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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
RI TO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 443/2021 depositato il 03/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl Con Socio Unico In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 04/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030701381 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030701381 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030701381 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.51/2021, la CTP di Cagliari ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente Resistente_1 S.r.l. in liquidazione, C.F. P.IVA_1 disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. n. TW303030701381, nella parte in cui, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari, aveva ritenuto indebita la riduzione delle merci indicate in giacenza al 1/1/2015 per euro 53.720,00, a fronte di quelle finali, quantificate in euro 15.350,00.
Il fatto può essere come di seguito riassunto.
L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito d'impresa per l'anno 2015 (IRES, IRAP, IVA), contestando ricavi non dichiarati per affitto d'azienda, nonché l'indebita riduzione delle rimanenze di magazzino.
I giudici di prime cure hanno accolto parzialmente il ricorso della società, annullando il rilievo relativo alla riduzione delle rimanenze (da € 53.720,00 a € 15.350,00).
L'Ufficio ha impugnato la sentenza, insistendo per la legittimità della ripresa fiscale di € 38.370,00 (differenza tra giacenze iniziali e finali).
I motivi di appello, possono essere come di seguito riassunti:
1. vizio di motivazione, l'Ufficio lamenta che la CTP abbia motivato in modo solo apparente la decisione, senza spiegare il percorso logico alla base della decisione, alla base della mancata contestazione da parte dell'Ufficio stesso, della documentazione prodotta dal contribuente, precisamente: "Motivazione omessa e/o insufficiente. Violazione dell'art. 92 comma 1 e seguenti del DPR n. 917/86 e degli artt. 2424 e 2426 del Codice civile. Violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 546/92.” Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la Società appellata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e ribadendo quanto già sostenuto in primo grado, cioè che il contratto di affitto d'azienda è stato risolto consensualmente a fine 2014, la società non ha percepito canoni nel 2015, il valore delle rimanenze è conforme alle risultanze delle scritture contabili prodotte in giudizio di primo grado.
Conclude l'Appellata con la richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
Oggetto di controversia in appello, è relativa alla contestata “Motivazione omessa e/o insufficiente. Violazione dell'art. 92 comma 1 e seguenti del DPR n. 917/86 e degli artt. 2424 e 2426 del Codice civile. Violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 546/92.” Secondo la tesi dell'Ufficio, la CTP di Cagliari, nell'accogliere parzialmente il ricorso con riferimento ai costi di competenza, ha addotto a fondamento della decisione assunta una motivazione meramente apparente, inidonea a rilevare il percorso logico giuridico seguito ai fini della decisione resa.
In particolare, il Giudice di prime cure, sempre secondo l'Appellante, si sarebbe limitato a fronte dell'accertamento dell'Ufficio concernente l'indebita riduzione delle merci indicate in giacenza al 1/1/2015 a seguito del contratto di locazione d'azienda, a far discendere automaticamente la sua illegittimità “dal semplice fatto che l'Ufficio non aveva contrastato la documentazione prodotta nel corso del giudizio dalla società ricorrente”. L'Ufficio sostiene che la documentazione prodotta dalla società (scrittura privata del 17/11/2014 e fattura n.
10/2014) provi la vendita di arredi e attrezzature (beni strumentali/cespiti) e non delle merci (beni a utilità singola/rimanenze). La vendita alla sig.ra Nominativo_1 è avvenuta nel 2014, tuttavia, nel bilancio 2015, la società riportava ancora rimanenze iniziali (al 01/01/2015) per € 53.720,00.
Tale risultato porterebbe a dedurre, secondo l'Ufficio, che, se la società non ha operato nel 2015 (avendo affittato l'azienda e poi risolto il contratto senza riprendere l'attività operativa), non è possibile che abbia " consumato" o venduto merci per abbattere il magazzino da 53.720 € a 15.350 € nel corso del 2015.
Sul punto si osserva che con riferimento all'oggetto della controversia, precisamente alla riduzione delle merci indicate in giacenza al 01/01/2015 per euro 53.720,00, contro le finali quantificate pari a euro 15.350,00, dagli atti di causa, risulta che l'Ufficio nel corso del giudizio di primo grado non abbia sollevato alcun eccezione in merito alle scritture contabile prodotte dalla Ricorrente, attuale Appellata, in particolare: - copia delle due fatture emesse con la quale la società Società_2 era divenuta propri di tutti gli arredi della Resistente_1; - copia della registrazione delle suddette fatture;
- estratto canto bancario da cui risulta l'incasso dell'assegno circolare emesso per l'acquisto degli arredi;
libri contabili del 2014; - Liquidazione IVA.
Detta documentazione è stata depositata agli atti di giudizio di primo grado e l'Ufficio in quella sede non ha opposto alcuna contestazione.
Posto che il principio di non contestazione di cui all'art.115, c.1 c.p.c. trova diretta applicazione nel giudizio tributario in virtù dell'art.1, c. 2, D.lgs. 546/1992 come costantemente affermato dalla Suprema Corte, i fatti non contestati si intendono ammessi.
Sull'Ufficio gravava l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
In forza del principio di tempestività della contestazione, l'Amministrazione non può contestare, in sede di appello, fatti che avrebbe potuto contestare nel corso del giudizio di primo grado a seguito delle deduzioni difensive del contribuente, ammissibile.
Per quanto sopra, è evidente che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi di diritto sopra enunciati e, quindi, che il ricorso in appello sia infondato e debba essere respinto.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
RI TO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 443/2021 depositato il 03/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl Con Socio Unico In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 04/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030701381 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030701381 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3030701381 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.51/2021, la CTP di Cagliari ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente Resistente_1 S.r.l. in liquidazione, C.F. P.IVA_1 disponendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. n. TW303030701381, nella parte in cui, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari, aveva ritenuto indebita la riduzione delle merci indicate in giacenza al 1/1/2015 per euro 53.720,00, a fronte di quelle finali, quantificate in euro 15.350,00.
Il fatto può essere come di seguito riassunto.
L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito d'impresa per l'anno 2015 (IRES, IRAP, IVA), contestando ricavi non dichiarati per affitto d'azienda, nonché l'indebita riduzione delle rimanenze di magazzino.
I giudici di prime cure hanno accolto parzialmente il ricorso della società, annullando il rilievo relativo alla riduzione delle rimanenze (da € 53.720,00 a € 15.350,00).
L'Ufficio ha impugnato la sentenza, insistendo per la legittimità della ripresa fiscale di € 38.370,00 (differenza tra giacenze iniziali e finali).
I motivi di appello, possono essere come di seguito riassunti:
1. vizio di motivazione, l'Ufficio lamenta che la CTP abbia motivato in modo solo apparente la decisione, senza spiegare il percorso logico alla base della decisione, alla base della mancata contestazione da parte dell'Ufficio stesso, della documentazione prodotta dal contribuente, precisamente: "Motivazione omessa e/o insufficiente. Violazione dell'art. 92 comma 1 e seguenti del DPR n. 917/86 e degli artt. 2424 e 2426 del Codice civile. Violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 546/92.” Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la Società appellata, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e ribadendo quanto già sostenuto in primo grado, cioè che il contratto di affitto d'azienda è stato risolto consensualmente a fine 2014, la società non ha percepito canoni nel 2015, il valore delle rimanenze è conforme alle risultanze delle scritture contabili prodotte in giudizio di primo grado.
Conclude l'Appellata con la richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
Oggetto di controversia in appello, è relativa alla contestata “Motivazione omessa e/o insufficiente. Violazione dell'art. 92 comma 1 e seguenti del DPR n. 917/86 e degli artt. 2424 e 2426 del Codice civile. Violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 546/92.” Secondo la tesi dell'Ufficio, la CTP di Cagliari, nell'accogliere parzialmente il ricorso con riferimento ai costi di competenza, ha addotto a fondamento della decisione assunta una motivazione meramente apparente, inidonea a rilevare il percorso logico giuridico seguito ai fini della decisione resa.
In particolare, il Giudice di prime cure, sempre secondo l'Appellante, si sarebbe limitato a fronte dell'accertamento dell'Ufficio concernente l'indebita riduzione delle merci indicate in giacenza al 1/1/2015 a seguito del contratto di locazione d'azienda, a far discendere automaticamente la sua illegittimità “dal semplice fatto che l'Ufficio non aveva contrastato la documentazione prodotta nel corso del giudizio dalla società ricorrente”. L'Ufficio sostiene che la documentazione prodotta dalla società (scrittura privata del 17/11/2014 e fattura n.
10/2014) provi la vendita di arredi e attrezzature (beni strumentali/cespiti) e non delle merci (beni a utilità singola/rimanenze). La vendita alla sig.ra Nominativo_1 è avvenuta nel 2014, tuttavia, nel bilancio 2015, la società riportava ancora rimanenze iniziali (al 01/01/2015) per € 53.720,00.
Tale risultato porterebbe a dedurre, secondo l'Ufficio, che, se la società non ha operato nel 2015 (avendo affittato l'azienda e poi risolto il contratto senza riprendere l'attività operativa), non è possibile che abbia " consumato" o venduto merci per abbattere il magazzino da 53.720 € a 15.350 € nel corso del 2015.
Sul punto si osserva che con riferimento all'oggetto della controversia, precisamente alla riduzione delle merci indicate in giacenza al 01/01/2015 per euro 53.720,00, contro le finali quantificate pari a euro 15.350,00, dagli atti di causa, risulta che l'Ufficio nel corso del giudizio di primo grado non abbia sollevato alcun eccezione in merito alle scritture contabile prodotte dalla Ricorrente, attuale Appellata, in particolare: - copia delle due fatture emesse con la quale la società Società_2 era divenuta propri di tutti gli arredi della Resistente_1; - copia della registrazione delle suddette fatture;
- estratto canto bancario da cui risulta l'incasso dell'assegno circolare emesso per l'acquisto degli arredi;
libri contabili del 2014; - Liquidazione IVA.
Detta documentazione è stata depositata agli atti di giudizio di primo grado e l'Ufficio in quella sede non ha opposto alcuna contestazione.
Posto che il principio di non contestazione di cui all'art.115, c.1 c.p.c. trova diretta applicazione nel giudizio tributario in virtù dell'art.1, c. 2, D.lgs. 546/1992 come costantemente affermato dalla Suprema Corte, i fatti non contestati si intendono ammessi.
Sull'Ufficio gravava l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
In forza del principio di tempestività della contestazione, l'Amministrazione non può contestare, in sede di appello, fatti che avrebbe potuto contestare nel corso del giudizio di primo grado a seguito delle deduzioni difensive del contribuente, ammissibile.
Per quanto sopra, è evidente che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi di diritto sopra enunciati e, quindi, che il ricorso in appello sia infondato e debba essere respinto.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e compensa le spese.