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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 29/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA sotto sezione LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 179/2024 R.G. promossa da:
OD ET, rappresentato e difeso dall'Avv.VILLANI MARCO
RICORRENTE
contro
:
VO DO RL e 3R SRLS, in persona del suo legale rappresentante sig. LD LO
OV, rappresentati e difesi dall'Avv.GABAGLIO VALERIA
RESISTENTE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Perego
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato ha chiamato in giudizio VO DO RL, 3R SRLS e INPS al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,
1) Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime di subordinazione ex art. 2094 c.c. in favore di LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il [...] e residente a [...],
Via Giosuè Borsi n. 21, in proprio, con mansioni riconducibili al I° livello del “CCNL Commercio Terziario” , o al diverso livello od inquadramento che sarà accertato in corso di giudizio;
Per l'effetto, condannare LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il
18.9.1967 e residente a [...], in proprio, al pagamento in favore di ET
AR dell'importo lordo complessivo di € 8.575,92 a titolo di retribuzioni, spettanze di fine rapporto, ratei di
13° e di 14° mensilità e TFR maturati dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In subordine (rispetto alle conclusioni di cui al punto 1 che precede):
accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 1 D.lgs
81/2015 in favore di LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il
18.9.1967 e residente a [...], con mansioni riconducibili al I° livello del “CCNL
Commercio Terziario”, o al diverso livello od inquadramento che sarà accertato in corso di giudizio;
Per l'effetto, accertare e dichiarare che al ricorrente spettano le medesime tutele economico-retributive previste per il lavoro dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o dalle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio;
Per l'effetto, condannare LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il
18.9.1967 e residente a [...], al pagamento in favore di ET AR dell'importo lordo complessivo di € 8.575,92 a titolo di retribuzioni, ratei di 13° e di 14° mensilità, TFR e spettanze di fine rapporto maturate dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ulteriore subordine (rispetto alle conclusioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono):
accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. in favore di LD LO
OV (C.F. [...]), nato a [...], il [...] e residente a [...],
Via Giosuè Borsi n. 21;
Per l'effetto, condannare LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il
18.9.1967 e residente a [...], in proprio, al pagamento in favore di ET
AR dell'importo lordo complessivo di € 10.500 o, in subordine, della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con condanna di LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il [...] e residente a [...], in proprio, al versamento in favore di I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, di tutti i contributi omessi in relazione alle differenze retributive/retribuzioni che il resistente sarà tenuto a corrispondere in favore di ET AR all'esito del presente giudizio.
5) Sempre nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 23.6.2022 al 13.11.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime di subordinazione ex art. 2094 c.c. in favore di 3R SR
(C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta Vincenzo Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, con mansioni riconducibili al I° livello del “CCNL Commercio Terziario” , o al diverso livello od inquadramento che sarà accertato in corso di giudizio;
b) accertata e dichiarata, in ogni caso, la nullità del rapporto di “apprendistato” instaurato in data 12.9.2022, per le ragioni esposte in narrativa;
c) Per l'effetto, condannare 3R SR (C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta
Vincenzo Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ET
AR dell'importo lordo complessivo di € 13.940,68 a titolo di retribuzioni, ratei di 13° e di 14° mensilità, TFR
e spettanze di fine rapporto, maturate dal 22.6.2022 al 13.11.2022, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
6) In subordine (rispetto alle conclusioni di cui al punto 5 che precede):
a) accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 23.6.2022 al 11.9.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 1 D.lgs
81/2015 in favore di 3R SR (C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta Vincenzo
Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, con mansioni riconducibili al I° livello del
“CCNL Commercio Terziario”, o al diverso livello od inquadramento che sarà accertato in corso di giudizio;
d) Per l'effetto, accertare e dichiarare che al ricorrente spettano le medesime tutele economico-retributive previste per il lavoro subordinato a far data dal 23.6.2022, o dalla diversa data che sarà accertate in corso di giudizio;
e) Per l'effetto, condannare 3R SR (C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta
Vincenzo Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ET
AR dell'importo lordo complessivo di € 13.940,68 a titolo di retribuzioni, ratei di 13° e di 14° mensilità, TFR
e spettanze di fine rapporto maturate dal 23.6.2022 al 11.9.2022, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. 7) In ogni caso, con condanna di 3R SR (C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta
Vincenzo Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore di I.N.P.S.
– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, di tutti i contributi omessi in relazione alle differenze retributive/retribuzioni che la resistente sarà tenuta a corrispondere in favore di ET AR all'esito del presente giudizio.
8) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
PS costituendosi si rimetteva alle decisioni del Giudice in ordine alle domande relative alle omesse contribuzioni mentre le altre due parti resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.
Le domande di parte ricorrente riguardano due periodi di tempo: dal 1.4.2022 al 22.6.2022 alle dipendenze di LD OV e dal 23.6.2022 al 13.11.2022 alla dipendenze di 3R RL. Per entrambi i periodi il ricorrente chiede l'accertamento della natura subordinata del rapporto o, in subordine, della sussistenza di un rapporto di collaborazione etero-organizzata ai sensi del D.lgs.81/2025, con condanna al pagamento di retribuzioni e altri istituti contrattuali.
In ulteriore subordine, rispetto alle due domande che precedono, il ricorrente chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro autonomo ex art.2222 c.c. e la condanna al pagamento di un importo a titolo di corrispettivo.
Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, se non in misura estremamente ridotta.
Il ricorrente narra di aver iniziato a collaborare con il resistente TE nell'ottobre 2021, sostiene in particolare di essere stato “assunto” dalla KK8 s.rl. senza specificare le caratteristiche del rapporto e senza allegare alcun contratto.
Nel mese di aprile 2022 il ricorrente riferisce di aver iniziato a lavorare a tempo pieno al progetto della costituenda società 3R, insieme a degli stagisti universitari e allo stesso sig.TE, “sempre senza alcuna formalizzazione”.
Costituendosi la difesa di parte resistente deduceva che l'attività prestata per KK8 RL era stata inquadrata dalle parti come prestazione autonoma, a titolo occasionale, a fronte di corrispettivo, con emissioni di relativa notula di ritenuta d'acconto con imposta di bollo. ( ALL. 7 memoria, bonifici sepa prestazioni autonome
AR/KK8 RL ).
L'attività veniva svolta in un co-working di ON in Piazzetta Goberti, costituito da un ufficio con una stanza sola dove i professionisti si riunivano per le attività e lo sviluppo di diverse startup. Successivamente, in data 23 giugno 2022, veniva iscritta alla camera di Commercio la società 3R RL semplificata con inizio attività in data 14 luglio 2022.
La “sede aziendale” della 3R era il medesimo spazio in ON della KK8 RL .
La startup 3R non riusciva a portare a buon fine il contratto per la vendita del relativo brand con la società messicana interessata e concludeva perciò l'anno senza guadagni/royalty, con bilancio provvisorio a zero ( non depositato in Camera di Commercio, come da visura in atti ).
Il 13 settembre 2022 veniva sottoscritto dal AR un contratto di apprendistato con uno stipendio mensile, in applicazione del CCNL Terziario livello 6 di inquadramento, di circa euro 1300,00 netti mensili, a fronte della attività di marketing digitale. ( all. 2 ricorso ).
In data 13 novembre 2022 ET AR rassegnava le dimissioni.
La richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a partire dall'aprile 2022 non può essere accolta.
Innanzitutto, nel caso in esame non sono ravvisabili le caratteristiche proprie di una azienda in senso tradizionale: il datore di lavoro, la sede della società, l'organico aziendale, l'organizzazione e il risultato economico sono quelli propri di una start up. L'attività della società si è svolta all'interno del mercato digitale dei marchi e brevetti e non sul mercato reale dei prodotti, venivano utilizzati spazi di co-working e non reparti aziendali, sono state utilizzate convenzioni universitarie per trovare talenti e innovatori del settore, il team di lavoro operava alla pari, su un tavolo di confronto senza ruoli o gerarchie predefiniti.
Com'è noto, chi agisce in giudizio per il riconoscimento della subordinazione ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi delle fattispecie di cui si rivendica l'applicazione.
Gli indici principali consistono nell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, gli indici sussidiari nella continuità e durata del rapporto;
modalità di erogazione del compenso;
regolamentazione dell'orario di lavoro;
presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale.
In particolare, chi agisce in giudizio dovrebbe cercare di provare la sussistenza della etero-organizzazione. La direzione del lavoro ha rilievo determinante ai fini dell'inquadramento della fattispecie. Secondo il risalente e costante insegnamento della S.C., infatti, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva”
(sent. 15.6.1999, n. 5960).
Il radicale cambiamento dei modelli produttivi ed organizzativi, anche per effetto delle innovazioni tecnologiche, ha modificato le caratteristiche della prestazione lavorativa sotto molteplici aspetti. La fattispecie di cui all'art. 2094 c.c. va adattata alla pluralità di modelli organizzativi e di forme nelle quali si esprime la subordinazione, molto diversi da quelli esistenti nell'epoca storica in cui la norma del codice civile fu emanata.
E' indubbio che il potere direttivo, ove esistente, non potrebbe assumere, in un ambito lavorativo come quello in cui il ricorrente ha prestato la sua attività, connotati evidenti e facili da dimostrare, considerata anche l'ampia autonomia di cui lavoratore disponeva.
Tuttavia, nel caso in esame, i capitoli di prova dedotti in ricorso e la documentazione allegata non erano idonei a fornire un supporto probatorio alle allegazioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza della subordinazione.
Non solo dunque sotto il profilo probatorio ma ancor prima sotto quello allegatorio, parte ricorrente non ha soddisfatto gli oneri che sulla medesima incombevano.
Le attività svolte dal ricorrente come descritte nei capitoli di prova orale (gestione di canali social, pubblicazioni social linkedin, gestione Micosoft Teams, ideazione del sito internet e produzione della carta intestata dei brand e miglioramento del logo) non rientrano nell'ambito delle attività svolte dalle aziende del commercio e della grande distribuzione ma sono piuttosto tipiche delle attività svolte all'interno di una start up e compatibili con uno stage nel settore del marketing digitale. La documentazione allegata al ricorso non dà prova dell'attività asseritamente svolta.
Con l'art. 2, c. 1, del d.lgs. 81/2015 è stata introdotta la previsione di una forma di lavoro autonomo etero- organizzato a cui si applica la disciplina della subordinazione. Il ricorrente, in via subordinata, ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile alla suddetta fattispecie.
L'art. 2, c. 1, non è una versione più aggiornata dell'art. 2094 c.c., ma è una forma di lavoro autonomo fortemente integrata nella struttura organizzativa del datore di lavoro.
Dovendo rivendicare l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 2, c. 1, del Dl Gs 81/2015, il ricorrente avrebbe dovuto comunque dimostrare la sussistenza degli elementi in precedenza descritti (inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione del committente;
rispetto di vincoli spazio-temporali ecc.), che, ai sensi dell'art. 2729, potevano assumere valore di “indici fattuali” della esistenza di una forte integrazione con una struttura organizzativa. Gli indici sussidiari della subordinazione, anche se non idonei a dimostrare la subordinazione, avrebbero potuto fornire la prova della integrazione del lavoratore nella struttura produttiva del committente.
Anche sotto questo secondo aspetto, la prova orale dedotta in ricorso è stata ritenuta inammissibile perché generica e tautologica ( non si può provare il potere direttivo deducendo semplicemente di aver lavorato
“alle direttive e secondo l'organizzazione impartite da..”, cap.4).
Il rilievo che la parte resistente non abbia contestato il fatto che il ricorrente abbia prestato le proprie energie lavorative a partire dal mese di aprile 2022 è privo di pregio. Le energie lavorative possono essere prestate a diverso titolo, anche solo al fine di garantirsi un arricchimento professionale o in prospettiva di futuri guadagni o di crediti formativi. E' ciò che accade nelle start up.
Per quanto riguarda tale contratto di apprendistato, il ricorrente ne ha invocato la nullità: la domanda si fonda su due elementi: “le mansioni superiori svolte dal ricorrente” e il “fatto che lo stesso non ha mai ricevuto alcun tipo di formazione prevista”. La conseguenza della declaratoria di nullità dell'apprendistato è la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal suo inizio. Trattasi di domanda che non può essere accolta per le ragioni tutte sopra indicate (mancata prova dei requisiti della subordinazione). La parte convenuta ha riconosciuto di essere debitrice delle somme pattuite col contratto di apprendistato sino alla data delle dimissioni. L'ordinanza provvisoria di condanna emessa in data 29.3.2024 (corretta in data
13.12.2024) con cui veniva disposto il pagamento, senza dilazione, degli importi di cui alle buste paga di settembre, ottobre e novembre 2022 (doc.8 ricorso, Euro 3314.43 netti), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nei confronti della società resistente va, pertanto, confermata in quanto trattasi per l'appunto di importi pattuiti con la stipula del contratto di apprendistato e riconosciuti come dovuti dalla stessa parte resistente (verbale udienza 28.6.2024)
Le domande di accertamento (comprese quelle relative all'inquadramento) debbono quindi essere respinte per le ragioni sopra esposte, da ciò consegue inevitabilmente il rigetto delle domande di condanna al pagamento di somme a tutolo di retribuzioni e altri istituti contrattuali.
La richiesta, in via ulteriormente subordinata, di condanna al pagamento del corrispettivo per il periodo aprile-giugno 2022, in virtù di un rapporto di lavoro autonomo (anche a prescindere dalla questione della competenza per materia del giudice del lavoro), non può essere accolta in quanto priva delle necessarie caratteristiche di specificità, sia da un punto di vista allegatorio che probatorio. Il ricorrente ha ricevuto un corrispettivo quale collaboratore occasionale e non ha adempiuto l'onere di dimostrare l'insufficienza delle stesso e la debenza di un importo superiore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
La domanda relativa ai contributi non può essere accolta in conseguenza del rigetto delle domande che ne costituiscono il presupposto. Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico della società resistente 3R srl nella misura del 50%, mentre il restante 50% va compensato fra le medesime parti.
Fra il ricorrente, LD TE e PS le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Conferma la condanna della resistente 3R srl al pagamento dell'importo netto di Euro 3314.43, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Rigetta le restanti domande di parte ricorrente.
Condanna la resistente e 3R srl al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.000 per compensi oltre accessori di legge (quindi 2.000).
Spese restanti compensate fra il ricorrente, il resistente LD TE e PS.
Così deciso in data 29/01/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE PRIMA sotto sezione LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 179/2024 R.G. promossa da:
OD ET, rappresentato e difeso dall'Avv.VILLANI MARCO
RICORRENTE
contro
:
VO DO RL e 3R SRLS, in persona del suo legale rappresentante sig. LD LO
OV, rappresentati e difesi dall'Avv.GABAGLIO VALERIA
RESISTENTE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Perego
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato ha chiamato in giudizio VO DO RL, 3R SRLS e INPS al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,
1) Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime di subordinazione ex art. 2094 c.c. in favore di LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il [...] e residente a [...],
Via Giosuè Borsi n. 21, in proprio, con mansioni riconducibili al I° livello del “CCNL Commercio Terziario” , o al diverso livello od inquadramento che sarà accertato in corso di giudizio;
Per l'effetto, condannare LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il
18.9.1967 e residente a [...], in proprio, al pagamento in favore di ET
AR dell'importo lordo complessivo di € 8.575,92 a titolo di retribuzioni, spettanze di fine rapporto, ratei di
13° e di 14° mensilità e TFR maturati dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In subordine (rispetto alle conclusioni di cui al punto 1 che precede):
accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 1 D.lgs
81/2015 in favore di LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il
18.9.1967 e residente a [...], con mansioni riconducibili al I° livello del “CCNL
Commercio Terziario”, o al diverso livello od inquadramento che sarà accertato in corso di giudizio;
Per l'effetto, accertare e dichiarare che al ricorrente spettano le medesime tutele economico-retributive previste per il lavoro dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o dalle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio;
Per l'effetto, condannare LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il
18.9.1967 e residente a [...], al pagamento in favore di ET AR dell'importo lordo complessivo di € 8.575,92 a titolo di retribuzioni, ratei di 13° e di 14° mensilità, TFR e spettanze di fine rapporto maturate dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ulteriore subordine (rispetto alle conclusioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono):
accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 1.4.2022 al 22.6.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. in favore di LD LO
OV (C.F. [...]), nato a [...], il [...] e residente a [...],
Via Giosuè Borsi n. 21;
Per l'effetto, condannare LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il
18.9.1967 e residente a [...], in proprio, al pagamento in favore di ET
AR dell'importo lordo complessivo di € 10.500 o, in subordine, della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con condanna di LD LO OV (C.F. [...]), nato a [...], il [...] e residente a [...], in proprio, al versamento in favore di I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, di tutti i contributi omessi in relazione alle differenze retributive/retribuzioni che il resistente sarà tenuto a corrispondere in favore di ET AR all'esito del presente giudizio.
5) Sempre nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 23.6.2022 al 13.11.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime di subordinazione ex art. 2094 c.c. in favore di 3R SR
(C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta Vincenzo Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, con mansioni riconducibili al I° livello del “CCNL Commercio Terziario” , o al diverso livello od inquadramento che sarà accertato in corso di giudizio;
b) accertata e dichiarata, in ogni caso, la nullità del rapporto di “apprendistato” instaurato in data 12.9.2022, per le ragioni esposte in narrativa;
c) Per l'effetto, condannare 3R SR (C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta
Vincenzo Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ET
AR dell'importo lordo complessivo di € 13.940,68 a titolo di retribuzioni, ratei di 13° e di 14° mensilità, TFR
e spettanze di fine rapporto, maturate dal 22.6.2022 al 13.11.2022, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
6) In subordine (rispetto alle conclusioni di cui al punto 5 che precede):
a) accertare e dichiarare che ET AR ha lavorato dal 23.6.2022 al 11.9.2022, o nelle diverse date che saranno accertate in corso di giudizio, in regime collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 1 D.lgs
81/2015 in favore di 3R SR (C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta Vincenzo
Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, con mansioni riconducibili al I° livello del
“CCNL Commercio Terziario”, o al diverso livello od inquadramento che sarà accertato in corso di giudizio;
d) Per l'effetto, accertare e dichiarare che al ricorrente spettano le medesime tutele economico-retributive previste per il lavoro subordinato a far data dal 23.6.2022, o dalla diversa data che sarà accertate in corso di giudizio;
e) Per l'effetto, condannare 3R SR (C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta
Vincenzo Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ET
AR dell'importo lordo complessivo di € 13.940,68 a titolo di retribuzioni, ratei di 13° e di 14° mensilità, TFR
e spettanze di fine rapporto maturate dal 23.6.2022 al 11.9.2022, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. 7) In ogni caso, con condanna di 3R SR (C.F. 03904950122), con sede legale in ON (VA), Piazzetta
Vincenzo Gioberti n. 5, in persone del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore di I.N.P.S.
– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, di tutti i contributi omessi in relazione alle differenze retributive/retribuzioni che la resistente sarà tenuta a corrispondere in favore di ET AR all'esito del presente giudizio.
8) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
PS costituendosi si rimetteva alle decisioni del Giudice in ordine alle domande relative alle omesse contribuzioni mentre le altre due parti resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.
Le domande di parte ricorrente riguardano due periodi di tempo: dal 1.4.2022 al 22.6.2022 alle dipendenze di LD OV e dal 23.6.2022 al 13.11.2022 alla dipendenze di 3R RL. Per entrambi i periodi il ricorrente chiede l'accertamento della natura subordinata del rapporto o, in subordine, della sussistenza di un rapporto di collaborazione etero-organizzata ai sensi del D.lgs.81/2025, con condanna al pagamento di retribuzioni e altri istituti contrattuali.
In ulteriore subordine, rispetto alle due domande che precedono, il ricorrente chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro autonomo ex art.2222 c.c. e la condanna al pagamento di un importo a titolo di corrispettivo.
Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento, se non in misura estremamente ridotta.
Il ricorrente narra di aver iniziato a collaborare con il resistente TE nell'ottobre 2021, sostiene in particolare di essere stato “assunto” dalla KK8 s.rl. senza specificare le caratteristiche del rapporto e senza allegare alcun contratto.
Nel mese di aprile 2022 il ricorrente riferisce di aver iniziato a lavorare a tempo pieno al progetto della costituenda società 3R, insieme a degli stagisti universitari e allo stesso sig.TE, “sempre senza alcuna formalizzazione”.
Costituendosi la difesa di parte resistente deduceva che l'attività prestata per KK8 RL era stata inquadrata dalle parti come prestazione autonoma, a titolo occasionale, a fronte di corrispettivo, con emissioni di relativa notula di ritenuta d'acconto con imposta di bollo. ( ALL. 7 memoria, bonifici sepa prestazioni autonome
AR/KK8 RL ).
L'attività veniva svolta in un co-working di ON in Piazzetta Goberti, costituito da un ufficio con una stanza sola dove i professionisti si riunivano per le attività e lo sviluppo di diverse startup. Successivamente, in data 23 giugno 2022, veniva iscritta alla camera di Commercio la società 3R RL semplificata con inizio attività in data 14 luglio 2022.
La “sede aziendale” della 3R era il medesimo spazio in ON della KK8 RL .
La startup 3R non riusciva a portare a buon fine il contratto per la vendita del relativo brand con la società messicana interessata e concludeva perciò l'anno senza guadagni/royalty, con bilancio provvisorio a zero ( non depositato in Camera di Commercio, come da visura in atti ).
Il 13 settembre 2022 veniva sottoscritto dal AR un contratto di apprendistato con uno stipendio mensile, in applicazione del CCNL Terziario livello 6 di inquadramento, di circa euro 1300,00 netti mensili, a fronte della attività di marketing digitale. ( all. 2 ricorso ).
In data 13 novembre 2022 ET AR rassegnava le dimissioni.
La richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a partire dall'aprile 2022 non può essere accolta.
Innanzitutto, nel caso in esame non sono ravvisabili le caratteristiche proprie di una azienda in senso tradizionale: il datore di lavoro, la sede della società, l'organico aziendale, l'organizzazione e il risultato economico sono quelli propri di una start up. L'attività della società si è svolta all'interno del mercato digitale dei marchi e brevetti e non sul mercato reale dei prodotti, venivano utilizzati spazi di co-working e non reparti aziendali, sono state utilizzate convenzioni universitarie per trovare talenti e innovatori del settore, il team di lavoro operava alla pari, su un tavolo di confronto senza ruoli o gerarchie predefiniti.
Com'è noto, chi agisce in giudizio per il riconoscimento della subordinazione ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi delle fattispecie di cui si rivendica l'applicazione.
Gli indici principali consistono nell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, gli indici sussidiari nella continuità e durata del rapporto;
modalità di erogazione del compenso;
regolamentazione dell'orario di lavoro;
presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale.
In particolare, chi agisce in giudizio dovrebbe cercare di provare la sussistenza della etero-organizzazione. La direzione del lavoro ha rilievo determinante ai fini dell'inquadramento della fattispecie. Secondo il risalente e costante insegnamento della S.C., infatti, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva”
(sent. 15.6.1999, n. 5960).
Il radicale cambiamento dei modelli produttivi ed organizzativi, anche per effetto delle innovazioni tecnologiche, ha modificato le caratteristiche della prestazione lavorativa sotto molteplici aspetti. La fattispecie di cui all'art. 2094 c.c. va adattata alla pluralità di modelli organizzativi e di forme nelle quali si esprime la subordinazione, molto diversi da quelli esistenti nell'epoca storica in cui la norma del codice civile fu emanata.
E' indubbio che il potere direttivo, ove esistente, non potrebbe assumere, in un ambito lavorativo come quello in cui il ricorrente ha prestato la sua attività, connotati evidenti e facili da dimostrare, considerata anche l'ampia autonomia di cui lavoratore disponeva.
Tuttavia, nel caso in esame, i capitoli di prova dedotti in ricorso e la documentazione allegata non erano idonei a fornire un supporto probatorio alle allegazioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza della subordinazione.
Non solo dunque sotto il profilo probatorio ma ancor prima sotto quello allegatorio, parte ricorrente non ha soddisfatto gli oneri che sulla medesima incombevano.
Le attività svolte dal ricorrente come descritte nei capitoli di prova orale (gestione di canali social, pubblicazioni social linkedin, gestione Micosoft Teams, ideazione del sito internet e produzione della carta intestata dei brand e miglioramento del logo) non rientrano nell'ambito delle attività svolte dalle aziende del commercio e della grande distribuzione ma sono piuttosto tipiche delle attività svolte all'interno di una start up e compatibili con uno stage nel settore del marketing digitale. La documentazione allegata al ricorso non dà prova dell'attività asseritamente svolta.
Con l'art. 2, c. 1, del d.lgs. 81/2015 è stata introdotta la previsione di una forma di lavoro autonomo etero- organizzato a cui si applica la disciplina della subordinazione. Il ricorrente, in via subordinata, ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile alla suddetta fattispecie.
L'art. 2, c. 1, non è una versione più aggiornata dell'art. 2094 c.c., ma è una forma di lavoro autonomo fortemente integrata nella struttura organizzativa del datore di lavoro.
Dovendo rivendicare l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 2, c. 1, del Dl Gs 81/2015, il ricorrente avrebbe dovuto comunque dimostrare la sussistenza degli elementi in precedenza descritti (inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione del committente;
rispetto di vincoli spazio-temporali ecc.), che, ai sensi dell'art. 2729, potevano assumere valore di “indici fattuali” della esistenza di una forte integrazione con una struttura organizzativa. Gli indici sussidiari della subordinazione, anche se non idonei a dimostrare la subordinazione, avrebbero potuto fornire la prova della integrazione del lavoratore nella struttura produttiva del committente.
Anche sotto questo secondo aspetto, la prova orale dedotta in ricorso è stata ritenuta inammissibile perché generica e tautologica ( non si può provare il potere direttivo deducendo semplicemente di aver lavorato
“alle direttive e secondo l'organizzazione impartite da..”, cap.4).
Il rilievo che la parte resistente non abbia contestato il fatto che il ricorrente abbia prestato le proprie energie lavorative a partire dal mese di aprile 2022 è privo di pregio. Le energie lavorative possono essere prestate a diverso titolo, anche solo al fine di garantirsi un arricchimento professionale o in prospettiva di futuri guadagni o di crediti formativi. E' ciò che accade nelle start up.
Per quanto riguarda tale contratto di apprendistato, il ricorrente ne ha invocato la nullità: la domanda si fonda su due elementi: “le mansioni superiori svolte dal ricorrente” e il “fatto che lo stesso non ha mai ricevuto alcun tipo di formazione prevista”. La conseguenza della declaratoria di nullità dell'apprendistato è la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato sin dal suo inizio. Trattasi di domanda che non può essere accolta per le ragioni tutte sopra indicate (mancata prova dei requisiti della subordinazione). La parte convenuta ha riconosciuto di essere debitrice delle somme pattuite col contratto di apprendistato sino alla data delle dimissioni. L'ordinanza provvisoria di condanna emessa in data 29.3.2024 (corretta in data
13.12.2024) con cui veniva disposto il pagamento, senza dilazione, degli importi di cui alle buste paga di settembre, ottobre e novembre 2022 (doc.8 ricorso, Euro 3314.43 netti), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nei confronti della società resistente va, pertanto, confermata in quanto trattasi per l'appunto di importi pattuiti con la stipula del contratto di apprendistato e riconosciuti come dovuti dalla stessa parte resistente (verbale udienza 28.6.2024)
Le domande di accertamento (comprese quelle relative all'inquadramento) debbono quindi essere respinte per le ragioni sopra esposte, da ciò consegue inevitabilmente il rigetto delle domande di condanna al pagamento di somme a tutolo di retribuzioni e altri istituti contrattuali.
La richiesta, in via ulteriormente subordinata, di condanna al pagamento del corrispettivo per il periodo aprile-giugno 2022, in virtù di un rapporto di lavoro autonomo (anche a prescindere dalla questione della competenza per materia del giudice del lavoro), non può essere accolta in quanto priva delle necessarie caratteristiche di specificità, sia da un punto di vista allegatorio che probatorio. Il ricorrente ha ricevuto un corrispettivo quale collaboratore occasionale e non ha adempiuto l'onere di dimostrare l'insufficienza delle stesso e la debenza di un importo superiore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
La domanda relativa ai contributi non può essere accolta in conseguenza del rigetto delle domande che ne costituiscono il presupposto. Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico della società resistente 3R srl nella misura del 50%, mentre il restante 50% va compensato fra le medesime parti.
Fra il ricorrente, LD TE e PS le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Conferma la condanna della resistente 3R srl al pagamento dell'importo netto di Euro 3314.43, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Rigetta le restanti domande di parte ricorrente.
Condanna la resistente e 3R srl al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.000 per compensi oltre accessori di legge (quindi 2.000).
Spese restanti compensate fra il ricorrente, il resistente LD TE e PS.
Così deciso in data 29/01/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari