Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/01/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07711/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7711 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. GI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 7.8.2015 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. K10/-OMISSIS- dell’8.4.2020 ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, motivando il diniego in ragione di un precedente penale emerso a suo carico, segnatamente il decreto penale del GIP del Tribunale di Brescia emesso il 17.02.2015, divenuto esecutivo il 20.02.2016, per il reato di guida di veicolo senza aver conseguito la patente ex art. 116, comma 13, d. lgs. 30/4/1992 n. 285.
Nella motivazione del diniego, inoltre, si rileva che l’istante, al momento della presentazione della domanda, “ ha omesso di autocertificare la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, lamentando essenzialmente:
- che l’unica circostanza posta a fondamento del diniego non sarebbe sufficiente a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, in quanto si tratta di una condanna per un fatto di lieve entità e, comunque, non più previsto dalla legge come reato, in quanto depenalizzato dal d. lgs. n. 8/2016;
- che l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare adeguatamente i suddetti rilievi, già esposti con le osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10- bis , e non avrebbe esaustivamente dato conto, nella motivazione del diniego, delle ragioni del mancato accoglimento di tali deduzioni;
- che il diniego sarebbe anche affetto da un difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, in concreto, della complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memorie e documenti.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo adeguatamente all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, essendo pervenuto ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale alla luce della condanna penale emersa a suo carico che non appare affetto dai vizi di eccesso di potere denunciati, in quanto volto ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Invero, il Ministero ha motivato il diniego ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana in ragione del ridetto decreto penale di condanna del 2015 per il reato di guida di veicolo senza aver conseguito la patente ex art. 116, comma 13, del d. lgs. 30/4/1992 n. 285.
Ora, sebbene il fatto non sia più previsto dalla legge come reato a seguito della depenalizzazione successivamente intervenuta con d. lgs. n. 8/2016, il Collegio ritiene, ciò nondimeno, che la motivazione che assiste il diniego impugnato, sebbene sintetica, sia comunque sufficiente ed adeguata, essendo stato fatto puntuale riferimento – nel corredo motivazione del decreto – al particolare “ allarme sociale ” che deriva da tale condotta, intrinsecamente idonea a porre in pericolo l’incolumità pubblica.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, il giudizio espresso dall’Amministrazione non appare manifestamente arbitrario o irragionevole, in quanto ciò che è stato particolarmente apprezzato è il disvalore del fatto storico in sé commesso dal richiedente, vale a dire il fatto di condurre un veicolo senza il previo conseguimento della patente di guida, che costituisce il necessario titolo autorizzatorio comprovante l’idoneità del soggetto allo svolgimento di un'attività pericolosa quale la conduzione su aree aperte al pubblico transito di veicoli a motore.
Non pare, dunque, manifestamente irragionevole la valutazione dell’Amministrazione laddove ha ritenuto che la fattispecie in esame – anche se successivamente oggetto di depenalizzazione – sia concretamente idonea a provocare un grave allarme sociale e sia, altresì, connotata da un notevole disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché l’assenza del titolo abilitativo non rappresenta una mera violazione formale, ma evidenzia la potenziale incapacità del soggetto di gestire correttamente il veicolo, di reagire adeguatamente alle situazioni di rischio e di conformarsi alle prescrizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti della strada.
Peraltro, ad ulteriore supporto della legittimità della valutazione discrezionale cui è pervenuta l’Amministrazione milita anche l’epoca recente in cui è stato posto in essere il fatto, in quanto commesso appena pochi mesi prima rispetto alla presentazione dell’istanza e, dunque, ricadente in quell’arco temporale - il decennio anteriore all’istanza nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale - che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (cfr., ex multis , TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022).
Si aggiunga, ancora, che, nella delineata prospettiva volta ad annettere rilievo al “fatto storico” di per sé, anche se privo di rilevanza penale, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché, di recente, nn. 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057, come ribadito anche da Consiglio di Stato, sez- III, 24/06/2025, n. 5491).
In tale ottica, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 8379 del 2023; n. 2745 del 2023; n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Ed ancora, più di recente, si è affermato che “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023).
In definitiva, sebbene il fatto commesso posto a fondamento del diniego non sia più previsto dalla legge come reato, tale circostanza è stata ciò nondimeno valutata dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità del richiedente, e conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis, all’esito di un giudizio prognostico – in merito alla possibilità che l’istante possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale – che, sulla scorta di quanto costantemente ritenuto anche da questa Sezione, non appare irragionevole o sproporzionato in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021).
4.- Inoltre, si ritiene che, ad ulteriore supporto del diniego, deponga anche l’ulteriore circostanza espressamente richiamata nella motivazione del gravato decreto di rigetto, in particolare l’autocertificazione dell’istante, all’atto della presentazione della domanda, di non aver mai riportato condanne penali, nonostante la sussistenza del precedente penale sopra indicato.
In questa prospettiva, come condivisibilmente rilevato nella motivazione del diniego, l’istante ha fornito una falsa dichiarazione suscettibile di sanzione sotto il profilo penale e rilevante, comunque, anche sul piano del procedimento amministrativo in esame come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino; il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 16.01.2025, n. 334; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/10/2020, n.10317; n. 7919/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 nonché 3621 del 2022).
Al riguardo, peraltro, il ricorrente non risulta aver svolto alcuna argomentazione difensiva per contestare l’elemento di controindicazione in esame.
Alla stregua dei rilievi che precedono, nel caso di specie l’accertata dichiarazione mendace è stata ragionevolmente presa in considerazione nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità e compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale ai fini della concessione della cittadinanza italiana.
5.- Infine, quanto all’asserita violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, il ricorrente assume che il Ministero avrebbe omesso di motivare adeguatamente in merito alle ragioni sottese al mancato accoglimento delle osservazioni inviate dall’istante in risposta al preavviso di rigetto.
La doglianza va disattesa alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una analitica confutazione delle deduzioni introdotte ai sensi dell'art. 10- bis L. 241/1990, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (cfr., ex multis , Cons. di Stato, sez. IV 4 novembre 2020 n. 6815; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15/02/2021, n.1808).
Nella fattispecie concreta, invero, l’istante, nelle proprie osservazioni trasmesse al Ministero, si è limitato a sostenere la lieve entità e l’intervenuta – notoria - depenalizzazione del reato commesso, sostenendo altresì di essere ormai compiutamente integrato nella comunità nazionale, senza tuttavia fornire significativi elementi concreti di novità che avrebbero imposto una confutazione più analitica, trattandosi, per contro, di mere deduzioni che non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale (cfr., sul punto, anche Consiglio di Stato sez. VI, 10/01/2022, n.158).
A quest’ultimo riguardo va ricordato (TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1957/2024 dell’1.2.2024) che “Non vale perciò ad inficiare il giudizio l’operato dell’Amministrazione neppure il rilievo del ricorrente, ove lamenta l’omessa considerazione del suo stabile inserimento nella società, in quanto svolge attività lavorativa, è incensurato, è residente regolarmente, dato che, le circostanze, del tutto ordinarie, da questi invocate, costituivano appunto i requisiti minimi per conseguire prima il rinnovo del permesso di soggiorno e, successivamente, il riconoscimento dello status di lungosoggiornante UE (con rilascio della Carta di soggiorno nel 2010), ma non sono sufficienti a conseguire la naturalizzazione, configurando solo il presupposto legittimamente la presentazione dell’istanza di cittadinanza per residenza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. Sicché non è prospettabile alcuna contraddittorietà tra il rifiuto della naturalizzazione ed il rilascio della carta di soggiorno (vedi, tra tante, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, n. 8050/2023; n. 6720/2021, n. 3896/2021, ove sottolinea che “si tratta di condizioni non paragonabili tra loro. Ne consegue che il concetto di pericolosità viene declinato secondo modalità differente nel caso della carta di soggiorno rispetto alla cittadinanza italiana”).
Ne consegue che anche tale profilo di censura è destituito di ogni fondamento.
6.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sulla predetta condanna del 2015 - cui è seguita la depenalizzazione del fatto con d. lgs. n. 8/2016 - che appare idonea a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente si limita a dedurre la residenza in Italia da oltre un decennio e l'asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza: tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
7.- Alla luce di una valutazione globale della controversia e della controvertibilità delle questioni trattate, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
GI CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CO | OR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.