Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04830/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4830 del 2022, proposto da
PA NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fimiani e Gianluca Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, via Generale Giordano Orsini n. 42;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Municipio - Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
- della Disposizione Dirigenziale n. 270/A del 19 luglio 2022 Contenzioso Amministrativo: 206/2022, emessa dal Comune di Napoli - Area Urbanistica - Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio - Settore Antiabusivismo Edilizio, avente a oggetto l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 per opere abusive;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa ER IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, il Comune di Napoli ha ordinato (tra gli altri) all’odierno ricorrente, in qualità di comproprietario, la demolizione delle opere di nuova costruzione abusivamente eseguite e di seguito indicate, e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001:
l) realizzazione di manufatto su due livelli avente dimensione in pianta 4 x 14 m circa, con altezza interpiano di circa 3 mq;
2) realizzazione, sul balcone di pertinenza dell’unità immobiliare, di un vano verandato avente dimensioni in pianta di 6 mq circa, con copertura in lamiera isolante impostata a circa 3 m.
Il provvedimento si fonda, oltre che sulla mancanza di titoli, sul fatto che l’area interessata dall’intervento rientra: nella zona F - parco territoriale e altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale - sottozona Fb - abitati nel parco, disciplinata dagli articoli 45 e 47 delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale; nell’ambito "36 - Scudillo"; nell’area del "Parco Metropolitano delle colline di Napoli", approvato con D.P.G.R.C. n. 392 del 14 luglio 2004, in zona C - riserva controllata; ed è sottoposta alle disposizioni della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 1, lettera f), relativo a parchi e riserve nazionali o regionali.
Con censura assorbente, il ricorrente rileva che in relazione alle opere oggetto della Disposizione Dirigenziale n. 270/A del 19 luglio 2022 pendono dinanzi al Comune di Napoli due domande di condono edilizio. A tal riguardo, in data 1° ottobre 2025, ha prodotto copia delle domande di condono edilizio n. 4189/05/86 e n. 5410/05/86, con la relativa documentazione, chiedendo di essere rimesso in termini per il deposito, avendole ricevute solo in tale data dallo Studio tecnico che ne aveva curato la presentazione per conto delle precedenti proprietarie.
Sul punto, giova richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale, il beneficio dell’errore scusabile, previsto dall’articolo 37 del codice del processo amministrativo, benché costituisca “ uno strumento eccezionale da accordarsi con estrema parsimonia, tenendo conto del rischio della violazione dei termini perentori processuali e dell’alterazione della regola della parità delle armi nel processo che potrebbe conseguirne ”, dev’essere concesso – tra l’altro – dinanzi a “ comportamenti ambigui dell’Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore ” (sezione quarta, sentenza 21 luglio 2025 n. 6436).
Nella fattispecie in esame, il Collegio prende atto delle concrete difficoltà a reperire la documentazione, rappresentate dal ricorrente; rileva, inoltre, che l’Amministrazione comunale, pur lamentando la tardività del deposito, non ha chiesto termini a difesa, e che in ogni caso si tratta di documentazione che lo stesso Comune avrebbe dovuto possedere – e di cui avrebbe dovuto tener conto – e che questo Tribunale avrebbe potuto acquisire d’ufficio.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso, atteso che “ per giurisprudenza costante e pacifica (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2024, n. 704, ma vedi anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 28 maggio 2024, n. 3430), sono da ritenersi illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio.
Ed invero, per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47 del 1985, richiamati [anche] dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, l’amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono, la quale impone all’amministrazione una nuova valutazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli originari provvedimenti repressivi posto che, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre, in caso di rigetto, l’autorità amministrativa è comunque tenuta a reiterare l’ingiunzione a demolire, fissando un nuovo termine per consentire all’interessato di ottemperare (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 5 febbraio 2021, n. 791 e Sez. III, 3 maggio 2019, n. 2343).
Ne deriva che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere, tra l’altro, adottato alcun provvedimento di demolizione …
Al riguardo si precisa inoltre che, come condivisibilmente già statuito da questa Sezione, ancorché risultino realizzate ulteriori opere, in ogni caso la pendenza della domanda di condono preclude l’adozione dei provvedimenti repressivi, occorrendo la previa definizione della domanda con cui l’interessato ha chiesto di sanare le opere abusive …
Ne consegue che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione e che, nel caso concreto, essendo provato in atti che i condoni sono tuttora non esitati, la demolizione ordinata è del tutto illegittima ” (T.A.R. Campania, sezione terza, sentenza 24 aprile 2025, n. 3382).
In conclusione, la Disposizione Dirigenziale n. 270/A del 19 luglio 2022 impugnata dev’essere annullata, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi in tempi rapidi sulle istanze di condono.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
ER IE, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IE | LO IN |
IL SEGRETARIO