Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2. dr. Antonietta Savino Consigliera
3. dr. Daniele Colucci Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.5.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3259/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Gianlivio Fasciano presso il cui studio elettivamente domicilia in lla via Medina n. 40; Pt_1
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Rambone presso il cui studio elettivamente Controparte_1 domicilia in Quarto alla via Grotta del Sole n. 4;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.12.2023 , la società indicata in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 7193 del 2023, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il diritto dell'odierno appellato al ricalcolo del TFR nel periodo dall'1.06.2003 al 30.06.2008 mediante l'inclusione del compenso per il lavoro notturno e festivo svolto nella misura di € 1302,01 rigettando per il resto la domanda e compensando integralmente le spese di lite.
In particolare, censurava la decisione per avere il giudice riconosciuto l'incidenza del lavoro notturno ai fini del calcolo del TFR nonostante il CCNL di settore escludesse espressamente e tassativamente questa voce e per avere erroneamente ritenuto lo svolgimento fisso e continuativo delle prestazioni di lavoro notturno;
reiterata altresì l'eccezione di prescrizione, chiedeva la riforma della sentenza con il rigetto della domanda.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato lavoratore sosteneva l'infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ex art. 127 ter cpc .
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendosi le ragioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
TFR proposta in primo grado va dal giugno 2003 al giugno 2008, come si legge nella sentenza impugnata.
Fatta questa doverosa premessa al fine di sgombrare il campo da equivoci circa la disciplina collettiva applicabile, si evidenzia che il giudice di prime cure, con un excursus molto preciso e dettagliato, ha dato conto che la norma applicabile ratione temporis è quella dell'art. 68 del CCNL di settore del 22 maggio 2003
e tanto fino all'entrata in vigore del nuovo CCNL del 30 giugno 2008, che ha espressamente previsto l'applicazione, sia per i lavoratori in forza al 30 aprile 2008 (come appunto l'odierno appellato) sia per quelli assunti successivamente a tale data, che il compenso per lavoro notturno debba essere computato nel calcolo del TFR qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
In particolare, come si legge nella sentenza impugnata, l'art. 68 del CCNL, al comma 2, prevede l'elenco degli istituti di cui bisogna tener conto nella determinazione della base di calcolo utile per la determinazione del
TFR. Tale elenco termina con il punto 23), il quale prescrive che vanno inseriti nella predetta base di calcolo
“… tutti i compensi o le indennità previsti per legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa”.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 68 del CCNL di settore prevede, quindi, la tassatività dell'elenco riportato al comma 2.
Il Tribunale, quindi, sulla base della norma di chiusura dell'art. 68 del CCNL, dopo avere affermato che il compenso per il lavoro notturno è di previsione legale (giacché discende dall'art. 2108 c.c. e dal D.lgs.
n.66/2003, in particolare, artt. da 11 a 15, emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), ha ritenuto che lo stesso, nonostante non vi fosse una esplicita previsione, dovesse essere incluso nella base di calcolo del TFR, atteso che, dalle buste paga prodotte, risultava che si trattava di una voce fissa e continuativa, non tenendo conto del limite del 50 per cento (criterio quantitativo a fronte di quello pregresso valutativo-qualitativo, come si legge in sentenza), avendo espressamente negato che la norma dell'art. 71 del CCNL del 30 giugno 2008 potesse applicarsi, ratione temporis, alla fattispecie al suo esame, relativa al periodo antecedente alla sua entrata in vigore.
Orbene, tale precisa ricostruzione ed interpretazione della disciplina collettiva applicabile nel caso concreto non è stata minimamente censurata dalla società appellante, sicchè deve ritenersi un dato ormai coperto da giudicato, mentre le uniche censure investono la parte motiva della sentenza che ha accertato la natura fissa e continuativa del compenso per lavoro notturno, il rigetto dell'eccezione di prescrizione, la mancata applicazione della previsione dell'art. 71 del CCNL del 2008 (non pertinente per quanto in precedenza rilevato) e la generica contestazione dei conteggi, non supportata da alcun calcolo alternativo denotante gli errori commessi, che pertanto correttamente è già stata disattesa dal Tribunale.
Il giudice di primo grado, ha, inoltre, correttamente evidenziato in sentenza che lo svolgimento costante del lavoro notturno, oltre a non essere stato contestato, era provato a mezzo delle buste paga prodotte, le quali davano conto della natura non occasionale, episodica o transitoria del relativo compenso, che, invece, era ricorrente nelle buste paga del periodo di riferimento, sicché va disattesa anche la censura della società, che, del tutto infondatamente, nega che la prova della natura fissa e continuativa del compenso potesse evincersi dalle buste paga dalla stessa emesse, senza spiegarne le ragioni e senza contrastare quanto specificamente affermato in sentenza anche attraverso il richiamo ai principi giurisprudenziali della Suprema Corte, fissati per il lavoro straordinario, estensibili anche a quello notturno.
Il Tribunale ha inoltre dato atto che tanto il vecchio CCNL del 1995 che quello del 2003, applicabile fino al
30.06.2008, considerano, nella base di computo del TFR, il compenso per lavoro festivo, in ordine al quale non risultano, infatti, censure nell'atto di appello. Va, infine, disattesa l'infondata censura relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sollevata dalla società nella memoria, dovendosi confermare in questa sede del gravame che la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto non può che decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e che, come giustamente evidenziato dal Tribunale, tale diritto non va confuso con quello all'accertamento della quota temporaneamente maturata, che non si può prescrivere.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 20.5.2025
Il Presidente rel.