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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD AL CE, Presidente
MB NO, LA
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 338/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503821 RA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503851 RA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 800/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "CHIEDE all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Liguria:
In via principale, di riformare la Sentenza impugnata con conseguente conferma dei recuperi di imposta RA, oltre interessi e sanzioni contenuti negli Avvisi di Accertamenti impugnati. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi". Resistente/Appellato: "CHIEDE a Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria di rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova con vittoria di spese in entrambi i gradi".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 944/1/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova che ha accolto i ricorsi riuniti nn. 591/2024 e 592/2024 proposti dal contribuente Resistente_1 aventi ad oggetto gli Avvisi di Accertamento nn. TL301B503821/2023 (anno d'imposta 2017) e TL301B503851/2023 (anno d'imposta 2018), notificati in data 07/03/2024, relativi a maggiore IRPEF e addizionali (€ 8.402 + € 455 + € 157 per il 2017; € 24.104 + € 1.301 + € 446 per il 2018),
IVA (€ 101 per il 2017; € 183 per il 2018) e RA (€ 9.938 per il 2017; € 9.380 per il 2018), oltre interessi e sanzioni per complessivi € 17.888,40 (2017) e € 32.897 (2018).
Gli Avvisi di Accertamento, emessi ai sensi degli artt. 39 D.P.R. 600/1973, 54 D.P.R. 633/1972 e 25 D.Lgs.
446/1997, facevano seguito agli Inviti al contraddittorio nn. I00484, I00485 e I00486/2022, nel corso dei quali l'Ufficio aveva acquisito documentazione e informazioni integrative, inclusi dati forniti direttamente da
Banca Banca_1, rilevando un maggiore reddito d'impresa di € 19.539 (2017) e € 55.847 (2018), IVA indebitamente detratta e valore della produzione RA pari a € 254.819 (2017), in assenza di dichiarazione
RA per entrambe le annualità. A seguito del contraddittorio, il contribuente aveva presentato dichiarazioni integrative per IRPEF e IVA in data 27/09/2023, riconoscendo le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, ma contestando l'assoggettamento all'RA per carenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ex art. 2 D.Lgs. 446/1997, in quanto promotore finanziario iscritto all'Albo OCF con attività prevalentemente personale, priva di elementi organizzativi autonomi, e con impiego part-time di un segretario per mansioni esecutive non connesse alla promozione finanziaria.
Nella sentenza di primo grado la Corte ha riunito i ricorsi per connessione, accolto le doglianze limitatamente all'RA (ritenendo dimostrata la carenza di autonoma organizzazione, in quanto l'attività è caratterizzata dal solo apporto personale del promotore, con beni strumentali minimi e dipendente limitato a funzioni segretariali;
per il 2018, rilevato lo spostamento progressivo dell'attività in Piemonte con assunzione di nuova impiegata part-time per appuntamenti locali, senza alterare il carattere personale), compensato le spese per oscillante giurisprudenza (cfr. sentenza n. 836/1/24, che aveva rigettato il ricorso per il 2016 in presenza di collaborazione con altro promotore finanziario, produttiva di ricchezza ulteriore).
Con ricorso in appello notificato in data 15/04/2024, l'Ufficio ha censurato la sentenza per erronea valutazione della presenza di autonoma organizzazione, deducendo: (i) ignoranza della sentenza n. 836/24 (2016); (ii) indeterminatezza delle mansioni del dipendente (contratto non specificante ruoli, ma potenzialmente estensibili); (iii) eccedenza dei beni strumentali (autovettura e leasing per € 20.658 nel 2017; costi per godimento di beni di terzi per € 7.193 nel 2017 e € 5.623 nel 2018, indicativi di più unità locali); (iv) mancanza di chiarimenti sul ruolo di "Regional Manager" presso Banca_1, con premialità per coordinamento di altri promotori, compatibile con autonoma organizzazione ex Cass. n. 26601/2021.
Il contribuente si è costituito in data 11/06/2025 con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello, contestando: (i) l'elemento decisivo della sentenza 2016 (collaborazione con Nominativo_1) assente per 2017-2018, come accertato dall'Ufficio; (ii) le mansioni di PO limitate a segreteria ex art. 113 CCNL (ridotte a 20 ore/settimana nel 2018, con aspettativa non retribuita dal 01/10/2018 al 30/11/2019, sostituito da nuova impiegata part-time per lo spostamento in Piemonte); (iii) i beni strumentali entro i limiti deducibili (solo autovettura per € 20.658, pari all'80% del limite fiscale;
costi per godimento beni di terzi non inerenti, recuperati a tassazione dall'Ufficio e privi di rilevanza per unità locali); (iv) il ruolo presso Banca_1 chiarito nel contraddittorio (promotore finanziario con esclusiva, supervisione regionale su provvigioni e obiettivi, senza autonoma organizzazione, in linea con giurisprudenza e prassi Agenzia delle Entrate); (v) conferma della natura personale dell'attività, con beni strumentali non produttivi autonomamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia, verte sulla legittimità dell'accertamento RA per gli anni 2017 e 2018.
Sulla questione evidenzia il Collegio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito in numerose pronunce che l'assoggettamento all'RA per i promotori finanziari (oggi consulenti finanziari, ex art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 - TUF) è subordinato alla presenza del presupposto dell'autonoma organizzazione (art. 2, D.Lgs. n. 446/1997). In assenza di tale requisito, l'attività è esente dall'imposta, in quanto prevalentemente personale e priva di struttura produttiva autonoma.
Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato:
- di essere un professionista iscritto a regolare Albo avente un rapporto esclusivo con un solo Istituto di
Credito (Banca Banca_1);
- di impiegare beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile (un autoveicolo);
- di non avvalersi di lavoro altrui idoneo a produrre valore aggiunto (i collaboratori hanno un ruolo limitato e comunque meramente esecutivo di segreteria);
L'Agenzia delle Entrate enfatizza la discordante decisione, favorevole all'Ufficio, relativa all'annualità 2016, ma la differenza trova giustificazione nel fatto che nel 2016 il contribuente si avvaleva della collaborazione di un altro promotore, cessata negli anni successivi.
L'appello deve pertanto essere respinto.
L'oscillante giurisprudenza in materia di RA giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD AL CE, Presidente
MB NO, LA
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 338/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503821 RA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503851 RA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 800/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "CHIEDE all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Liguria:
In via principale, di riformare la Sentenza impugnata con conseguente conferma dei recuperi di imposta RA, oltre interessi e sanzioni contenuti negli Avvisi di Accertamenti impugnati. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi". Resistente/Appellato: "CHIEDE a Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria di rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova con vittoria di spese in entrambi i gradi".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 944/1/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova che ha accolto i ricorsi riuniti nn. 591/2024 e 592/2024 proposti dal contribuente Resistente_1 aventi ad oggetto gli Avvisi di Accertamento nn. TL301B503821/2023 (anno d'imposta 2017) e TL301B503851/2023 (anno d'imposta 2018), notificati in data 07/03/2024, relativi a maggiore IRPEF e addizionali (€ 8.402 + € 455 + € 157 per il 2017; € 24.104 + € 1.301 + € 446 per il 2018),
IVA (€ 101 per il 2017; € 183 per il 2018) e RA (€ 9.938 per il 2017; € 9.380 per il 2018), oltre interessi e sanzioni per complessivi € 17.888,40 (2017) e € 32.897 (2018).
Gli Avvisi di Accertamento, emessi ai sensi degli artt. 39 D.P.R. 600/1973, 54 D.P.R. 633/1972 e 25 D.Lgs.
446/1997, facevano seguito agli Inviti al contraddittorio nn. I00484, I00485 e I00486/2022, nel corso dei quali l'Ufficio aveva acquisito documentazione e informazioni integrative, inclusi dati forniti direttamente da
Banca Banca_1, rilevando un maggiore reddito d'impresa di € 19.539 (2017) e € 55.847 (2018), IVA indebitamente detratta e valore della produzione RA pari a € 254.819 (2017), in assenza di dichiarazione
RA per entrambe le annualità. A seguito del contraddittorio, il contribuente aveva presentato dichiarazioni integrative per IRPEF e IVA in data 27/09/2023, riconoscendo le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, ma contestando l'assoggettamento all'RA per carenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ex art. 2 D.Lgs. 446/1997, in quanto promotore finanziario iscritto all'Albo OCF con attività prevalentemente personale, priva di elementi organizzativi autonomi, e con impiego part-time di un segretario per mansioni esecutive non connesse alla promozione finanziaria.
Nella sentenza di primo grado la Corte ha riunito i ricorsi per connessione, accolto le doglianze limitatamente all'RA (ritenendo dimostrata la carenza di autonoma organizzazione, in quanto l'attività è caratterizzata dal solo apporto personale del promotore, con beni strumentali minimi e dipendente limitato a funzioni segretariali;
per il 2018, rilevato lo spostamento progressivo dell'attività in Piemonte con assunzione di nuova impiegata part-time per appuntamenti locali, senza alterare il carattere personale), compensato le spese per oscillante giurisprudenza (cfr. sentenza n. 836/1/24, che aveva rigettato il ricorso per il 2016 in presenza di collaborazione con altro promotore finanziario, produttiva di ricchezza ulteriore).
Con ricorso in appello notificato in data 15/04/2024, l'Ufficio ha censurato la sentenza per erronea valutazione della presenza di autonoma organizzazione, deducendo: (i) ignoranza della sentenza n. 836/24 (2016); (ii) indeterminatezza delle mansioni del dipendente (contratto non specificante ruoli, ma potenzialmente estensibili); (iii) eccedenza dei beni strumentali (autovettura e leasing per € 20.658 nel 2017; costi per godimento di beni di terzi per € 7.193 nel 2017 e € 5.623 nel 2018, indicativi di più unità locali); (iv) mancanza di chiarimenti sul ruolo di "Regional Manager" presso Banca_1, con premialità per coordinamento di altri promotori, compatibile con autonoma organizzazione ex Cass. n. 26601/2021.
Il contribuente si è costituito in data 11/06/2025 con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello, contestando: (i) l'elemento decisivo della sentenza 2016 (collaborazione con Nominativo_1) assente per 2017-2018, come accertato dall'Ufficio; (ii) le mansioni di PO limitate a segreteria ex art. 113 CCNL (ridotte a 20 ore/settimana nel 2018, con aspettativa non retribuita dal 01/10/2018 al 30/11/2019, sostituito da nuova impiegata part-time per lo spostamento in Piemonte); (iii) i beni strumentali entro i limiti deducibili (solo autovettura per € 20.658, pari all'80% del limite fiscale;
costi per godimento beni di terzi non inerenti, recuperati a tassazione dall'Ufficio e privi di rilevanza per unità locali); (iv) il ruolo presso Banca_1 chiarito nel contraddittorio (promotore finanziario con esclusiva, supervisione regionale su provvigioni e obiettivi, senza autonoma organizzazione, in linea con giurisprudenza e prassi Agenzia delle Entrate); (v) conferma della natura personale dell'attività, con beni strumentali non produttivi autonomamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia, verte sulla legittimità dell'accertamento RA per gli anni 2017 e 2018.
Sulla questione evidenzia il Collegio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito in numerose pronunce che l'assoggettamento all'RA per i promotori finanziari (oggi consulenti finanziari, ex art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 - TUF) è subordinato alla presenza del presupposto dell'autonoma organizzazione (art. 2, D.Lgs. n. 446/1997). In assenza di tale requisito, l'attività è esente dall'imposta, in quanto prevalentemente personale e priva di struttura produttiva autonoma.
Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato:
- di essere un professionista iscritto a regolare Albo avente un rapporto esclusivo con un solo Istituto di
Credito (Banca Banca_1);
- di impiegare beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile (un autoveicolo);
- di non avvalersi di lavoro altrui idoneo a produrre valore aggiunto (i collaboratori hanno un ruolo limitato e comunque meramente esecutivo di segreteria);
L'Agenzia delle Entrate enfatizza la discordante decisione, favorevole all'Ufficio, relativa all'annualità 2016, ma la differenza trova giustificazione nel fatto che nel 2016 il contribuente si avvaleva della collaborazione di un altro promotore, cessata negli anni successivi.
L'appello deve pertanto essere respinto.
L'oscillante giurisprudenza in materia di RA giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.