Articolo 3 della Legge 6 marzo 1987, n. 89
Articolo 2
Versione
19 marzo 1987
Art. 3. 1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 19 marzo 1987