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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4591/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GOLDSTAUB Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO N. 26 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GOLDSTAUB STEFANO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in VIA PREDOSA, 18/2 40069 ZOLA PREDOSA presso il difensore avv. GAMBERINI ALESSANDRA
RICORRENTI
(C.F. ) (ausiliare), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente CP_1 CP_1 domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 40143 BOLOGNA presso il difensore avv. CP_1
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IL TRIBUNALE
Vista la domanda cumulativa di separazione e cessazione effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 10.04.2024;
pagina 1 di 2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna in data 24/07/1993trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna al N. 594 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1993, scegliendo il regime di separazione legale dei beni;
rilevato, altresì, che dalla loro unione nascevano tre figli: (22.08.1994, Bologna) Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(27.04.1997, Bologna) Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(18.11.2000, Bologna) Persona_3 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. vista la sentenza di separazione con trasferimento immobiliare n. 473/2024 del 07.10.2024; rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
08.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Tribunale (07.10.2024) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) Parte_3
Unitisi in matrimonio a concordatario a Bologna in data 24/07/1993 trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Bologna al N. 594 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1993, scegliendo il regime di separazione legale dei beni;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che, a seguito dell'accordo delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si dichiarano autosufficienti e provvederanno direttamente al mantenimento del figlio oltre alle spese straordinarie al 50 % da intendersi quelle previste dal protocollo sulle Per_3 spese straordinarie di Bologna che deve intendersi interamente applicato e noto alle parti, a condizione che il ragazzo non sia ancora economicamente autosufficiente.
2. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 27.05.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4591/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GOLDSTAUB Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO N. 26 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GOLDSTAUB STEFANO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in VIA PREDOSA, 18/2 40069 ZOLA PREDOSA presso il difensore avv. GAMBERINI ALESSANDRA
RICORRENTI
(C.F. ) (ausiliare), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente CP_1 CP_1 domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 40143 BOLOGNA presso il difensore avv. CP_1
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IL TRIBUNALE
Vista la domanda cumulativa di separazione e cessazione effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 10.04.2024;
pagina 1 di 2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna in data 24/07/1993trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna al N. 594 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1993, scegliendo il regime di separazione legale dei beni;
rilevato, altresì, che dalla loro unione nascevano tre figli: (22.08.1994, Bologna) Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(27.04.1997, Bologna) Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(18.11.2000, Bologna) Persona_3 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. vista la sentenza di separazione con trasferimento immobiliare n. 473/2024 del 07.10.2024; rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
08.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Tribunale (07.10.2024) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) Parte_3
Unitisi in matrimonio a concordatario a Bologna in data 24/07/1993 trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Bologna al N. 594 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1993, scegliendo il regime di separazione legale dei beni;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che, a seguito dell'accordo delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si dichiarano autosufficienti e provvederanno direttamente al mantenimento del figlio oltre alle spese straordinarie al 50 % da intendersi quelle previste dal protocollo sulle Per_3 spese straordinarie di Bologna che deve intendersi interamente applicato e noto alle parti, a condizione che il ragazzo non sia ancora economicamente autosufficiente.
2. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 27.05.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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