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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr. Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 04/10/2022,
pubblicata il 05/10/2022 Repert. n. 12292/2022, resa a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al R.G. n°24998/2020, iscritto al n. 4556/2022 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, pendente
tra
, C.F.: , in proprio e quale genitrice Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sul figlio minore , nato a [...] il [...], Persona_1
[... rapp.ta e difesa dall' avv. Nicola Pignatiello, C.F. , pec: C.F._2 Emai_1
giusta procura agli atti del giudizio di primo grado., Email_2
-appellante-
e
C.F.: – pec: – fax Parte_2 CodiceFiscale_3 Email_3
081.19361260) rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Giuseppe Maria Puglia, REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile
C.F.: – pec: CodiceFiscale_4 Email_4
giusta procura alle liti allegata alla costituzione in appello,
-appellato -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. proponeva appello per la riforma dell'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Napoli, emessa all'esito del giudizio promosso in virtù del disposto dell'art. 720 bis c.p.c. n. 24998/2020 del R.G., avente ad oggetto pagamento di competenze professionali.
2. I procuratori delle parti non comparivano all'udienza del 08.10.24 né deposita-
vano note per quella successiva del 07.01.25, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato il 14.10.24 anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte tratteneva la causa in decisione.
*****
3. La mancata comparizione delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello.
Tanto premesso in punto di diritto, trattandosi di controversia iscritta a ruolo in primo grado nell'anno 2016, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina nor-
mativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza.
5. A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Pagina 2 di 3 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona sezione civile
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di v- Parte_1 Parte_2
verso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 04/10/2022, pubblicata il 05/10/2022 Re-
pert. n. 12292/2022, resa a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al R.G.
n°24998/2020, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso il 09.01.25
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr. Eugenio Forgillo
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