Art. 3.
I titoli obbligazionari della BIRS sono equiparati a quelli emessi dallo Stato agli effetti tributari nonche' assimilati ai titoli garantiti dallo Stato ai fini dell'ammissione di diritto alla quotazione di borsa.
I titoli obbligazionari della BIRS sono equiparati a quelli emessi dallo Stato agli effetti tributari nonche' assimilati ai titoli garantiti dallo Stato ai fini dell'ammissione di diritto alla quotazione di borsa.