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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG IA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Paola Soragni del foro di Reggio Emilia ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “- dichiarare tenuto e condannare l' a corrispondere al CP_1
ricorrente tutte le prestazioni di legge per il danno biologico, a seguito degli infortuni subiti il 17/03/2020 e il 27/07/2020, unificando i gradi relativi, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con eventuale preesistenza accertata in corso di causa;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Per l' : “Voglia il Tribunale adìto respingere il ricorso. CP_1 Non ci si oppone alla CTU medico-legale: per quanto riguarda il quesito da sottoporre all'ausiliare, si rileva che l'inabilità temporanea (peraltro riconosciuta dall'Istituto per entrambi gli infortuni e non solo per il secondo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente) è estranea al petitum (v. conclusioni ricorso), che include soltanto il danno biologico permanente.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' per ottenere il Parte_1 CP_1
riconoscimento del danno biologico derivante da due infortuni subiti il 17/03/2020 e il 27/07/2020.
Il ricorrente, dipendente subiva un primo infortunio in data 17/03/2020 a CP_2
Casalgrande (RE); nella circostanza durante un intervento di manutenzione sulla rete idrica, compiendo uno sforzo in sollevamento di una pesante saracinesca, riportava
"lesione capolungo bicipite brachiale sinistro".
In data 27/07/2020 subiva un secondo infortunio a Reggio Emilia in occasione di uno sforzo mentre inseriva il testone di una saracinesca, riportando "lesione CLB spalla destra".
Il ricorrente lamenta che l' riconosceva la sola temporanea per l'infortunio del CP_1
27/07/2020, mentre non riconosceva l'esistenza di un danno biologico né per il primo né per il secondo infortunio.
A sostegno delle proprie ragioni è stata prodotta la perizia Dott. medico Per_1
di parte e medico legale del Patronato INCA, che quantifica il danno complessivo nella misura del 12%. (doc. 10 ric.)
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza CP_1
dei provvedimenti amministrativi assunti.
Pag. 2 di 5 L' ha esposto che in seguito al primo evento del 17/03/2020, il ricorrente ha CP_1
riportato la lesione del tendine del capolungo del bicipite sinistro, con riconoscimento di un periodo di temporanea inabilità di 70 giorni e di un danno biologico pari al 4 % per "modesta ipostenia in esiti di lesione del CLB sin.” (doc. 11 ; tale CP_1
valutazione medico-legale è conforme ai criteri previsti alla voce 228 della tabella delle menomazioni ex D.lgs. n. 38/2000, in base alla quale sono stimati "fino al 6 %", gli esiti di lesioni dei tendini del muscolo bicipite brachiale, "a seconda del deficit di forza" (doc. 14 . CP_1
A seguito del secondo evento del 27/7/2020, il ricorrente ha dichiarato di "avere sentito uno strappo con dolore alla spalla dx" dopo un banale atto di forza ovvero
"mentre inseriva l'asta nel testone della saracinesca" (doc. 3 . CP_1
Vista l'esiguità lesiva di tale evento, l' ha riconosciuto soltanto un periodo di CP_1
temporanea inabilità di 43 giorni, essendo le lesioni riscontrate alla successiva ecografia del 30/07/2020 non riconducibili alla dinamica denunciata.
3. Disposta la Ctu medico legale, all'esito della discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
4. Il Ctu, Dr. , a seguito di ampio e condivisibile accertamento, è Persona_2
giunto alle seguenti conclusioni:
“- Nell'infortunio lavorativo del 17.3.2020, il sig. ha riportato Parte_1
una lesione (lacerazione) del tendine del capolungo del bicipite omerale della spalla sinistra. Si ritiene che i relativi postumi permanenti residuati, siano quantificabili nella misura del: 5% [ex voce tab. nr. 228 DM 12/7/2000 - “Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza”: fino a 6%].
- Nell'infortunio lavorativo del 27.7.2020, il sig. ha riportato una Parte_1
lesione (lacerazione) del capolungo del bicipite omerale della spalla destra.
Pag. 3 di 5 Gli elementi emersi dall'indagine ecografica eseguita il 30.7.2020, tra cui la distensione della borsa sub-acromiale e la retrazione del ventre muscolare
(quest'ultima si riscontra con una certa frequenza, anche nelle lesioni post- traumatiche recenti) e i rilievi refertati dai vari specialisti Ortopedici, sono del tutto compatibili con una lesione tendinea post-traumatica recente. Del tutto congrua, in tal senso, appare inoltre la denunciata dinamica dell'evento, che soddisfa la nozione di 'causa violenta', intesa, in questo caso, come lo “sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente” ovvero uno sforzo, che “ancorché non straordinario o eccezionale” sia “diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente,
e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione” .
Peraltro, dalla disamina della documentazione sanitaria e dall'accertamento medico-legale, non sono emersi elementi a sostegno di una pre-esistente lesione tendinea ed escluderne il nesso di causa con il trauma denunciato.
- Si ritiene che i postumi permanenti residuati all'infortunio lavorativo del 27.7.2020, siano quantificabili nella misura del: 5% [ex voce tab. nr. 228 DM 12/7/2000 - “Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza”: fino a 6%].
- I suddetti postumi, unificati, rendono ragione di un danno biologico permanente complessivamente valutabile nella misura del 9%.”
Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti tramite i propri Ctp.
5. Pertanto, la domanda va accolta conformemente alla valutazione del Ctu.
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese della Ctu sono definitivamente a carico dell' . CP_1
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 883/2024:
1) Accerta e dichiara che in relazione agli infortuni subiti il 17/03/2020 e il
27/07/2020, a va riconosciuto un danno biologico permanente Parte_1
complessivamente valutabile nella misura del 9%; per l'effetto condanna l' a CP_1
riconoscere al ricorrente le prestazioni di legge oltre interessi legali.
2) Condanna l' a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore del CP_1
procuratore antistatario, euro 43,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per spese legali oltre spese del 15%, iva e cpa come per legge.
Spese della Ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EG IA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Paola Soragni del foro di Reggio Emilia ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “- dichiarare tenuto e condannare l' a corrispondere al CP_1
ricorrente tutte le prestazioni di legge per il danno biologico, a seguito degli infortuni subiti il 17/03/2020 e il 27/07/2020, unificando i gradi relativi, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con eventuale preesistenza accertata in corso di causa;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Per l' : “Voglia il Tribunale adìto respingere il ricorso. CP_1 Non ci si oppone alla CTU medico-legale: per quanto riguarda il quesito da sottoporre all'ausiliare, si rileva che l'inabilità temporanea (peraltro riconosciuta dall'Istituto per entrambi gli infortuni e non solo per il secondo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente) è estranea al petitum (v. conclusioni ricorso), che include soltanto il danno biologico permanente.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' per ottenere il Parte_1 CP_1
riconoscimento del danno biologico derivante da due infortuni subiti il 17/03/2020 e il 27/07/2020.
Il ricorrente, dipendente subiva un primo infortunio in data 17/03/2020 a CP_2
Casalgrande (RE); nella circostanza durante un intervento di manutenzione sulla rete idrica, compiendo uno sforzo in sollevamento di una pesante saracinesca, riportava
"lesione capolungo bicipite brachiale sinistro".
In data 27/07/2020 subiva un secondo infortunio a Reggio Emilia in occasione di uno sforzo mentre inseriva il testone di una saracinesca, riportando "lesione CLB spalla destra".
Il ricorrente lamenta che l' riconosceva la sola temporanea per l'infortunio del CP_1
27/07/2020, mentre non riconosceva l'esistenza di un danno biologico né per il primo né per il secondo infortunio.
A sostegno delle proprie ragioni è stata prodotta la perizia Dott. medico Per_1
di parte e medico legale del Patronato INCA, che quantifica il danno complessivo nella misura del 12%. (doc. 10 ric.)
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza CP_1
dei provvedimenti amministrativi assunti.
Pag. 2 di 5 L' ha esposto che in seguito al primo evento del 17/03/2020, il ricorrente ha CP_1
riportato la lesione del tendine del capolungo del bicipite sinistro, con riconoscimento di un periodo di temporanea inabilità di 70 giorni e di un danno biologico pari al 4 % per "modesta ipostenia in esiti di lesione del CLB sin.” (doc. 11 ; tale CP_1
valutazione medico-legale è conforme ai criteri previsti alla voce 228 della tabella delle menomazioni ex D.lgs. n. 38/2000, in base alla quale sono stimati "fino al 6 %", gli esiti di lesioni dei tendini del muscolo bicipite brachiale, "a seconda del deficit di forza" (doc. 14 . CP_1
A seguito del secondo evento del 27/7/2020, il ricorrente ha dichiarato di "avere sentito uno strappo con dolore alla spalla dx" dopo un banale atto di forza ovvero
"mentre inseriva l'asta nel testone della saracinesca" (doc. 3 . CP_1
Vista l'esiguità lesiva di tale evento, l' ha riconosciuto soltanto un periodo di CP_1
temporanea inabilità di 43 giorni, essendo le lesioni riscontrate alla successiva ecografia del 30/07/2020 non riconducibili alla dinamica denunciata.
3. Disposta la Ctu medico legale, all'esito della discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
4. Il Ctu, Dr. , a seguito di ampio e condivisibile accertamento, è Persona_2
giunto alle seguenti conclusioni:
“- Nell'infortunio lavorativo del 17.3.2020, il sig. ha riportato Parte_1
una lesione (lacerazione) del tendine del capolungo del bicipite omerale della spalla sinistra. Si ritiene che i relativi postumi permanenti residuati, siano quantificabili nella misura del: 5% [ex voce tab. nr. 228 DM 12/7/2000 - “Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza”: fino a 6%].
- Nell'infortunio lavorativo del 27.7.2020, il sig. ha riportato una Parte_1
lesione (lacerazione) del capolungo del bicipite omerale della spalla destra.
Pag. 3 di 5 Gli elementi emersi dall'indagine ecografica eseguita il 30.7.2020, tra cui la distensione della borsa sub-acromiale e la retrazione del ventre muscolare
(quest'ultima si riscontra con una certa frequenza, anche nelle lesioni post- traumatiche recenti) e i rilievi refertati dai vari specialisti Ortopedici, sono del tutto compatibili con una lesione tendinea post-traumatica recente. Del tutto congrua, in tal senso, appare inoltre la denunciata dinamica dell'evento, che soddisfa la nozione di 'causa violenta', intesa, in questo caso, come lo “sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente” ovvero uno sforzo, che “ancorché non straordinario o eccezionale” sia “diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente,
e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione” .
Peraltro, dalla disamina della documentazione sanitaria e dall'accertamento medico-legale, non sono emersi elementi a sostegno di una pre-esistente lesione tendinea ed escluderne il nesso di causa con il trauma denunciato.
- Si ritiene che i postumi permanenti residuati all'infortunio lavorativo del 27.7.2020, siano quantificabili nella misura del: 5% [ex voce tab. nr. 228 DM 12/7/2000 - “Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza”: fino a 6%].
- I suddetti postumi, unificati, rendono ragione di un danno biologico permanente complessivamente valutabile nella misura del 9%.”
Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti tramite i propri Ctp.
5. Pertanto, la domanda va accolta conformemente alla valutazione del Ctu.
Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese della Ctu sono definitivamente a carico dell' . CP_1
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 883/2024:
1) Accerta e dichiara che in relazione agli infortuni subiti il 17/03/2020 e il
27/07/2020, a va riconosciuto un danno biologico permanente Parte_1
complessivamente valutabile nella misura del 9%; per l'effetto condanna l' a CP_1
riconoscere al ricorrente le prestazioni di legge oltre interessi legali.
2) Condanna l' a rimborsare al ricorrente, con distrazione in favore del CP_1
procuratore antistatario, euro 43,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per spese legali oltre spese del 15%, iva e cpa come per legge.
Spese della Ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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