motivi di doglianza. In tale ipotesi, invero non infrequente, in cui le nullità lamentate vengono veicolate non mediante la sola impugnazione dell'atto notificato, ma tramite l'opposizione cumulativa con quello presupposto, ossia il verbale di contestazione o l'ordinanza-ingiunzione mai notificati, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa punitiva dell'amministrazione si applicano le forme previste dalla legge n. 689/1981.
L'opposizione alla cartella di pagamento o all'atto successivo (intimazione di pagamento, nel caso di specie), emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va, dunque, proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca, come nel caso in esame, che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 22-09-2017, n. 22080) ed il
Giudice funzionalmente competente è il Giudice di Pace del luogo della violazione.
Nel caso di specie parte ricorrente ha contestato la notifica della contravvenzione al codice della strada, oltre che la decadenza ex art. 201 CdS e la prescrizione quinquennale e, pertanto, l'opposizione deve sussumersi nel modulo procedimentale richiamato.
Sul punto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs 1° settembre 2011, n. 150 al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.” La Corte di legittimità ha, altresì, ritenuto che “è assolutamente irrilevante il cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104
c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale – in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace – torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore” (cfr. Cass. ord. 3156/2017).
Analogamente, l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della L. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del
D.Lgs n. 150 del 2011. Pertanto, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (vedi in tal senso Cass. n. 24091/18).
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza per materia del giudice di pace, prevista dagli artt. 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, si estende alle opposizioni avverso cartelle di pagamento emesse per il recupero di somme dovute a titolo di sanzioni stradali, quando la controversia verta sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, senza alcun limite di valore. Tale competenza per materia non può essere derogata in favore del giudice superiore in applicazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza al giudice superiore in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 709 del 10 gennaio 2025).
Va pertanto dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente trattandosi, nel caso di specie, di opposizioni ad intimazioni di pagamento aventi tutte ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri al disotto dei minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1352/2023:
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420130018473039/000 e n. 09420150000288164/000, per la parte relativa al mancato pagamento dei tributi;
-dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente in riferimento alle restanti cartelle di pagamento impugnate, come indicate in parte motiva;
-condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.356,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella