Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: indebito oggettivo.
Fra:
Avv. CA IT, rappresentato e difeso in giudizio in proprio ex
art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Alberto Figone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Genova, Piazza
L. Da Vinci, n. 2, come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Andrea La CP
Mattina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Genova, Via delle Casaccie, n. 1, come da mandato in atti;
- Appellante incidentale -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello adìta, disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza o eccezione e dichiarato inammissibile
1
dall'appellata, in riforma dell'impugnata sentenza di cui in
epigrafe, accogliere la domanda e così le conclusioni dell'attore
in primo grado e quindi:
1. Accertare e dichiarare che il credito da ripetizione e relativo
diritto di compensazione di cui alla sentenza della Corte di Appello
di Genova n. 40/2022 in favore dell'attore nei confronti della
convenuta ammonta ad Euro 20.150,00, ovvero, in subordine, alla
eventuale diversa somma risultata accertata;
2. dichiarare che il diritto di compensazione di cui alla sentenza
della Corte di Appello di Genova n. 40/2022 in favore dell'attore
può operare a valere dalla mensilità di novembre 2022 – ovvero da
eventuale diverso periodo risultante accertato – in conseguenza e
ragione della compensazione operata dalla convenuta per il suo debito
di rimborso al sig. IT delle spese di giudizio liquidate dalla
sentenza della Corte di Appello di Genova n. 40/2022, di complessivi
Euro 5.106,92, come indicato in narrativa sin dal ricorso
introduttivo.
3. Dichiarare inammissibili le eccezioni e domande della convenuta
non collegate con quanto appartenente al presente procedimento,
siccome dedotto in atti dall'attore, e così l'appello incidentale
e/o la riproposizione di esse, dando atto della sostanziale rinunzia
della convenuta in primo grado alle difese e domande dalla medesima
svolte in via subordinata, siccome dalla medesima indicato e concluso
nelle sue memorie ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c.; per
l'effetto, sanzionare la stessa convenuta ai sensi dell'art. 96,
commi 3 e 4, c.p.c.;
4. in via condizionata ed all'occorrenza di appello incidentale, per
la denegata ipotesi di decisione sul merito delle allegazioni della
2 sig.ra di inadempimenti del sig. IT nell'esercizio dei CP
doveri genitoriali, dichiarare infondate le medesime e comunque dare
atto dell'eccezione formulata dall'attore e reiterata in appello di
inadempimento della convenuta per i medesimi fatti da questa dedotti
e nella gestione della bigenitorialità e condannare la convenuta al
risarcimento danni in favore dell'attore da determinarsi in
applicazione del metro equitativo in base a quanto indicato in atti
dall'attore.
5. In ogni caso, rigettare, qualora ritenuto ammissibile, l'appello
incidentale sulla quantificazione delle spese del primo grado.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio e
conseguente condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo
di Euro 3.706,16 ricevuto per le spese di lite liquidate nella
sentenza di primo grado.”;
Per l'appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
1) In via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal
SI. CA IT;
2) In via subordinata, per il caso di accoglimento anche solo
parziale dei motivi di appello, accertare e dichiarare che il credito
da ripetizione e il relativo diritto alla compensazione
dell'appellante riguardano soltanto le maggiori somme versate
dall'avv. CA IT alla dott.ssa in epoca CP
successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado n.
1655/2021 del 13 luglio 2021 e fino alla data di pubblicazione della
sentenza di parziale riforma della Corte di appello n. 40/2022 del
1 giugno 2022, pari a Euro 3000,00 (dieci mesi), e che in ogni caso
da tale importo, o altro diverso importo che fosse riconosciuto dalla
3 Corte di appello di Genova come oggetto dell'obbligo di ripetizione,
occorre dedurre gli oneri di mantenimento diretto ed esclusivo del
figlio minore dovuti dall'appellante in base ai periodi di visita
previsti dalla sentenza del Tribunale di Genova n. 1655/2021 del 13
luglio 2021, e di corresponsione del 50% delle spese straordinarie
per il figlio minore, a cui l'appellante non ha fatto fronte,
esponendo quindi la dott.ssa a corrispondenti CP
maggiori spese di mantenimento in misura pari a Euro 22.250,00 fino
all'inizio del presente giudizio oltre ai maggior importi maturati
agli stessi titoli in corso di causa, o nella diversa somma che sarà
determinata, con la conseguenza che, in ogni caso, nulla è dovuto
all'appellante.
3) In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Genova n. 715/2024 pubblicata il 6 marzo 2024,
rideterminare la quantificazione delle spese del primo grado di
giudizio in complessivi Euro 16.923,60 (oltre spese generali del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e CPA 4% come per legge) o nella diversa
somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare il SI. CA
IT alla rifusione di tali spese (dedotte le eventuali somme già
versate a titolo di rimborso delle spese di causa liquidate dalla
sentenza di primo grado).
4) Quanto alla domanda riconvenzionale condizionata di risarcimento
del danno proposta nei confronti della dott.ssa per asserita CP
lesione della bigenitorialità, dichiararla inammissibile sia perché
irritualmente formulata in primo grado sia perché non ritualmente
riproposta in appello, e in subordine respingerla.
5) Sempre in merito a tale domanda, e in via di appello incidentale
condizionato, qualora la Corte di appello dovesse ritenere di
prenderla in esame, condannare l'appellante per lite temeraria per
4 aver proposto una domanda nuova (di risarcimento del danno per
inadempimento in punto gestione della bigenitorialità) con mala fede
o colpa grave, e per averla reiterata in sede di gravame, liquidando
il danno anche di ufficio nella sentenza, in un importo proporzionato
a quello della domanda stessa, o in alternativa disporre il pagamento
da parte del IT di una somma equitativamente determinata ai sensi
dell'art. 96 terzo comma, c.p.c. per avere proposto una domanda
palesemente infondata (in entrambi i casi con conseguente pagamento
della ulteriore somma alla cassa ammende ai sensi del comma 4).
6) Con vittoria di compensi e spese anche del grado di appello.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova
incombente al IT, ammettere prova testimoniale e per
interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'avv. CA IT ha fatto vista al figlio nel Per_1
periodo dal 13 luglio 2021 al 31 agosto 2023 soltanto nelle date 25-
26/09/2021; 22-24/10/2021; 27-28/11/2021; 18-20/03/2022; 14-
15/05/2022; 31/03-02/04/2023.
2) Vero che ha trascorso il periodo delle vacanze Testimone_1
scolastiche natalizie degli anni 2021-2022, 2022-2023 sempre presso
la madre, senza visita del padre.
3) Vero che ha trascorso la settimana bianca, tenutesi Testimone_1
nei periodi dal 19/02 al 26/02 2022 e dal 17/02 al 25/02 2023 e le
vacanze pasquali degli anni 2022, 2023 sempre presso la madre, senza
visita del padre.
4) Vero che ha trascorso i periodi di vacanze Testimone_1
scolastiche estive per gli anni 2021-2022-2023 sempre presso la
madre, salvo due periodi in agosto 2021 e in agosto 2022 (dal 05/08
al 13/08 nel 2021 e dal 12/08 al 02/09 del 2022) in cui si è recato
5 in vacanza con il padre, per la durata di 1 e 3 settimane
rispettivamente.
5) Vero che nel periodo da luglio 2021 fino ad agosto 2023 le spese
del minore a) per visite oculistiche annuali, pari Testimone_1
a 150 euro/anno, b) per lenti a contatto progressive per miopia, per
un importo di 150 euro/mese; c) per gli occhiali da vista con lenti
progressive per un totale di 1500 euro all'anno; d) per le visite
ortodontiche per un totale di 1700 euro all'anno; e) per i libri di
testo per le attività scolastiche, pari a 300 euro all'anno, f) per
il corredo scolastico, pari a 400 euro all'anno; g) per le tasse
scolastiche pari a 50 euro all'anno; h) per le gite scolastiche,
pari a 400 euro all'anno, i) per le attività sportive, nuoto 50 euro
di iscrizione annuale e 350 euro a trimestre oltre 200 euro di
attrezzatura; sci iscrizione annuale di 2000 euro oltre 800 euro di
abbonamento di risalita annuale, oltre 800 euro di attrezzatura;
il
tutto quindi per un importo complessivo di circa 19 mila Euro, sono state sopportate interamente dalla madre OT , CP
senza partecipazione del padre avv. CA IT.
Testimoni: sig.ra , residente in [...]
via Cascinazza 75/7, OT , residente in [...], Testimone_3
via Quarnaro 5/8.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 21/03/2023,
CA IT conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Genova,
, deducendo che: CP
- con ordinanza presidenziale pronunciata dal Tribunale di Genova
il 6/11/2018 nel giudizio di separazione dalla convenuta, era stato posto a proprio carico un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad Euro 1.650,00 mensili, per dodici Testimone_1
6 mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal settembre 2018;
- con successiva ordinanza ex art. 709, u.c. c.p.c. del 16/07/2020,
tale contributo era stato rideterminato in Euro 1.300,00 mensili,
con decorrenza dalla mensilità di aprile 2020, in ragione del mutamento delle condizioni economiche del ricorrente;
- con sentenza n. 1655 del 9/07/2021, il Tribunale di Genova,
all'esito di approfondita C.T.U. contabile, aveva confermato il contributo economico posto a carico del ricorrente nella misura di
Euro 1.300,00 mensili;
- avverso la sentenza di primo grado, egli aveva proposto appello chiedendo la riduzione del citato importo con contestuale domanda di ripetizione delle somme medio tempore versate in eccesso, ovvero la compensazione delle stesse con le future mensilità sino alla concorrenza del maggior versato in forza dell'ordinanza presidenziale e della sentenza impugnata;
- con sentenza n. 40 del 25/05/2022, la Corte di Appello di Genova,
in parziale accoglimento del gravame, aveva rideterminato il contributo economico nella misura di Euro 1.000,00 mensili,
stabilendo, altresì, il diritto di CA IT a ripetere da le somme versate oltre il dovuto o a compensarle con CP
le future mensilità;
- tuttavia, la Corte di Appello non aveva quantificato l'ammontare delle somme oggetto di restituzione, né aveva indicato nel dispositivo il diritto stabilito in motivazione, sicché, data l'inidoneità della sentenza di appello a costituire titolo esecutivo, l'odierno attore aveva proposto istanza di correzione dell'errore materiale chiedendo l'integrazione del dispositivo della sentenza;
7 - con ordinanza del 14/09/2022, la Corte di Appello aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale per carenza dei presupposti di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., dal momento che l'integrazione richiesta avrebbe comportato il compimento di un'attività istruttoria volta ad accertare l'entità del credito e la decorrenza del debito non compatibile con la procedura azionata;
- con ulteriore ordinanza del 09/11/2022, la Corte d'Appello aveva rigettato anche la seconda istanza di correzione dell'errore materiale presentata dal SI. IT, richiamando la precedente motivazione ed osservando, in particolare, che il dispositivo non poteva contenere una condanna generica al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 278 c.p.c.;
- di conseguenza, la sentenza n. 40/2022 della Corte di Appello di
Genova era passata in giudicato per decorso del termine ex art. 327
c.p.c. in data 2/01/2023;
- per tali ragioni, egli aveva interesse ad ottenere una pronuncia che determinasse il quantum del diritto alla ripetizione e alla conseguente compensazione già stabilito dalla stessa Corte di
Appello.
Pertanto, CA IT chiedeva la determinazione del quantum del proprio credito da ripetizione delle somme indebitamente versate in favore di per il mantenimento del figlio minore, pari CP
a suo avviso a complessivi Euro 20.150,00, e il conseguente diritto alla compensazione delle stesse con le successive mensilità e con le spese di lite liquidate all'esito del giudizio appello avverso la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado CP
contestando le domande avversarie e chiedendo:
8 - in via principale, il rigetto della domanda in ragione dell'irripetibilità dei pagamenti effettuati, in quanto aventi natura alimentare, non esistendo, a suo dire, alcun giudicato sul punto, dal momento che la Corte di Appello non si era pronunciata sulla domanda di ripetizione;
- in via subordinata, la limitazione della domanda avversaria alle sole somme versate successivamente alla sentenza di primo grado e,
in ogni caso, l'accertamento del diritto a compensare, a sua volta,
tali somme con il proprio credito derivante dall'inadempimento di
CA IT al calendario di visita del figlio minore, i cui oneri di mantenimento erano stati, di conseguenza, integralmente sostenuti dalla convenuta, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
3. Alla prima udienza di trattazione, CA IT contestava le deduzioni di controparte e formulava, in via riconvenzionale condizionata, domanda di risarcimento del danno nei confronti della convenuta, per complessivi Euro 200.000,00 (o in diversa misura ritenuta di giustizia), deducendo che quest'ultima aveva impedito al ricorrente il corretto esercizio della propria responsabilità
genitoriale.
4. Con sentenza n. 715 del 6/03/2024, il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta, in via principale, da CA IT,
condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di CP
.
[...]
In primo luogo, il Tribunale riteneva l'insussistenza di un giudicato sulla domanda di ripetizione, siccome nella sentenza di appello non era rinvenibile un contenuto decisorio vero e proprio su tale domanda, mancando la relativa statuizione nel dispositivo.
9 Nel merito, il Tribunale negava il diritto alla ripetizione delle somme erogate dal IT per il mantenimento del figlio minore,
affermando la natura interamente alimentare dell'emolumento,
considerando, altresì, che il Giudice dell'appello aveva ridotto l'assegno di mantenimento sulla base della rivalutazione dei fatti già posti a fondamento della sentenza di primo grado.
Di conseguenza, il Tribunale riteneva assorbite le ulteriori domande proposte dal ricorrente in via subordinata.
5.In data 29/03/2024, CA IT proponeva appello avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, chiedendo la restituzione dell'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese di lite.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato ad affermare l'inidoneità della sentenza n. 40/2022 della Corte di Appello di Genova a costituire giudicato sull'an del diritto alla ripetizione della somma versata a CP
in eccedenza rispetto a quella dovuta.
[...]
Secondo l'appellante, la Corte di Appello aveva riconosciuto l'an
del diritto restitutorio nella parte in cui, nella motivazione, aveva stabilito che “Il IT come richiesto avrà pertanto diritto a
ripetere dalla moglie le somme versate oltre il dovuto od a
compensarle con le future mensilità” e tale passaggio della decisione doveva essere considerato dal Tribunale come una statuizione dichiarativa, ovvero alla stregua di una condanna generica
(possibile per il Giudice di appello), con la conseguenza che il
Tribunale avrebbe dovuto rilevare la sussistenza del giudicato e quantificare il diritto alla ripetizione delle somme versate in eccedenza.
Secondo motivo di appello.
10 Il Tribunale aveva errato a considerare l'assegno versato dal IT,
successivamente ridotto, integralmente di natura alimentare e, come tale, non suscettibile di ripetizione e/o compensazione.
Ciò in quanto, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto conformarsi al decisum della Corte di Appello che aveva rilevato l'eccessività dell'importo di Euro 1.300,00 rispetto alle esigenze del minore, ritenendo congrua, ab origine, la somma inferiore di
Euro 1.000,00 mensili.
Inoltre, l'appellante sosteneva che, quand'anche dovesse ammettersi che il Tribunale aveva il potere di verificare nel merito la ripetibilità delle somme pagate dal IT medio tempore, la sentenza di primo grado avrebbe errato nell'affermare la carenza di allegazione e di prova circa il diritto fatto valere, stante la documentazione prodotta.
Terzo motivo di appello.
In via gradata, l'appellante lamentava la violazione del contraddittorio da parte del Tribunale, perché, nel procedere all'accertamento della ripetibilità delle somme eccedenti la riduzione disposta con sentenza dalla Corte di Appello, non aveva disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a ordinario, al fine di consentire una difesa sul punto da parte del
IT e l'espletamento di un'istruttoria.
Infine, l'appellante richiamava le difese svolte in primo grado con riferimento alle questioni sollevate dalla controparte circa l'inadempimento agli obblighi di visita del minore e alla compartecipazione nelle spese straordinarie per quest'ultimo.
6.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP
dell'appello e proponendo un motivo di appello incidentale condizionato e un motivo di appello incidentale.
11 L'appellata in primo luogo chiedeva di respingere l'appello in quanto:
- la sentenza della Corte di Appello n. 40/2022 non era idonea a determinare il giudicato sull'accertamento del diritto di ripetizione delle somme versate dal IT in eccedenza rispetto all'ultima riparametrazione dell'assegno di mantenimento, mancando nel dispositivo qualsivoglia statuizione in merito a tale domanda;
- il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa l'irripetibilità delle somme versate dall'obbligato al mantenimento nel caso di riparametrazione, anche ab origine, in appello dell'assegno di mantenimento per il figlio minore sulla base delle condizioni economiche dell'obbligato e delle esigenze del figlio.
Secondo l'appellata, nel caso di specie, le somme versate a titolo di mantenimento dal IT dovevano considerarsi aventi natura alimentare e, come tali, irripetibili, considerata, altresì, la carenza di allegazioni in merito da parte dell'attore in primo grado;
- non sussisteva alcuna violazione del contraddittorio, in quanto era stato lo stesso IT ad incardinare il giudizio ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., il quale, peraltro, non aveva chiesto il mutamento del rito. Inoltre, la scelta di mutare il rito doveva considerarsi sottoposta alla discrezionalità del giudice e, nel caso di specie, non era necessaria avuto riguardo alle allegazioni e produzioni effettuate da controparte.
Motivo di appello incidentale condizionato.
L'appellata riproponeva la domanda di condanna di controparte al pagamento di una somma di denaro ex art. 96, c. 1 c.p.c., ovvero ex
art. 96, c. 3 c.p.c., non esaminata dal Tribunale, sostenendo che il IT aveva agito in giudizio in mala fede.
12 Motivo di appello incidentale.
La sentenza di primo grado avrebbe errato quantificare le spese di lite sia sotto il profilo del parametro del valore della controversia erroneamente posto nello scaglione Euro 5.000,00 – 26.000,00, sia con riferimento al parametro della difficoltà della causa erroneamente parametrata ai minimi tabellari.
Ciò in quanto, secondo l'appellata, doveva considerarsi da un lato anche la domanda ricovnenzionale proposta dal IT di valore pari ad Euro 200.000,00 (se pur inammissibile), dall'altro, la complessità delle questioni giuridiche affrontate, con la conseguenza che la condanna alle spese doveva essere pari ad Euro
16.923,00 (oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.) e non di Euro 2.540
(oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.), come stabilito dal
Tribunale.
All'udienza del 16/01/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
7.Il primo motivo di appello è infondato.
Nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello
di Genova 1° giugno 2022 il IT aveva domandato anche “disporre
la ripetizione, a carico della resistente, in favore del ricorrente,
delle maggior somme medio tempore versate dal ricorrente ovvero la
compensazione di esse con le future mensilità, sino a concorrenza
del maggior importo versato dal ricorrente in esecuzione provvisoria
dell'ordinanza presidenziale del 6 novembre 2018; “.
13 Come si vede l'appellante non indicava l'importo della somma chiesta in ripetizione.
La Corte di Appello con sentenza n.40 del 1° giugno 2022 nulla diceva sul punto in dispositivo mentre nella motivazione si diceva “Pare
equo pertanto ridurre il contributo e rideterminarlo nella somma di
euro 1.000,00 mensili. Il IT come richiesto avrà pertanto diritto
a ripetere dalla moglie le somme versate oltre il dovuto od a
compensarle con le future mensilità “.
Si pone il problema se tale frase sia una statuizione sulla domanda o sia soltanto una affermazione generica senza contenuto decisorio.
A favore di questa ultima ipotesi militano alcuni elementi:
-il fatto che nulla sia stato messo in dispositivo;
-il fatto che la frase in motivazione non si ponga il problema della ripetibilità né il problema del quantum;
-il fatto che la Corte di Appello per ben due volte ha respinto le istanze di correzione di errore materiale affermando:
--in relazione alla prima istanza;
“ l'istanza non è accoglibile.
Siccome l'istante non ha indicato l'ammontare delle somme che ha
diritto a ripetere dalla moglie l'integrazione richiesta con
l'istanza in esame richiede il compimento di un'attività istruttoria
volta ad accertare l'entità del credito e la decorrenza del debito
“
-in relazione alla seconda istanza“ il dispositivo non può contenere
una condanna generica al di fuori della fattispecie di cui
all'art.278 c.p.c. e che l'accertamento dell'ammontare e della
decorrenza del debito richiede il compimento di un'attività
istruttoria incompatibile con la natura e finalità della procedura
di correzione “.
14 E' stata la stessa Corte quindi a specificare che la sentenza non contiene alcuna statuizione valida né sull'an né sul quantum di una eventuale ripetizione delle somme versate.
Del resto la Cassazione ha avuto modo di specificare che “La mancata
statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un
determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia
riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c.,
non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da
affermazioni contenute nella sola motivazione.” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 04/01/2024, n. 272)
Correttamente quindi il Tribunale ha escluso che vi fosse un giudicato per lui vincolante.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Bisogna prendere atto che la giurisprudenza della Cassazione ha avuto una evoluzione smentendo quello che era l'orientamento di questa
Corte di Appello nel giugno 2022 quando era stata pubblicata la sentenza n. 40/2022.
Ricordiamo che poco prima era uscita l'ordinanza della Cassazione civile sez. I, 24/11/2021, n.36509 che aveva aperto non pochi spiragli per la ripetibilità anche per i contributi al mantenimento dei figli giudicati eccessivi:
“ La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso al
Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite,
ai sensi dell' art. 374, comma 2 c.p.c. ' tenuto conto di un quadro
giurisprudenziale composito, di alcune, interconnesse questioni in
tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, così
declinate: a) se i crediti afferenti agli assegni che traggono
pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti
indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e
15 non compensabilità propri dei crediti alimentari;
b) se tali
caratteri possano farsi dipendere dall'entità delle somme erogate e
se, in particolare, ne sia obbligatorio il riconoscimento in presenza
di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la
destinazione paraalimentare;
c) se, nel caso in cui sia in
discussione la non debenza dell'assegno, sia possibile scorporare da
esso, al fine di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota
avente destinazione para-alimentare; d) se il regime giuridico
individuato in base all'accertamento da condursi in relazione al
punto a) sia estensibile anche all'assegno in favore dei figli
maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l'indebito.
“
Sulla questione la Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914, relativamente alla ripetibilità dell'assegno di divorzio aveva statuito:
“In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo
grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto,
dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché
riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede
di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio
indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del
principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due
ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una
diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni
economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed
ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una
misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni
essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga
16 nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate
ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in
condizioni di debolezza economica.”
Il problema a questo punto era se la natura para alimentare del contributo al mantenimento dei figli comportasse l'irripetibilità in quanto appunto para alimentare o se fosse possibile, di fronte ad una manifesta eccessività del contributo inizialmente stabilito e sua successiva riduzione, individuare una quota ripetibile,
soprattutto in presenza di importi originariamente molto, troppo ,
elevati.
Sul punto due sentenze della Cassazione si sono recentemente espresse nel considerare interamente para alimentare il contributo al mantenimento e pertanto non ripetibile.
“In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del
figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione,
per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e
viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti
provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione
economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non
opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto
al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento
(vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età
ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro
avviato) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con
decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o,
motivatamente, da periodo successivo.”
Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.18785
17 “In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del
figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione,
per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui
effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e
viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti
provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione
economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non
opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto
al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento
e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con
decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o,
motivatamente, da periodo successivo.”
Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10974
Non risultano sentenze in senso difforme.
Ne segue che alla luce di questa nuova giurisprudenza la domanda dell'appellante non è accoglibile in quanto la ripetizione non è ammessa.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Non può ritenersi sussistente alcuna violazione del contradditorio,
o lesione del diritto di difesa dell'odierno appellante, nella mancata decisione, da parte del Tribunale, di mutare il rito da semplificato di cognizione a ordinario.
Ciò in quanto, posto che tale decisione rientra pacificamente nella discrezionalità del giudice, deve rilevarsi che la scelta del rito semplificato di cognizione è stata compiuta dal IT, il quale,
in corso di giudizio, ha mancato di chiedere la conversione del rito,
limitandosi a chiedere i termini per il deposito delle memorie integrative previste dalla legge.
Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
18 In presenza dei dubbi giurisprudenziali e dell'inciso scritto nella sentenza della Corte di Appello n. 40/2022 è da escludersi una malafede del IT.
Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Il rito applicato è quello semplificato e pertanto correttamente il
Tribunale nella sua discrezionalità ha scelto di liquidare intorno ai minimi.
Circa il valore delle causa il IT nel ricorso domandava la condanna della controparte a versare la somma di Euro 20.150,00.
Nella prima udienza il difensore del IT verbalizzava “L'avv.
Figone contesta la comparsa di costituzione avversaria, rileva
l'inammissibilità oltre che l'infondatezza delle domande ed istanze
istruttorie dedotte da controparte ed insiste come da ricorso.
Eccepisce altresì l'inammissibilità e l'infondatezza dell'asserito
inadempimento del SI. IT e nell'eventualità in cui il giudice
ritenesse di poter trattare e decidere suddette deduzioni circa inadempimenti del ricorrente, lo stesso eccepisce l'inadempimento
della controparte in punto gestione della genitorialità formulando
richiesta risarcitoria nella misura da determinarsi in corso di causa
e che quantifica sin d'ora in misura non inferiore€ 200.000,00.”
Come si vede non vi è la proposizione di una domanda riconvenzionale ma solo come una sua prospettazione come eventuale.
Tanto è vero che nella successiva memoria autorizzata ribadiva l'importo richiesto in 20.150,00 Euro e lo stesso faceva in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale ha pertanto correttamente stimato il valore della causa.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza.
19 Occorre dichiara che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale e l'appello incidentale sono stati interamente rigettati.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dall'Avv. CA IT e sull'appello
incidentale proposto da contro la sentenza del CP
Tribunale di Genova n. 715 del 6/03/2024 respinge sia l'appello
principale sia l'appello incidentale e conferma la sentenza
appellata.
Spese legali del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale e l'appello
incidentale sono stati interamente rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
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