Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5529/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Micali, Antonio Parte_1
Cardile, Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci, con cui elettivamente domicilia in Messina, alla via San Filippo Bianchi n. 54, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n.15, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: bonus carta del docente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20 novembre 2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di più Controparte_1 contratti a tempo determinato con qualifica di docente supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023 rappresentava che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il
[...]
non le aveva corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale Controparte_1 beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato.
1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte Controparte_1 ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente;
detta carta (o - IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito Controparte_1 dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 condannarsi il al risarcimento dei danni Controparte_1 in maniera specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente”; spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio il resistente eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della domanda per la mancata prova dei requisiti soggettivi e, limitatamente agli anni 2019/2020 e 2021/2022, degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato, anche avuto riguardo alla destinazione vincolata del beneficio. Deduceva, inoltre, l'assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2 Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
********* 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Come anticipato, l'odierna ricorrente -attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo P. Pio Da Pietrelcina di Saline Joniche- ha allegato di avere lavorato per n. 4 anni quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in CP_1 qualità di docente/supplente e chiede, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, di godere del bonus- carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce, quindi, all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre CP_1
– come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata. Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, l'odierna ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 2020/2021,2021/2022 e 2022/2023, chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del Docente”, con conseguente riconoscimento della complessiva somma di € 2.000,00.
2. Tanto premesso, rileva il giudicante come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo idoneo ad escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto. Una simile esclusione, in effetti sancita dalla Legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa euro-unitaria dalla parte ricorrente menzionata. Sulla questione si è peraltro pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. Successivamente la Corte di Giustizia UE, sezione VI, ha rilevato, con pronuncia (interpretativa del diritto comunitario) vincolante per il giudice nazionale, come: a) Le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono dunque applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico [punto n. 31, ord. in Causa C-451/21]; chiarisce peraltro al riguardo la Corte di Cassazione [tra le tante, Cass. civ. 6441/2020] la diretta applicabilità delle clausole
4 della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, con conseguente obbligo in capo al giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di disapplicazione della normativa interna incompatibile; b) anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
[punto n. 35, ord. in Causa C-451/21]; chiarisce poi l'Ordinanza resa dalla Corte di Giustizia come tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti>> [punto n. 36, ord. in Causa C-451/21]; il bonus di cui si discute, proprio perché erogato in conseguenza della concreta instaurazione di un rapporto di lavoro, è quindi da considerarsi condizione di impiego e, come tale, ritentante nell'ambito della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio piuttosto che nell'ambito della (meno vincolante) clausola n. 6 in tema di formazione del personale a termine; c) <<la clausola punto dell quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale quella qui in esame n.d.r. riserva al solo personale docente tempo indeterminato del e non determinato di tale cp_1>
il beneficio>> di cui qui si discute [punto n. 48, ord. in Causa C-451/21]; CP_1
d) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo>> [punto n. 42, ord. in Causa C-451/21]. Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso ai punti a), b) e c), ben possibile è affermare, mediante mero richiamo dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-451/21, come sussista quantomeno in astratto, in capo alla parte oggi ricorrente, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo dei DPCM sopra richiamati, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ciò previa disapplicazione da parte della stessa amministrazione e, ove questa non provveda autonomamente, da parte del giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo) che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto euro-unitario.
5 Tale ricostruzione ha trovato sostanziale conferma nella recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, con cui la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. La Suprema Corte ha, dunque, confermato che il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, ragion per cui essi non possono essere discriminati a sensi della normativa euro-unitaria. La sentenza in esame ha, inoltre, previsto che i docenti a tempo determinato con incarichi annuali (fino al 30.6 oppure fino al 31.8) abbiano diritto al bonus di € 500,00 in misura “piena”, in applicazione della clausola 4, comma 1, dell'accordo
6 quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea).
2.1. Ciò detto, alla luce di quanto sopra, l'odierna ricorrente ha soddisfatto il suddetto criterio con esclusivo riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 del presente accertamento;
tanto è dimostrato dai contratti allegati al ricorso (cfr. produzione parte ricorrente), tutti stipulati fino al termine delle attività didattiche. Al contrario, quanto al servizio prestato nell'anno 2019/2020, trattandosi di supplenze temporanee brevi, reiterate -di volta in volta- nel corso del medesimo anno scolastico, a parere del giudicante, difetta il nesso -evidenziato dalla Suprema Corte- tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa. Invero, in presenza -come nel caso di specie- del susseguirsi di incarichi di supplenza breve, la brevità della singola supplenza e l'incertezza sulla prosecuzione della stessa conduce, logicamente, ad escludere una programmazione di dimensione annuale. Sul punto, inoltre, vale evidenziare come il riferimento al numero complessivo di giornate lavorative pari a 180 giorni sia stato esplicitamente escluso dalla Cassazione ai fini del riconoscimento del bonus in oggetto: “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'“annualità” di una “didattica” (cfr. Cass. n. 29961/2023). Ci si può chiedere se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto argomentato dalla Cassazione, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. Orbene, secondo questo giudicante -con orientamento condiviso dai colleghi di Questa Seconda Sezione- la risposta è negativa, infatti, in ipotesi di una o più supplenze brevi (talvolta, di fatto, anche senza soluzione di continuità), il mero dato temporale dei giorni complessivi di supplenza è insufficiente a rendere la prestazione comparabile, poiché viene a mancare, in ragione della brevità della singola supplenza breve e dell'incertezza sull'eventuale successiva supplenza (sempre breve) quel
“medesimo piano didattico-temporale” che, secondo la Cassazione è l'elemento determinante per la comparabilità dei docenti a tempo determinato in relazione allo specifico beneficio della Carta Docente.
7 La non predeterminabilità ex ante della complessiva durata dell'impegno lavorativo nel corso dell'a.s. e del vincolo o dei vincoli contrattuali ha un suo preciso rilievo che rende la “supplenza breve” (art. 4, c. 3, L. n. 124/1999) non riconducibile al parametro derivante dall'intervento nomofilattico del giudice di legittimità di cui alla sentenza citata. Considerata, quindi, la stipulazione di una serie frazionata di contratti a tempo determinato e, dunque, la conseguente assenza di una pianificazione della programmazione didattica su base annuale, limitatamente all'a.s. 2019/2020, il ricorso non merita accoglimento.
2.2. Sulla base di quanto sinora esposto, considerato che la ricorrente è a tutt'oggi destinataria di un contratto a tempo determinato, il convenuto CP_1 dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in suo favore, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1- 12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
3. Le spese di lite liquidate, in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante la natura seriale del contenzioso nonché l'assenza di aggravi processuali o istruttori, con aumento del 10% attesa la presenza dei collegamenti ipertestuali (art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014), possono essere compensate per un terzo in ragione del parziale accoglimento del ricorso, ponendosi la restante parte a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il resistente a provvedere CP_1 in tal senso, come esposto in parte motiva;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna il convenuto al pagamento dei 2/3 delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 755,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e
8 rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite nella restante misura di un terzo. Reggio Calabria, lì 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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