Versione
19 marzo 1987
19 marzo 1987
Art. 3. 1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.